Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 agosto 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 agosto 1993 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione medesima.
- Art. 3. 1. L'ultimo comma dell' articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto".