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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2488/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 13.01.2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 25.02.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Delfino attore
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Antonietta Occhiuto convenuta
NONCHE' nato a [...] il giorno 08.02.1948, Controparte_3
convenuto contumace
1 E
(CF: ), nata a [...] CP_4 CodiceFiscale_2
il 18.06.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gattuso, terza chiamata
(CF: ), in persona del legale CP_5 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio
Cotroneo e Antonino Polimeni, terza chiamata
Controparte_6
(C.F. ), in
[...] P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, terzo chiamato
nato a [...] Controparte_7
il 17.12.1981, terzo chiamato contumace in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), alla Via
Stalingrado n. 45 terza chiamata contumace in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, con sede legale in Scandicci (FI), alla via
Pisana n. 314 terza chiamata contumace avente ad oggetto: “Lesione personale”
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 13.01.2025, in cui si dà atto che:
2 - l'avv. Antonino Delfino, per l'attore, ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, dichiarare che l'incidente stradale occorso a
in data 09/02/2017 si è verificato per colpa esclusiva di Parte_1
conducente e proprietario dell'autovettura tg. ZA 160 Controparte_3
FL, assicurato con la e conseguentemente condannare, CP_10
ex art. 1916 c.c., il Sig. e Controparte_3 Controparte_1
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle seguenti somme per come Pt_1
determinate secondo le Tabelle di Milano 2024: € 276.422,00 danno biologico non patrimoniale (35%); € 6.900,00 danno da invalidità temporanea totale ( gg 60); € 13.282,50 danno da invalidità temporanea parziale al 75% ( giorni 154); € 4.600,00 danno da invalidità temporanea parziale al 50% ( giorni 80); € 2.185,00 danno da invalidità temporanea parziale al 25% (gg.76); oltre danno morale ed esistenziale, spese mediche
€ 1617,69, spese legali della fase extragiudiziaria per le quali si richiede comunque ed anche, una valutazione equitativa;
oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di effettivo pagamento e interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del sinistro alla data dell'effettivo pagamento ovvero e comunque anche in via subordinata, in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in riferimento alla consulenza tecnica ed alle determinazione del
CTU cui va aggiunto il danno morale ed esistenziale, spese mediche €
1617,69, spese legali della fase extragiudiziaria per le quali si richiede comunque ed anche, una valutazione equitativa;
oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di effettivo pagamento e interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del
3 sinistro alla data dell' effettivo pagamento, previa detrazione della eventuale somma versata patito di danno non patrimoniale detrazione, in ogni caso, della somma di € 9.000,00 già corrisposta dalla
[...]
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla CP_11
data del sinistro alla data dell'emananda sentenza secondo i criteri stabiliti dalle sentenze: Cass. Civ. Sez, Un. 1712/95 e Cass. Civ. Sez. III n.
2325/2005, e oltre i successivi interessi legali dalla data della emenanda sentenza, al soddisfo Con vittoria di spese e competenze di giudizio da determinarsi secondo le tariffe medie DM 55/2014, con riferimento al valore della causa ovvero della somma determinata sulla base della CTU, rimborso contributo unificato e con distrazione ex art 93 cpc a favore dell'avv. Antonino Delfino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”;
- l'avv. Occhiuto Antonietta, per la convenuta
[...]
ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
Accertare, dichiarare
e rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente dell'attore per la sua condotta colposa, imprudente e negligente e/o in subordine accertare la quota di responsabilità della condotta a lui imputabile nella causazione dell'evento; Accertare e dichiarare il concorso di responsabilità ai sensi dell'art.2054 comma 2 dei sigg. Controparte_7
e l' in solido con le
[...] CP_4 Controparte_9
rispettive compagnie assicurative e di conseguenza condannarli per le singole quote;
Accertare e dichiarare la tenutezza dell' a esercitare CP_6
l'azione di surrogazione indistintamente nei confronti di tutti i soggetti responsabili dell'incidente de quo e/o in subordine in base alle singole
4 quote di responsabilità che saranno accertate nel presente giudizio;
Accertata e valutata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio l'esatta quantificazione della percentuale d'invalidità permanente e temporanea riportata dall'attore nel sinistro dichiarare che la convenuta CP_1
non è tenuta al pagamento del danno differenziale per averlo già corrisposto e nella denegata ipotesi in cui il signor Giudice adito dovesse riconoscere in capo alla convenuta società una quota di responsabilità ridimensionare il dovuto in considerazione della somma versata ante causam”;
- l'avv. Antonio D'Agostino, per l ha precisato le seguenti CP_6
conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, dichiarare che l'incidente stradale/infortunio sul lavoro occorso a in data 09/02/2017 si è verificato per Parte_1
colpa esclusiva di conducente e proprietario Controparte_3
dell'autovettura tg. ZA 160 FL, assicurato con la e CP_10
conseguentemente condannare, ex art. 1916 c.c., il Sig. e Controparte_3
in persona del Legale Rappresentante Controparte_1
pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della CP_6
complessiva somma di € 405.784,35, di cui € 81.492,87 per ratei di rendita già erogati ed € 8.185,32 per indennizzo da inabilità temporanea assoluta
(già detratta la somma di € 50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
- l'avv. Antonino Delfino, per delega dell'avv. Gattuso Maria, nell'interesse di ha precisato le conclusioni nei termini che CP_4
seguono: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare che nessuna responsabilità può essere
5 addebitata alla signora , la quale nel sinistro per cui è CP_4
causa non ha investito alcun mezzo ma è stata investita dal veicolo
Mitsubischi assicurato con la tanto da essere stata CP_1
integralmente risarcita proprio da detta compagnia di assicurazione per tutti i danni subiti nell'occorso; precisamente il 50% dei danni lamentati è stato liquidato in fase stragiudiziale e l'ulteriore 50% a seguito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, come dichiarato in atti. Insiste, pertanto, affinché l'Onorevole Giudice voglia rigettare la richiesta di condanna della signora avanzata CP_4
dalla Con vittoria di spese e competenze di giudizio da Controparte_10
distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
- l'avv. Attilio Cotroneo, per l ha precisato le CP_5
conclusioni “riportandosi ai propri atti ed insistendo per il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' con il favore delle spese e dei CP_5
compensi del giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato Parte_1
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e la Controparte_3 [...]
al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido Controparte_1
al pagamento, in suo favore, “delle seguenti somme: €326.973,87 per il danno biologico del 46% secondo le tabelle del Tribunale di Milano
(rivalutato alla fine dell'invalidità temporanea); €42.777,00 per gg. 291 di
ITP al 100% (gg. 291 x 122,50 - valore massimo delle tabelle predette);
€5.292,00 per gg, 72 al 50%; € 1.212,75 per gg. 33 al 25%; €187.806,38 per il danno morale (1/2 del danno biologico); €40.000,00 per il danno esistenziale;
€3.591,11 per spese mediche documentate;
€10.000,00 per spese mediche e viaggi non documentati e future (atteso che ancora oggi,
6 l'istante si sottopone a visite specialistiche e fisioterapia, che dovrà continuare ancora per molto tempo) e per le quali si richiede comunque ed anche, una valutazione equitativa;
oltre a €6.634.34 per la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data odierna del 01.05.2020 e
€6.799,70 per gli interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del sinistro alla data odierna del 01.05.2020) e così in totale alla somma di € 433.206.43 (già detratte: le somme di
€187.712,72 capitalizzate dall' per il solo danno biologico e €9.000,00 CP_6
inviate dalla , […] o comunque in quella somma Controparte_11
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria […]”, con condanna “ex art 96 c.p.c. delle nonché la trasmissione dell'emananda sentenza CP_10
all'IVASS per la valutazione del comportamento assunto dalla CP_10
, e con la “condanna dei convenuti in solido tra loro alle spese e
[...]
competenze di giudizio, oltre oneri accessori, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha esposto:
- che, in data 9.02.2017, mentre si trovava a bordo della propria autovettura Fiat TO (targata BW065LD), giunto in prossimità del raccordo autostradale Centro-Reggio Calabria, veniva coinvolto in un grave incidente stradale con numerose autovetture (nello specifico: BMW targata
DS615WX condotta da , Fiat 00 targata RC504505 Persona_1
condotta da e Fiat ND targata EX896FD, Persona_2
condotta da ); Controparte_12
- che, in seguito a tale impatto, dopo essere sceso dalla propria autovettura al fine di prestare soccorso, veniva travolto dall'autovettura
7 Mitsubishi ER (targata ZA160FL) condotta da il quale Controparte_3
non manteneva una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo;
- che, a causa dell'incidente di cui sopra, subiva gravi lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto in ambulanza presso il Con Pronto soccorso degli OO. di Reggio Calabria e l'immediato ricovero presso l , con diagnosi di “frattura Controparte_14
scomposta ed esposta, pluriframmentaria, femore sinistro al III - medio- distale e frattura scomposta III -distale tibia destra (da incidente stradale), lieve ipovalidità dell'ELA a sinistra, in diabete mellito insulino – dipendente”;
- che era, pertanto, sottoposto a diversi interventi chirurgici e a diverse terapie, fino a quando, in data 13.03.2018, veniva ambulatorialmente giudicato “guarito con postumi da valutare in sede medico-legale”;
- che i successivi esami effettuati (esame RM del ginocchio sinistro del 18.02.2019 ed esame elettromiografico del 25.02.2019), unitamente ai dati clinico-anamnestici ed elettromiografici, deponevano per una lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) sinistro, cui era da aggiungere l'accertato “Disturbo misto ansioso depressivo reattivo”;
- che tali patologie erano acclarate (nella relazione medico legale prodotta) dal dott. , il quale quantificava un danno Persona_3
biologico permanente pari al 46% e un danno biologico temporaneo di gg.
396 (dal 09.02.2017 al 13.03.2018) così composto: gg. 291 di DBT totale al
100%; gg. 72 di DBT parziale al 50% e gg. 33 di DBT parziale al 25%;
- che le patologie sopra descritte gli comportavano non solo una serie di limitazioni fisiche, ma anche un conseguente danno esistenziale, dovuto al mutamento radicale della qualità della vita;
8 - che, poiché l'incidente era avvenuto “in itinere”, l a CP_6
partire dal 1° aprile 2019, provvedeva a costituire una rendita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, pari ad €345.258,11 (di cui €187.712,93 per danno biologico ed €156.782,18 per danno patrimoniale);
- che, successivamente, esso attore inoltrava alla società CP_11
- garante per la responsabilità civile dell'autovettura Mitsubishi
[...]
ER (targata ZA160FL) - apposita richiesta di risarcimento danni e la società assicuratrice gli riconosceva la somma di €9.000,00, a saldo di ogni danno subito, senza onorari relativi all'attività stragiudiziale svolta dal difensore;
- che tale somma veniva trattenuta da esso istante a titolo d'acconto;
- che la Compagnia negava la corresponsione degli CP_10
onorari richiesti per l'attività extragiudiziaria del legale e non inviava la documentazione sanitaria e la relazione medica richiesta.
§2. La si è costituita in giudizio, Controparte_1
chiedendo:
- in primo luogo di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
(proprietario dell'autovettura Fiat 00, targata RC Controparte_7
504505), della in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, di (n.q. di proprietaria CP_4
dall'autovettura BMW, targata DS615WX), della in persona CP_5
del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell , in
[...] CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore;
- nel merito, di: a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto;
b) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, nella causazione dell'incidente, dell'attore per la sua condotta
9 colposa, imprudente e negligente e/o, in subordine, accertare la quota di responsabilità a lui imputabile;
c) accertare il concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c., e condannare per le singole quote e l Controparte_7 CP_4 Controparte_9
in solido con le rispettive compagnie assicurative;
c) accertare e
[...]
dichiarare ex art. 2054, secondo comma, c.c., la tenutezza dell ad CP_6
esercitare l'azione di surrogazione indistintamente nei confronti di tutti i soggetti responsabili dell'incidente de quo; d) accertare e valutare l'esatta quantificazione della percentuale d'invalidità permanente e temporanea riportata dall'attore nel sinistro;
f) accertare e dichiarare che la convenuta non è tenuta al pagamento del danno differenziale per averlo già CP_1
corrisposto e, nella denegata ipotesi in cui Giudice dovesse riconoscere in capo alla convenuta società una quota di responsabilità, di ridimensionare il dovuto considerando anche la somma versata ante causam; con ogni conseguenza sul carico delle spese processuali.
§3. All'udienza del 25.01.2021 è stata dichiarata la contumacia di in quanto non costituitosi in giudizio nonostante la rituale Controparte_3
citazione.
§4. Con provvedimento del giorno 08.02.2021, è stata autorizzata la chiamata in causa di in solido con Controparte_7
l di in solido con l di CP_8 CP_4 CP_5 [...]
, in solido con l e dell Controparte_9 CP_8 CP_6
§5. L si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare che CP_6
“l'incidente stradale/infortunio sul lavoro occorso a , in Parte_1
data 09/02/2017, si è verificato per colpa esclusiva Controparte_3
conducente e proprietario dell'autovettura tg. ZA 160 FL, assicurato con la
e di fare salvo “nei confronti di tutte le parti il diritto di CP_15
10 surroga dell' per le somme tutte erogate ed erogande nei limiti in CP_6
precedenza indicati, oltre i miglioramenti del valore capitale della rendita intervenuti successivamente e precisati in corso di causa, oltre gli esborsi che si fa riserva di indicare in corso si causa e gli eventuali altri esborsi per aumento della rendita in forza dell'esatta indicazione della retribuzione effettivamente percepita dall'infortunato al momento del sinistro per cui è causa, oltre gli interessi legali dalla data del valore capitale della rendita e, per le altre somme, dall'erogazione”.
§6. Si è costituita anche deducendo: CP_4
- che dal rapporto redatto dagli agenti accertatori “si evince come sia stata sanzionata la condotta solo della conducente della Fiat 00 per il primo sinistro – ossia quello che ha visto coinvolta solo la Fiat TO del
Romeo, tamponata proprio dalla Fiat 00 – e del conducente del
Mitsubishi ER, per il secondo incidente – quello nel corso del quale la detta vettura ha colpito diverse autovetture, prima di tutte la BMW della signora finendo la propria corsa addosso all'odierno attore che CP_4
ha riportato gravissimi danni alla persona”;
- che a seguito del sinistro de quo è stata costretta a chiamare in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria (procedimento n. r.
1164/2018), i sigg. e (quali proprietari rispettivamente CP_3 CP_7
del veicolo Mitsubishi ER e della Fiat 00), con le rispettive compagnie e e Controparte_1 Controparte_8
nell'ambito di siffatto giudizio la ha Controparte_1
dedotto ed insistito per “una corresponsabilità al 50% in capo solo alla
Fiat 00 e giammai ha eccepito una qualsivoglia corresponsabilità dell'autovettura BMW targata DS615WX”;
11 - che essa non è parte né necessaria né eventuale dell'odierno CP_4
giudizio.
Ha chiesto, pertanto, il “rigetto della domanda avanzata a suo danno dalla compagnia per essere la stessa Controparte_1
palesemente infondata in fatto e diritto…” e l'immediata estromissione dal giudizio;
il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
§7. Si è costituita, altresì, l' eccependo in via preliminare CP_5
l'inammissibilità dell'azione così come proposta nei suoi confronti ed il consequenziale difetto di legittimazione attiva della
[...]
poiché “l'unico soggetto legittimato a chiamare in Controparte_1
giudizio la società odierna concludente sarebbe stato, eventualmente,
l'attore, sig. , che, invece, non ha avanzato alcuna domanda Parte_1
nei confronti della . CP_5
Fermo restando tale eccezione preliminare, nel merito ha rilevato l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della chiamata in causa, non emergendo dagli atti e dai documenti di causa alcuna responsabilità imputabile al conducente dell'autovettura BMW (targata DS615WX).
§8. All'udienza del 27.09.2021 è stata dichiarata la contumacia di della e della Controparte_7 CP_8 [...]
non costituitisi in giudizio nonostante la rituale notifica Controparte_9
dell'atto di chiamata in causa.
§9. La controversia, istruita mediante la documentazione in atti,
l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CTU medico – legale, fallito il tentativo di conciliazione proposto ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione all'udienza del 13.01.2025, con
12 assegnazione alle parti dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
§10. La domanda risarcitoria formulata da dev'essere Parte_1
parzialmente accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
§11. È bene premettere, in linea di diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Trova pertanto applicazione la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è dunque particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità dello stesso non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. n. 524 del 2011).
E' infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. n. 4551 del 2017, ord., e Cass. n. 5819 del 2019, ord.).
13 Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. n. 17985 del 2020, ord.), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. n. 10608 del 2010 e Cass. n. 1135 del 2015).
In altre parole, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa: ne discende che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. n. 24472 del 2014).
È quindi compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. n. 399 del 2013).
14 In una recente pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che la improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile
l'evento dannoso, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ciò che si verifica quad il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza” (Cass. n. 28365 del 2024).
In applicazione di siffatti criteri ermeneutici, deve allora ritenersi che, in caso di sinistro stradale che abbia causato lesioni personali ai pedoni, a fronte della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., grava sul conducente l'onere di dimostrare che la condotta posta in essere dal pedone sia stata totalmente imprudente ed imprevedibile.
Occorre, altresì, considerare, che il giudizio di responsabilità deve necessariamente essere condotto alla luce della normativa vigente in materia di circolazione stradale.
Orbene, ai sensi dell'art. 141, primo e secondo comma, del d.lgs.
285/1992, il conducente è obbligato a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie
15 in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il codice della Strada statuisce, dunque, che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo del mezzo, al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Ebbene, nell'ipotesi che ci occupa, la condotta posta in essere da
[...]
, che va qualificato come pedone in quanto al momento Pt_1
dell'incidente era già uscito dalla propria autovettura, non risulta né imprevedibile né colposa alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolto il sinistro;
mentre dalle risultanze istruttorie emerge che la condotta di guida di conducente del veicolo Mitsubishi Controparte_3
ER (targato ZA160FL), non è stata improntata alle comuni regole di diligenza e prudenza imposte dal Codice della Strada.
Dal “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, redatto dagli agenti della Polizia di Stato, in ordine alla descrizione della dinamica del sinistro si legge che il CP_3
sopraggiungeva ad una “velocità non particolarmente moderata alle condizioni della strada […] alla vista del traffico bloccato e del relativo incidente stradale, azionava il sistema frenante senza riuscire ad arrestare entro gli spazi liberamente osservati, tanto da urtare con la parte anteriore la parte posteriore della Fiat ND proiettandola in avanti per alcuni metri, tanto da fargli superare i veicoli incidentati sino ad andare a fermarsi sempre sulla corsia di sorpasso, dinnanzi a questi. Dopo il primo urto la Mitsubishi continuava la marcia in avanti sino ad andare a urtare la fiancata destra della BMW e successivamente la parte posteriore
16 spigolare destra della Fiat TO. Infine, investiva il che Parte_1
al momento si trovava fuori dall'abitacolo per prestare soccorso.
Nell'occorso e , passeggera del veicolo Parte_1 Parte_2
BMW, venivano trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Riuniti di
Reggio Calabria a bordo di ambulanza del 118 prima dell'intervento della pattuglia. Sul manto stradale non veniva rilevata alcuna traccia di frenata”.
Il contenuto di siffatto verbale di accertamento è stato confermato in corso di causa dal teste , il quale ha dichiarato di “aver Tes_1
provveduto alla ricostruzione dello stesso a seguito dei rilievi planimetrici effettuati e dalle dichiarazioni rese dai conducenti i mezzi coinvolti”, precisando, peraltro, che nessuna sanzione è stata elevata in danno dell'attore, “risultando multati la conducente la Fiat 00 ed il conducente il veicolo Mit ER” (ossia il veicolo condotto dal . CP_3
Il teste ha poi riferito quanto segue: “io nel giorno e Testimone_2
nell'ora in questione mi trovavo alla guida della mia vettura e mi precedeva nel transito la vettura Mit. ; entrambi eravamo in corsia Pt_3
di sorpasso;
io stavo rientrando a casa mia, provenivo da Bocale;
io ho visto il davanti a me sbandare e tentare di rientrare nella corsia Parte_4
di destra, ma nel tentare tale manovra urtava con la vettura BMW condotta da e urtando poi altre autovetture;
io ho rallentato la corsa, sono CP_4
riuscito a rientrare nella corsia di destra e c'erano per terra pezzi di veicoli coinvolti nel sinistro;
io piano piano ho proseguito nella corsia di destra e sono riuscito a far rientro a casa mia”.
Orbene, quest'ultima testimonianza, oltre a dare conferma della dinamica del sinistro, così come raccontata dall'attore, è anche dimostrativa in concreto del fatto che, se solo il avesse percorso il tratto di CP_3
17 strada con una velocità adeguata, avrebbe potuto senz'altro evitare l'incidente. Infatti, nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, il teste secondo quanto dallo stesso dichiarato, è riuscito a superare i Tes_2
luoghi del sinistro e a proseguire il proprio percorso.
Le considerazioni che precedono inducono allora a concludere che l'incidente sia da ascrivere ad esclusiva responsabilità del CP_3
Ed invero, in applicazione dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di investimento del pedone (di recente ribaditi da Cass.
n. 9856 del 2022) è da ritenere che la presenza del pedone sia solo occasione del sinistro, ma non anche fonte di responsabilità o di limitazione dell'altrui responsabilità, poiché non vi è prova che abbia avuto incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. n. 8366 del 2010).
§12. Allo stesso modo deve escludersi la corresponsabilità dei terzi chiamati in causa dalla convenuta.
Occorre a tal fine evidenziare che in questa sede, in cui si discute delle lesioni personali riportate da in seguito al secondo sinistro Parte_1
stradale verificatosi in data 09.02.2017, non assume alcun rilievo la questione afferente alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel primo incidente.
E difatti, per un verso, in seguito al primo sinistro l'odierno attore è uscito illeso dalla propria autovettura e, per altro verso, la responsabilità del secondo incidente è interamente ascrivibile al che è CP_3
sopraggiunto sui luoghi di causa ad una velocità non moderata, quando il primo sinistro si era già concluso, ponendo in essere una condotta autonoma ed eziologicamente distaccata rispetto alla dinamica del precedente evento, culminata nell'impatto con il che si trovava Pt_1
fuori dall'abitacolo dell'autovettura al fine di prestare soccorso.
18 §13. Risulta poi provato anche il nesso eziologico intercorrente tra l'evento e le lesioni personali riportate dal Pt_1
Il CTU, dott. chiamato a stabilire “se le lesioni Persona_4
refertate e/o successivamente certificate a parte attrice siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti”, ha chiarito che le lesioni (su cui v. infra), “in base alla dinamica del sinistro del 09/02/17, … come descritta in atti riconoscono in essa verosimile causa etiologica. Le lesioni, sostanzialmente limitate agli AAII furono verosimilmente determinate sia dall'impatto diretto su tali arti del veicolo investitore e/o di altro autoveicolo da questo investito e proiettato contro il , sia dallo Parte_5
schiacciamento degli AAI di questo tra il veicolo investitore ed il gard-rail, come dichiarato. Si riconosce, quindi, tra la dinamica del sinistro e le lesioni in esso riportate e refertate al verosimile nesso di causalità Pt_1
diretta”.
§14. Ciò posto, occorre affrontare la questione del quantum risarcitorio.
A tal proposito, giova sottolineare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle consolidate specificazioni del
Supremo Collegio - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale, rappresentato dalla sofferenza interiore.
§15. In particolare, avuto riguardo alle coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità (v. principi affermati sotto forma di decalogo
19 nell'ordinanza n. 7513 del 2018 della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione), deve ritenersi che il c.d. danno biologico vada inteso non come semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto come la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (Cass. n. 5119 del 2023), incidente sul valore “uomo” in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. la definizione di “danno biologico” di cui agli artt. 138, comma 2, lett. a, e
139, comma 2, d.lgs. n. 209/2005).
Sul punto è bene sottolineare che dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di causa è emerso che , in conseguenza del sinistro, Parte_1
ha riportato le seguenti lesioni: “Frattura scomposta, esposta e pluriframmentaria III medio-distale diafisario femore sinistro e frattura
1/3 distale tibia destra”. Tali lesioni si sono stabilizzate nei seguenti esiti oggi apprezzabili: “Deficit flessorio doloroso terminale del ginocchio dx con allungamento di circa 2 cm della tibia e lieve arcuazione della stessa, verosimile sindrome algica da carico quali esiti di frattura 1/3 distale della tibia dx trattata inizialmente con FE, in seguito con chiodo endomidollare bloccato poi rimosso e sostituito ancora con FE sino a guarigione clinica in decorso complicato da sepsi e fistolizzazione delle ferite chirurgiche.
Ipomiotrofia persistente del quadricipite femorale. Deficit terminale (1/4) nei movimenti dell'anca sin in esiti a frattura esposta, scomposta e pluriframmentaria del 1/3 medio-distale del femore sinistro, trattata inizialmente con FE in seguito sostituito da chiodo endomidollare bloccato ancora in situ in soggetto con segni modesti, clinici ed EMG, di deficit
20 terminale dello SPE a sin, verosimilmente secondario al trauma in oggetto.
Estesi, polimorfi e politopici esiti cicatriziali ad entrambi gli AAII, chirurgici, post traumatici e post infettivi. Modici, sfumati aspetti ansiosi da inquadrarsi in un modesto disturbo dell'adattamento a fatto traumatico”.
Sulla base delle risultanze peritali, può affermarsi che i postumi permanenti, accertati dal C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono come già detto causalmente correlati al sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al 35% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) della durata complessiva di 370 gg., dal 09/02/2017 alla stabilizzazione clinica del 13/03/2018 e da considerarsi composto da:
1) 60 gg. di DBT totale 100%;
2) 154 gg. di DBT parziale al 75%;
3) 80 gg. di DBT parziale al 50%;
4) 76 gg. di DBT parziale al 25%.
§16. In ordine a siffatta determinazione delle voci di danno, occorre chiarire che risultano prive di fondamento le contestazioni formulate dal
CTP, dott. , in merito alla divergenza tra la percentuale di Persona_5
invalidità permanente determinata dal CTU (pari al 35%) rispetto a quella riconosciuta ai fini della rendita (pari al 29%). CP_6
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente causato da un fatto illecito, per la stima del risarcimento del danno biologico conseguente, è irrilevante sapere a quali determinazioni siano pervenuti i medici legali
21 dell' nell'analoga valutazione, compiuta al fine di liquidare CP_6
l'indennizzo o la rendita di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13”
(Cass. n. 13222 del 2015).
La diversa percentuale trova, quindi, giustificazione nel fatto che, nel campo della responsabilità aquiliana, il CTU medico legale - diversamente dal medico legale dell che è tenuto a seguire i criteri specifici CP_6
imposti dalla disciplina di settore - può stimare il danno alla persona avvalendosi di qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunità scientifica (cfr. sempre Cass. n. 13222 del 2015).
§17. Quanto poi al cd. danno morale, va rimarcato che costituisce un pregiudizio non patrimoniale insuscettibile di accertamento medico-legale, del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass. n. 15733 del 2022 e Cass. n. 25164 del 2020), e consiste nella sofferenza interiore
(come, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Quanto alla sua determinazione, il giudice di merito non può limitarsi a liquidarlo mediante l'applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, trattandosi di una voce di pregiudizio che, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, va allegata e provata
(v. per tutte Cass. n. 2461 del 2020, secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”).
22 Per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, occorre cioè che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - avvalendosi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di tale pregiudizio.
Si deve in particolare considerare (v. Cass. n. 19922 del 2023) che:
a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente
23 diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa
(così Cass. n. 25164 del 2020).
Resta fermo, ad ogni modo, che il ricorso alle presunzioni non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno,
o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale (cfr. Cass. n. 3013 del 2024).
Ora, nel caso di specie, al di là della richiesta della somma di
“€187.806,38 per il danno morale (1/2 del danno biologico)” contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore non ha dedotto alcun elemento da cui poter desumere in concreto la sussistenza di tale pregiudizio.
Nella sostanza, il si è limitato a chiedere il risarcimento Pt_1
del danno morale, omettendo però di compiutamente descrivere e, poi, dimostrare (anche tramite presunzioni) le sofferenze morali di cui pretende la riparazione.
Ne consegue che nessuna somma può essere liquidata rispetto a tale voce di danno.
§18. Deve essere disattesa anche la richiesta di risarcimento del danno esistenziale.
Sul punto è sufficiente sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che “la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi”
e consistere in un “radicale cambiamento dello stile di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” (Cass. n. 28742 del 2018, ord.; Cass. n. 2056 del 2018, ord.), non essendo sufficiente il mero “sconvolgimento dell'agenda” o la perdita delle
24 abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e non essendo, quindi, ravvisabile il relativo pregiudizio “a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. n.
27229 del 2017).
Ebbene, nella fattispecie in esame si afferma nella citazione semplicemente (v. pag. 5, punto n. 5) che il “era solito fare delle Pt_1
partite a tennis, inforcare la propria moto e farsi una passeggiata, andare fuori cena con gli amici, avere una normale vista sociale e sentimentale” e null'altro si aggiunge nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel mentre l'attore avrebbe dovuto per l'appunto dedurre, con riferimento a fatti specifici e precisi, la sussistenza di un cambiamento radicale dello stile di vita a seguito del danno subito, nonché l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento della propria esistenza.
Difettando, allora, allegazioni puntuali da cui possa desumersi l'invocato danno, ne è precluso il riconoscimento.
§19. L'unico danno non patrimoniale liquidabile è, dunque, il danno biologico.
In specie, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, soccorre a tal fine il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (cfr. per tutte
Cass. n. 11754 del 2018), in ossequio ai quali si addiviene alla somma complessiva, in valori attuali, di € 186.884,50 di cui:
€159.917,00 a titolo di danno biologico permanente;
€ 26.967,50 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui:
€6.900,00 per invalidità temporanea totale;
€13.282,50 per invalidità temporanea parziale al 75%; €4.600,00 per invalidità temporanea
25 parziale al 50%; €2.185,00 per invalidità temporanea parziale al
25%).
§20. L'attore ha, infine, diritto al rimborso delle spese mediche documentate, sostenute a causa del sinistro, che possono riconoscersi limitatamente all'importo di €1.617,69 (per prestazioni sanitarie terapeutiche, FKT, riabilitative, diagnostiche cliniche e strumentali nonché per l'acquisto di ortesi e presidi FKT: v. CTU, pag. 23). Rispetto a tale voce di danno, occorre rammentare che si tratta di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro e che, pertanto, dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria (cfr., ex multis,
Cass. n. 634 del 1995).
§21. Ai fini della concreta determinazione della somma spettante all'attore, è necessario tener conto, ad ogni modo, anzitutto della somma già corrisposta dall costituendo l'incidente anche infortunio “in CP_6
itinere” (la circostanza è pacifica tra le parti).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, viene difatti in rilievo il principio della compensatio lucri cum damno, per cui “la rendita per inabilità permanente corrisposta dall' per CP_6
l'infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto all'infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio” (Cass. n. 12566 del
2018).
26 In specie, “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_6
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con
l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e CP_6
alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (così CP_6
Cass. n. 17967 del 2021): ciò significa, quindi, che il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo dal credito risarcitorio calcolato a monte, ma CP_6
nel sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio secondo il criterio CP_6
delle c.d. “poste omogenee”.
Ora, nel caso in esame risulta dalla documentazione versata in atti (v. prospetto aggiornato allegato alla memoria del 3 gennaio 2025) che
27 l ha liquidato all'attore la somma di €194.503,19 a titolo CP_6
di danno biologico e la somma di €171.342,12 a titolo di danno patrimoniale.
Pertanto, essendo l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico maggiore di quello determinato in questa sede per danno biologico permanente (€159.917,00), nulla è dovuto al a titolo Pt_1
di danno differenziale.
§22. Quanto poi all'importo di €26.967,50 quantificato per danno biologico temporaneo e di €1.617,69 determinato per spese mediche, per un totale di €28.585,40, va considerato che mediante assegno postale datato
29.01.2020 è stata corrisposta all'attore dalla la Controparte_1
somma di €9.000,00.
Per l'effetto, in applicazione dell'orientamento affermato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, e tenuto conto del pagamento in acconto, occorre procedere nei termini che seguono (cfr.
Cass. n. 9950 del 2017):
a) rendere omogeneo il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ossia al 9 febbraio 2017;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, scelto in via equitativa, ed applicarlo:
c1) sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c2) sulla somma residua in conto capitale per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
28 E così, poiché l'importo di €28.585,40 devalutato alla data del sinistro è pari ad €23.841,03 e l'importo di €9.000,00 è pari ad €7.506,26, la somma residua spettante all'attore è di €16.334,77.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sull'intero capitale, devalutato sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 9 febbraio 2017 e successivamente rivalutato anno per anno fino alla data del pagamento dell'acconto. Infine, sulla somma residua di €16.334,77 vanno calcolati gli interessi legali per il periodo compreso tra il 29 gennaio 2020 e la data odierna. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
§23. Non può essere riconosciuto, invece, alcunché per “spese legali della fase extragiudiziaria”.
Sul punto, va rilevato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 16990 del 2017), “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Per l'effetto, le spese stragiudiziali, pur dovendo essere liquidate secondo le tariffe (“… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”), restano “soggette ai normali oneri di
29 domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. In altre parole, le spese legali per attività stragiudiziale dovute dal cliente al proprio legale, rientrano a pieno titolo, qualora non eccessive o superflue, nel danno emergente e possono essere oggetto di liquidazione a carico della controparte secondo il generale principio della domanda, ossia se ed in quanto le stesse vengano allegate e provate. Nel caso che ci occupa, come è dato evincere dal tenore dell'atto di citazione, alcuna domanda in tal senso è stata formulata dall'attore; la relativa domanda, infatti, è stata proposta solo in data
08.01.2025 e deve considerarsi pertanto inammissibile.
§24. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la somma complessivamente dovuta dalla in solido Controparte_1
con a per il sinistro per cui è causa è pari Controparte_3 Parte_1
complessivamente ad €16.334,77, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui supra.
§25. Va, in ultimo, esaminata la domanda proposta dall che ha CP_6
agito in surroga nei confronti degli odierni convenuti, ai sensi dell'art. 1916
c.c. e 142 cod. ass.ni.
Tale domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
È, in primo luogo, indubbiamente configurabile il diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione.
A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, inerente al
“Diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che prevede, al comma 1, che: “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le
30 prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
In materia di surrogazione dell'assicuratore al danneggiato si è inoltre affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie l ) CP_6
basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga.
Considerato che con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato da danneggiato, ne discende che il convenuto - responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione - può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 2639 del 1987; Cass., Sez. Unite, n.
8620 del 2015) e che l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. n. 10834 del 2007).
I presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono, dunque, tre: 1) che la vittima del fatto illecito (cioè, l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
2) che l'assicuratore
31 sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
3) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (cfr., ex multis, Cass. n. 17407 del 2016, ord.; Cass. n.
13222 del 2015).
È bene, ancora, precisare che tra le voci di danno che l in CP_6
adempimento dei propri obblighi istituzionali, è tenuto ad indennizzare, si possono annoverare diversi tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13); b) il danno patrimoniale quale riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume iuris et de iure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico ai sensi dell'Allegato n. 6 al
D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del
2001, art. 13, comma 2, lett. b); c) il danno patrimoniale quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l indennizza con CP_6
il pagamento di un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1); d) il danno patrimoniale per spese sanitarie (che l è tenuto ad anticipare ai sensi CP_6
del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 86, e s.s., cit.).
Inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3296 del
2018), la tipologia dei pregiudizi patrimoniali sub b) (riduzione della capacità di guadagno) può essere indennizzata dall anche quando la CP_6
vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere patito, in termini civilistici, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall senza alcun accertamento concreto CP_6
32 circa l'esistenza di un danno patrimoniale, che la legge - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - presume esistente iuris et de iure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%.
In sede di surroga, tuttavia, l'accoglimento della pretesa surrogatoria avanzata dall'assicuratore sociale per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale “presunto” presuppone, pur sempre, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;
quindi, il diritto di surroga sussiste nei limiti di quanto spettante al danneggiato. Diversamente accade (cfr. sempre Cass. n.
3296 del 2018) per le somme pagate dall a titolo di indennità CP_6
giornaliera ex art. 68 D.P.R. n. 1124 del 1965 (tipologia di pregiudizio patrimoniale sub c), poiché l'Istituto indennizza non già danni patrimoniali presunti, ma pregiudizi concreti e reali: ovvero, il lucro cessante da perdita della retribuzione. Se dunque - spiega la Suprema Corte - la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. CP_6
1916 c.c.; ne consegue che per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68), come anche per quelle di anticipazione di spese di cura (art. 86, e ss. D.P.R. cit.), l ha sempre CP_6
diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e cioè di un fatto che costituisce un danno civilisticamente rilevante, del quale la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sé che, ai fini della surrogazione, a nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la
33 retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non prospetti nemmeno di avere patito un danno e non ne chieda il risarcimento al responsabile.
Tanto chiarito, il diritto dell'ente gestore dell'assicurazione sociale di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate o da erogare al danneggiato, surrogandosi nella posizione di questi ultimi, è limitato nella fattispecie ai danni di seguito accertati.
§25.1- Come già evidenziato, il risarcimento complessivo a titolo di danno non patrimoniale in favore dell'attore ammonterebbe ad
€186.884,50, di cui €26.967,50 a titolo di danno da inabilità temporanea ed
€159.917,00 a titolo di danno biologico permanente nella misura del 35%.
Ora, dalla produzione documentale dell si desume che (tra CP_6
l'altro) in favore del l ha pagato l'indennità temporanea, ai Pt_1 CP_6
sensi degli art. 66 e 68 del D.P.R. 1124/65, ed ha costituito una rendita per un'inabilità permanente parziale del 46%, ai sensi del successivo art. 74.
L'importo pagato per inabilità temporanea è di €8.185,32. Il valore capitale della rendita (calcolata alla data del 24 dicembre 2024) ammonta ad €365.845,31. L'importo dei ratei di rendita corrisposti sino al 2 gennaio
2025 è di €76.585,23 e quello degli interessi maturati sui ratei è di
€4.907,64, per un totale di €81.492,87 [cfr. attestato del costo dell'infortunio rilasciato dal Dirigente della Sede di Reggio Calabria CP_6
ed allegato alla nota depositata in data 03.01.2025, da cui si evince che il costo sostenuto per le prestazioni erogate, comprese le spese “protesi” del
02.08.2017 (€155,90) e le spese per le “visite accertamento postumi”
(€30,99*5), ammonta complessivamente ad €455.834,35 (compresi
€4.907,64 a titolo di interessi)].
34 Nell'ambito dell'importo da ultimo indicato la somma erogata a titolo di valore capitale del danno biologico ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs n.
38/2000 è di €194.503,19 (v. prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità/menomazione permanente allegato alla memoria del
03.01.2025). Tale somma concerne, dunque, il danno da inabilità permanente, atteso che la differente indennità di temporanea, erogata ex art. 68 T.U. 1124/1965, attiene al danno patrimoniale (cfr. sul punto Cass. n.
3296 del 2018) in quanto è relativa alla perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l indennizza con il pagamento CP_6
di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione).
Ora, per giurisprudenza costante, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione CP_6
del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (cfr.
Cass. n. 1841 del 2015).
Nel caso in esame non è stata avanzata alcuna specifica contestazione, per cui deve ritenersi corretto il conteggio contenuto nella certificazione.
Non è illegittima, poi, la modifica del conteggio in corso di causa, in quanto le variazioni di ammontare del credito conseguenti a CP_6
variazione quantitativa dell'ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove ma precisazioni del petitum originario (Cass. n. 3794 del
2012).
Ne consegue che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell a titolo di danno non CP_6
patrimoniale da inabilità permanente, rectius danno biologico, dell'importo
35 in moneta attuale di €159.917,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla al saldo, previa decurtazione CP_6 CP_1
della somma di €50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia.
§25.2- In ordine, invece, alle somme pagate dall a titolo di danno CP_6
patrimoniale, si è già detto che è stata erogata la somma di €170.382,73 quale valore capitale della rendita a titolo di danno patrimoniale da c.d. lucro cessante ai sensi dell'art. 13, comma II, lett. b) d. lgs. 38/2000 e la somma di €8.185,32 a titolo di danno patrimoniale da indennità temporanea ai sensi dell'art. 68 T.U. 1124/1965, prestazioni che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata (Cass. n. 3296 del 2018), sono volte a ristorare entrambe il solo danno patrimoniale del danneggiato.
§25.2.1- Quanto alla prima delle predette somme erogate dall a CP_6
titolo di danno patrimoniale, deve ribadirsi che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure la riduzione della capacità di guadagno quando l'invalidità biologica, come nel caso di specie, sia superiore al 16% e prevede una liquidazione sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'Allegato n. 6 al d.m. 12.07.2000, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera (b), del citato d. lgs. 38/2001.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità già citata,
l'accoglimento della domanda di surrogazione dell , per gli importi CP_6
pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale
“presunto”, presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
36 Ne deriva che nella fattispecie, in difetto di tale prova, e prima ancora di alcuna allegazione al riguardo, la domanda afferente al danno patrimoniale da lucro cessante, come formulata dall ex art. 1916 c.c., non può CP_6
trovare accoglimento.
§25.2.2- Quanto, invece, all'indennità giornaliera che, come detto, attiene alla perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia, va osservato che con tale importo l indennizza non già danni presunti, CP_6
ma pregiudizi concreti e reali.
Se dunque, come nella specie è evincibile dalla CTU, la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro, la stessa acquisisce un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 CP_6
c.c.. Ne discende che per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea
(art. 68 d.P.R. 1124/65) l ha sempre diritto di surrogarsi, perché la CP_6
corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e va da sé che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile (in questi termini
Cass. n. 3296 del 2018).
Ed allora, sulla scorta della documentazione in atti, i convenuti devono essere condannati a pagare all la complessiva somma di €8.185,32, CP_6
oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal
02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla CP_6
al saldo. CP_1
37 §25.3- Può essere rimborsato anche l'importo di €154,95 per “Visite accertamento postumi”, giacché, pur non risultandone la riconducibilità ad un'anticipazione effettuata dall'Istituto di spese di cura da sostenere da parte dell'infortunato, non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In virtù della formulazione letterale dell'art.
142, comma 1, c. ass. …che fa generico riferimento alle "spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato"… il diritto di surrogazione in favore dell' comprende anche le spese sostenute per l'accertamento CP_6
della spettanza e della misura dell'indennizzo, benché le stesse non siano qualificabili in senso stretto alla stregua di danno patrimoniale dal punto di vista del danneggiato” (così Cass. n. 36519 del 2023, che ha chiarito, in tal senso, che “la surroga dell' non risulta strettamente legata CP_6
all'esborso per rimediare al danno sofferto dall'assicurato sociale, estendendosi anche al costo sopportato dall' per giungere CP_6
all'erogazione dell'indennizzo”).
§26. In sintesi, quindi, il risarcimento in favore del ammonta a Pt_1
complessivi €16.334,77, a titolo di danno non patrimoniale per inabilità temporanea e spese mediche (già detratto l'acconto versato dalla
, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui al par. 22, CP_1
tenuto conto che la somma astrattamente riconosciuta all'attore a titolo di danno biologico permanente è stata totalmente soddisfatta da quanto già pagato all'istante dall chiamato in causa (il quale, a titolo di danno CP_6
biologico permanente, come detto, ha liquidato all'attore, in forma di rendita, la somma capitalizzata pari ad €194.503,19).
Sono dovute, poi, all le seguenti somme: a) €159.917,00, a titolo CP_6
di danno non patrimoniale da inabilità permanente, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino
38 alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla al saldo, previa CP_6 CP_1
decurtazione della somma di €50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia;
b) €8.185,32, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla al saldo;
c) €154,95 per “Visite CP_6 CP_1
accertamento postumi”, oltre interessi legali dal 02.03.2020 al saldo.
§27. In ultimo, avuto riguardo all'esito del giudizio ed atteso che la somma liquidata all'attore non è sostanzialmente dissimile da quella offerta dalla in attuazione della proposta conciliativa formulata ai sensi CP_1
dell'art. 185 bis c.p.c., somma rifiutata senza giustificato motivo dal che ha richiesto un importo di molto superiore senza neanche Pt_1
specificare i criteri di determinazione, si impone la compensazione delle relative spese processuali, con la sola eccezione delle spese della CTU medico-legale (già liquidata in corso di causa), che si pongono, nei rapporti tra le parti, in via definitiva, a carico della e del CP_1 CP_3
Vanno, parimenti, compensate le spese di lite tra la il CP_1
e l , in ragione della concreta disponibilità manifestata CP_3 CP_6
dalle due parti costituite in ordine alla definizione in sede conciliativa dei relativi rapporti.
Viceversa, data l'infondatezza delle domande proposte dalla CP_1
nei confronti dei terzi chiamati , CP_4 CP_5
Controparte_7 [...]
e e Controparte_8 Controparte_9
giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. n.
6144 del 2024), il rimborso delle spese di lite è “a carico della parte che ha
39 convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria”, la deve CP_1
essere condannata a rifondere le spese processuali a e CP_4
all (essendo gli altri chiamati, vittoriosi, rimasti contumaci). CP_5
Tali spese si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da
, condanna la Parte_1 Controparte_1
in solido con al pagamento in favore
[...] Controparte_3
dell'attore della somma di €16.334,77, a titolo di danno non patrimoniale per inabilità temporanea e spese mediche (già detratto l'acconto versato dalla , oltre interessi legali da calcolarsi CP_1
nei termini di cui al par. 22;
b) accoglie, altresì, per quanto di ragione la domanda proposta dall in via di surrogazione per i titoli specificati in parte CP_6
motiva, e per l'effetto: a) condanna la
[...]
in solido con al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore dell delle seguenti somme: a) CP_6
€159.917,00, a titolo di danno non patrimoniale da inabilità permanente, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 al saldo, previa decurtazione della somma
40 di €50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia;
b) €8.185,32, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 al saldo;
c) €154,95 per
“Visite accertamento postumi”, oltre interessi legali dal 02.03.2020 al saldo;
c) rigetta le domande spiegate dalla Controparte_1
nei confronti di ,
[...] CP_4 CP_5
Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9
[...]
d) condanna la al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di e dell CP_4 CP_5
che liquida in favore di ciascuna parte in complessivi
[...]
€4.227,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, con distrazione dell'importo spettante alla in favore dell'avv. Maria Gattuso ai sensi CP_4
dell'art. 93 c.p.c.;
e) compensa le altre spese di lite;
f) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU a carico della di Controparte_1 Controparte_3
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2488/2020 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione all'udienza del 13.01.2025, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
(CF: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 25.02.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Delfino attore
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale, dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Antonietta Occhiuto convenuta
NONCHE' nato a [...] il giorno 08.02.1948, Controparte_3
convenuto contumace
1 E
(CF: ), nata a [...] CP_4 CodiceFiscale_2
il 18.06.1964, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gattuso, terza chiamata
(CF: ), in persona del legale CP_5 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio
Cotroneo e Antonino Polimeni, terza chiamata
Controparte_6
(C.F. ), in
[...] P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino, terzo chiamato
nato a [...] Controparte_7
il 17.12.1981, terzo chiamato contumace in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), alla Via
Stalingrado n. 45 terza chiamata contumace in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, con sede legale in Scandicci (FI), alla via
Pisana n. 314 terza chiamata contumace avente ad oggetto: “Lesione personale”
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 13.01.2025, in cui si dà atto che:
2 - l'avv. Antonino Delfino, per l'attore, ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, dichiarare che l'incidente stradale occorso a
in data 09/02/2017 si è verificato per colpa esclusiva di Parte_1
conducente e proprietario dell'autovettura tg. ZA 160 Controparte_3
FL, assicurato con la e conseguentemente condannare, CP_10
ex art. 1916 c.c., il Sig. e Controparte_3 Controparte_1
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle seguenti somme per come Pt_1
determinate secondo le Tabelle di Milano 2024: € 276.422,00 danno biologico non patrimoniale (35%); € 6.900,00 danno da invalidità temporanea totale ( gg 60); € 13.282,50 danno da invalidità temporanea parziale al 75% ( giorni 154); € 4.600,00 danno da invalidità temporanea parziale al 50% ( giorni 80); € 2.185,00 danno da invalidità temporanea parziale al 25% (gg.76); oltre danno morale ed esistenziale, spese mediche
€ 1617,69, spese legali della fase extragiudiziaria per le quali si richiede comunque ed anche, una valutazione equitativa;
oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di effettivo pagamento e interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del sinistro alla data dell'effettivo pagamento ovvero e comunque anche in via subordinata, in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in riferimento alla consulenza tecnica ed alle determinazione del
CTU cui va aggiunto il danno morale ed esistenziale, spese mediche €
1617,69, spese legali della fase extragiudiziaria per le quali si richiede comunque ed anche, una valutazione equitativa;
oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data di effettivo pagamento e interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del
3 sinistro alla data dell' effettivo pagamento, previa detrazione della eventuale somma versata patito di danno non patrimoniale detrazione, in ogni caso, della somma di € 9.000,00 già corrisposta dalla
[...]
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla CP_11
data del sinistro alla data dell'emananda sentenza secondo i criteri stabiliti dalle sentenze: Cass. Civ. Sez, Un. 1712/95 e Cass. Civ. Sez. III n.
2325/2005, e oltre i successivi interessi legali dalla data della emenanda sentenza, al soddisfo Con vittoria di spese e competenze di giudizio da determinarsi secondo le tariffe medie DM 55/2014, con riferimento al valore della causa ovvero della somma determinata sulla base della CTU, rimborso contributo unificato e con distrazione ex art 93 cpc a favore dell'avv. Antonino Delfino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde”;
- l'avv. Occhiuto Antonietta, per la convenuta
[...]
ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
Accertare, dichiarare
e rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto;
accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente dell'attore per la sua condotta colposa, imprudente e negligente e/o in subordine accertare la quota di responsabilità della condotta a lui imputabile nella causazione dell'evento; Accertare e dichiarare il concorso di responsabilità ai sensi dell'art.2054 comma 2 dei sigg. Controparte_7
e l' in solido con le
[...] CP_4 Controparte_9
rispettive compagnie assicurative e di conseguenza condannarli per le singole quote;
Accertare e dichiarare la tenutezza dell' a esercitare CP_6
l'azione di surrogazione indistintamente nei confronti di tutti i soggetti responsabili dell'incidente de quo e/o in subordine in base alle singole
4 quote di responsabilità che saranno accertate nel presente giudizio;
Accertata e valutata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio l'esatta quantificazione della percentuale d'invalidità permanente e temporanea riportata dall'attore nel sinistro dichiarare che la convenuta CP_1
non è tenuta al pagamento del danno differenziale per averlo già corrisposto e nella denegata ipotesi in cui il signor Giudice adito dovesse riconoscere in capo alla convenuta società una quota di responsabilità ridimensionare il dovuto in considerazione della somma versata ante causam”;
- l'avv. Antonio D'Agostino, per l ha precisato le seguenti CP_6
conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, dichiarare che l'incidente stradale/infortunio sul lavoro occorso a in data 09/02/2017 si è verificato per Parte_1
colpa esclusiva di conducente e proprietario Controparte_3
dell'autovettura tg. ZA 160 FL, assicurato con la e CP_10
conseguentemente condannare, ex art. 1916 c.c., il Sig. e Controparte_3
in persona del Legale Rappresentante Controparte_1
pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' della CP_6
complessiva somma di € 405.784,35, di cui € 81.492,87 per ratei di rendita già erogati ed € 8.185,32 per indennizzo da inabilità temporanea assoluta
(già detratta la somma di € 50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia), oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
- l'avv. Antonino Delfino, per delega dell'avv. Gattuso Maria, nell'interesse di ha precisato le conclusioni nei termini che CP_4
seguono: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare che nessuna responsabilità può essere
5 addebitata alla signora , la quale nel sinistro per cui è CP_4
causa non ha investito alcun mezzo ma è stata investita dal veicolo
Mitsubischi assicurato con la tanto da essere stata CP_1
integralmente risarcita proprio da detta compagnia di assicurazione per tutti i danni subiti nell'occorso; precisamente il 50% dei danni lamentati è stato liquidato in fase stragiudiziale e l'ulteriore 50% a seguito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, come dichiarato in atti. Insiste, pertanto, affinché l'Onorevole Giudice voglia rigettare la richiesta di condanna della signora avanzata CP_4
dalla Con vittoria di spese e competenze di giudizio da Controparte_10
distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
- l'avv. Attilio Cotroneo, per l ha precisato le CP_5
conclusioni “riportandosi ai propri atti ed insistendo per il rigetto della domanda proposta nei confronti dell' con il favore delle spese e dei CP_5
compensi del giudizio”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato Parte_1
in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e la Controparte_3 [...]
al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido Controparte_1
al pagamento, in suo favore, “delle seguenti somme: €326.973,87 per il danno biologico del 46% secondo le tabelle del Tribunale di Milano
(rivalutato alla fine dell'invalidità temporanea); €42.777,00 per gg. 291 di
ITP al 100% (gg. 291 x 122,50 - valore massimo delle tabelle predette);
€5.292,00 per gg, 72 al 50%; € 1.212,75 per gg. 33 al 25%; €187.806,38 per il danno morale (1/2 del danno biologico); €40.000,00 per il danno esistenziale;
€3.591,11 per spese mediche documentate;
€10.000,00 per spese mediche e viaggi non documentati e future (atteso che ancora oggi,
6 l'istante si sottopone a visite specialistiche e fisioterapia, che dovrà continuare ancora per molto tempo) e per le quali si richiede comunque ed anche, una valutazione equitativa;
oltre a €6.634.34 per la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data odierna del 01.05.2020 e
€6.799,70 per gli interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del sinistro alla data odierna del 01.05.2020) e così in totale alla somma di € 433.206.43 (già detratte: le somme di
€187.712,72 capitalizzate dall' per il solo danno biologico e €9.000,00 CP_6
inviate dalla , […] o comunque in quella somma Controparte_11
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria […]”, con condanna “ex art 96 c.p.c. delle nonché la trasmissione dell'emananda sentenza CP_10
all'IVASS per la valutazione del comportamento assunto dalla CP_10
, e con la “condanna dei convenuti in solido tra loro alle spese e
[...]
competenze di giudizio, oltre oneri accessori, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore ha esposto:
- che, in data 9.02.2017, mentre si trovava a bordo della propria autovettura Fiat TO (targata BW065LD), giunto in prossimità del raccordo autostradale Centro-Reggio Calabria, veniva coinvolto in un grave incidente stradale con numerose autovetture (nello specifico: BMW targata
DS615WX condotta da , Fiat 00 targata RC504505 Persona_1
condotta da e Fiat ND targata EX896FD, Persona_2
condotta da ); Controparte_12
- che, in seguito a tale impatto, dopo essere sceso dalla propria autovettura al fine di prestare soccorso, veniva travolto dall'autovettura
7 Mitsubishi ER (targata ZA160FL) condotta da il quale Controparte_3
non manteneva una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo;
- che, a causa dell'incidente di cui sopra, subiva gravi lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto in ambulanza presso il Con Pronto soccorso degli OO. di Reggio Calabria e l'immediato ricovero presso l , con diagnosi di “frattura Controparte_14
scomposta ed esposta, pluriframmentaria, femore sinistro al III - medio- distale e frattura scomposta III -distale tibia destra (da incidente stradale), lieve ipovalidità dell'ELA a sinistra, in diabete mellito insulino – dipendente”;
- che era, pertanto, sottoposto a diversi interventi chirurgici e a diverse terapie, fino a quando, in data 13.03.2018, veniva ambulatorialmente giudicato “guarito con postumi da valutare in sede medico-legale”;
- che i successivi esami effettuati (esame RM del ginocchio sinistro del 18.02.2019 ed esame elettromiografico del 25.02.2019), unitamente ai dati clinico-anamnestici ed elettromiografici, deponevano per una lesione parziale del nervo sciatico popliteo esterno (SPE) sinistro, cui era da aggiungere l'accertato “Disturbo misto ansioso depressivo reattivo”;
- che tali patologie erano acclarate (nella relazione medico legale prodotta) dal dott. , il quale quantificava un danno Persona_3
biologico permanente pari al 46% e un danno biologico temporaneo di gg.
396 (dal 09.02.2017 al 13.03.2018) così composto: gg. 291 di DBT totale al
100%; gg. 72 di DBT parziale al 50% e gg. 33 di DBT parziale al 25%;
- che le patologie sopra descritte gli comportavano non solo una serie di limitazioni fisiche, ma anche un conseguente danno esistenziale, dovuto al mutamento radicale della qualità della vita;
8 - che, poiché l'incidente era avvenuto “in itinere”, l a CP_6
partire dal 1° aprile 2019, provvedeva a costituire una rendita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, pari ad €345.258,11 (di cui €187.712,93 per danno biologico ed €156.782,18 per danno patrimoniale);
- che, successivamente, esso attore inoltrava alla società CP_11
- garante per la responsabilità civile dell'autovettura Mitsubishi
[...]
ER (targata ZA160FL) - apposita richiesta di risarcimento danni e la società assicuratrice gli riconosceva la somma di €9.000,00, a saldo di ogni danno subito, senza onorari relativi all'attività stragiudiziale svolta dal difensore;
- che tale somma veniva trattenuta da esso istante a titolo d'acconto;
- che la Compagnia negava la corresponsione degli CP_10
onorari richiesti per l'attività extragiudiziaria del legale e non inviava la documentazione sanitaria e la relazione medica richiesta.
§2. La si è costituita in giudizio, Controparte_1
chiedendo:
- in primo luogo di essere autorizzata alla chiamata in causa di
[...]
(proprietario dell'autovettura Fiat 00, targata RC Controparte_7
504505), della in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, di (n.q. di proprietaria CP_4
dall'autovettura BMW, targata DS615WX), della in persona CP_5
del legale rappresentante pro tempore, della Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell , in
[...] CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore;
- nel merito, di: a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, sia in fatto che in diritto;
b) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, nella causazione dell'incidente, dell'attore per la sua condotta
9 colposa, imprudente e negligente e/o, in subordine, accertare la quota di responsabilità a lui imputabile;
c) accertare il concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c., e condannare per le singole quote e l Controparte_7 CP_4 Controparte_9
in solido con le rispettive compagnie assicurative;
c) accertare e
[...]
dichiarare ex art. 2054, secondo comma, c.c., la tenutezza dell ad CP_6
esercitare l'azione di surrogazione indistintamente nei confronti di tutti i soggetti responsabili dell'incidente de quo; d) accertare e valutare l'esatta quantificazione della percentuale d'invalidità permanente e temporanea riportata dall'attore nel sinistro;
f) accertare e dichiarare che la convenuta non è tenuta al pagamento del danno differenziale per averlo già CP_1
corrisposto e, nella denegata ipotesi in cui Giudice dovesse riconoscere in capo alla convenuta società una quota di responsabilità, di ridimensionare il dovuto considerando anche la somma versata ante causam; con ogni conseguenza sul carico delle spese processuali.
§3. All'udienza del 25.01.2021 è stata dichiarata la contumacia di in quanto non costituitosi in giudizio nonostante la rituale Controparte_3
citazione.
§4. Con provvedimento del giorno 08.02.2021, è stata autorizzata la chiamata in causa di in solido con Controparte_7
l di in solido con l di CP_8 CP_4 CP_5 [...]
, in solido con l e dell Controparte_9 CP_8 CP_6
§5. L si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare che CP_6
“l'incidente stradale/infortunio sul lavoro occorso a , in Parte_1
data 09/02/2017, si è verificato per colpa esclusiva Controparte_3
conducente e proprietario dell'autovettura tg. ZA 160 FL, assicurato con la
e di fare salvo “nei confronti di tutte le parti il diritto di CP_15
10 surroga dell' per le somme tutte erogate ed erogande nei limiti in CP_6
precedenza indicati, oltre i miglioramenti del valore capitale della rendita intervenuti successivamente e precisati in corso di causa, oltre gli esborsi che si fa riserva di indicare in corso si causa e gli eventuali altri esborsi per aumento della rendita in forza dell'esatta indicazione della retribuzione effettivamente percepita dall'infortunato al momento del sinistro per cui è causa, oltre gli interessi legali dalla data del valore capitale della rendita e, per le altre somme, dall'erogazione”.
§6. Si è costituita anche deducendo: CP_4
- che dal rapporto redatto dagli agenti accertatori “si evince come sia stata sanzionata la condotta solo della conducente della Fiat 00 per il primo sinistro – ossia quello che ha visto coinvolta solo la Fiat TO del
Romeo, tamponata proprio dalla Fiat 00 – e del conducente del
Mitsubishi ER, per il secondo incidente – quello nel corso del quale la detta vettura ha colpito diverse autovetture, prima di tutte la BMW della signora finendo la propria corsa addosso all'odierno attore che CP_4
ha riportato gravissimi danni alla persona”;
- che a seguito del sinistro de quo è stata costretta a chiamare in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria (procedimento n. r.
1164/2018), i sigg. e (quali proprietari rispettivamente CP_3 CP_7
del veicolo Mitsubishi ER e della Fiat 00), con le rispettive compagnie e e Controparte_1 Controparte_8
nell'ambito di siffatto giudizio la ha Controparte_1
dedotto ed insistito per “una corresponsabilità al 50% in capo solo alla
Fiat 00 e giammai ha eccepito una qualsivoglia corresponsabilità dell'autovettura BMW targata DS615WX”;
11 - che essa non è parte né necessaria né eventuale dell'odierno CP_4
giudizio.
Ha chiesto, pertanto, il “rigetto della domanda avanzata a suo danno dalla compagnia per essere la stessa Controparte_1
palesemente infondata in fatto e diritto…” e l'immediata estromissione dal giudizio;
il tutto con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
§7. Si è costituita, altresì, l' eccependo in via preliminare CP_5
l'inammissibilità dell'azione così come proposta nei suoi confronti ed il consequenziale difetto di legittimazione attiva della
[...]
poiché “l'unico soggetto legittimato a chiamare in Controparte_1
giudizio la società odierna concludente sarebbe stato, eventualmente,
l'attore, sig. , che, invece, non ha avanzato alcuna domanda Parte_1
nei confronti della . CP_5
Fermo restando tale eccezione preliminare, nel merito ha rilevato l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della chiamata in causa, non emergendo dagli atti e dai documenti di causa alcuna responsabilità imputabile al conducente dell'autovettura BMW (targata DS615WX).
§8. All'udienza del 27.09.2021 è stata dichiarata la contumacia di della e della Controparte_7 CP_8 [...]
non costituitisi in giudizio nonostante la rituale notifica Controparte_9
dell'atto di chiamata in causa.
§9. La controversia, istruita mediante la documentazione in atti,
l'assunzione di prova per testi e l'espletamento di CTU medico – legale, fallito il tentativo di conciliazione proposto ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione all'udienza del 13.01.2025, con
12 assegnazione alle parti dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
§10. La domanda risarcitoria formulata da dev'essere Parte_1
parzialmente accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
§11. È bene premettere, in linea di diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli. Trova pertanto applicazione la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è dunque particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità dello stesso non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. n. 524 del 2011).
E' infatti ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. n. 4551 del 2017, ord., e Cass. n. 5819 del 2019, ord.).
13 Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. n. 17985 del 2020, ord.), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. n. 10608 del 2010 e Cass. n. 1135 del 2015).
In altre parole, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa: ne discende che il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone;
ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. n. 24472 del 2014).
È quindi compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. n. 399 del 2013).
14 In una recente pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “L'esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che la improvvisa e imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile
l'evento dannoso, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ciò che si verifica quad il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza” (Cass. n. 28365 del 2024).
In applicazione di siffatti criteri ermeneutici, deve allora ritenersi che, in caso di sinistro stradale che abbia causato lesioni personali ai pedoni, a fronte della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., grava sul conducente l'onere di dimostrare che la condotta posta in essere dal pedone sia stata totalmente imprudente ed imprevedibile.
Occorre, altresì, considerare, che il giudizio di responsabilità deve necessariamente essere condotto alla luce della normativa vigente in materia di circolazione stradale.
Orbene, ai sensi dell'art. 141, primo e secondo comma, del d.lgs.
285/1992, il conducente è obbligato a “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” e “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie
15 in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Il codice della Strada statuisce, dunque, che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire, in ogni caso, l'arresto tempestivo del mezzo, al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Ebbene, nell'ipotesi che ci occupa, la condotta posta in essere da
[...]
, che va qualificato come pedone in quanto al momento Pt_1
dell'incidente era già uscito dalla propria autovettura, non risulta né imprevedibile né colposa alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolto il sinistro;
mentre dalle risultanze istruttorie emerge che la condotta di guida di conducente del veicolo Mitsubishi Controparte_3
ER (targato ZA160FL), non è stata improntata alle comuni regole di diligenza e prudenza imposte dal Codice della Strada.
Dal “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”, redatto dagli agenti della Polizia di Stato, in ordine alla descrizione della dinamica del sinistro si legge che il CP_3
sopraggiungeva ad una “velocità non particolarmente moderata alle condizioni della strada […] alla vista del traffico bloccato e del relativo incidente stradale, azionava il sistema frenante senza riuscire ad arrestare entro gli spazi liberamente osservati, tanto da urtare con la parte anteriore la parte posteriore della Fiat ND proiettandola in avanti per alcuni metri, tanto da fargli superare i veicoli incidentati sino ad andare a fermarsi sempre sulla corsia di sorpasso, dinnanzi a questi. Dopo il primo urto la Mitsubishi continuava la marcia in avanti sino ad andare a urtare la fiancata destra della BMW e successivamente la parte posteriore
16 spigolare destra della Fiat TO. Infine, investiva il che Parte_1
al momento si trovava fuori dall'abitacolo per prestare soccorso.
Nell'occorso e , passeggera del veicolo Parte_1 Parte_2
BMW, venivano trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Riuniti di
Reggio Calabria a bordo di ambulanza del 118 prima dell'intervento della pattuglia. Sul manto stradale non veniva rilevata alcuna traccia di frenata”.
Il contenuto di siffatto verbale di accertamento è stato confermato in corso di causa dal teste , il quale ha dichiarato di “aver Tes_1
provveduto alla ricostruzione dello stesso a seguito dei rilievi planimetrici effettuati e dalle dichiarazioni rese dai conducenti i mezzi coinvolti”, precisando, peraltro, che nessuna sanzione è stata elevata in danno dell'attore, “risultando multati la conducente la Fiat 00 ed il conducente il veicolo Mit ER” (ossia il veicolo condotto dal . CP_3
Il teste ha poi riferito quanto segue: “io nel giorno e Testimone_2
nell'ora in questione mi trovavo alla guida della mia vettura e mi precedeva nel transito la vettura Mit. ; entrambi eravamo in corsia Pt_3
di sorpasso;
io stavo rientrando a casa mia, provenivo da Bocale;
io ho visto il davanti a me sbandare e tentare di rientrare nella corsia Parte_4
di destra, ma nel tentare tale manovra urtava con la vettura BMW condotta da e urtando poi altre autovetture;
io ho rallentato la corsa, sono CP_4
riuscito a rientrare nella corsia di destra e c'erano per terra pezzi di veicoli coinvolti nel sinistro;
io piano piano ho proseguito nella corsia di destra e sono riuscito a far rientro a casa mia”.
Orbene, quest'ultima testimonianza, oltre a dare conferma della dinamica del sinistro, così come raccontata dall'attore, è anche dimostrativa in concreto del fatto che, se solo il avesse percorso il tratto di CP_3
17 strada con una velocità adeguata, avrebbe potuto senz'altro evitare l'incidente. Infatti, nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, il teste secondo quanto dallo stesso dichiarato, è riuscito a superare i Tes_2
luoghi del sinistro e a proseguire il proprio percorso.
Le considerazioni che precedono inducono allora a concludere che l'incidente sia da ascrivere ad esclusiva responsabilità del CP_3
Ed invero, in applicazione dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di investimento del pedone (di recente ribaditi da Cass.
n. 9856 del 2022) è da ritenere che la presenza del pedone sia solo occasione del sinistro, ma non anche fonte di responsabilità o di limitazione dell'altrui responsabilità, poiché non vi è prova che abbia avuto incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. n. 8366 del 2010).
§12. Allo stesso modo deve escludersi la corresponsabilità dei terzi chiamati in causa dalla convenuta.
Occorre a tal fine evidenziare che in questa sede, in cui si discute delle lesioni personali riportate da in seguito al secondo sinistro Parte_1
stradale verificatosi in data 09.02.2017, non assume alcun rilievo la questione afferente alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel primo incidente.
E difatti, per un verso, in seguito al primo sinistro l'odierno attore è uscito illeso dalla propria autovettura e, per altro verso, la responsabilità del secondo incidente è interamente ascrivibile al che è CP_3
sopraggiunto sui luoghi di causa ad una velocità non moderata, quando il primo sinistro si era già concluso, ponendo in essere una condotta autonoma ed eziologicamente distaccata rispetto alla dinamica del precedente evento, culminata nell'impatto con il che si trovava Pt_1
fuori dall'abitacolo dell'autovettura al fine di prestare soccorso.
18 §13. Risulta poi provato anche il nesso eziologico intercorrente tra l'evento e le lesioni personali riportate dal Pt_1
Il CTU, dott. chiamato a stabilire “se le lesioni Persona_4
refertate e/o successivamente certificate a parte attrice siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti”, ha chiarito che le lesioni (su cui v. infra), “in base alla dinamica del sinistro del 09/02/17, … come descritta in atti riconoscono in essa verosimile causa etiologica. Le lesioni, sostanzialmente limitate agli AAII furono verosimilmente determinate sia dall'impatto diretto su tali arti del veicolo investitore e/o di altro autoveicolo da questo investito e proiettato contro il , sia dallo Parte_5
schiacciamento degli AAI di questo tra il veicolo investitore ed il gard-rail, come dichiarato. Si riconosce, quindi, tra la dinamica del sinistro e le lesioni in esso riportate e refertate al verosimile nesso di causalità Pt_1
diretta”.
§14. Ciò posto, occorre affrontare la questione del quantum risarcitorio.
A tal proposito, giova sottolineare che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass., S.U., n. 26972 del 2008; Cass. n. 7513 del 2018), comprende - alla luce delle consolidate specificazioni del
Supremo Collegio - le due (fenomenologicamente) distinte voci del danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e del danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale, rappresentato dalla sofferenza interiore.
§15. In particolare, avuto riguardo alle coordinate fornite dalla giurisprudenza di legittimità (v. principi affermati sotto forma di decalogo
19 nell'ordinanza n. 7513 del 2018 della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione), deve ritenersi che il c.d. danno biologico vada inteso non come semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto come la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (Cass. n. 5119 del 2023), incidente sul valore “uomo” in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica e aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (cfr. la definizione di “danno biologico” di cui agli artt. 138, comma 2, lett. a, e
139, comma 2, d.lgs. n. 209/2005).
Sul punto è bene sottolineare che dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di causa è emerso che , in conseguenza del sinistro, Parte_1
ha riportato le seguenti lesioni: “Frattura scomposta, esposta e pluriframmentaria III medio-distale diafisario femore sinistro e frattura
1/3 distale tibia destra”. Tali lesioni si sono stabilizzate nei seguenti esiti oggi apprezzabili: “Deficit flessorio doloroso terminale del ginocchio dx con allungamento di circa 2 cm della tibia e lieve arcuazione della stessa, verosimile sindrome algica da carico quali esiti di frattura 1/3 distale della tibia dx trattata inizialmente con FE, in seguito con chiodo endomidollare bloccato poi rimosso e sostituito ancora con FE sino a guarigione clinica in decorso complicato da sepsi e fistolizzazione delle ferite chirurgiche.
Ipomiotrofia persistente del quadricipite femorale. Deficit terminale (1/4) nei movimenti dell'anca sin in esiti a frattura esposta, scomposta e pluriframmentaria del 1/3 medio-distale del femore sinistro, trattata inizialmente con FE in seguito sostituito da chiodo endomidollare bloccato ancora in situ in soggetto con segni modesti, clinici ed EMG, di deficit
20 terminale dello SPE a sin, verosimilmente secondario al trauma in oggetto.
Estesi, polimorfi e politopici esiti cicatriziali ad entrambi gli AAII, chirurgici, post traumatici e post infettivi. Modici, sfumati aspetti ansiosi da inquadrarsi in un modesto disturbo dell'adattamento a fatto traumatico”.
Sulla base delle risultanze peritali, può affermarsi che i postumi permanenti, accertati dal C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono come già detto causalmente correlati al sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al 35% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica in atti, un danno biologico temporaneo (DBT) della durata complessiva di 370 gg., dal 09/02/2017 alla stabilizzazione clinica del 13/03/2018 e da considerarsi composto da:
1) 60 gg. di DBT totale 100%;
2) 154 gg. di DBT parziale al 75%;
3) 80 gg. di DBT parziale al 50%;
4) 76 gg. di DBT parziale al 25%.
§16. In ordine a siffatta determinazione delle voci di danno, occorre chiarire che risultano prive di fondamento le contestazioni formulate dal
CTP, dott. , in merito alla divergenza tra la percentuale di Persona_5
invalidità permanente determinata dal CTU (pari al 35%) rispetto a quella riconosciuta ai fini della rendita (pari al 29%). CP_6
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “ai fini della determinazione del grado di invalidità permanente causato da un fatto illecito, per la stima del risarcimento del danno biologico conseguente, è irrilevante sapere a quali determinazioni siano pervenuti i medici legali
21 dell' nell'analoga valutazione, compiuta al fine di liquidare CP_6
l'indennizzo o la rendita di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13”
(Cass. n. 13222 del 2015).
La diversa percentuale trova, quindi, giustificazione nel fatto che, nel campo della responsabilità aquiliana, il CTU medico legale - diversamente dal medico legale dell che è tenuto a seguire i criteri specifici CP_6
imposti dalla disciplina di settore - può stimare il danno alla persona avvalendosi di qualunque criterio medico legale che sia condiviso nella comunità scientifica (cfr. sempre Cass. n. 13222 del 2015).
§17. Quanto poi al cd. danno morale, va rimarcato che costituisce un pregiudizio non patrimoniale insuscettibile di accertamento medico-legale, del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass. n. 15733 del 2022 e Cass. n. 25164 del 2020), e consiste nella sofferenza interiore
(come, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Quanto alla sua determinazione, il giudice di merito non può limitarsi a liquidarlo mediante l'applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, trattandosi di una voce di pregiudizio che, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, va allegata e provata
(v. per tutte Cass. n. 2461 del 2020, secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”).
22 Per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, occorre cioè che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - avvalendosi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di tale pregiudizio.
Si deve in particolare considerare (v. Cass. n. 19922 del 2023) che:
a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente
23 diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa
(così Cass. n. 25164 del 2020).
Resta fermo, ad ogni modo, che il ricorso alle presunzioni non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno,
o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale (cfr. Cass. n. 3013 del 2024).
Ora, nel caso di specie, al di là della richiesta della somma di
“€187.806,38 per il danno morale (1/2 del danno biologico)” contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, l'attore non ha dedotto alcun elemento da cui poter desumere in concreto la sussistenza di tale pregiudizio.
Nella sostanza, il si è limitato a chiedere il risarcimento Pt_1
del danno morale, omettendo però di compiutamente descrivere e, poi, dimostrare (anche tramite presunzioni) le sofferenze morali di cui pretende la riparazione.
Ne consegue che nessuna somma può essere liquidata rispetto a tale voce di danno.
§18. Deve essere disattesa anche la richiesta di risarcimento del danno esistenziale.
Sul punto è sufficiente sottolineare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che “la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi”
e consistere in un “radicale cambiamento dello stile di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto” (Cass. n. 28742 del 2018, ord.; Cass. n. 2056 del 2018, ord.), non essendo sufficiente il mero “sconvolgimento dell'agenda” o la perdita delle
24 abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e non essendo, quindi, ravvisabile il relativo pregiudizio “a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (Cass. n.
27229 del 2017).
Ebbene, nella fattispecie in esame si afferma nella citazione semplicemente (v. pag. 5, punto n. 5) che il “era solito fare delle Pt_1
partite a tennis, inforcare la propria moto e farsi una passeggiata, andare fuori cena con gli amici, avere una normale vista sociale e sentimentale” e null'altro si aggiunge nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nel mentre l'attore avrebbe dovuto per l'appunto dedurre, con riferimento a fatti specifici e precisi, la sussistenza di un cambiamento radicale dello stile di vita a seguito del danno subito, nonché l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento della propria esistenza.
Difettando, allora, allegazioni puntuali da cui possa desumersi l'invocato danno, ne è precluso il riconoscimento.
§19. L'unico danno non patrimoniale liquidabile è, dunque, il danno biologico.
In specie, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, soccorre a tal fine il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano (cfr. per tutte
Cass. n. 11754 del 2018), in ossequio ai quali si addiviene alla somma complessiva, in valori attuali, di € 186.884,50 di cui:
€159.917,00 a titolo di danno biologico permanente;
€ 26.967,50 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui:
€6.900,00 per invalidità temporanea totale;
€13.282,50 per invalidità temporanea parziale al 75%; €4.600,00 per invalidità temporanea
25 parziale al 50%; €2.185,00 per invalidità temporanea parziale al
25%).
§20. L'attore ha, infine, diritto al rimborso delle spese mediche documentate, sostenute a causa del sinistro, che possono riconoscersi limitatamente all'importo di €1.617,69 (per prestazioni sanitarie terapeutiche, FKT, riabilitative, diagnostiche cliniche e strumentali nonché per l'acquisto di ortesi e presidi FKT: v. CTU, pag. 23). Rispetto a tale voce di danno, occorre rammentare che si tratta di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro e che, pertanto, dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria (cfr., ex multis,
Cass. n. 634 del 1995).
§21. Ai fini della concreta determinazione della somma spettante all'attore, è necessario tener conto, ad ogni modo, anzitutto della somma già corrisposta dall costituendo l'incidente anche infortunio “in CP_6
itinere” (la circostanza è pacifica tra le parti).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, viene difatti in rilievo il principio della compensatio lucri cum damno, per cui “la rendita per inabilità permanente corrisposta dall' per CP_6
l'infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto all'infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio” (Cass. n. 12566 del
2018).
26 In specie, “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_6
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con
l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, CP_6
tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e CP_6
alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente” (così CP_6
Cass. n. 17967 del 2021): ciò significa, quindi, che il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo dal credito risarcitorio calcolato a monte, ma CP_6
nel sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio secondo il criterio CP_6
delle c.d. “poste omogenee”.
Ora, nel caso in esame risulta dalla documentazione versata in atti (v. prospetto aggiornato allegato alla memoria del 3 gennaio 2025) che
27 l ha liquidato all'attore la somma di €194.503,19 a titolo CP_6
di danno biologico e la somma di €171.342,12 a titolo di danno patrimoniale.
Pertanto, essendo l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico maggiore di quello determinato in questa sede per danno biologico permanente (€159.917,00), nulla è dovuto al a titolo Pt_1
di danno differenziale.
§22. Quanto poi all'importo di €26.967,50 quantificato per danno biologico temporaneo e di €1.617,69 determinato per spese mediche, per un totale di €28.585,40, va considerato che mediante assegno postale datato
29.01.2020 è stata corrisposta all'attore dalla la Controparte_1
somma di €9.000,00.
Per l'effetto, in applicazione dell'orientamento affermato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, e tenuto conto del pagamento in acconto, occorre procedere nei termini che seguono (cfr.
Cass. n. 9950 del 2017):
a) rendere omogeneo il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ossia al 9 febbraio 2017;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, scelto in via equitativa, ed applicarlo:
c1) sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c2) sulla somma residua in conto capitale per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
28 E così, poiché l'importo di €28.585,40 devalutato alla data del sinistro è pari ad €23.841,03 e l'importo di €9.000,00 è pari ad €7.506,26, la somma residua spettante all'attore è di €16.334,77.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sull'intero capitale, devalutato sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 9 febbraio 2017 e successivamente rivalutato anno per anno fino alla data del pagamento dell'acconto. Infine, sulla somma residua di €16.334,77 vanno calcolati gli interessi legali per il periodo compreso tra il 29 gennaio 2020 e la data odierna. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
§23. Non può essere riconosciuto, invece, alcunché per “spese legali della fase extragiudiziaria”.
Sul punto, va rilevato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 16990 del 2017), “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Per l'effetto, le spese stragiudiziali, pur dovendo essere liquidate secondo le tariffe (“… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi ...”), restano “soggette ai normali oneri di
29 domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. In altre parole, le spese legali per attività stragiudiziale dovute dal cliente al proprio legale, rientrano a pieno titolo, qualora non eccessive o superflue, nel danno emergente e possono essere oggetto di liquidazione a carico della controparte secondo il generale principio della domanda, ossia se ed in quanto le stesse vengano allegate e provate. Nel caso che ci occupa, come è dato evincere dal tenore dell'atto di citazione, alcuna domanda in tal senso è stata formulata dall'attore; la relativa domanda, infatti, è stata proposta solo in data
08.01.2025 e deve considerarsi pertanto inammissibile.
§24. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la somma complessivamente dovuta dalla in solido Controparte_1
con a per il sinistro per cui è causa è pari Controparte_3 Parte_1
complessivamente ad €16.334,77, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui supra.
§25. Va, in ultimo, esaminata la domanda proposta dall che ha CP_6
agito in surroga nei confronti degli odierni convenuti, ai sensi dell'art. 1916
c.c. e 142 cod. ass.ni.
Tale domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
È, in primo luogo, indubbiamente configurabile il diritto dell'assicuratore sociale a surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili civili e delle relative compagnie di assicurazione.
A tal fine, assume specifico rilievo l'art. 142 d.lgs. n. 209/2005, inerente al
“Diritto di surroga dell'assicuratore sociale”, che prevede, al comma 1, che: “Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le
30 prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
In materia di surrogazione dell'assicuratore al danneggiato si è inoltre affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie l ) CP_6
basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga.
Considerato che con l'esercizio del diritto di surroga si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso e che l'assicuratore sociale subentra nel medesimo diritto originariamente vantato da danneggiato, ne discende che il convenuto - responsabile civile o relativa compagnia di assicurazione - può opporre tutte le eccezioni inerenti al rapporto di danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 2639 del 1987; Cass., Sez. Unite, n.
8620 del 2015) e che l'importo per il cui rimborso ha azione l'assicuratore sociale non può mai eccedere quanto astrattamente spettante al medesimo danneggiato (v. Cass. n. 10834 del 2007).
I presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono, dunque, tre: 1) che la vittima del fatto illecito (cioè, l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
2) che l'assicuratore
31 sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
3) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (cfr., ex multis, Cass. n. 17407 del 2016, ord.; Cass. n.
13222 del 2015).
È bene, ancora, precisare che tra le voci di danno che l in CP_6
adempimento dei propri obblighi istituzionali, è tenuto ad indennizzare, si possono annoverare diversi tipi di pregiudizi: a) il danno biologico, che viene erogato sotto forma di capitale o di rendita a seconda dell'entità del danno stesso (ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13); b) il danno patrimoniale quale riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume iuris et de iure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16% e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico ai sensi dell'Allegato n. 6 al
D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del
2001, art. 13, comma 2, lett. b); c) il danno patrimoniale quale perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l indennizza con CP_6
il pagamento di un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1); d) il danno patrimoniale per spese sanitarie (che l è tenuto ad anticipare ai sensi CP_6
del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 86, e s.s., cit.).
Inoltre, come sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3296 del
2018), la tipologia dei pregiudizi patrimoniali sub b) (riduzione della capacità di guadagno) può essere indennizzata dall anche quando la CP_6
vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di avere patito, in termini civilistici, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall senza alcun accertamento concreto CP_6
32 circa l'esistenza di un danno patrimoniale, che la legge - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - presume esistente iuris et de iure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%.
In sede di surroga, tuttavia, l'accoglimento della pretesa surrogatoria avanzata dall'assicuratore sociale per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale “presunto” presuppone, pur sempre, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;
quindi, il diritto di surroga sussiste nei limiti di quanto spettante al danneggiato. Diversamente accade (cfr. sempre Cass. n.
3296 del 2018) per le somme pagate dall a titolo di indennità CP_6
giornaliera ex art. 68 D.P.R. n. 1124 del 1965 (tipologia di pregiudizio patrimoniale sub c), poiché l'Istituto indennizza non già danni patrimoniali presunti, ma pregiudizi concreti e reali: ovvero, il lucro cessante da perdita della retribuzione. Se dunque - spiega la Suprema Corte - la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. CP_6
1916 c.c.; ne consegue che per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68), come anche per quelle di anticipazione di spese di cura (art. 86, e ss. D.P.R. cit.), l ha sempre CP_6
diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e cioè di un fatto che costituisce un danno civilisticamente rilevante, del quale la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sé che, ai fini della surrogazione, a nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la
33 retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non prospetti nemmeno di avere patito un danno e non ne chieda il risarcimento al responsabile.
Tanto chiarito, il diritto dell'ente gestore dell'assicurazione sociale di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate o da erogare al danneggiato, surrogandosi nella posizione di questi ultimi, è limitato nella fattispecie ai danni di seguito accertati.
§25.1- Come già evidenziato, il risarcimento complessivo a titolo di danno non patrimoniale in favore dell'attore ammonterebbe ad
€186.884,50, di cui €26.967,50 a titolo di danno da inabilità temporanea ed
€159.917,00 a titolo di danno biologico permanente nella misura del 35%.
Ora, dalla produzione documentale dell si desume che (tra CP_6
l'altro) in favore del l ha pagato l'indennità temporanea, ai Pt_1 CP_6
sensi degli art. 66 e 68 del D.P.R. 1124/65, ed ha costituito una rendita per un'inabilità permanente parziale del 46%, ai sensi del successivo art. 74.
L'importo pagato per inabilità temporanea è di €8.185,32. Il valore capitale della rendita (calcolata alla data del 24 dicembre 2024) ammonta ad €365.845,31. L'importo dei ratei di rendita corrisposti sino al 2 gennaio
2025 è di €76.585,23 e quello degli interessi maturati sui ratei è di
€4.907,64, per un totale di €81.492,87 [cfr. attestato del costo dell'infortunio rilasciato dal Dirigente della Sede di Reggio Calabria CP_6
ed allegato alla nota depositata in data 03.01.2025, da cui si evince che il costo sostenuto per le prestazioni erogate, comprese le spese “protesi” del
02.08.2017 (€155,90) e le spese per le “visite accertamento postumi”
(€30,99*5), ammonta complessivamente ad €455.834,35 (compresi
€4.907,64 a titolo di interessi)].
34 Nell'ambito dell'importo da ultimo indicato la somma erogata a titolo di valore capitale del danno biologico ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs n.
38/2000 è di €194.503,19 (v. prospetto di calcolo del valore capitale della rendita di inabilità/menomazione permanente allegato alla memoria del
03.01.2025). Tale somma concerne, dunque, il danno da inabilità permanente, atteso che la differente indennità di temporanea, erogata ex art. 68 T.U. 1124/1965, attiene al danno patrimoniale (cfr. sul punto Cass. n.
3296 del 2018) in quanto è relativa alla perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l indennizza con il pagamento CP_6
di una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione).
Ora, per giurisprudenza costante, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione CP_6
del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento (cfr.
Cass. n. 1841 del 2015).
Nel caso in esame non è stata avanzata alcuna specifica contestazione, per cui deve ritenersi corretto il conteggio contenuto nella certificazione.
Non è illegittima, poi, la modifica del conteggio in corso di causa, in quanto le variazioni di ammontare del credito conseguenti a CP_6
variazione quantitativa dell'ammontare della rendita, non costituiscono domande nuove ma precisazioni del petitum originario (Cass. n. 3794 del
2012).
Ne consegue che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al pagamento in favore dell a titolo di danno non CP_6
patrimoniale da inabilità permanente, rectius danno biologico, dell'importo
35 in moneta attuale di €159.917,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla al saldo, previa decurtazione CP_6 CP_1
della somma di €50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia.
§25.2- In ordine, invece, alle somme pagate dall a titolo di danno CP_6
patrimoniale, si è già detto che è stata erogata la somma di €170.382,73 quale valore capitale della rendita a titolo di danno patrimoniale da c.d. lucro cessante ai sensi dell'art. 13, comma II, lett. b) d. lgs. 38/2000 e la somma di €8.185,32 a titolo di danno patrimoniale da indennità temporanea ai sensi dell'art. 68 T.U. 1124/1965, prestazioni che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata (Cass. n. 3296 del 2018), sono volte a ristorare entrambe il solo danno patrimoniale del danneggiato.
§25.2.1- Quanto alla prima delle predette somme erogate dall a CP_6
titolo di danno patrimoniale, deve ribadirsi che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure la riduzione della capacità di guadagno quando l'invalidità biologica, come nel caso di specie, sia superiore al 16% e prevede una liquidazione sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'Allegato n. 6 al d.m. 12.07.2000, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettera (b), del citato d. lgs. 38/2001.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità già citata,
l'accoglimento della domanda di surrogazione dell , per gli importi CP_6
pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale
“presunto”, presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
36 Ne deriva che nella fattispecie, in difetto di tale prova, e prima ancora di alcuna allegazione al riguardo, la domanda afferente al danno patrimoniale da lucro cessante, come formulata dall ex art. 1916 c.c., non può CP_6
trovare accoglimento.
§25.2.2- Quanto, invece, all'indennità giornaliera che, come detto, attiene alla perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia, va osservato che con tale importo l indennizza non già danni presunti, CP_6
ma pregiudizi concreti e reali.
Se dunque, come nella specie è evincibile dalla CTU, la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro, la stessa acquisisce un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell si trasferisce in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 CP_6
c.c.. Ne discende che per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea
(art. 68 d.P.R. 1124/65) l ha sempre diritto di surrogarsi, perché la CP_6
corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e va da sé che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile (in questi termini
Cass. n. 3296 del 2018).
Ed allora, sulla scorta della documentazione in atti, i convenuti devono essere condannati a pagare all la complessiva somma di €8.185,32, CP_6
oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal
02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla CP_6
al saldo. CP_1
37 §25.3- Può essere rimborsato anche l'importo di €154,95 per “Visite accertamento postumi”, giacché, pur non risultandone la riconducibilità ad un'anticipazione effettuata dall'Istituto di spese di cura da sostenere da parte dell'infortunato, non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In virtù della formulazione letterale dell'art.
142, comma 1, c. ass. …che fa generico riferimento alle "spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato"… il diritto di surrogazione in favore dell' comprende anche le spese sostenute per l'accertamento CP_6
della spettanza e della misura dell'indennizzo, benché le stesse non siano qualificabili in senso stretto alla stregua di danno patrimoniale dal punto di vista del danneggiato” (così Cass. n. 36519 del 2023, che ha chiarito, in tal senso, che “la surroga dell' non risulta strettamente legata CP_6
all'esborso per rimediare al danno sofferto dall'assicurato sociale, estendendosi anche al costo sopportato dall' per giungere CP_6
all'erogazione dell'indennizzo”).
§26. In sintesi, quindi, il risarcimento in favore del ammonta a Pt_1
complessivi €16.334,77, a titolo di danno non patrimoniale per inabilità temporanea e spese mediche (già detratto l'acconto versato dalla
, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui al par. 22, CP_1
tenuto conto che la somma astrattamente riconosciuta all'attore a titolo di danno biologico permanente è stata totalmente soddisfatta da quanto già pagato all'istante dall chiamato in causa (il quale, a titolo di danno CP_6
biologico permanente, come detto, ha liquidato all'attore, in forma di rendita, la somma capitalizzata pari ad €194.503,19).
Sono dovute, poi, all le seguenti somme: a) €159.917,00, a titolo CP_6
di danno non patrimoniale da inabilità permanente, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino
38 alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla al saldo, previa CP_6 CP_1
decurtazione della somma di €50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia;
b) €8.185,32, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 (data di ricezione della diffida da parte dell alla al saldo;
c) €154,95 per “Visite CP_6 CP_1
accertamento postumi”, oltre interessi legali dal 02.03.2020 al saldo.
§27. In ultimo, avuto riguardo all'esito del giudizio ed atteso che la somma liquidata all'attore non è sostanzialmente dissimile da quella offerta dalla in attuazione della proposta conciliativa formulata ai sensi CP_1
dell'art. 185 bis c.p.c., somma rifiutata senza giustificato motivo dal che ha richiesto un importo di molto superiore senza neanche Pt_1
specificare i criteri di determinazione, si impone la compensazione delle relative spese processuali, con la sola eccezione delle spese della CTU medico-legale (già liquidata in corso di causa), che si pongono, nei rapporti tra le parti, in via definitiva, a carico della e del CP_1 CP_3
Vanno, parimenti, compensate le spese di lite tra la il CP_1
e l , in ragione della concreta disponibilità manifestata CP_3 CP_6
dalle due parti costituite in ordine alla definizione in sede conciliativa dei relativi rapporti.
Viceversa, data l'infondatezza delle domande proposte dalla CP_1
nei confronti dei terzi chiamati , CP_4 CP_5
Controparte_7 [...]
e e Controparte_8 Controparte_9
giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. n.
6144 del 2024), il rimborso delle spese di lite è “a carico della parte che ha
39 convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria”, la deve CP_1
essere condannata a rifondere le spese processuali a e CP_4
all (essendo gli altri chiamati, vittoriosi, rimasti contumaci). CP_5
Tali spese si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da
, condanna la Parte_1 Controparte_1
in solido con al pagamento in favore
[...] Controparte_3
dell'attore della somma di €16.334,77, a titolo di danno non patrimoniale per inabilità temporanea e spese mediche (già detratto l'acconto versato dalla , oltre interessi legali da calcolarsi CP_1
nei termini di cui al par. 22;
b) accoglie, altresì, per quanto di ragione la domanda proposta dall in via di surrogazione per i titoli specificati in parte CP_6
motiva, e per l'effetto: a) condanna la
[...]
in solido con al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore dell delle seguenti somme: a) CP_6
€159.917,00, a titolo di danno non patrimoniale da inabilità permanente, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 al saldo, previa decurtazione della somma
40 di €50.050,00 già corrisposta dalla Compagnia;
b) €8.185,32, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino alla data della sentenza, con decorrenza dal 02.03.2020 al saldo;
c) €154,95 per
“Visite accertamento postumi”, oltre interessi legali dal 02.03.2020 al saldo;
c) rigetta le domande spiegate dalla Controparte_1
nei confronti di ,
[...] CP_4 CP_5
Controparte_7 [...]
Controparte_8 Controparte_9
[...]
d) condanna la al pagamento Controparte_1
delle spese di lite in favore di e dell CP_4 CP_5
che liquida in favore di ciascuna parte in complessivi
[...]
€4.227,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, con distrazione dell'importo spettante alla in favore dell'avv. Maria Gattuso ai sensi CP_4
dell'art. 93 c.p.c.;
e) compensa le altre spese di lite;
f) pone, nei rapporti tra le parti, le spese di CTU a carico della di Controparte_1 Controparte_3
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 07.04.2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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