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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3803 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11.07.1992,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08.06.1991,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Giovanna Volpiana
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Chiedono l'omologazione delle seguenti condizioni:
Separazione:
dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_3
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del Parte_2
reciproco rispetto.
La signora continuerà a risiedere presso l'abitazione famigliare Parte_2
in SA IN (VI), Via Stadio, 5.
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e al momento vive dal padre Pt_1
fino a quando non reperirà un immobile in locazione e stabilendo la propria residenza altrove.
Pattuizioni sulla genitorialità e l'affido dei figli. Piano genitoriale
Per I figli minori ed verranno collocati prevalentemente presso il Per_1
domicilio materno che rimarrà presso la casa coniugale in SA IN
(VI), Via Stadio, 5 assegnata alla madre e rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in
2 volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Per I figli della coppia e hanno compiuto 11 anni e 6 anni e Per_1
frequentano il primo la prima media e il secondo la prima elementare.
Per
pratica attività sportiva – pallamano due volte la settimana mentre al momento non pratica alcuno sport. Per_1
Il sig. otrà vedere e tenere con sé i figli ogni qual volta lo vorrà, previo Pt_1
accordo con l'altro genitore e comunque secondo il seguente calendario di visita in base ai turni di lavoro del padre:
a) turno di pomeriggio: il sig. andrà a casa e porterà i figli a scuola Pt_1
mentre il pomeriggio li prenderanno da scuola i nonni materni e la madre li riprenderà al termine dell'orario di lavoro;
b) turno di mattina: i nonni porteranno a scuola i due figli minori e li preleveranno da scuola, il padre li preleverà da casa dei nonni terminato il turno di lavoro;
c) I fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena prelevandoli e riportandoli al domicilio materno;
d) quindici giorni anche non continuativi nel mese di agosto da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
e) sette giorni anche non continuativi nel periodo natalizio ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Natale ed il 1° dell'anno;
3 f) tre giorni anche non continuativi nel periodo Pasquale, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
g) durante i ponti o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: alternatamente nelle festività nazionali.
I coniugi precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità, di cui sopra,
potranno essere variate di comune accordo tenendo conto di proprie mutate necessità e delle necessità dei figli, nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
Mantenimento dei figli.
Quanto al mantenimento dei figli della coppia, il sig. Parte_3
corrisponderà alla signora , a partire dal mese di ottobre 2024, un Pt_2
contributo dell'importo pari ad €. 300,00= mensili (centocinquanta/00 per ciascun figlio), da pagarsi entro il 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora che si curerà di comunicare al sig. il codice Pt_2 Pt_1
Iban, rivalutabili Istat annualmente.
Spese straordinarie dei figli.
Saranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza che è stato già consegnato e che i coniugi confermano.
Il genitore tenuto al rimborso della spesa nei confronti dell'altro vi provvederà
brevi manu o con bonifico bancario a seconda dell'entità della spesa.
4 In relazione alle spese medico-sanitario che non necessitano di essere preventivamente concordate perché urgenti, i coniugi si impegnano alla reciproca e tempestiva informazione.
Assegno di mantenimento per il coniuge e ulteriori pattuizioni
economiche.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
L'assegno unico per i figli continuerà ad essere accreditato sul conto corrente comune per pagare anche il mutuo dell'immobile cointestato e il sig. Pt_1
comunque verserà ogni mese la sua quota di metà di rata del mutuo affinchè
venga pagata correttamente.
Il finanziamento del mobilio invece rimane in capo alla signora che Pt_2
provvederà al pagamento per intero del residuo.
Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno portati in detrazione al 50% da entrambi i genitori.
Espatrio dei minori
I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
5 Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SA IN (VI) in data 03.06.2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25.02.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per all'affidamento condiviso dei figli minori ed , alla prevalente Per_1
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
6 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in SA IN (VI) in Via Stadio n. 5, in favore di , Parte_2
quale genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in SA IN (VI) in data Parte_2
03.06.2013 con atto trascritto al n. 8, parte I, ufficio 1, anno 2013 alle condizioni
7 in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di SA IN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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