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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3147/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 15191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F401912-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO IM ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F401912/2023 notificato il
20/9/2023, per l'importo di € 28.380,00 inerente IRPEF 2017 per redditi da lavoro dipendente accertati a seguito di verifica fiscale nei confronti della Società_1
spa.
In particolare il ricorrente ha eccepito:
-la carenza di motivazione dell'atto impugnato mancando l'enunciazione degli atti a carico del contribuente e gli atti in conseguenza dei quali è stato accertato il maggior reddito;
-il vizio di doppia imposizione vietato dall'art. 163 TUIR;
-illegittimità della sanzione in quanto l'errore era stato commesso dal sostituto d'imposta.
Si costituiva in primo grado l'AdE la quale chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 15191/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso con compensazione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si è costituito il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'ufficio appellante censura la decisione di primo grado che, a suo dire, avrebbe erroneamente ritenuto che l'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento avrebbe inciso sul diritto di difesa del contribuente, atteso che la documentazione relativa ai rimborsi disconosciuti non era in possesso del ricorrente e la condotta fiscale irregolare era da attribuire non al ricorrente ma al sostituto d'imposta.
Il motivo è fondato. La contestazione mossa dall'Ufficio al Resistente_1 quale dipendente della società riguarda di aver percepito emolumenti quali rimborsi spese forfettarie, rimborsi chilometrici, rimborsi spese documentate, trasferte in Italia esenti, una tantum, rimborso spese MP, indennità di disponibilità, indennità di funzione, tutti soggetti a IRPEF, senza che la società avesse operato, quale sostituto d'imposta, le ritenute fiscali, e senza che il dipendente avesse indicato in dichiarazione gli emolumenti come imponibili.
Il giudice di primo grado ha obiettato che il PVC redatto nei confronti della società da cui è scaturita la ripresa a tassazione, non è stato allegato all'avviso di accertamento, ciò comportando una violazione del diritto di difesa del contribuente.
Tale ricostruzione non può essere condivisa in quanto, sebbene il PVC non sia stato allegato all'accertamento, tuttavia detto PVC è stato notificato alll'amministratore delegato della società
Nominativo_1 in data 24/9/2019, società della quale il Resistente_1 era legale rappresentante oltre ch dipendente, dovendosi precisare che la verifica era stata effettuata dalla GdF sia nei confronti della società che del Resistente_1.
Alla luce di ciò appare evidente che il Resistente_1, quale legale rappresentante della società, fosse perfettamente a conoscenza del contenuto dell' accertamento e delle contestazioni mosse dalla GdF nel PVC fin dal 24/7/2019.
A ciò aggiungasi che la tabella riepilogativa degli importi contestati contenuta nell'avviso di accertamento impugnato era già contenuta nel PVC notificato al Resistente_1 nel 2019, ragion per cui non può ritenersi integrata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente come, erroneamente, ritenuto dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo l'appellante afferma che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'Ufficio non avrebbe provato la sussistenza del presupposto dell'accertamento e cioè se la società abbia effettuato i rimborsi al Resistente 1 a piè di lista sulla base di documentazione prodotta o forfettariamente prescindendo dalla documentazione.
Il motivo è fondato.
Dalla tabella inserita nell'avviso di accertamento si evince che l'Ufficio ha disconosciuto costi per rimborsi chilometrici, spese forfettarie e indennità di funzione.
Orbene per quanto concerne i rimborsi chilometrici, sebbene la regola sia quella della non tassabilità degli stessi non avendo natura retributiva, ai fini dell'esenzione dall'imposta è necessario che sia fornita idonea documentazione attestante i chilometri effettuati, anche perché il rimborso è anche relativo ad una quota per usura pneumatici, nonché documentazione del costo del carburante sostenuto, prova che nel caso in esame non è stata fornita dal ricorrente con conseguente legittimità del disconoscimento dei costi da parte dell'Ufficio.
Per quanto riguarda la voce rimborso spese forfettario che copre le spese di vitto e alloggio per ogni giorno di trasferta del dipendente, sebbene non sia necessario provare le spese con documentazione, doveva essere indicato almeno se le asserite trasferte fossero all'interno dello stesso comune, nel qual caso erano interamente tassabili, o al di fuori del comune nel qual caso sarebbero stati esenti fino ad €
46,48 al giorno per le trasferte in Italia e ad € 77,46 al giorno per le trasferte all'estero ai sensi dell'art. 51 c.5 del TUIR.
Anche in questo caso non è stata fornita prova della natura delle trasferte e se queste potessero essere considerate tutte esenti, con conseguente legittimità del disconoscimento e del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.
Quanto poi all'indennità di funzione, stante la sua natura retributiva, collegata allo svolgimento di particolari mansioni da parte del dipendente, la stessa concorre alla formazione del reddito ed è assoggettata ad IRPEF con conseguente legittimità del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.
E' il caso di accennare al motivo di ricorso formulato dal contribuente in ordine al fatto che la condotta fiscalmente illegittima non sarebbe stata posta in essere da lui ma dal sostituto di imposta e che per tale motivo non dovevano essere applicate le sanzioni nei confronti del Resistente_1.
Il motivo è infondato in quanto, nel caso in esame, vero è che la condotta di non aver correttamente operato le ritenute fiscali è ascrivibile al sostituto d'imposta, ma è altrettanto vero che il Resistente_1 era legale rappresentante del sostituto di imposta e, contemporaneamente, soggetto sostituito ragion per cui anche sotto il profilo dell'applicabilità delle sanzioni l'Ufficio ha agito correttamente.
Conclusivamente l'appello dell'Ufficio deve essere accolto ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 15191/2024 della CGT di primo grado di Roma deve essere confermata la validità ed efficacia dell'avviso di accertamento n. TK501F401912/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Roma 3/2/2026
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Luigi Birriteri Dott. Paolo Andrea Taviano
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3147/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 15191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F401912-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO IM ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK501F401912/2023 notificato il
20/9/2023, per l'importo di € 28.380,00 inerente IRPEF 2017 per redditi da lavoro dipendente accertati a seguito di verifica fiscale nei confronti della Società_1
spa.
In particolare il ricorrente ha eccepito:
-la carenza di motivazione dell'atto impugnato mancando l'enunciazione degli atti a carico del contribuente e gli atti in conseguenza dei quali è stato accertato il maggior reddito;
-il vizio di doppia imposizione vietato dall'art. 163 TUIR;
-illegittimità della sanzione in quanto l'errore era stato commesso dal sostituto d'imposta.
Si costituiva in primo grado l'AdE la quale chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato.
Con sentenza n. 15191/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso con compensazione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si è costituito il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
All'udienza del 3/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'ufficio appellante censura la decisione di primo grado che, a suo dire, avrebbe erroneamente ritenuto che l'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento avrebbe inciso sul diritto di difesa del contribuente, atteso che la documentazione relativa ai rimborsi disconosciuti non era in possesso del ricorrente e la condotta fiscale irregolare era da attribuire non al ricorrente ma al sostituto d'imposta.
Il motivo è fondato. La contestazione mossa dall'Ufficio al Resistente_1 quale dipendente della società riguarda di aver percepito emolumenti quali rimborsi spese forfettarie, rimborsi chilometrici, rimborsi spese documentate, trasferte in Italia esenti, una tantum, rimborso spese MP, indennità di disponibilità, indennità di funzione, tutti soggetti a IRPEF, senza che la società avesse operato, quale sostituto d'imposta, le ritenute fiscali, e senza che il dipendente avesse indicato in dichiarazione gli emolumenti come imponibili.
Il giudice di primo grado ha obiettato che il PVC redatto nei confronti della società da cui è scaturita la ripresa a tassazione, non è stato allegato all'avviso di accertamento, ciò comportando una violazione del diritto di difesa del contribuente.
Tale ricostruzione non può essere condivisa in quanto, sebbene il PVC non sia stato allegato all'accertamento, tuttavia detto PVC è stato notificato alll'amministratore delegato della società
Nominativo_1 in data 24/9/2019, società della quale il Resistente_1 era legale rappresentante oltre ch dipendente, dovendosi precisare che la verifica era stata effettuata dalla GdF sia nei confronti della società che del Resistente_1.
Alla luce di ciò appare evidente che il Resistente_1, quale legale rappresentante della società, fosse perfettamente a conoscenza del contenuto dell' accertamento e delle contestazioni mosse dalla GdF nel PVC fin dal 24/7/2019.
A ciò aggiungasi che la tabella riepilogativa degli importi contestati contenuta nell'avviso di accertamento impugnato era già contenuta nel PVC notificato al Resistente_1 nel 2019, ragion per cui non può ritenersi integrata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente come, erroneamente, ritenuto dal Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo l'appellante afferma che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che l'Ufficio non avrebbe provato la sussistenza del presupposto dell'accertamento e cioè se la società abbia effettuato i rimborsi al Resistente 1 a piè di lista sulla base di documentazione prodotta o forfettariamente prescindendo dalla documentazione.
Il motivo è fondato.
Dalla tabella inserita nell'avviso di accertamento si evince che l'Ufficio ha disconosciuto costi per rimborsi chilometrici, spese forfettarie e indennità di funzione.
Orbene per quanto concerne i rimborsi chilometrici, sebbene la regola sia quella della non tassabilità degli stessi non avendo natura retributiva, ai fini dell'esenzione dall'imposta è necessario che sia fornita idonea documentazione attestante i chilometri effettuati, anche perché il rimborso è anche relativo ad una quota per usura pneumatici, nonché documentazione del costo del carburante sostenuto, prova che nel caso in esame non è stata fornita dal ricorrente con conseguente legittimità del disconoscimento dei costi da parte dell'Ufficio.
Per quanto riguarda la voce rimborso spese forfettario che copre le spese di vitto e alloggio per ogni giorno di trasferta del dipendente, sebbene non sia necessario provare le spese con documentazione, doveva essere indicato almeno se le asserite trasferte fossero all'interno dello stesso comune, nel qual caso erano interamente tassabili, o al di fuori del comune nel qual caso sarebbero stati esenti fino ad €
46,48 al giorno per le trasferte in Italia e ad € 77,46 al giorno per le trasferte all'estero ai sensi dell'art. 51 c.5 del TUIR.
Anche in questo caso non è stata fornita prova della natura delle trasferte e se queste potessero essere considerate tutte esenti, con conseguente legittimità del disconoscimento e del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.
Quanto poi all'indennità di funzione, stante la sua natura retributiva, collegata allo svolgimento di particolari mansioni da parte del dipendente, la stessa concorre alla formazione del reddito ed è assoggettata ad IRPEF con conseguente legittimità del recupero a tassazione operato dall'Ufficio.
E' il caso di accennare al motivo di ricorso formulato dal contribuente in ordine al fatto che la condotta fiscalmente illegittima non sarebbe stata posta in essere da lui ma dal sostituto di imposta e che per tale motivo non dovevano essere applicate le sanzioni nei confronti del Resistente_1.
Il motivo è infondato in quanto, nel caso in esame, vero è che la condotta di non aver correttamente operato le ritenute fiscali è ascrivibile al sostituto d'imposta, ma è altrettanto vero che il Resistente_1 era legale rappresentante del sostituto di imposta e, contemporaneamente, soggetto sostituito ragion per cui anche sotto il profilo dell'applicabilità delle sanzioni l'Ufficio ha agito correttamente.
Conclusivamente l'appello dell'Ufficio deve essere accolto ed in totale riforma della impugnata sentenza n. 15191/2024 della CGT di primo grado di Roma deve essere confermata la validità ed efficacia dell'avviso di accertamento n. TK501F401912/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Roma 3/2/2026
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Luigi Birriteri Dott. Paolo Andrea Taviano