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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 988 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Orvieto Parte_1 (TR), Via Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avv. Angelo Ranchino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa Persona_1 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_2 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023, parte ricorrente premetteva: - di aver lavorato, quale infermiere dipendente della , con mansioni dal 1990 al 2000 CP_2 presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile di Terni, e dall'anno 2000 fino alla data di deposito del ricorso, in qualità di addetto al servizio 118 Emergenza Urgenza di Terni;
- che l'attività è espletata in turni di 12 ore giornaliere consecutive, 12 ore notturne successive, con giornata smontante di riposo;
- di partecipare agli interventi in ambulanza impegnato sempre nella movimentazione ed immobilizzazione manuale dei pazienti, negli interventi d'urgenza sugli stessi e nel trasporto manuale della strumentazione necessaria;
- di essere esposto a sobbalzi, vibrazioni, perdite di equilibrio, anche a causa della necessaria velocità del trasporto imposta dalle condizioni del paziente;
- che la movimentazione del paziente, compiuta manualmente, insieme all'autista, produce la sollecitazione delle braccia, delle spalle, della schiena e dell'apparato locomotore in modo variabile in funzione del piano di intervento, delle condizioni operative, della distanza dall'ambulanza; - di aver sviluppato la patologia “spondilodiscoartrosi lombosacarale con ernie e protrusioni discali” denunciata all' (cfr. all.to n.2 al ricorso) ai fini del CP_1 riconoscimento dell'eziologia professionale, definita negativamente dall' , per CP_3 assenza di esposizione al rischio lavorativo;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, riscontrata negativamente dall' con provvedimento del CP_1
1.06.2023. Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare di essere affetta, in ragione dell'attività lavorativa svolta, dalla malattia professionale “spondilodiscoartrosi lombosacarale con ernie e protrusioni discali”, da cui è derivato un grado di inabilità pari al 15%; - per l'effetto, di condannare l' alla CP_1 corresponsione della somma capitale corrispondente, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dalla parte ricorrente CP_1 non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. Inoltre, la difesa dell' evidenziava come l'assicurato fosse già portatore di CP_1 esiti da infortunio da sforzo consistenti in “ernia discale mediana L4-L5, pratica n.503925175 del 22/08/2005 a carico della colonna lombare”, valutati nella misura del 10% (cfr. esame obiettivo del 12/5/2006) e che le lesioni del rachide lombare, oggetto di denuncia malattia professionale, erano già state riconosciute e indennizzate dall' CP_1 come infortunio sul lavoro, con parere concorde del CTP dott. in sede di visita Per_3 collegiale del maggio 2023. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia ed i postumi di invalidità permanente.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità
2 lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia contratta, decisione confermata anche in seguito ad opposizione. Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale “spondilodiscoartrosi lombosacarale con ernie e protrusioni discali” e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 15%. In sede giudiziale la difesa dell' ha evidenziato come la medesima CP_3 patologia oggetto di ricorso era già stata in passato riconosciuta dall' quale CP_1 conseguenza di infortunio sul lavoro con esiti invalidanti permanenti nella percentuale di danno biologico del 10% Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività lavorative allegate in ricorso. In particolare, il teste , collega del ricorrente, ha riferito: “Io conosco Testimone_1 il ricorrente perché abbiamo lavorato per l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e poi siamo passati all' sempre come addetti al servizio 118 io dal 1998, ma il Parte_2 Pt_1 già ci lavorava fino a tutt'oggi, entrambi come infermieri”. Avendo riguardo alle mansioni specifiche il teste ha precisato: “Le mansioni del sono di infermiere responsabile del soccorso in ambulanza (chiamate del 118) in Pt_1 qualunque posto sia necessario l'intervento dell'ambulanza. Io ed il ricorrente siamo entrambi infermieri del 118 ma non andiamo in ambulanza insieme perché siamo affiancati dall'autista dell'ambulanza e dal medico che si reca in loco con l'auto medica … Posso confermare che l'infermiere trasporta sempre lo zaino ed il cardio monitor mentre le bombole le porta l'autista che arriva dopo aver parcheggiato l'ambulanza. Lo zaino pesa di più, ma sicuramente confermo il peso. Il cardiomonitor si porta a mano e pesa come lo zaino
… fino all'ambulanza il paziente viene movimentato manualmente dall'infermiere e dall'autista. Posso precisare che al Pronto soccorso l'infermiere e l'autista vengono aiutati nel trasbordo del paziente … Posso confermare le manovre di rianimazione che vengono eseguite a terra e/o posizionato comunque su piano rigido con l'infermiere in ginocchio e
3 curvo sul paziente per la rianimazione ... Confermo la movimentazione del paziente dal piano rigido e da terra fino all'ambulanza. Poi il ricorrente deve recuperare zaino, cardiomonitor e riportarli in ambulanza”.
Infine, il testimone ha confermato l'orario lavorativo osservato dall'istante precisando che “dopo la giornata smontante di riposo abbiamo due giorni di riposo” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 27.06.2024 in atti). Anche il secondo teste , volontaria, ha dichiarato: “Io conosco il Testimone_2 ricorrente perché sono volontaria come autista soccorritore (guido le ambulanze) presso l'Opera Pia Pubblica Assistenza in convenzione con l' e faccio servizio 118 CP_2 sulla città di Terni per l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ed il è infermiere Pt_1 della Ho lavorato insieme al che è infermiere, per 15 anni. Adesso CP_2 Pt_1 il è stato spostato ad NO BR e non ci lavoro più. Il era addetto al Pt_1 Pt_1 servizio 118”. Con riferimento alle mansioni disimpegnate dall'istante ha riferito: “Le mansioni del
quale infermiere responsabile della postazione di soccorso in ambulanza nel turno, Pt_1 consistono nell'intervento sul paziente in tutti i luoghi … Posso confermare che l'infermiere trasporta sempre lo zaino o il bombolino e sempre il cardio monitor, mentre l'autista che arriva dopo aver parcheggiato l'ambulanza, porta o lo zaino o il bombolino. Le attrezzature possono pesare tra 1 15/20 Kg (zaino insieme o al bombolino o al cardio monitor). Non sempre si trova l'ascensore nelle abitazioni private e bisogna salire a piedi ... fino all'ambulanza il paziente viene movimentato manualmente dall'infermiere e dall'autista o con teli, portantine e sedia scendi scale ugualmente pesante. Una volta arrivati al Pronto soccorso l'infermiere e l'autista fanno scendere dall'ambulanza il barellino, lo trasportano dentro il Pronto Soccorso … Posso confermare le manovre di rianimazione che vengono eseguite a terra e/o posizionato comunque su piano rigido con l'infermiere in ginocchio e curvo sul paziente per la rianimazione … Confermo la movimentazione del paziente dal piano rigido e da terra fino all'ambulanza, con la scoop (un presidio che si aggancia sotto il paziente che viene legato con le cinte per posizionarlo sul barellino). Questa operazione viene eseguita sempre dall'infermiere, il nel caso di specie, e l'autista. Poi l'infermiere Pt_1 deve recuperare zaino, cardiomonitor e riportarli in ambulanza, mentre io autista mi porto all'ambulanza. Queste operazioni sono eseguite sempre manualmente senza alcun ausilio meccanico. Infine, ha confermato l'orario di lavoro osservato dall'istante (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 23.01.2025 in atti). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_4 documentali e clinico-obiettivi, che il ricorrente è affetto da ““Ernia discale L4-L5 in un quadro di spondilodiscoartrosi”, tuttavia, ha concluso che tale patologia è conseguenza dell'infortunio lavorativo patito dall'istante nel 2005 e già indennizzato dall' e che CP_1
“La patologia denunciata, pertanto, non può essere riconosciuta quale malattia professionale”. Il CTU ha spiegato che il è affetto da “Ernia discale L4-L5 in un quadro di Pt_1 spondilodiscoartrosi”, già riconosciuta dall' quale conseguenza di infortunio CP_1 lavorativo sofferto nel 2005; tuttavia “ … la presenza di spondiloartrosi e discopatie - in aggiunta all'ernia discale - non costituisce patologia a sé stante, in quanto è condizione concausale necessaria per il realizzarsi di erniazioni del nucleo polposo discale in
4 seguito a sforzi fisici violenti od altri eventi traumatici. Pertanto, la patologia denunciata non appare suscettibile di tutela a titolo di malattia professionale. Dal punto di vista clinico, e quindi valutativo, la menomazione è sovrapponibile a quella obiettivata nel corso della collegiale medica espletata in data 29/12/2023 e che si concluse concordemente con una valutazione del danno pari al 10%”. Il CTP di parte ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dall'ausiliario criticando, da un lato, la mancata valutazione da parte dell'ausiliario del Giudice, sia in termini di an che di quantum, della patologia degenerativa a carico del rachide cervicale;
dall'altro, il mancato apprezzamento, oltre che dell'ernia L4-L5 oggetto dell'indennizzo per infortunio lavorativo, delle alterazioni degenerative a carico degli altri dischi CP_1 intersomatici del rachide lombosacrale, in particolare, una discopatia in L2-L3 evidenziata solo da un esame di RM effettuato in data 11/3/2025 e non presente precedentemente. Il Dott. , rispondendo efficacemente alle osservazioni del CTP di parte Per_4 ricorrente, ha precisato che, nel caso del ricorrente il certificato/denuncia di malattia professionale presentato dal lavoratore all' in data 4/7/2022 riguarda l'infermità CP_1
“Spondiloartrosi lombo-sacrale con ernia e protrusioni discali”, a prescindere da quanto allegato nella relazione del medico di parte, quindi, il solo tratto lombo-sacrale del rachide (cfr. denuncia in atti non oggetto di contestazione) sul quale soltanto si è sviluppato il confronto con l'Ente anche in fase amministrativa, senza alcuna contestazione di parte ricorrente. Ne discende che “la patologia artrosico-degenerativa del rachide cervicale non può essere oggetto dell'indagine medico-legale”. In merito alla seconda contestazione afferente l'omessa considerazione delle alterazioni a carico degli altri dischi intervertebrali lombari, il CTU ha sottolineato come, innanzitutto il referto con esame RM non è stato versato ritualmente in atti e, quindi, non poteva essere oggetto di valutazione;
inoltre, il dott. , dal punto di vista scientifico, Per_4 ha spiegato che: “l'ernia discale rappresenta l'evoluzione peggiorativa di una discopatia. Il disco intervertebrale, in estrema sintesi, è costituito da un involucro, l'anulus, nel quale è contenuto il nucleo polposo: la fuoriuscita di quest'ultimo dall'anulus è ciò che si definisce ernia discale. Questa presuppone sempre che l'anulus sia preda di fenomeni degenerativi che ne riducono la capacità contenitiva rispetto al nucleo polposo, per cui anche nell'evento infortunio – oltre che nella malattia professionale – vi è sempre una condizione basale di tipo degenerativo. Dal punto di vista della valutazione medico- legale quello che rileva non è tanto l'entità o l'estensione dei processi artrosico- degenerativi, quanto i loro riflessi disfunzionali. Nel caso in discussione, a prescindere dai quanti e quali siano i dischi intervertebrali lombo-sacrali coinvolti, il quadro clinico rilevato dallo scrivente è del tutto sovrapponibile a quello rilevato in occasione della collegiale medica del 29/12/2023, che non a caso si concluse in maniera concorde. D'altra parte, la voce tabellare di riferimento di cui al D. Lgs.38/2000, la n.213, non gradua la valutazione del grado di menomazione in base al numero delle ernie o delle discopatie. Anche la voce n.193, citata dall'avv. Ranchino, una volta espunta la menomazione riguardante il tratto cervicale, comporta una valutazione massima, sempre in base al grado di limitazione funzionale e/o ai disturbi trofico-sensitivi, comunque non eccedente il 12-13%”. IL CTU ha concluso ritenendo del tutto adeguata al quadro clinico rilevato una valutazione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10% come già operata dall' in sede di valutazione dei postumi dell'infortunio patito dal ricorrente CP_1 non oggetto di ricorso (cfr. CTU in atti).
5 Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente nei rapporti tra le parti, in solido con l' nei CP_1 confronti del CTU.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri previdenziali di legge nella misura del 23,81%;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto. Terni, lì 25 settembre 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 988 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Orvieto Parte_1 (TR), Via Cipriano Manente n. 38, presso lo studio dell'avv. Angelo Ranchino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa Persona_1 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_2 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 novembre 2023, parte ricorrente premetteva: - di aver lavorato, quale infermiere dipendente della , con mansioni dal 1990 al 2000 CP_2 presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile di Terni, e dall'anno 2000 fino alla data di deposito del ricorso, in qualità di addetto al servizio 118 Emergenza Urgenza di Terni;
- che l'attività è espletata in turni di 12 ore giornaliere consecutive, 12 ore notturne successive, con giornata smontante di riposo;
- di partecipare agli interventi in ambulanza impegnato sempre nella movimentazione ed immobilizzazione manuale dei pazienti, negli interventi d'urgenza sugli stessi e nel trasporto manuale della strumentazione necessaria;
- di essere esposto a sobbalzi, vibrazioni, perdite di equilibrio, anche a causa della necessaria velocità del trasporto imposta dalle condizioni del paziente;
- che la movimentazione del paziente, compiuta manualmente, insieme all'autista, produce la sollecitazione delle braccia, delle spalle, della schiena e dell'apparato locomotore in modo variabile in funzione del piano di intervento, delle condizioni operative, della distanza dall'ambulanza; - di aver sviluppato la patologia “spondilodiscoartrosi lombosacarale con ernie e protrusioni discali” denunciata all' (cfr. all.to n.2 al ricorso) ai fini del CP_1 riconoscimento dell'eziologia professionale, definita negativamente dall' , per CP_3 assenza di esposizione al rischio lavorativo;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, riscontrata negativamente dall' con provvedimento del CP_1
1.06.2023. Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di accertare e dichiarare di essere affetta, in ragione dell'attività lavorativa svolta, dalla malattia professionale “spondilodiscoartrosi lombosacarale con ernie e protrusioni discali”, da cui è derivato un grado di inabilità pari al 15%; - per l'effetto, di condannare l' alla CP_1 corresponsione della somma capitale corrispondente, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dalla parte ricorrente CP_1 non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. Inoltre, la difesa dell' evidenziava come l'assicurato fosse già portatore di CP_1 esiti da infortunio da sforzo consistenti in “ernia discale mediana L4-L5, pratica n.503925175 del 22/08/2005 a carico della colonna lombare”, valutati nella misura del 10% (cfr. esame obiettivo del 12/5/2006) e che le lesioni del rachide lombare, oggetto di denuncia malattia professionale, erano già state riconosciute e indennizzate dall' CP_1 come infortunio sul lavoro, con parere concorde del CTP dott. in sede di visita Per_3 collegiale del maggio 2023. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia ed i postumi di invalidità permanente.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità
2 lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia contratta, decisione confermata anche in seguito ad opposizione. Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale “spondilodiscoartrosi lombosacarale con ernie e protrusioni discali” e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 15%. In sede giudiziale la difesa dell' ha evidenziato come la medesima CP_3 patologia oggetto di ricorso era già stata in passato riconosciuta dall' quale CP_1 conseguenza di infortunio sul lavoro con esiti invalidanti permanenti nella percentuale di danno biologico del 10% Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività lavorative allegate in ricorso. In particolare, il teste , collega del ricorrente, ha riferito: “Io conosco Testimone_1 il ricorrente perché abbiamo lavorato per l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e poi siamo passati all' sempre come addetti al servizio 118 io dal 1998, ma il Parte_2 Pt_1 già ci lavorava fino a tutt'oggi, entrambi come infermieri”. Avendo riguardo alle mansioni specifiche il teste ha precisato: “Le mansioni del sono di infermiere responsabile del soccorso in ambulanza (chiamate del 118) in Pt_1 qualunque posto sia necessario l'intervento dell'ambulanza. Io ed il ricorrente siamo entrambi infermieri del 118 ma non andiamo in ambulanza insieme perché siamo affiancati dall'autista dell'ambulanza e dal medico che si reca in loco con l'auto medica … Posso confermare che l'infermiere trasporta sempre lo zaino ed il cardio monitor mentre le bombole le porta l'autista che arriva dopo aver parcheggiato l'ambulanza. Lo zaino pesa di più, ma sicuramente confermo il peso. Il cardiomonitor si porta a mano e pesa come lo zaino
… fino all'ambulanza il paziente viene movimentato manualmente dall'infermiere e dall'autista. Posso precisare che al Pronto soccorso l'infermiere e l'autista vengono aiutati nel trasbordo del paziente … Posso confermare le manovre di rianimazione che vengono eseguite a terra e/o posizionato comunque su piano rigido con l'infermiere in ginocchio e
3 curvo sul paziente per la rianimazione ... Confermo la movimentazione del paziente dal piano rigido e da terra fino all'ambulanza. Poi il ricorrente deve recuperare zaino, cardiomonitor e riportarli in ambulanza”.
Infine, il testimone ha confermato l'orario lavorativo osservato dall'istante precisando che “dopo la giornata smontante di riposo abbiamo due giorni di riposo” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 27.06.2024 in atti). Anche il secondo teste , volontaria, ha dichiarato: “Io conosco il Testimone_2 ricorrente perché sono volontaria come autista soccorritore (guido le ambulanze) presso l'Opera Pia Pubblica Assistenza in convenzione con l' e faccio servizio 118 CP_2 sulla città di Terni per l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ed il è infermiere Pt_1 della Ho lavorato insieme al che è infermiere, per 15 anni. Adesso CP_2 Pt_1 il è stato spostato ad NO BR e non ci lavoro più. Il era addetto al Pt_1 Pt_1 servizio 118”. Con riferimento alle mansioni disimpegnate dall'istante ha riferito: “Le mansioni del
quale infermiere responsabile della postazione di soccorso in ambulanza nel turno, Pt_1 consistono nell'intervento sul paziente in tutti i luoghi … Posso confermare che l'infermiere trasporta sempre lo zaino o il bombolino e sempre il cardio monitor, mentre l'autista che arriva dopo aver parcheggiato l'ambulanza, porta o lo zaino o il bombolino. Le attrezzature possono pesare tra 1 15/20 Kg (zaino insieme o al bombolino o al cardio monitor). Non sempre si trova l'ascensore nelle abitazioni private e bisogna salire a piedi ... fino all'ambulanza il paziente viene movimentato manualmente dall'infermiere e dall'autista o con teli, portantine e sedia scendi scale ugualmente pesante. Una volta arrivati al Pronto soccorso l'infermiere e l'autista fanno scendere dall'ambulanza il barellino, lo trasportano dentro il Pronto Soccorso … Posso confermare le manovre di rianimazione che vengono eseguite a terra e/o posizionato comunque su piano rigido con l'infermiere in ginocchio e curvo sul paziente per la rianimazione … Confermo la movimentazione del paziente dal piano rigido e da terra fino all'ambulanza, con la scoop (un presidio che si aggancia sotto il paziente che viene legato con le cinte per posizionarlo sul barellino). Questa operazione viene eseguita sempre dall'infermiere, il nel caso di specie, e l'autista. Poi l'infermiere Pt_1 deve recuperare zaino, cardiomonitor e riportarli in ambulanza, mentre io autista mi porto all'ambulanza. Queste operazioni sono eseguite sempre manualmente senza alcun ausilio meccanico. Infine, ha confermato l'orario di lavoro osservato dall'istante (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 23.01.2025 in atti). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Persona_4 documentali e clinico-obiettivi, che il ricorrente è affetto da ““Ernia discale L4-L5 in un quadro di spondilodiscoartrosi”, tuttavia, ha concluso che tale patologia è conseguenza dell'infortunio lavorativo patito dall'istante nel 2005 e già indennizzato dall' e che CP_1
“La patologia denunciata, pertanto, non può essere riconosciuta quale malattia professionale”. Il CTU ha spiegato che il è affetto da “Ernia discale L4-L5 in un quadro di Pt_1 spondilodiscoartrosi”, già riconosciuta dall' quale conseguenza di infortunio CP_1 lavorativo sofferto nel 2005; tuttavia “ … la presenza di spondiloartrosi e discopatie - in aggiunta all'ernia discale - non costituisce patologia a sé stante, in quanto è condizione concausale necessaria per il realizzarsi di erniazioni del nucleo polposo discale in
4 seguito a sforzi fisici violenti od altri eventi traumatici. Pertanto, la patologia denunciata non appare suscettibile di tutela a titolo di malattia professionale. Dal punto di vista clinico, e quindi valutativo, la menomazione è sovrapponibile a quella obiettivata nel corso della collegiale medica espletata in data 29/12/2023 e che si concluse concordemente con una valutazione del danno pari al 10%”. Il CTP di parte ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dall'ausiliario criticando, da un lato, la mancata valutazione da parte dell'ausiliario del Giudice, sia in termini di an che di quantum, della patologia degenerativa a carico del rachide cervicale;
dall'altro, il mancato apprezzamento, oltre che dell'ernia L4-L5 oggetto dell'indennizzo per infortunio lavorativo, delle alterazioni degenerative a carico degli altri dischi CP_1 intersomatici del rachide lombosacrale, in particolare, una discopatia in L2-L3 evidenziata solo da un esame di RM effettuato in data 11/3/2025 e non presente precedentemente. Il Dott. , rispondendo efficacemente alle osservazioni del CTP di parte Per_4 ricorrente, ha precisato che, nel caso del ricorrente il certificato/denuncia di malattia professionale presentato dal lavoratore all' in data 4/7/2022 riguarda l'infermità CP_1
“Spondiloartrosi lombo-sacrale con ernia e protrusioni discali”, a prescindere da quanto allegato nella relazione del medico di parte, quindi, il solo tratto lombo-sacrale del rachide (cfr. denuncia in atti non oggetto di contestazione) sul quale soltanto si è sviluppato il confronto con l'Ente anche in fase amministrativa, senza alcuna contestazione di parte ricorrente. Ne discende che “la patologia artrosico-degenerativa del rachide cervicale non può essere oggetto dell'indagine medico-legale”. In merito alla seconda contestazione afferente l'omessa considerazione delle alterazioni a carico degli altri dischi intervertebrali lombari, il CTU ha sottolineato come, innanzitutto il referto con esame RM non è stato versato ritualmente in atti e, quindi, non poteva essere oggetto di valutazione;
inoltre, il dott. , dal punto di vista scientifico, Per_4 ha spiegato che: “l'ernia discale rappresenta l'evoluzione peggiorativa di una discopatia. Il disco intervertebrale, in estrema sintesi, è costituito da un involucro, l'anulus, nel quale è contenuto il nucleo polposo: la fuoriuscita di quest'ultimo dall'anulus è ciò che si definisce ernia discale. Questa presuppone sempre che l'anulus sia preda di fenomeni degenerativi che ne riducono la capacità contenitiva rispetto al nucleo polposo, per cui anche nell'evento infortunio – oltre che nella malattia professionale – vi è sempre una condizione basale di tipo degenerativo. Dal punto di vista della valutazione medico- legale quello che rileva non è tanto l'entità o l'estensione dei processi artrosico- degenerativi, quanto i loro riflessi disfunzionali. Nel caso in discussione, a prescindere dai quanti e quali siano i dischi intervertebrali lombo-sacrali coinvolti, il quadro clinico rilevato dallo scrivente è del tutto sovrapponibile a quello rilevato in occasione della collegiale medica del 29/12/2023, che non a caso si concluse in maniera concorde. D'altra parte, la voce tabellare di riferimento di cui al D. Lgs.38/2000, la n.213, non gradua la valutazione del grado di menomazione in base al numero delle ernie o delle discopatie. Anche la voce n.193, citata dall'avv. Ranchino, una volta espunta la menomazione riguardante il tratto cervicale, comporta una valutazione massima, sempre in base al grado di limitazione funzionale e/o ai disturbi trofico-sensitivi, comunque non eccedente il 12-13%”. IL CTU ha concluso ritenendo del tutto adeguata al quadro clinico rilevato una valutazione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10% come già operata dall' in sede di valutazione dei postumi dell'infortunio patito dal ricorrente CP_1 non oggetto di ricorso (cfr. CTU in atti).
5 Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente nei rapporti tra le parti, in solido con l' nei CP_1 confronti del CTU.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri previdenziali di legge nella misura del 23,81%;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto. Terni, lì 25 settembre 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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