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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2304/2023 riunito a NRG 2326/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 2304/2023 riunita a nrg 2326/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per rimborsi spese associazione non riconosciuta, promossa
[...]
( ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Savio, come da procura in atti OPPONENTE E DA
( , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Andrea Fauda e dell'Avv. Alessandro Debernardi, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ) con il patrocinio dell'Avv. Riccardo CP_1 C.F._3
Corleone, come da procura in atti OPPOSTO Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
706/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 23 giugno 2023, con cui è stato ingiunto di pagare, in favore di e in solido con , la complessiva CP_1 Parte_2 somma di euro 15.212,00, oltre interessi;
la somma è stata richiesta dal in via di CP_1 regresso nei confronti degli odierni opponenti, membri del Consiglio Direttivo dell' , per debiti da quest'ultima contratti nello svolgimento Parte_3 della propria attività, per complessivi euro 178.644,41, in conformità al disposto dell'art. 38 c.c.. Nel dettaglio, l' era stata costituita nel 2010 per la gestione della Parte_3 piscina comunale di;
nello svolgimento di tale attività, l'associazione aveva Pt_3 maturato una rilevante esposizione debitoria, per spese di riscaldamento, nei confronti
1 del Comune di che aveva affidato la riscossione al concessionario M.T. s.p.a., Pt_3 che aveva pertanto notificato ingiunzione di pagamento al in qualità di ex CP_1 vicepresidente dell'associazione. Alla notifica delle ingiunzioni, aveva fatto seguito l'introduzione di procedure esecutive di pignoramento presso terzi;
l'ingiunzione era stata pertanto notificata anche al il quale aveva proposto opposizione dinanzi CP_1 al Tribunale di Cuneo, conclusasi con la conciliazione giudiziale. Il aveva CP_1 quindi raggiunto un accordo transattivo con il , con impegno al CP_2 Parte_4 pagamento dilazionato del complessivo debito con riserva di agire in regresso nei confronti degli altri membri del consiglio direttivo, per il rimborso pro quota delle somme versate a tale titolo, per un complessivo importo di euro 92.397,46. Dedotta pertanto la propria quota e residuando la somma di euro 45.637,00, il convenuto opposto ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri membri del consiglio direttivo, gli odierni opponenti, per il complessivo importo di euro 15.212,00 cadauno.
1.1. Con l'atto di opposizione, il premette di essersi iscritti inizialmente a Parte_1 corsi di subacquea, per poi divenire socio dell'associazione, entrando a far parte del consiglio direttivo su richiesta dei soci fondatori e assumendo pertanto la conseguente responsabilità per i debiti sociali, in conseguenza dei quali aveva subito il pignoramento della casa familiare e del quinto dello stipendio di operaio, a seguito di ingiunzioni notificate da ex dipendenti dell'associazione. Tanto premesso in fatto, l'opponente contesta l'applicabilità della responsabilità solidale ex art. 38 c.c., che prevede unicamente la responsabilità dei soggetti rappresentanti l'associazione ovvero di quelli che abbiano agito in nome e per conto della stessa. In subordine, l'opponente rileva che le somme richieste dal vanno suddivise per i cinque componenti del Consiglio Direttivo, CP_1 contestando in ogni caso di aver mai agito in nome e per conto dell'associazione, costretto nondimeno a sopportare ingenti esborsi in quanto destinatario di diverse procedure esecutive promosse dai creditori dell'associazione.
1.2. Assumendo pertanto la sussistenza di un'obbligazione solidale tra i cinque membri del Consiglio Direttivo, la quota richiesta dal ammonterebbe ad euro CP_1
13.949,19, con conseguente diritto di rimborso da parte degli altri condebitori in solido per il complessivo importo di euro 55.796,75, in ragione degli esborsi sostenuti per il pagamento degli ulteriori debiti dell'associazione; per l'effetto, in ragione della compensazione tra controcrediti, il contesta di dovere alcunchè al Parte_1 CP_1 riservandosi il diritto di agire nei confronti dell'opposto e degli altri componenti del Consiglio Direttivo per gli ulteriori debiti da suddividersi pro quota tra i membri medesimi. L'opponente ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo alcuna responsabilità solidale a proprio carico, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà; in subordine, ha chiesto accertarsi la sussistenza di un proprio credito nei confronti del con CP_1 conseguente richiesta di compensazione, con conseguente accertamento delle somme eventualmente dovute e con riserva di agire successivamente in regresso nei confronti dell'opposto e degli altri membri del Consiglio Direttivo. In via ulteriormente subordinata, per il caso di inapplicabilità della compensazione, ha chiesto la riduzione
2 delle somme nell'importo di euro 13.747,27, pari alla quota dovuta da ogni singolo membro del Consiglio direttivo composto da cinque membri e non da quattro, come prospettato dall'opposto nel ricorso monitorio. 2. Si è costituito il convenuto opposto insistendo nella propria CP_1 domanda di regresso formulata nei confronti del , in ragione del ruolo da questi Parte_1 rivestito nella compagine associativa, quale membro del Consiglio Direttivo – circostanza peraltro non contestata – e richiamando la documentazione già depositata a sostegno del ricorso monitorio, precisando a tal fine di aver circoscritto la richiesta restitutoria alla minor somma, esigibile, di euro 15.212,00, ovvero di quanto già corrisposto in forza della transazione raggiunta con il , e risultando il Controparte_3
obbligato per l'ulteriore somma di euro 31.548,46, quale quota del maggior Parte_1 debito oggetto di transazione, che a sua volta oppone al controcredito eccepito dall'attore, pari a complessivi euro 187.041,87. Contesta pertanto la prospettazione attorea in ordine alla esistenza di un controcredito di euro 13.949,19, non sufficientemente provato e in ogni caso di importo tale da non estinguere la propria pretesa creditoria.
2.1. L'opposto contesta altresì la ricostruzione in fatto proposta dall'attore, insistendo nella sussistenza della solidarietà passiva per i debiti contratti dall'associazione e della responsabilità patrimoniale personale dei membri del Consiglio Direttivo, in particolare quanto all'attività svolta dal nella gestione del bilancio e del personale, da cui Parte_1 erano conseguite le plurime azioni esecutive da parte dei lavoratori della nei Parte_3 confronti del medesimo. Il convenuto opposto invoca pertanto la responsabilità patrimoniale dell'attore ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione e il proprio diritto di regresso fondato sulla solidarietà ex artt. 1298 e 1299 c.c., contestando il preteso controcredito dell'attore e chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà. In subordine, per il caso di accertata fondatezza del controcredito attoreo, ne ha richiesto la compensazione con il proprio maggior credito di euro 31.548,46. 3. Con separato atto di citazione ha proposto opposizione anche l'altra debitrice ingiunta, , deducendo di aver frequentato la piscina comunale di Parte_2
inizialmente come utente, intraprendendo successivamente una collaborazione Pt_3 lavorativa con l'associazione , come bagnina e istruttrice;
a seguito della Parte_3 concessione rilasciata all'associazione dal , per la gestione della Controparte_3 piscina comunale, la era stata incaricata di prendere parte all'organo direttivo- Parte_2 amministrativo dell'associazione, svolgendo unicamente l'attività di redazione dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo. Per l'effetto, l'opponente contesta di aver mai agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 38 c.c. in materia di responsabilità solidale per i debiti contratti dall'associazione, con la conseguenza che dei debiti assunti per il riscaldamento della piscina non può che rispondere il soggetto che dell'associazione aveva la rappresentanza al momento della conclusione del contratto di concessione, posto che all'epoca della stipula la Parte_2 non era ancora entrata a far parte del Consiglio Direttivo.
3 3.1. Con altro motivo di opposizione, l'attrice invocando la natura di garanzia ex lege della responsabilità ex art. 38 c.c., ne eccepisce la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore previamente proposto la sua azione entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Parte opponente ha altresì contestato il quantum richiesto dal convenuto in via monitoria, non risultando specificato il criterio di calcolo per la determinazione della somma oggetto di ingiunzione, tenendo conto peraltro di tutti i componenti il Consiglio Direttivo. La opponente ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e previa riunione con gli altri procedimenti di opposizione proposti dagli altri condebitori. In subordine, ha chiesto contenere la pretesa creditoria del convenuto opposto entro i limiti ritenuti di giustizia.
4. Anche in tale giudizio si è costituito il convenuto opposto CP_1 contestando la prospettazione attorea quanto alla carenza di legittimazione passiva per i debiti contratti dall'associazione e la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non risultando la previa escussione dell'associazione, sul punto richiamando anche in tal caso la responsabilità sussidiaria degli associati che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c. e richiamando il ruolo di segretario svolto dalla opponente, con conseguente ingerenza, della stessa, nella gestione della associazione e le norme statutarie in ordine all'attività del Consiglio Direttivo. Parte convenuta insiste nel ritenere la correttezza del quantum richiesto in euro 15.212,00 e risultando la opponente debitrice per l'ulteriore somma di euro 10.333,33, quale quota del maggior debito oggetto di transazione, in ragione degli ulteriori pagamenti effettuati in favore del CP_3
in forza della transazione.
[...]
4.1. Ritenendo pertanto fondata la propria pretesa sia nell'an che nel quantum, il convenuto opposto ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà. In subordine, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo ingiunto, oltre alla ulteriore somma di euro 10.333,33 nonché della ulteriore somma di euro 21.215,13 dovuta al Controparte_3 in forza di altra ingiunzione di pagamento. All'udienza di trattazione è stata richiesta la riunione di entrambi i procedimenti, riassegnati a questo Giudice all'esito di provvedimento presidenziale. È stata quindi disposta la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c.. Rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata rinviata per discussione orale e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. 5. Occorre in primo luogo premettere che, in via generale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Nel caso di specie, la pretesa fatta valere in via monitoria dal convenuto opposto, già vice-presidente dell'associazione – che aveva avuto la gestione Parte_3
4 della piscina comunale di dal 2010 al 2015 – si fonda sulla esposizione debitoria Pt_3 maturata dalla associazione nel corso della propria attività e il cui pagamento è stato effettuato in parte dall'odierno opposto, che agisce pertanto in regresso al fine di ottenere il rimborso pro quota da parte degli odierni opponenti, membri del Consiglio Direttivo dell'associazione e tanto ai sensi dell'art. 38 c.c., in forza del quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'associazione, i terzi possono far valere le proprie pretese sul fondo comune;
in via sussidiaria rispondono di tali obbligazioni, personalmente e solidalmente, coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione. 6. Parte opposta, in termini di distribuzione dell'onere della prova, ha dimostrato il titolo posto a fondamento della propria pretesa, costituito dalla transazione raggiunta con il per i debiti dell'associazione (doc. 4 fascicolo monitorio). Nel CP_2 Parte_4 dettaglio, l'associazione aveva maturato una esposizione debitoria nei confronti del che aveva incaricato il concessionario della riscossione per il recupero di CP_2 quanto dovuto;
stante l'incapienza dei Presidenti del Consiglio Direttivo, aveva rivolto la propria pretesa, pari ad euro 178.644,41 nei confronti dell'odierno opposto, nella sua qualità di vicepresidente dell'associazione, notificando ordinanza ingiunzione di pagamento, opposta dall'ingiunto dinanzi al Tribunale di Cuneo. Nondimeno, le parti avevano raggiunto l'accordo transattivo per il pagamento dell'intera esposizione debitoria mediante versamento, in favore del e della concessionaria, di un Controparte_3 acconto di euro 50.000,00 e di successivi versamenti mensili di euro 1.000,00, da gennaio 2019 fino a dicembre 2022, di cui euro 901,60 in favore del ed euro Controparte_3
98,40 in favore della concessionaria;
dal gennaio 2023 fino all'estinzione della esposizione debitoria, il si era impegnato al versamento della somma di euro CP_1
2.000,00 mensili in favore del e della concessionaria, secondo la predetta CP_2 proporzione, il tutto oltre euro 3.138,00 a titolo di spese legali. Non è pertanto in discussione il titolo su cui l'odierno convenuto opposto fonda la propria pretesa di regresso pro quota, di quanto già versato in favore del in forza di tale Controparte_3 transazione, nei confronti degli opponenti, membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, invocando la responsabilità sussidiaria dei medesimi ai sensi dell'art. 38 c.c.. 6.1. Trattasi pertanto di azione di regresso esercitata nei confronti degli associati, membri del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 1299 c.c., che consente il regresso del debitore in solido che abbia pagato l'intero debito o anche solo parzialmente il debito solidale, purchè la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza (C. Civ. n. 7279/2021). L'azione di regresso si fonda sul presupposto della responsabilità dei condebitori ex art. 38 c.c., per aver i medesimi rivestito la carica di membri del consiglio direttivo e, pertanto, quali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima. Profilo di responsabilità decisamente contestato dagli opponenti, che invocano in prima battuta la propria carenza di legittimazione passiva. Nel dettaglio, il ritiene di non avere alcuna responsabilità per le obbligazioni Parte_1 assunte dal e dall'allora presidente nei confronti CP_1 Controparte_4
5 del , non avendo peraltro mai avuto alcuna responsabilità per la CP_2 Parte_4 gestione e per l'amministrazione. La , del pari, ha contestato l'estensibilità della Parte_2 responsabilità solidale, deducendo che il rimborso delle spese dovute al CP_3
sono imputabili all'Associazione e al soggetto che ne aveva avuto la
[...] rappresentanza ai fini della conclusione della concessione con il , Controparte_3 ovvero, all'epoca dei fatti, il Presidente con la conseguenza Controparte_4 che il aveva assunto di propria iniziativa il rischio di stipulare con il la CP_1 CP_2 transazione su cui fonda la pretesa di rimborso avanzata in via monitoria, contestando di aver mai ricoperto la carica di presidente dell'associazione, ricoperta dal dal CP_4
e dal non essendo peraltro nemmeno membro del Consiglio Parte_1 CP_1
Direttivo all'epoca della stipula della concessione. 7. Sul punto, occorre richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità per le obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c.. Giova premettere che nelle associazioni non riconosciute, la distinzione tra il patrimonio dei singoli associati e fondo comune comporta che per le obbligazioni dell'associazione non risponda l'associato con il suo patrimonio, posto che, ai sensi dell'art. 38 c.c., risponde, oltre che il fondo comune dell'associazione, anche, personalmente e solidalmente, con il patrimonio personale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, quand'anche non siano membri della stessa. In tal senso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità personale e solidale di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta presenta specifiche caratteristiche (C. Civ. n. 23896/2023; C. Civ. n. 12174/2019).
7.1. In primo luogo, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto dalla stessa, da cui abbiano tratto origine i rapporti obbligatori con i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (C. Civ. n. 25650/2018; C. Civ. n. 8752/2017, C. Civ. n. 18188/2014; C. Civ. n. 12187/2014). In secondo luogo, tale regime di responsabilità non concerne nemmeno un debito proprio dell'associato, avendo carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione di colui che ha agito per l'ente, avente natura solidale, è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune ma fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (C. Civ. n. 12508/2015; C. Civ. n. 29733/2011; C. Civ. n. 25748/2008). Da ultimo, osserva la giurisprudenza di legittimità che la responsabilità in questione non consente al creditore di azionare direttamente contro i soggetti ritenuti solidalmente obbligati con l'associazione il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest'ultima, occorrendo la formazione di un apposito titolo esecutivo, previo accertamento che gli stessi hanno concretamente agito in nome e per conto dell'ente nell'ambito dello
6 specifico rapporto obbligatorio fatto valere. Tale responsabilità permane in capo a chi abbia agito anche successivamente alla perdita del potere di rappresentanza, con la conseguenza che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente (C. Civ. n. 455/2005).
7.2. Per il rilievo cha avrà in prosieguo, giova altresì rilevare che la responsabilità di colui che ha agito per conto dell'associazione non riconosciuta ha un carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, aggiungendosi a quella del fondo comune. I caratteri di accessorietà e personalità che connotano tale regime di responsabilità ha indotto la giurisprudenza ad inquadrarla fra le garanzie ex lege, assimilabili alla fideiussione (C. Civ. n. 12508/2015; C. Civ. n. 29733/2011). Alla stregua della fideiussione, la norma dell'art. 38 c.c., prevede una garanzia di natura accessoria, che sussiste solo se esiste una obbligazione principale in capo all'ente e non estende la responsabilità patrimoniale oltre a ciò che è dovuto dall'associazione stessa, analogamente a quanto disposto dall'art. 1941 c.c. 8. In applicazione delle coordinate interpretative ora richiamate, nel caso di specie, entrambi gli opponenti hanno invocato la propria carenza di legittimazione passiva, sia pur con motivi e argomentazioni in parte qua differenti. Occorre premettere che lo Statuto dell'associazione prevede tre organi sociali con distinti compiti e funzioni, tra cui quelle proprie del consiglio direttivo, che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, è investito
“dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”, tra cui l'applicazione delle delibere assembleari, l'amministrazione dei beni dell'associazione, la delibera sulla ammissione o esclusione dei soci, la selezione del personale e dei collaboratori nonché degli eventuali lavoratori dipendenti e il compimento di “tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'assemblea ed al presidente”. In altri termini, al consiglio direttivo è demandato il compito di attuare le deliberazioni dell'assemblea e di dirigere l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi i comiti di redazione del bilancio e del conto economico da sottoporre all'assemblea. Non si può trascurare, tra l'altro, che la norma dell'art. 25 prevede altresì le funzioni del segretario del consiglio direttivo che “…redige i verbali delle riunioni … e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, occupandosi della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo…”, con l'ulteriore specificazione che il segretario può essere altresì coadiuvato da soci espressamente indicati dal consiglio direttivo. In altri termini, al consiglio direttivo è demandata l'amministrazione e la gestione contabile dell'associazione, con la conseguenza che i componenti di tale organo devono senz'altro ritenersi responsabili e pertanto possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni nascenti dagli atti di gestione da loro compiuti nell'espletamento di tale funzione, ferme restando le funzioni di rappresentanza e di firma in capo al presidente e al vicepresidente in caso di sostituzione.
7 8.1. Sotto tale profilo, la documentazione depositata in atti induce a ritenere senz'altro sussistente la responsabilità degli odierni opponenti. In primo luogo, non si può trascurare che il , oltre ad essere membro del Consiglio Direttivo – e a Parte_1 partecipare pertanto alle decisioni dell'organo, anche quelle che hanno impegnato l'ente associativo nei confronti dei terzi – era stato incaricato quale presidente del Consiglio Direttivo, come risulta dai verbali delle riunioni del 3 dicembre 2014 e da cui si evince che il medesimo aveva riferito al consiglio in ordine alle trattative con il per il CP_2 pagamento del debito residuo derivante dalla fornitura del riscaldamento della piscina. Nel dettaglio, dal verbale emerge che il presidente aveva riferito al consiglio direttivo dell'esito dell'incontro con direttori di banca per ottenere un finanziamento chirografario di euro 100.000,00, previo impegno dell'associazione alla sottoscrizione di garanzie adeguate, alla presentazione di relazione economica e alla presentazione di un bilancio di previsione del triennio 2014-2016. All'esito della discussione, si legge testualmente: “…il consiglio all'unanimità si complimenta con il presidente per il lavoro svolto e lo invita a continuare nel programma iniziato, mentre da parte dei consiglieri viene confermato il loro massimo impegno per la continuità nella gestione della piscina…”. 8.2. È di tutta evidenza, pertanto, che in tal caso il rapporto con i terzi – nella specie, i direttori delle banche con cui l'associazione aveva rapporti, per ottenere il finanziamento – erano curati dal presidente, in allora . Stesso a dirsi per Parte_1 quanto concerne la riunione dell'8 gennaio 2015, in cui sempre il , nella qualità Parte_1 di presidente, aveva riferito in ordine alla concessione del finanziamento da parte della Cassa di Risparmio di Saluzzo e dell'incontro presso il nel corso del quale CP_2 erano stati proposti i lavori da effettuare. Risulta dal verbale che i lavori erano stati espressamente autorizzati dal presidente, con assegnazione alle imprese per CP_5 complessivi euro 8.820,60 e Gem Chimica, per l'importo di euro 26.474,00; all'esito di tale relazione, come si legge nel verbale, il presidente aveva ottenuto la ratifica del Consiglio Direttivo. Gli elementi fin qui valorizzati sono sufficienti per ritenere che, quanto meno nel periodo indicato, il , nella qualità di presidente, fosse dotato Parte_1 dei poteri di negoziazione e contrattazione con i terzi, sicchè, in generale, lo stesso non può ritenersi estraneo alla attività negoziale posta in essere in nome e per conto dell'associazione.
8.3. A non dissimili conclusioni si perviene per quanto concerne la posizione dell'altra opponente che, nella qualità di segretaria del Consiglio Direttivo e Parte_2 come tale dotata dei poteri e delle funzioni innanzi descritte ha peraltro acceso un conto corrente cointestato con il per la gestione del patrimonio associativo, su cui CP_1 erano confluiti i versamenti degli associati (doc. 6 fascicolo parte opposta) e dal quale si evince, peraltro, che lo stesso era intestatario, con il di un prestito Parte_1 CP_4 di euro 45.000,00, contratto evidentemente per le finalità associative. Tanto è sufficiente per ritenere la responsabilità degli opponenti per le obbligazioni contratte nell'interesse dell'associazione; a ciò si aggiunga che, peraltro, dall'esame dei verbali del consiglio direttivo, si evince come tutte le decisioni in ordine alla gestione – quali apertura e l'ampliamento delle linee di fido, le autorizzazioni a procedere a tutela degli interessi
8 dell'associazione, i pagamenti delle spese dell'associazione – fossero tutti stati approvati o ratificati all'unanimità, con la conseguenza che, a fortiori, i membri del consiglio direttivo, nell'ambito delle loro prerogative e funzioni, devono essere chiamati a rispondere per le obbligazioni contratte dall'associazione nell'ambito della propria attività. I motivi di opposizione relativi alla carenza di legittimazione passiva vanno pertanto entrambi respinti. 9. L'opponente eccepisce altresì l'erronea determinazione del quantum, Parte_1 ciò in quanto i membri del consiglio direttivo erano in numero di cinque in luogo dei quattro considerati dal ai fini della determinazione dell'importo oggetto di CP_1 ingiunzione. Ciò posto, l'opponente eccepisce in compensazione un proprio controcredito, riveniente da pagamenti che a sua volta ha effettuato per debiti dell'associazione, in quanto destinatario di ingiunzioni di pagamento promosse da ex dipendenti dell'associazione, in conseguenza delle quali sono state introdotte procedure mobiliari e immobiliari;
all'esito della transazione raggiunta con tali dipendenti e in conseguenza delle ulteriori ingiunzioni, per un importo complessivo di euro 69.745,94. Per l'effetto, ritenendo la sussistenza di un obbligo solidale tra i cinque membri del consiglio direttivo, ritiene di aver diritto al rimborso pro quota della somma di euro 13.949,19, con conseguente diritto al complessivo rimborso di euro 55.796,75. Quanto al ritiene l'opponente che il medesimo, considerando il rimborso pro quota di CP_1 cinque membri del consiglio direttivo, avrebbe diritto al rimborso di euro 13.747,27, in luogo dell'importo oggetto di ingiunzione;
conseguentemente invoca la revoca del decreto ingiuntivo, riservandosi di agire per il recupero delle somme eccedenti.
9.1. L'eccezione è tuttavia infondata. Come correttamente osservato da parte convenuta opposta, il creditore può agire contro uno o più condebitori in solido, fermo restando il diritto di rivalsa. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità afferma che la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, con la conseguenza che se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e nessuno dei condebitori propone azione di rivalsa o di regresso nei confronti degli altri, ben può il giudice pronunciare la condanna di tutti i convenuti in solido senza ripartizione di responsabilità o la condanna di uno solo di essi (C. Civ. n. 542/2020).
9.2. In secondo luogo, per quanto concerne l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, la norma dell'art. 1243 c.c., in via generale prevede che la compensazione opera quando gli opposti crediti siano certi, liquidi ed esigibili;
il comma 2 prevede che, qualora il credito opposto in compensazione non sia liquido ma di pronta e facile liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. La giurisprudenza di legittimità
9 ha chiarito il contenuto della disposizione e i presupposti necessari per la compensazione, in particolare quanto ai crediti di facile e pronta liquidazione, in particolare con la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 23225/2016, secondo cui “…l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del credito eccepito in compensazione”, con l'ulteriore doverosa precisazione che “…se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337 comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (C. Civ. Sez. Un. 23225/2016).
9.3. In altri termini, ancor più nel dettaglio, richiamando le coordinate interpretative espresse dalla Corte, ai fini della operatività della compensazione ex art. 1243 c.c. devono ricorrere i presupposti della liquidità e della certezza: in tal senso, è liquido il credito determinato nel suo ammontare in base al titolo, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, quindi al titolo costitutivo;
a ciò consegue che il requisito della liquidità non ricorre non soltanto quando esso non sia certo nel suo ammontare ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Ai fini della compensazione, il credito deve essere pertanto incontrovertibile, ovvero non soggetto ad ulteriori modificazioni, non solo nella sua esattezza ma anche nella sua esistenza, sicchè non è dotato del presupposto della liquidità nemmeno il credito litigioso, qualora il controcredito sia contestato, non pretestuosamente, dal creditore principale nell'an e nel quantum. Per l'effetto, la compensazione legale ricorre nei casi in cui i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre la compensazione giudiziale opera quando il credito non è ancora liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purchè di
“pronta e facile liquidazione”. Se, pertanto, nel giudizio è controversa l'esistenza del credito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare né la compensazione legale né la compensazione giudiziale, poiché, in questo secondo caso, l'accertamento della “facile e pronta liquidazione” non richiede attività istruttoria che rivesta il carattere della complessità, tale da ritardare la decisione sul credito principale, ma presuppone che, pur a fronte di una contestazione, questa sia prima facie infondata.
10 9.4. In applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, ritiene il Tribunale che il credito che parte opponente pretende di compensare con il credito principale del condominio non presenti i requisiti richiesti dalla norma dell'art. 1243 c.c. perché operi la compensazione e ciò, in primo luogo, in quanto il conteggio risulta effettuato con riferimento a quattro condebitori, richiamando quanto innanzi rilevato in ordine alla facoltà del creditore di rivalersi nei confronti di uno o più debitori solidali. In secondo luogo, non vi è specifica e precisa attestazione dell'effettivo versamento effettuato in conseguenza delle somme assegnate alla nell'ambito del Controparte_6 pignoramento presso terzi, con la conseguenza che il credito non può ritenersi di facile e pronta liquidazione. L'opposizione è pertanto infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Parte convenuta , dal canto suo, richiamando il già citato principio per Parte_2 cui la responsabilità dell'associato costituisce obbligazione fideiussoria ex lege, ha invocato l'applicabilità della norma dell'art. 1957 c.c., al fine di sostenere che il creditore originario, , doveva esser dichiarato decaduto dall'azione nei Controparte_3 confronti dei garanti ex lege, non avendo previamente proposto, entro il termine di sei mesi dalla scadenza di ciascuna obbligazione principale, azione contro il debitore principale, nella specie, l'associazione Saluzzo Sub. Secondo la prospettazione della convenuta, il avrebbe dovuto proporre azione nei confronti Controparte_3 dell'associazione alla scadenza di ciascuna prestazione, trattandosi di scadenze periodiche. Soltanto con l'emissione dell'ingiunzione alla data del 22 giugno 2017, il aveva proposto azione nei confronti del tramite il concessionario;
CP_2 CP_1 rileva pertanto l'attrice che, qualora il creditore avesse proposto azione nei propri confronti, avrebbe senz'altro sollevato l'eccezione di decadenza. Per l'effetto, secondo la ricostruzione dell'attrice, il deve ritenersi decaduto dalla proponibilità CP_2 dell'azione nei confronti dei singoli associati e allo stesso modo, il non può CP_1 proporre istanze nei confronti dei condebitori solidali, essendo decaduto anch'egli ai sensi dell'art. 1957 c.c.. 10.1. Il rilievo è infondato, in primo luogo, in quanto si fonda su una ricostruzione del tutto ipotetica, secondo cui la avrebbe “sicuramente” sollevato l'eccezione ex Parte_2 art. 1957 c.c. qualora fosse stata escussa in luogo dell'associazione debitrice principale. Sotto tale profilo, giova peraltro rilevare che l'eccezione riposa sulla assunta ripartizione periodica del debito, sicché il avrebbe dovuto richiederle alle singole scadenze, CP_2 richiamando giurisprudenza di legittimità. È appena il caso di evidenziare che la pronuncia citata da parte opponente si riferisce ad un rapporto locatizio, relativamente al quale la giurisprudenza pacificamente riconosce la periodicità delle scadenze, mentre nel caso di specie il credito del si fonda sul rimborso delle spese di riscaldamento CP_2 che invece va qualificato senz'altro come prestazione continuativa. 10.2. In secondo luogo, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tra l'associazione non riconosciuta e soggetto responsabile ex art. 38 c.c., sorge un rapporto di solidarietà passiva in forza del quale il secondo, una volta che abbia pagato il debito principale, può surrogarsi nei diritti che il creditore aveva contro il debitore,
11 oppure, in alternativa, può esercitare azione di regresso nei confronti dell'associazione, analogamente al fideiussore che, avendo adempiuto l'obbligazione principale, è surrogato nei diritti del creditore oppure ha specifica azione di regresso, ex art. 1950 c.c.. Tale ricostruzione ha indotto la giurisprudenza a ritenere applicabili alla responsabilità ex art. 38 c.c., anche alcune disposizioni previste in materia di fideiussione (C. Civ. n. 12508/2015; C. Civ. n. 29733/2011), tra cui i principi della fideiussione solidale ex art. 1944 c.c., ritenendo in tal senso che, in ragione della solidarietà tra l'ente e chi ha agito per suo conto, il terzo creditore non è tenuto ad escutere preventivamente il fondo comune dell'associazione non riconosciuta, ma può rivolgersi immediatamente, a sua discrezione, nei confronti di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Per l'effetto, anche l'opposizione proposta dall'attrice è infondata e va Parte_2 rigettata, attesa peraltro la assoluta genericità della contestazione relativa al quantum preteso dall'opposto, vieppiù alla luce della specifica indicazione del credito effettuata dall'opposto. Il decreto ingiuntivo va pertanto integralmente confermato. 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta, della riunione delle cause e delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. – stante il comune interesse alla causa – devono rifondere al convenuto opposto in complessivi euro 3.500,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
e per l'effetto Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 706/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 23 giugno 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 11 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 2304/2023 riunita a nrg 2326/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per rimborsi spese associazione non riconosciuta, promossa
[...]
( ), con il patrocinio dell'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Savio, come da procura in atti OPPONENTE E DA
( , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Andrea Fauda e dell'Avv. Alessandro Debernardi, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
( ) con il patrocinio dell'Avv. Riccardo CP_1 C.F._3
Corleone, come da procura in atti OPPOSTO Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
706/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 23 giugno 2023, con cui è stato ingiunto di pagare, in favore di e in solido con , la complessiva CP_1 Parte_2 somma di euro 15.212,00, oltre interessi;
la somma è stata richiesta dal in via di CP_1 regresso nei confronti degli odierni opponenti, membri del Consiglio Direttivo dell' , per debiti da quest'ultima contratti nello svolgimento Parte_3 della propria attività, per complessivi euro 178.644,41, in conformità al disposto dell'art. 38 c.c.. Nel dettaglio, l' era stata costituita nel 2010 per la gestione della Parte_3 piscina comunale di;
nello svolgimento di tale attività, l'associazione aveva Pt_3 maturato una rilevante esposizione debitoria, per spese di riscaldamento, nei confronti
1 del Comune di che aveva affidato la riscossione al concessionario M.T. s.p.a., Pt_3 che aveva pertanto notificato ingiunzione di pagamento al in qualità di ex CP_1 vicepresidente dell'associazione. Alla notifica delle ingiunzioni, aveva fatto seguito l'introduzione di procedure esecutive di pignoramento presso terzi;
l'ingiunzione era stata pertanto notificata anche al il quale aveva proposto opposizione dinanzi CP_1 al Tribunale di Cuneo, conclusasi con la conciliazione giudiziale. Il aveva CP_1 quindi raggiunto un accordo transattivo con il , con impegno al CP_2 Parte_4 pagamento dilazionato del complessivo debito con riserva di agire in regresso nei confronti degli altri membri del consiglio direttivo, per il rimborso pro quota delle somme versate a tale titolo, per un complessivo importo di euro 92.397,46. Dedotta pertanto la propria quota e residuando la somma di euro 45.637,00, il convenuto opposto ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti degli altri membri del consiglio direttivo, gli odierni opponenti, per il complessivo importo di euro 15.212,00 cadauno.
1.1. Con l'atto di opposizione, il premette di essersi iscritti inizialmente a Parte_1 corsi di subacquea, per poi divenire socio dell'associazione, entrando a far parte del consiglio direttivo su richiesta dei soci fondatori e assumendo pertanto la conseguente responsabilità per i debiti sociali, in conseguenza dei quali aveva subito il pignoramento della casa familiare e del quinto dello stipendio di operaio, a seguito di ingiunzioni notificate da ex dipendenti dell'associazione. Tanto premesso in fatto, l'opponente contesta l'applicabilità della responsabilità solidale ex art. 38 c.c., che prevede unicamente la responsabilità dei soggetti rappresentanti l'associazione ovvero di quelli che abbiano agito in nome e per conto della stessa. In subordine, l'opponente rileva che le somme richieste dal vanno suddivise per i cinque componenti del Consiglio Direttivo, CP_1 contestando in ogni caso di aver mai agito in nome e per conto dell'associazione, costretto nondimeno a sopportare ingenti esborsi in quanto destinatario di diverse procedure esecutive promosse dai creditori dell'associazione.
1.2. Assumendo pertanto la sussistenza di un'obbligazione solidale tra i cinque membri del Consiglio Direttivo, la quota richiesta dal ammonterebbe ad euro CP_1
13.949,19, con conseguente diritto di rimborso da parte degli altri condebitori in solido per il complessivo importo di euro 55.796,75, in ragione degli esborsi sostenuti per il pagamento degli ulteriori debiti dell'associazione; per l'effetto, in ragione della compensazione tra controcrediti, il contesta di dovere alcunchè al Parte_1 CP_1 riservandosi il diritto di agire nei confronti dell'opposto e degli altri componenti del Consiglio Direttivo per gli ulteriori debiti da suddividersi pro quota tra i membri medesimi. L'opponente ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo alcuna responsabilità solidale a proprio carico, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà; in subordine, ha chiesto accertarsi la sussistenza di un proprio credito nei confronti del con CP_1 conseguente richiesta di compensazione, con conseguente accertamento delle somme eventualmente dovute e con riserva di agire successivamente in regresso nei confronti dell'opposto e degli altri membri del Consiglio Direttivo. In via ulteriormente subordinata, per il caso di inapplicabilità della compensazione, ha chiesto la riduzione
2 delle somme nell'importo di euro 13.747,27, pari alla quota dovuta da ogni singolo membro del Consiglio direttivo composto da cinque membri e non da quattro, come prospettato dall'opposto nel ricorso monitorio. 2. Si è costituito il convenuto opposto insistendo nella propria CP_1 domanda di regresso formulata nei confronti del , in ragione del ruolo da questi Parte_1 rivestito nella compagine associativa, quale membro del Consiglio Direttivo – circostanza peraltro non contestata – e richiamando la documentazione già depositata a sostegno del ricorso monitorio, precisando a tal fine di aver circoscritto la richiesta restitutoria alla minor somma, esigibile, di euro 15.212,00, ovvero di quanto già corrisposto in forza della transazione raggiunta con il , e risultando il Controparte_3
obbligato per l'ulteriore somma di euro 31.548,46, quale quota del maggior Parte_1 debito oggetto di transazione, che a sua volta oppone al controcredito eccepito dall'attore, pari a complessivi euro 187.041,87. Contesta pertanto la prospettazione attorea in ordine alla esistenza di un controcredito di euro 13.949,19, non sufficientemente provato e in ogni caso di importo tale da non estinguere la propria pretesa creditoria.
2.1. L'opposto contesta altresì la ricostruzione in fatto proposta dall'attore, insistendo nella sussistenza della solidarietà passiva per i debiti contratti dall'associazione e della responsabilità patrimoniale personale dei membri del Consiglio Direttivo, in particolare quanto all'attività svolta dal nella gestione del bilancio e del personale, da cui Parte_1 erano conseguite le plurime azioni esecutive da parte dei lavoratori della nei Parte_3 confronti del medesimo. Il convenuto opposto invoca pertanto la responsabilità patrimoniale dell'attore ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione e il proprio diritto di regresso fondato sulla solidarietà ex artt. 1298 e 1299 c.c., contestando il preteso controcredito dell'attore e chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà. In subordine, per il caso di accertata fondatezza del controcredito attoreo, ne ha richiesto la compensazione con il proprio maggior credito di euro 31.548,46. 3. Con separato atto di citazione ha proposto opposizione anche l'altra debitrice ingiunta, , deducendo di aver frequentato la piscina comunale di Parte_2
inizialmente come utente, intraprendendo successivamente una collaborazione Pt_3 lavorativa con l'associazione , come bagnina e istruttrice;
a seguito della Parte_3 concessione rilasciata all'associazione dal , per la gestione della Controparte_3 piscina comunale, la era stata incaricata di prendere parte all'organo direttivo- Parte_2 amministrativo dell'associazione, svolgendo unicamente l'attività di redazione dei verbali delle riunioni dell'organo amministrativo. Per l'effetto, l'opponente contesta di aver mai agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 38 c.c. in materia di responsabilità solidale per i debiti contratti dall'associazione, con la conseguenza che dei debiti assunti per il riscaldamento della piscina non può che rispondere il soggetto che dell'associazione aveva la rappresentanza al momento della conclusione del contratto di concessione, posto che all'epoca della stipula la Parte_2 non era ancora entrata a far parte del Consiglio Direttivo.
3 3.1. Con altro motivo di opposizione, l'attrice invocando la natura di garanzia ex lege della responsabilità ex art. 38 c.c., ne eccepisce la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo il creditore previamente proposto la sua azione entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Parte opponente ha altresì contestato il quantum richiesto dal convenuto in via monitoria, non risultando specificato il criterio di calcolo per la determinazione della somma oggetto di ingiunzione, tenendo conto peraltro di tutti i componenti il Consiglio Direttivo. La opponente ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e previa riunione con gli altri procedimenti di opposizione proposti dagli altri condebitori. In subordine, ha chiesto contenere la pretesa creditoria del convenuto opposto entro i limiti ritenuti di giustizia.
4. Anche in tale giudizio si è costituito il convenuto opposto CP_1 contestando la prospettazione attorea quanto alla carenza di legittimazione passiva per i debiti contratti dall'associazione e la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non risultando la previa escussione dell'associazione, sul punto richiamando anche in tal caso la responsabilità sussidiaria degli associati che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c. e richiamando il ruolo di segretario svolto dalla opponente, con conseguente ingerenza, della stessa, nella gestione della associazione e le norme statutarie in ordine all'attività del Consiglio Direttivo. Parte convenuta insiste nel ritenere la correttezza del quantum richiesto in euro 15.212,00 e risultando la opponente debitrice per l'ulteriore somma di euro 10.333,33, quale quota del maggior debito oggetto di transazione, in ragione degli ulteriori pagamenti effettuati in favore del CP_3
in forza della transazione.
[...]
4.1. Ritenendo pertanto fondata la propria pretesa sia nell'an che nel quantum, il convenuto opposto ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà. In subordine, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo ingiunto, oltre alla ulteriore somma di euro 10.333,33 nonché della ulteriore somma di euro 21.215,13 dovuta al Controparte_3 in forza di altra ingiunzione di pagamento. All'udienza di trattazione è stata richiesta la riunione di entrambi i procedimenti, riassegnati a questo Giudice all'esito di provvedimento presidenziale. È stata quindi disposta la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c.. Rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata rinviata per discussione orale e, all'esito, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. 5. Occorre in primo luogo premettere che, in via generale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Nel caso di specie, la pretesa fatta valere in via monitoria dal convenuto opposto, già vice-presidente dell'associazione – che aveva avuto la gestione Parte_3
4 della piscina comunale di dal 2010 al 2015 – si fonda sulla esposizione debitoria Pt_3 maturata dalla associazione nel corso della propria attività e il cui pagamento è stato effettuato in parte dall'odierno opposto, che agisce pertanto in regresso al fine di ottenere il rimborso pro quota da parte degli odierni opponenti, membri del Consiglio Direttivo dell'associazione e tanto ai sensi dell'art. 38 c.c., in forza del quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'associazione, i terzi possono far valere le proprie pretese sul fondo comune;
in via sussidiaria rispondono di tali obbligazioni, personalmente e solidalmente, coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione. 6. Parte opposta, in termini di distribuzione dell'onere della prova, ha dimostrato il titolo posto a fondamento della propria pretesa, costituito dalla transazione raggiunta con il per i debiti dell'associazione (doc. 4 fascicolo monitorio). Nel CP_2 Parte_4 dettaglio, l'associazione aveva maturato una esposizione debitoria nei confronti del che aveva incaricato il concessionario della riscossione per il recupero di CP_2 quanto dovuto;
stante l'incapienza dei Presidenti del Consiglio Direttivo, aveva rivolto la propria pretesa, pari ad euro 178.644,41 nei confronti dell'odierno opposto, nella sua qualità di vicepresidente dell'associazione, notificando ordinanza ingiunzione di pagamento, opposta dall'ingiunto dinanzi al Tribunale di Cuneo. Nondimeno, le parti avevano raggiunto l'accordo transattivo per il pagamento dell'intera esposizione debitoria mediante versamento, in favore del e della concessionaria, di un Controparte_3 acconto di euro 50.000,00 e di successivi versamenti mensili di euro 1.000,00, da gennaio 2019 fino a dicembre 2022, di cui euro 901,60 in favore del ed euro Controparte_3
98,40 in favore della concessionaria;
dal gennaio 2023 fino all'estinzione della esposizione debitoria, il si era impegnato al versamento della somma di euro CP_1
2.000,00 mensili in favore del e della concessionaria, secondo la predetta CP_2 proporzione, il tutto oltre euro 3.138,00 a titolo di spese legali. Non è pertanto in discussione il titolo su cui l'odierno convenuto opposto fonda la propria pretesa di regresso pro quota, di quanto già versato in favore del in forza di tale Controparte_3 transazione, nei confronti degli opponenti, membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, invocando la responsabilità sussidiaria dei medesimi ai sensi dell'art. 38 c.c.. 6.1. Trattasi pertanto di azione di regresso esercitata nei confronti degli associati, membri del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 1299 c.c., che consente il regresso del debitore in solido che abbia pagato l'intero debito o anche solo parzialmente il debito solidale, purchè la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni e nei limiti di tale eccedenza (C. Civ. n. 7279/2021). L'azione di regresso si fonda sul presupposto della responsabilità dei condebitori ex art. 38 c.c., per aver i medesimi rivestito la carica di membri del consiglio direttivo e, pertanto, quali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima. Profilo di responsabilità decisamente contestato dagli opponenti, che invocano in prima battuta la propria carenza di legittimazione passiva. Nel dettaglio, il ritiene di non avere alcuna responsabilità per le obbligazioni Parte_1 assunte dal e dall'allora presidente nei confronti CP_1 Controparte_4
5 del , non avendo peraltro mai avuto alcuna responsabilità per la CP_2 Parte_4 gestione e per l'amministrazione. La , del pari, ha contestato l'estensibilità della Parte_2 responsabilità solidale, deducendo che il rimborso delle spese dovute al CP_3
sono imputabili all'Associazione e al soggetto che ne aveva avuto la
[...] rappresentanza ai fini della conclusione della concessione con il , Controparte_3 ovvero, all'epoca dei fatti, il Presidente con la conseguenza Controparte_4 che il aveva assunto di propria iniziativa il rischio di stipulare con il la CP_1 CP_2 transazione su cui fonda la pretesa di rimborso avanzata in via monitoria, contestando di aver mai ricoperto la carica di presidente dell'associazione, ricoperta dal dal CP_4
e dal non essendo peraltro nemmeno membro del Consiglio Parte_1 CP_1
Direttivo all'epoca della stipula della concessione. 7. Sul punto, occorre richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità per le obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c.. Giova premettere che nelle associazioni non riconosciute, la distinzione tra il patrimonio dei singoli associati e fondo comune comporta che per le obbligazioni dell'associazione non risponda l'associato con il suo patrimonio, posto che, ai sensi dell'art. 38 c.c., risponde, oltre che il fondo comune dell'associazione, anche, personalmente e solidalmente, con il patrimonio personale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, quand'anche non siano membri della stessa. In tal senso, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità personale e solidale di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta presenta specifiche caratteristiche (C. Civ. n. 23896/2023; C. Civ. n. 12174/2019).
7.1. In primo luogo, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto dalla stessa, da cui abbiano tratto origine i rapporti obbligatori con i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (C. Civ. n. 25650/2018; C. Civ. n. 8752/2017, C. Civ. n. 18188/2014; C. Civ. n. 12187/2014). In secondo luogo, tale regime di responsabilità non concerne nemmeno un debito proprio dell'associato, avendo carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione di colui che ha agito per l'ente, avente natura solidale, è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione, ed è disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune ma fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (C. Civ. n. 12508/2015; C. Civ. n. 29733/2011; C. Civ. n. 25748/2008). Da ultimo, osserva la giurisprudenza di legittimità che la responsabilità in questione non consente al creditore di azionare direttamente contro i soggetti ritenuti solidalmente obbligati con l'associazione il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest'ultima, occorrendo la formazione di un apposito titolo esecutivo, previo accertamento che gli stessi hanno concretamente agito in nome e per conto dell'ente nell'ambito dello
6 specifico rapporto obbligatorio fatto valere. Tale responsabilità permane in capo a chi abbia agito anche successivamente alla perdita del potere di rappresentanza, con la conseguenza che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente (C. Civ. n. 455/2005).
7.2. Per il rilievo cha avrà in prosieguo, giova altresì rilevare che la responsabilità di colui che ha agito per conto dell'associazione non riconosciuta ha un carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, aggiungendosi a quella del fondo comune. I caratteri di accessorietà e personalità che connotano tale regime di responsabilità ha indotto la giurisprudenza ad inquadrarla fra le garanzie ex lege, assimilabili alla fideiussione (C. Civ. n. 12508/2015; C. Civ. n. 29733/2011). Alla stregua della fideiussione, la norma dell'art. 38 c.c., prevede una garanzia di natura accessoria, che sussiste solo se esiste una obbligazione principale in capo all'ente e non estende la responsabilità patrimoniale oltre a ciò che è dovuto dall'associazione stessa, analogamente a quanto disposto dall'art. 1941 c.c. 8. In applicazione delle coordinate interpretative ora richiamate, nel caso di specie, entrambi gli opponenti hanno invocato la propria carenza di legittimazione passiva, sia pur con motivi e argomentazioni in parte qua differenti. Occorre premettere che lo Statuto dell'associazione prevede tre organi sociali con distinti compiti e funzioni, tra cui quelle proprie del consiglio direttivo, che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, è investito
“dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”, tra cui l'applicazione delle delibere assembleari, l'amministrazione dei beni dell'associazione, la delibera sulla ammissione o esclusione dei soci, la selezione del personale e dei collaboratori nonché degli eventuali lavoratori dipendenti e il compimento di “tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'assemblea ed al presidente”. In altri termini, al consiglio direttivo è demandato il compito di attuare le deliberazioni dell'assemblea e di dirigere l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi i comiti di redazione del bilancio e del conto economico da sottoporre all'assemblea. Non si può trascurare, tra l'altro, che la norma dell'art. 25 prevede altresì le funzioni del segretario del consiglio direttivo che “…redige i verbali delle riunioni … e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, occupandosi della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo…”, con l'ulteriore specificazione che il segretario può essere altresì coadiuvato da soci espressamente indicati dal consiglio direttivo. In altri termini, al consiglio direttivo è demandata l'amministrazione e la gestione contabile dell'associazione, con la conseguenza che i componenti di tale organo devono senz'altro ritenersi responsabili e pertanto possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni nascenti dagli atti di gestione da loro compiuti nell'espletamento di tale funzione, ferme restando le funzioni di rappresentanza e di firma in capo al presidente e al vicepresidente in caso di sostituzione.
7 8.1. Sotto tale profilo, la documentazione depositata in atti induce a ritenere senz'altro sussistente la responsabilità degli odierni opponenti. In primo luogo, non si può trascurare che il , oltre ad essere membro del Consiglio Direttivo – e a Parte_1 partecipare pertanto alle decisioni dell'organo, anche quelle che hanno impegnato l'ente associativo nei confronti dei terzi – era stato incaricato quale presidente del Consiglio Direttivo, come risulta dai verbali delle riunioni del 3 dicembre 2014 e da cui si evince che il medesimo aveva riferito al consiglio in ordine alle trattative con il per il CP_2 pagamento del debito residuo derivante dalla fornitura del riscaldamento della piscina. Nel dettaglio, dal verbale emerge che il presidente aveva riferito al consiglio direttivo dell'esito dell'incontro con direttori di banca per ottenere un finanziamento chirografario di euro 100.000,00, previo impegno dell'associazione alla sottoscrizione di garanzie adeguate, alla presentazione di relazione economica e alla presentazione di un bilancio di previsione del triennio 2014-2016. All'esito della discussione, si legge testualmente: “…il consiglio all'unanimità si complimenta con il presidente per il lavoro svolto e lo invita a continuare nel programma iniziato, mentre da parte dei consiglieri viene confermato il loro massimo impegno per la continuità nella gestione della piscina…”. 8.2. È di tutta evidenza, pertanto, che in tal caso il rapporto con i terzi – nella specie, i direttori delle banche con cui l'associazione aveva rapporti, per ottenere il finanziamento – erano curati dal presidente, in allora . Stesso a dirsi per Parte_1 quanto concerne la riunione dell'8 gennaio 2015, in cui sempre il , nella qualità Parte_1 di presidente, aveva riferito in ordine alla concessione del finanziamento da parte della Cassa di Risparmio di Saluzzo e dell'incontro presso il nel corso del quale CP_2 erano stati proposti i lavori da effettuare. Risulta dal verbale che i lavori erano stati espressamente autorizzati dal presidente, con assegnazione alle imprese per CP_5 complessivi euro 8.820,60 e Gem Chimica, per l'importo di euro 26.474,00; all'esito di tale relazione, come si legge nel verbale, il presidente aveva ottenuto la ratifica del Consiglio Direttivo. Gli elementi fin qui valorizzati sono sufficienti per ritenere che, quanto meno nel periodo indicato, il , nella qualità di presidente, fosse dotato Parte_1 dei poteri di negoziazione e contrattazione con i terzi, sicchè, in generale, lo stesso non può ritenersi estraneo alla attività negoziale posta in essere in nome e per conto dell'associazione.
8.3. A non dissimili conclusioni si perviene per quanto concerne la posizione dell'altra opponente che, nella qualità di segretaria del Consiglio Direttivo e Parte_2 come tale dotata dei poteri e delle funzioni innanzi descritte ha peraltro acceso un conto corrente cointestato con il per la gestione del patrimonio associativo, su cui CP_1 erano confluiti i versamenti degli associati (doc. 6 fascicolo parte opposta) e dal quale si evince, peraltro, che lo stesso era intestatario, con il di un prestito Parte_1 CP_4 di euro 45.000,00, contratto evidentemente per le finalità associative. Tanto è sufficiente per ritenere la responsabilità degli opponenti per le obbligazioni contratte nell'interesse dell'associazione; a ciò si aggiunga che, peraltro, dall'esame dei verbali del consiglio direttivo, si evince come tutte le decisioni in ordine alla gestione – quali apertura e l'ampliamento delle linee di fido, le autorizzazioni a procedere a tutela degli interessi
8 dell'associazione, i pagamenti delle spese dell'associazione – fossero tutti stati approvati o ratificati all'unanimità, con la conseguenza che, a fortiori, i membri del consiglio direttivo, nell'ambito delle loro prerogative e funzioni, devono essere chiamati a rispondere per le obbligazioni contratte dall'associazione nell'ambito della propria attività. I motivi di opposizione relativi alla carenza di legittimazione passiva vanno pertanto entrambi respinti. 9. L'opponente eccepisce altresì l'erronea determinazione del quantum, Parte_1 ciò in quanto i membri del consiglio direttivo erano in numero di cinque in luogo dei quattro considerati dal ai fini della determinazione dell'importo oggetto di CP_1 ingiunzione. Ciò posto, l'opponente eccepisce in compensazione un proprio controcredito, riveniente da pagamenti che a sua volta ha effettuato per debiti dell'associazione, in quanto destinatario di ingiunzioni di pagamento promosse da ex dipendenti dell'associazione, in conseguenza delle quali sono state introdotte procedure mobiliari e immobiliari;
all'esito della transazione raggiunta con tali dipendenti e in conseguenza delle ulteriori ingiunzioni, per un importo complessivo di euro 69.745,94. Per l'effetto, ritenendo la sussistenza di un obbligo solidale tra i cinque membri del consiglio direttivo, ritiene di aver diritto al rimborso pro quota della somma di euro 13.949,19, con conseguente diritto al complessivo rimborso di euro 55.796,75. Quanto al ritiene l'opponente che il medesimo, considerando il rimborso pro quota di CP_1 cinque membri del consiglio direttivo, avrebbe diritto al rimborso di euro 13.747,27, in luogo dell'importo oggetto di ingiunzione;
conseguentemente invoca la revoca del decreto ingiuntivo, riservandosi di agire per il recupero delle somme eccedenti.
9.1. L'eccezione è tuttavia infondata. Come correttamente osservato da parte convenuta opposta, il creditore può agire contro uno o più condebitori in solido, fermo restando il diritto di rivalsa. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità afferma che la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali, con la conseguenza che se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e nessuno dei condebitori propone azione di rivalsa o di regresso nei confronti degli altri, ben può il giudice pronunciare la condanna di tutti i convenuti in solido senza ripartizione di responsabilità o la condanna di uno solo di essi (C. Civ. n. 542/2020).
9.2. In secondo luogo, per quanto concerne l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, la norma dell'art. 1243 c.c., in via generale prevede che la compensazione opera quando gli opposti crediti siano certi, liquidi ed esigibili;
il comma 2 prevede che, qualora il credito opposto in compensazione non sia liquido ma di pronta e facile liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte di debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione. La giurisprudenza di legittimità
9 ha chiarito il contenuto della disposizione e i presupposti necessari per la compensazione, in particolare quanto ai crediti di facile e pronta liquidazione, in particolare con la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, n. 23225/2016, secondo cui “…l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del credito eccepito in compensazione”, con l'ulteriore doverosa precisazione che “…se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337 comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (C. Civ. Sez. Un. 23225/2016).
9.3. In altri termini, ancor più nel dettaglio, richiamando le coordinate interpretative espresse dalla Corte, ai fini della operatività della compensazione ex art. 1243 c.c. devono ricorrere i presupposti della liquidità e della certezza: in tal senso, è liquido il credito determinato nel suo ammontare in base al titolo, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, quindi al titolo costitutivo;
a ciò consegue che il requisito della liquidità non ricorre non soltanto quando esso non sia certo nel suo ammontare ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Ai fini della compensazione, il credito deve essere pertanto incontrovertibile, ovvero non soggetto ad ulteriori modificazioni, non solo nella sua esattezza ma anche nella sua esistenza, sicchè non è dotato del presupposto della liquidità nemmeno il credito litigioso, qualora il controcredito sia contestato, non pretestuosamente, dal creditore principale nell'an e nel quantum. Per l'effetto, la compensazione legale ricorre nei casi in cui i due crediti contrapposti siano certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre la compensazione giudiziale opera quando il credito non è ancora liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purchè di
“pronta e facile liquidazione”. Se, pertanto, nel giudizio è controversa l'esistenza del credito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare né la compensazione legale né la compensazione giudiziale, poiché, in questo secondo caso, l'accertamento della “facile e pronta liquidazione” non richiede attività istruttoria che rivesta il carattere della complessità, tale da ritardare la decisione sul credito principale, ma presuppone che, pur a fronte di una contestazione, questa sia prima facie infondata.
10 9.4. In applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, ritiene il Tribunale che il credito che parte opponente pretende di compensare con il credito principale del condominio non presenti i requisiti richiesti dalla norma dell'art. 1243 c.c. perché operi la compensazione e ciò, in primo luogo, in quanto il conteggio risulta effettuato con riferimento a quattro condebitori, richiamando quanto innanzi rilevato in ordine alla facoltà del creditore di rivalersi nei confronti di uno o più debitori solidali. In secondo luogo, non vi è specifica e precisa attestazione dell'effettivo versamento effettuato in conseguenza delle somme assegnate alla nell'ambito del Controparte_6 pignoramento presso terzi, con la conseguenza che il credito non può ritenersi di facile e pronta liquidazione. L'opposizione è pertanto infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Parte convenuta , dal canto suo, richiamando il già citato principio per Parte_2 cui la responsabilità dell'associato costituisce obbligazione fideiussoria ex lege, ha invocato l'applicabilità della norma dell'art. 1957 c.c., al fine di sostenere che il creditore originario, , doveva esser dichiarato decaduto dall'azione nei Controparte_3 confronti dei garanti ex lege, non avendo previamente proposto, entro il termine di sei mesi dalla scadenza di ciascuna obbligazione principale, azione contro il debitore principale, nella specie, l'associazione Saluzzo Sub. Secondo la prospettazione della convenuta, il avrebbe dovuto proporre azione nei confronti Controparte_3 dell'associazione alla scadenza di ciascuna prestazione, trattandosi di scadenze periodiche. Soltanto con l'emissione dell'ingiunzione alla data del 22 giugno 2017, il aveva proposto azione nei confronti del tramite il concessionario;
CP_2 CP_1 rileva pertanto l'attrice che, qualora il creditore avesse proposto azione nei propri confronti, avrebbe senz'altro sollevato l'eccezione di decadenza. Per l'effetto, secondo la ricostruzione dell'attrice, il deve ritenersi decaduto dalla proponibilità CP_2 dell'azione nei confronti dei singoli associati e allo stesso modo, il non può CP_1 proporre istanze nei confronti dei condebitori solidali, essendo decaduto anch'egli ai sensi dell'art. 1957 c.c.. 10.1. Il rilievo è infondato, in primo luogo, in quanto si fonda su una ricostruzione del tutto ipotetica, secondo cui la avrebbe “sicuramente” sollevato l'eccezione ex Parte_2 art. 1957 c.c. qualora fosse stata escussa in luogo dell'associazione debitrice principale. Sotto tale profilo, giova peraltro rilevare che l'eccezione riposa sulla assunta ripartizione periodica del debito, sicché il avrebbe dovuto richiederle alle singole scadenze, CP_2 richiamando giurisprudenza di legittimità. È appena il caso di evidenziare che la pronuncia citata da parte opponente si riferisce ad un rapporto locatizio, relativamente al quale la giurisprudenza pacificamente riconosce la periodicità delle scadenze, mentre nel caso di specie il credito del si fonda sul rimborso delle spese di riscaldamento CP_2 che invece va qualificato senz'altro come prestazione continuativa. 10.2. In secondo luogo, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tra l'associazione non riconosciuta e soggetto responsabile ex art. 38 c.c., sorge un rapporto di solidarietà passiva in forza del quale il secondo, una volta che abbia pagato il debito principale, può surrogarsi nei diritti che il creditore aveva contro il debitore,
11 oppure, in alternativa, può esercitare azione di regresso nei confronti dell'associazione, analogamente al fideiussore che, avendo adempiuto l'obbligazione principale, è surrogato nei diritti del creditore oppure ha specifica azione di regresso, ex art. 1950 c.c.. Tale ricostruzione ha indotto la giurisprudenza a ritenere applicabili alla responsabilità ex art. 38 c.c., anche alcune disposizioni previste in materia di fideiussione (C. Civ. n. 12508/2015; C. Civ. n. 29733/2011), tra cui i principi della fideiussione solidale ex art. 1944 c.c., ritenendo in tal senso che, in ragione della solidarietà tra l'ente e chi ha agito per suo conto, il terzo creditore non è tenuto ad escutere preventivamente il fondo comune dell'associazione non riconosciuta, ma può rivolgersi immediatamente, a sua discrezione, nei confronti di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Per l'effetto, anche l'opposizione proposta dall'attrice è infondata e va Parte_2 rigettata, attesa peraltro la assoluta genericità della contestazione relativa al quantum preteso dall'opposto, vieppiù alla luce della specifica indicazione del credito effettuata dall'opposto. Il decreto ingiuntivo va pertanto integralmente confermato. 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta, della riunione delle cause e delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c. – stante il comune interesse alla causa – devono rifondere al convenuto opposto in complessivi euro 3.500,00 per compensi, il tutto oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
e per l'effetto Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 706/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 23 giugno 2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto spese che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 11 marzo 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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