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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4607/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARAZZATO MONICA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SANTINON FEDERICA
c.f.: C.F._2
nonché
Parte_3
1 con l'avv. MARAZZATO MONICA
c.f.: C.F._3
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
1) accertata la sopravvenienza di giustificati motivi, con particolare riferimento al raggiungimento dell'autonomia personale ed economica della figlia e pertanto il venir meno dei presupposti per il mantenimento delle originarie Parte_3
condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 885/2015 in data 16/04/2015, del Tribunale di Treviso (pronunciata nel procedimento rubricato al n. di Rg. n. 3112/2011), dà atto che le parti concordano nella revisione dei provvedimenti con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale e degli obblighi di pagamento di assegno di mantenimento e di contribuzione alle spese straordinarie a favore della figlia, anche per effetto e conseguenza delle cessioni di cui al punto successivo.
2) Nel contesto di una regolamentazione transattiva dei loro rapporti economici-patrimoniali in funzione del divorzio e nell'ambito del riassetto patrimoniale stabilito dai coniugi, dà atto che questi pattuiscono il seguente trasferimento patrimoniale, con specificazione che il trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi e nei confronti della figlia . Parte_3
Il sig. (C.F. nato il [...] in [...] residente in [...]C.F._1
Treviso VI D. Capretta n. 12/A, con il presente atto cede e trasferisce a , (C.F. Parte_3
nata il [...] in [...], residente in [...] VI IO C.F._3
2 AU n. 30/A che accetta ed acquisisce, il diritto di piena proprietà della quota indivisa di 1/2 dell'immobile sito in
MO ET (TV), costituito da una porzione del fabbricato a tre alloggi a schiera, composta da abitazione al piano seminterrato, terra e primo, e un garage al piano seminterrato, con area scoperta annessa, facente parte del complesso edilizio di sei villette a schiera con altrettanti garages, denominato Condominio "AUdue", censito al NCEU come segue:
Comune di MO ET Sezione D - Foglio 4 Partita 6416 MN. 2199 sub. 46 via N. AU n.30/A Piano S1-
T-1 cat. A/2 classe 2 - vani 7 RC Euro 704,96 MN. 2199 sub. 47 lastrico solare esclusivo del sub. 46 (mq 32) MN.
2199 sub. 48 scoperto esclusivo del sub. 46 (mq 210) MN. 2199 sub. 54 via N. AU n. 30/A Piano S1 cat. C/6 classe 4 - mq.35 RC Euro 102,13
La cessione comprende le parti comuni per legge ai sensi dell'art. 1117 Codice ed in particolare le aree scoperte comuni, quelle
CP_ scoperte esclusive e quella coperta dal fabbricato, di cui quanto sopra descritto è parte, corrispondono al MN. (già
Contro 198) della superficie reale di mq.
2.502 Fg.30 del C.T., derivato dall'unione del MN. 235 di mq. 1943 con il
MN. 1939 di mq. 559, come da mod.3/SPC presentato in data 20.3.1996 prot. n. 8364. Per una maggior identificazione delle unità immobiliari compravendute si fa riferimento nell'elaborato planimetrico che trovasi allegato all'atto del
09.05.1007, quale richiamato nell'atto di compravendita dell'immobile "de quo" alle planimetrie del C.U. delle quali la parte acquirente ha preso visione, che le parti dichiarano di ben conoscere.
CONFINI: I sub. 46, 47 e 48 confinano con i sub. 43, 44 e 45, MN. 1981, 1984, 1979, VI IO AU (sub.
29). Il sub. 54 confina con sub. 53, sub. 30, sub. 46, terrapieno.
La presente vendita viene fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova, con tutti gli annessi, connessi, usi e diritti, azioni, ragioni, dipendenze e pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti, con tutte le parti comuni del complesso residenziale, cui appartengono le unità immobiliari oggetto del presente atto,
CP_ ed in particolare con le parti condominiali di competenza di cui ai MN. sub. 29 (già sub. 1) bene comune non censibile, area scoperta di mq. 22 (comune al sub. 4,7, 10, 13 e dal sub. 16 al sub. 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46, da 49 a
54); sub. 30 bene comune non censibile, rampa di ingresso e corsia di manovra automezzi al piano T/IS (comune ai sub. da 49 a 54) come risulta dall'elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivisione in subalterni, e con le parti comuni, le limitazioni d'uso e ripartizioni di spese risultanti oltre che dalla legge anche dal regolamento di condominio, con
3 annesse tabelle millesimali, che al presente atto si allega quale "Allegato 3" e che la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo. Le parti si danno atto che per destinazione del padre di famiglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1062 c.c., esistono reciproche servitù per canalizzazione, scarichi e allacciamenti esistenti sia in aree e locali comuni che in aree e locali in proprietà esclusiva, nonchè servitù per lo scarico delle acque nere e bianche a
Cont carico del 2199 e a favore del limitrofo MN. 1938-349 del C.T. La sig.na dichiara di conoscere e s'impegna Pt_1
ad accettare per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, il Regolamento di Condominio con annesse tabelle millesimali, quale allegato "A" all'atto di compravendita in data 09.05.1997, repertorio n. 67926 di e raccolta n. 13520 a rogito del notaio dott. di MO ET (Tv) ed allegato al presente atto con denominazione "Allegato 3". Persona_1
La sig.na viene immessa in data odierna, per effetto della cessione in suo favore da parte del sig. Parte_3
per la quota di 1/2 dell'immobile sopra descritto, nel possesso dello stesso. Le spese condominiali di Parte_1
manutenzione straordinaria, le tasse e le imposte relative all'immobile "de quo" maturate fino alla data del presente atto saranno a carico del sig. , mentre dalla data odierna in poi saranno a carico esclusivo della sig.na Pt_1 Parte_3
.
[...]
Il sig. dichiara e garantisce che la quota di 1/2 dell'immobile innanzi descritto, oggetto della cessione sopra Parte_1
richiamata, è libera da pesi, vincoli, oneri, gravami, servitù, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
con la precisazione che il diritto di abitazione a favore della signora in forza della sentenza di divorzio citata in premessa, per effetto della Parte_2
quale l'immobile di cui sopra è stato assegnato alla sig.ra quale casa familiare per abitarvi con la prole, viene in Parte_2
ogni caso rinunciato per effetto della cessazione dei presupposti di legge.
Il sig. dichiara che la quota indivisa di 1/2 dell'immobile sopra descritto gli è pervenuta in proprietà per Parte_1
effetto dell'atto di compravendita in data 09.05.1997, repertorio n. 67926 di e raccolta n. 13520 a rogito del notaio dott. di MO ET (Tv). L'immobile innanzi descritto, sito in MO ET (Tv) via Nazzario Persona_1
AU n. 30/a, quale meglio identificato catastalmente nel punto 2) della premessa, è individuato in catasto dalla planimetria che si allega al presente atto (Allegato 1).
Ai sensi è per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1 bis della Legge 27/02/1985, n. 52, la parte cedente dichiara e la parte cessionaria conferma che: a) i dati catastali dell'immobile "de quo", oggetto di cessione, quali indicati nel punto 2) della
4 premessa, corrispondono a quelli risultanti dall'Ufficio Provinciale del Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Treviso;
b) lo stato di fatto dell'immobile è conforme alla planimetria catastale di cui all'Allegato 1; c) non sono intervenute modifiche nell'immobile che necessitano di permessi di costruzioni e/o altro tipo di autorizzazione edilizia e, men che meno, modifiche che possano incidere sulla rendita catastale o dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale.
Il sig. ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia urbanistica ed edilizia, in particolare della legge Parte_1
28/02/1985 n. 47 e successive modifiche, nonché il T.U. 380/20023, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455 in caso di dichiarazioni mendaci ed ai sensi degli artt. 47 e 48 del medesimo D.P.R., dichiara: a) che l'immobile è stato costruito sin forza di concessione edilizia n. 19 del 26.1.1994, rilasciata dal Comune di
MO ET autorizzazione per cambio di intestazione rilasciata in data 20.3.1995, concessioni in variante n. 138 del 22.6.1995 e n. 115 del 4.7.1996, inizio lavori del 27.2.1995, fine lavori del 18.2.1997. Dichiara inoltre che in data
11.3.1997 il Comune di MO ET ha rilasciato attestazione, ai sensi del D.P.R. 22.4.1994 n. 425 art. 4 comma
3, che la domanda necessaria al fine del rilascio del certificato di abitabilità stata presentata il 18.2.1997. A tutt'oggi non sono state eseguite opere tali da richiedere il rilascio di ulteriori concessioni ad edificare e/o permessi di costruzioni oppure concessioni od altri titoli edilizi in sanatoria;
b) nei confronti dell'unità immobiliare non sono stati mai adottati provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 42 della Legge n. 47/1985 c) l'immobile non presenta alcuna irregolarità di natura urbanistica e/o edilizia che comporti la sua non commerciabilità.
Il sig. dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge n. 165/1990, nella piena consapevolezza della Parte_1
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false ai sensi della legge n. 15/1968, che il reddito fondiario è stato regolarmente denunciato nelle sue dichiarazioni annuali dei redditi. Il sig. garantisce la conformità degli Parte_1
impianti alla normativa di sicurezza al momento della loro installazione. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter del D.Lgs.vo del 19/08/2005, n. 192, come modificato dal D.Lgs.vo del 03/03/2011 n. 28 dal D.L. 04/06/2013 n. 63, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2013, la signorina dichiara di aver ricevuto dal sig. Pt_1 [...]
le informazioni relative alla prestazione energetica dell'immobile ceduto, che viene allegato al presente atto in originale Pt_1
quale "Allegato 2". La parte venditrice dichiara che non esistono cause di decadenza dall'idoneità del predetto attestato che ha data 25.03.2025 ed è valido fino al 25.03.2035. Le parti dichiarano che la porzione di fabbricato in oggetto è destinata
5 ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969.
La parte acquirente dichiara di essere residente nel territorio del Comune di MO ET, di non essere titolare esclusiva di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del detto Comune;
di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da essa stessa con le agevolazioni di cui alla nota IIBis del D.P.R. 26/4/86 n. 131 art. 1 così come modificato dalla Legge 28/12/1995 n. 549 ed eventuali succ., ovvero di cui alla pregressa normativa sulle agevolazioni in materia di acquisto della prima casa, elencata nel testo di detta nota.
Costituiscono parte integrante del presente atto la planimetria catastale dell'immobile innanzi richiamato, che previa sottoscrizione delle parti, viene allegata quale "Allegato 1", la certificazione Ape "Allegato 2" e il Regolamento condominiale "Allegato 3".
Le cessioni di cui sopra avverranno senza corrispettivo o conguaglio che dir si voglia, perché effettuate nell'ambito del riassetto delle condizioni economiche e patrimoniali della separazione coniugale consensuale sopra richiamata, quale nuova regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali della famiglia. Il sig. dichiara, in ogni caso, a Parte_1
rinunciare espressamente all'eventuale iscrizione dell'ipoteca legale derivante dalle cessioni in favore figlia Parte_3
della quota indivisa di 1/2 dell'immobile di cui al presente atto, con esonero del Conservatore da qualsiasi
[...]
responsabilità. Le parti espressamente chiedono l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, ipotecarie, catastali, diritti ipotecari ecc) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e successive modifiche e della sentenza della Corte Costituzionale datata 29.04-10.05.1999 n. 154., così come ammesso dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/07/2015 n. 65/E secondo la quale "la Circolare del 29 maggio 2013, n. 18, l'esenzione recata dal citato articolo 19 della legge n. 74 del
1987 deve ritenersi applicabile, oltre che agli accordi di natura patrimoniale riferibili direttamente ai coniugi (quali gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge cfr. Cass. 17 febbraio 2001, n. 2347), anche ad accordi aventi ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli, a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale" e dal Protocollo Laboratorio Forense secondo il quale "Per quanto riguarda i
6 trasferimenti a favore dei figli, l'Agenzia delle Entrate con circolare 21 giugno 2012 n. 27 ha stabilito che "L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli, contenuto nello stesso, sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale". Sarà, dunque, necessario inserire negli accordi la precisazione che "il trasferimento in favore dei figli è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi".
In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui sopra, le parti precisano che le spese relative alla trascrizione del presente verbale presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il Catasto saranno a carico del sig.
Parimenti nella denegata ipotesi in cui si dimostri necessario procedere alla stipulazione dell'atto notarile la Parte_1
parti fin da ora concordano che gli eventuali atti saranno redatti presso lo studio notaio che sarà individuato dal sig.
[...]
e le spese notarili saranno a carico del sig. in considerazione della particolare natura e destinazione Pt_1 Parte_1
dei trasferimenti effettuati. Si esonera il Conservatore RR.II. di Treviso da qualsivoglia responsabilità nel caso di errori nell'individuazione catastale degli immobili.
3) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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