CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5862/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Seminara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500015639 TASI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500015639 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento precoattivo n. 202500015639, notificato in data 24/06/2025, emesso dal Comune di Seminara, riferito alla TASI per le annualità
2016-2017-2018, nonché all'IMU per le annualità 2016-2018.
Parte ricorrente deduce la decadenza, precisando “ … di non avere mai ricevuto ulteriori atti riferiti ai tributi … “ richiesti.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Seminara, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Il resistente Comune ha idoneamente dimostrato, con produzione poi non contestata da parte ricorrente, la notifica degli avvisi sottesi all'atto opposto (avviso di accertamento esecutivo TASI 2016 - compiuta giacenza, avviso di accertamento esecutivo TASI 2017 - ricevuto dal contribuente in data 12/04/2023, avviso di accertamento esecutivo TASI 2018 - ricevuto dal contribuente in data 15/03/2024, avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 - compiuta giacenza, avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 - ricevuto dal contribuente in data 15/03/2024).
E' quindi, infondata la doglianza di non aver precedentemente ricevuto atti riferiti ai tributi richiesti, né è fondata, ovviamente, la censura sulla decadenza.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5862/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Seminara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500015639 TASI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500015639 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento precoattivo n. 202500015639, notificato in data 24/06/2025, emesso dal Comune di Seminara, riferito alla TASI per le annualità
2016-2017-2018, nonché all'IMU per le annualità 2016-2018.
Parte ricorrente deduce la decadenza, precisando “ … di non avere mai ricevuto ulteriori atti riferiti ai tributi … “ richiesti.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Seminara, confutando articolatamente le ragioni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
Il resistente Comune ha idoneamente dimostrato, con produzione poi non contestata da parte ricorrente, la notifica degli avvisi sottesi all'atto opposto (avviso di accertamento esecutivo TASI 2016 - compiuta giacenza, avviso di accertamento esecutivo TASI 2017 - ricevuto dal contribuente in data 12/04/2023, avviso di accertamento esecutivo TASI 2018 - ricevuto dal contribuente in data 15/03/2024, avviso di accertamento esecutivo IMU 2016 - compiuta giacenza, avviso di accertamento esecutivo IMU 2018 - ricevuto dal contribuente in data 15/03/2024).
E' quindi, infondata la doglianza di non aver precedentemente ricevuto atti riferiti ai tributi richiesti, né è fondata, ovviamente, la censura sulla decadenza.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.