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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7579 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA – PRIMA UNITA'
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
pronunciato all'udienza di discussione del 21.10.2025 nella causa iscritta al n. RG 9057/2025
TRA
Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA
NE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda condanna il a pagare alla Controparte_2 ricorrente la somma di euro 10.134,90 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie Parte_1 maturate e non godute negli anni scolastici dal 2015 al 2024 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_2
147/2022, liquida complessivamente in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Ganci, Rinaldi,
MP e CE.
1 Si comunichi.
Napoli, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa AN MA NE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA – PRIMA UNITA'
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
pronunciato all'udienza di discussione del 21.10.2025 nella causa iscritta al n. RG 9057/2025
TRA
Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Resistente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AN MA
NE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda condanna il a pagare alla Controparte_2 ricorrente la somma di euro 10.134,90 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie Parte_1 maturate e non godute negli anni scolastici dal 2015 al 2024 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36 l. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. CP_2
147/2022, liquida complessivamente in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore degli avv.ti Ganci, Rinaldi,
MP e CE.
1 Si comunichi.
Napoli, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa AN MA NE
2