Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con i signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 708/2022 R.G. FA avente per oggetto separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 18 nello Studio dell'Avv. Francesca Gario che la rappresenta e difende per delega in atti. Parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 1469 del 13.9.2022
-Parte ricorrente- Contro
Controparte_1 (CF. ), nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino, Lungo Po Diaz n.6, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Spaolonzi (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._3 difende per delega in atti
-Parte resistente- Con l'intervento del PM Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da note di precisazione delle conclusioni depositate in PCT in data 25.7.2024 del seguente letterale tenore: “(…) In via principale:
- Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi,
- Confermarsi l'affidamento congiunto ex art. 155 C.C. di disponendo che l'affidatario sia la Per_1 madre, NO . Parte_1 Alla luce del trasferimento a Battipaglia avvenuto successivamente all'udienza Presidenziale, revocarsi l'ordinanza de qua e - Disporsi che il padre raggiunga il figlio almeno una volta al mese per Per_1 un fine settimana in loco, secondo le modalità che i medesimi andranno a concordare in relazione agli impegni lavorativi del padre ed agli impegni scolastici e calcistici del figlio;
- Disporsi altresì che il padre contribuisca ad un rientro mensile del figlio, unitamente alla madre, facendosi carico dei costi di trasporto di entrambi e di soggiorno del solo figlio;
-Disporsi, alla luce dell'età di che vengano concordati in autonomia altri incontri;
Per_1
pagina 1 di 7
-Disporsi che per tali periodi il padre curi il trasferimento del figlio a Venaria anche sotto il profilo economico e per il caso in cui il medesimo non decida di andare presso la sua abitazione a Battipaglia.
- Disporsi, un assegno di mantenimento mensile pari ad € 400 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, o nella diversa misura stabilita in corso di causa, a favore di sino a quando il medesimo Per_1 non avrà raggiunto una indipendenza economica ed a carico del Signor Controparte_1
- Disporsi, quanto prima, evidentemente anche inaudita altera parte, un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla NO o nella diversa misura stabilita in corso di causa, a favore della NO Pt_1 Parte_1
ed a carico del Signor
[...] Controparte_1 Entrambi gli assegni con regolamentazione ISTAT ex Lege. Disporsi che il Signor Controparte_1 corrisponda nella misura del 70 % al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio, individuabili queste come spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese scolastiche, ed extrascolastiche e delle spese ludiche;
queste ultime previo accordo dei genitori o necessitate e successivamente documentate. Il tutto nel rispetto del protocollo del Tribunale di Torino Con il favore delle spese ed onorari di causa. Disporsi che l'assegno unico venga percepito dalla NO . Parte_1 Respingersi la domanda di addebito in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con il favore di causa. Con la massima osservanza.” Per Parte resistente come da note depositate in PCT in data 17.7.2024 richiamanti la comparsa di costituzione del seguente letterale tenore: “(…) Voglia il Tribunale adito Contrariis rejectis Previe le declaratorie di rito PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e , con addebito Controparte_1 Parte_1 alla moglie che il minore venga affidato ad entrambi i genitori, con residenza Pt_2 Per_1 principale presso la madre. Entrambi i genitori avranno la potestà esclusiva sulle decisione di ordinaria amministrazione.
relativamente alla casa ex coniugale rilasciata da entrambi, con divisione del relativo arredo. CP_2 E a carico del Sig. un assegno mensile di € 250,00, quale contributo al CP_1 mantenimento del figlio. Assegno adeguato, annualmente, seguendo le variazioni dell'indice Istat. Oltre al 50% delle spese extra mantenimento, come da Protocollo. Vinte le spese, diritti ed onorari di causa, spese generali di studio, CPA ed IVA di legge.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 20/08/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 706 ss cpc ratione temporis applicabili parte ricorrente ha dato atto di aver contratto matrimonio concordatario in data 29.4.2006 in Venaria Reale, matrimonio dal quale è nato il figlio il 3.8.2006 Persona_2 attualmente maggiorenne non autonomo economicamente. Chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con le statuizioni afferenti al mantenimento per la moglie e per il figlio.
- Si è costituito in giudizio il resistente contestando e controdeducendo in ordine alle richieste attoree e lamentando come la moglie avesse intrattenuto dal 2019, in costanza di coniugio, una relazione sentimentale con tal fatti a seguito dei quali i due CP_3
pagina 2 di 7 eran poi andati a vivere insieme in Battipaglia. Concludeva chiedendo letteralmente quanto sopra indicato nelle conclusioni.
- All'udienza presidenziale del 30.6.2022 il Presidente del Tribunale procedeva all'audizione delle Parti e all'esito, autorizzati i coniugi a vivere separati, riservava l'adozione dei provvedimenti urgenti. Nell'ordinanza presidenziale ex art 708 cpc del 1.7.2022 così si legge: “(…) vive con il figlio in casa in affitto con Parte_1 canone di euro 450,00 + spese;
lavora come colf con contratto part time 15 h settimanali con reddito mensile di euro 640,00, cui si aggiunge un secondo lavoro per euro 150,00 euro netti al mese;
vive da solo in casa in affitto con canone di euro 350,00 E' operaio Controparte_1 reddito mensile;
indica un reddito di 1400,00 euro che in realtà tiene conto del pagamento di una cessione (le dichiarazioni fiscali 2020 e 2021 indicano un reddito di 23.000 e 25.000). Entrambi i coniugi non hanno alcuna proprietà immobiliare. La coppia vive già separata. La casa familiare è stata abbandonata da entrambi. Il marito accusa la moglie di tradimenti. Oltre a tale aspetto le criticità riguardano gli aspetti economici della separazione. Parte ricorrente dichiara: « in passato ho visto buste paga di mio marito di 1600 euro;
lui vede nostro figlio soltanto quando va a calcio 3 volte alla settimana;
lo porta o lo ritira da scuola;
nostro figlio non ha mai dormito dal padre;
dice che si sente più sicuro con me. Ha quindici anni. Sono andati a mangiare una pizza insieme alle 8 ; alle 9 l'ha già riportato a casa. In realtà mio figlio vorrebbe frequentare il padre al di fuori della sua famiglia di origine perchè in passato ci sono state delle scene poco edificanti .. un giorno ero al lavoro;
mi chiama mio figlio e mi dice che AP stava smontando i mobili;
ritorno a casa e mio marito mi dice che prende la sua roba e se ne va;
arrivarono le sorelle di mio marito che mi hanno picchiato;
ho fatto anche una denuncia. Lui rideva. Ho dovuto portare mio figlio dallo psicologo perchè non dormiva la notte, aveva paura ». A domanda del Giudice, appare poco credibile la retribuzione di 150 euro mensili per una attività lavorativa di 9 h settimanali e quindi 36 h mensili, risponde : « Le faccio vedere il bonifico , posso portare le buste paga .. A quanto riferitomi da mio figlio, lui ha paura a stare solo con il padre per quello che ha vissuto. Io sono stata cacciata via di casa dalla proprietaria, non me ne sono andata volontariamente. La proprietaria non ha volturato a mio nome il contratto di locazione che era intestato a mio marito;
mio marito versa 250 euro per il mantenimento di nostro figlio ». Parte convenuta dichiara: « non sono in grado di confermare o negare la corrispondenza del reddito indicato da mia moglie. Per stare vicino a mio figlio frequento l'ambiente del calcio;
qualche volta andiamo a mangiare fuori;
nell'ultimo mese abbiamo mangiato una volta insieme .. sono andato via di casa il 28 febbraio 2021 allo scadere del contratto di affitto. Mia moglie e mio figlio sono rimasti ancora nell'appartamento. Ho scoperto situazioni gravi di tradimento e non ce l'ho fatta più a rimanere in casa. E' vero che il contratto scadeva il 28 febbraio, io non l'ho volontariamente rinnovato , avevo detto a mio figlio se voleva venire a vivere con me, lui mi ha detto che voleva rimanere con la madre e a quel punto a me non mi interessava che non avessero più una casa. Ho scoperto il tradimento di mia moglie un anno e mezzo fa. Verso 250,00 euro per il mantenimento di mio figlio, sino ad ora non ho avuto richieste di spese straordinarie. Vivo a casa di mia madre, in realtà in via Barolo non ho neanche un mobile, sto aspettando che arrivino i mobili per andare a viverci». che nella vicenda in esame l'audizione del figlio minore, ultra dodicenne, appare superflua (art. 337 octies c.c.), non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e rispettando le loro domande il principio di bigenitorialità;
ritenuto che
, sulla base della normativa di cui alla legge 54/2006 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità
pagina 3 di 7 inerenti alla prole e all'educazione di essa - debba disporsi l'affidamento del figlio a entrambi i genitori, non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
che secondo l'accordo tra i coniugi con riferimento alla scelta della residenza e dimora abituale, debba disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
che pur avendo la ricorrente chiesto l'abitazione della casa coniugale, nelle indicazioni delle parti essa appare già abbandonata da entrambi che debba disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio in ragione dell'età di Per_1 costui, di cl 2006, secondo accordi diretti da stabilirsi in ragione dei loro impegni di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto delle esigenze del minore. Relativamente agli aspetti economici entrambi concordano in ordine alla circostanza che il marito stia versando 250 euro alla moglie per il mantenimento del minore, parendo peraltro che egli percepisca interamente l'assegno unico. Il marito vive da solo in casa in affitto con canone di euro 350,00 E' operaio ed indica un reddito mensile di 1400,00 euro;
come detto tale importo è al netto di una rata di cessione di euro 275, di cui peraltro si sconosce la scadenza (le dichiarazioni fiscali 2020 e 2021 indicano un reddito di 23.000 e 25.000 annui); il marito indica altri debiti, ma in realtà oltre alla rata di cessione di cui si è detto, emerge un piano di rientro che prevede il pagamento di soli 70 euro mensili per alcuni anni. La moglie vive con il figlio in casa in affitto con canone di euro 450,00; lavora come colf p.t. e la somma dei due redditi, di cui gode -euro 640,00 e euro 150,00- raggiunge a malapena 800 euro al mese. Esiste una sproporzione reddituale ai danni della moglie, anche in considerazione, ai fini dell'onere di spesa, del poco tempo che il figlio trascorre con il padre, per stessa affermazione di costui. Ciascun coniuge dovrà provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento. Tenuto conto dei redditi e dei tempi di permanenza del figlio, non esistendo ragioni per disporre dell'assegno unico che seguirà quanto di legge, detto contributo, annualmente rivalutabile, è da quantificare in € 330,00, oltre alla partecipazione alle spese “extra”, come e nella misura infra indicata. Va infine detto che non vi siano i presupposti, vista la situazione economica delle parti , quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie, la quale dispone di adeguata capacità lavorativa.
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Affida il figlio a entrambi i genitori, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
-Dispone che il padre possa incontrarlo e tenerlo con sé secondo accordi tra con il figliolo e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due pomeriggi, uno dei quali seguito da pernottamento, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend con l'altro genitore, dall'uscita di scuola;
- un pomeriggio nell'altra settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con pagina 4 di 7 il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari). Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, al minore sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per 15 minuti c.a.. -Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre il sig.
corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, l'assegno Controparte_1 periodico di € 330, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 60% il padre e 40% la madre , richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea”
- Il Presidente disponeva il passaggio alla fase avanti al GI presso il quale si costituivano entrambe le Parti, che depositavano le memorie ex art 183 c. 6 nn 1 ,2,3 cpc ratione temporis applicabile.
- Con ordinanza del 16.11.2023 il GI, ritenuta matura la causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 26.7.2024 in modalità art 127 ter cpc.
- Le parti han depositato gli scritti difensivi finali e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra riportate delle Parti.
* * * La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Quanto alla domanda di addebito va rilevato che Parte resistente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
pagina 5 di 7 In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile alla moglie, alla assorbente luce dell'aver la stessa intessuto, coltivato e palesato una relazione sentimentale con il sig. in costanza di matrimonio, come emerge dai vari CP_3 CP_ video e messaggistica quivocabile natura sentimentale tra la ricorrente e il prodotta dal marito su chiavetta USB presenti in atti e risalente a periodo temporale anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo, non avendo peraltro parte ricorrente dimostrato l'eventuale cessazione dell'affectio congiugalis anteriormente alla violazione del dovere di fedeltà ex art 143 cpc. Va peraltro evidenziato come la ricorrente abbia poi deciso di convivere col in Battipaglia La pronuncia di addebito elide in CP_3 radice ex art 156 cc la possibilità d glimento della richiesta di mantenimento attorea, che va per l'effetto rigettata essendo peraltro la moglie del tutto autonoma economicamente e non avendo dimostrato alcun particolare tenore di vita endoconiugale. Con riferimento al mantenimento del figlio (cessata ogni materia del contendere in ordine all'affidamento, collocamento, visite essendo ormai lo stesso maggiorenne) il Collegio ritiene dover evidenziare che a seguito dell'ordinanza presidenziale (che ha acclarato e ricostruito le partite economico-reddituali delle Parti) la moglie è andata a risiedere in Battipaglia col figlio presso l'abitazione del compagno di talché la di lei CP_3 posizione risulta ulteriormente complessivamente migliorata, e viene per l'effetto reputato corretto porre una lieve diminuzione (rispetto a quanto calibrato in fase presidenziale) del quantum a titolo di mantenimento per il figlio nella misura infra indicata in parte dispositiva decorrente dal mese successivo al deposito della sentenza, invariata per il pregresso la misura disposta con ordinanza presidenziale. Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro composito nel quale la ricorrente risulta prevalentemente soccombente in punto addebito e in ordine al rigetto della richiesta di mantenimento. In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di un terzo delle spese di lite dovendo il restante terzo porsi a carico della ricorrente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretta dante causa della lacerazione del matrimonio. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dello scaglione:
- fase di studio della controversia: € 1.701,00;
- fase introduttiva: € 1.204,00;
- fase decisionale: € 2.905,00
pagina 6 di 7 Per un valore ammontante a totali € 5.810,00 ai quali applicarsi la compensazione di 1/3 (€ 1.936,67) condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite al resistente per i restanti 3.873,33 a carico della moglie, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i sig.ri e Parte_1 CP_1
con pronuncia di addebito della separazione in capo alla moglie ex art 151 cc;
[...]
- Rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie;
- Dato atto che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del Persona_2 processo dispone che il padre debba versare alla madre per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza e fatta salva per il pregresso la misura indicata nell'ordinanza presidenziale, € 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente agli indici Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere n materia presso il Tribunale di Ivrea -
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Condanna parte ricorrente già operata la compensazione di 1/3 delle spese Pt_1 delle spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
per un valore ammontante a totali € 3.873,33, oltre al rimborso spese forfettarie
[...] nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle parti, al PM, e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, 8.1.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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