Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02625/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Facciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Milano - Questura di Milano Divisione P.A.S. Prot. -OMISSIS-del 8.07.2024, con il quale ha disposto la non approvazione della nomina a guardia particolare giurata;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale al suddetto provvedimento che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, oltre a tutti gli atti dell’istruttoria procedimentale che hanno portato all’adozione del provvedimento del 8.07.2024;
- nonché per la condanna del Ministero dell’Interno – Prefettura e Questura di Milano al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti e patienti dalla sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- in ragione della non approvazione della nomina contenuta nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato in data 17 ottobre 2024, la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Milano prot. n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2024 con cui l’Amministrazione rigettava l’istanza di nomina a guardia particolare giurata, affidandosi a un unico motivo di ricorso così rubricato “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 11 e 138 DEL R.D. N. 773/ 1931 (TULPS); VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO E CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE, MANIFESTA INGIUSTIZIA E SPROPORZIONALITA’ ”;
- segnatamente, il diniego si poggiava sulla circostanza per cui l’interessata fosse stata condannata il 6 dicembre 2014 dal GIP del Tribunale di Milano alla pena di mesi 8 di reclusione per la commissione del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale;
Rilevato che:
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, per mezzo della Difesa Erariale, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- giunta l’udienza pubblica del 30 aprile 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che l’impugnativa è infondata per le ragioni che seguono;
Premesso che la procedura di nomina delle guardie particolari giurate risulta disciplinata dall’art. 138 del TULPS, il cui primo comma prescrive espressamente quale requisito necessario per l’approvazione della domanda che l’istante non abbia riportato “condanna per delitto ”;
Osservato che risulta pacifico che la ricorrente è stata condannata alla pena di 8 mesi di reclusione per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale (ex art. 495 c.p.), ovvero per una tipologia di reato rientrante nel capo dei “delitti contro l’ordine pubblico” di cui al Codice Penale;
Considerato, dunque, detta condanna irrevocabile costituisce causa ostativa ai fini della previsione dell’art. 138 TULPS;
Osservato, altresì, che gli effetti penali ed extrapenali della condanna non vengono eliminati in ragione della concessione della sospensione condizionale e della successiva estinzione del reato di cui all’art. 167 del c.p. – circostanza, peraltro, asserita e mai accertata dal Giudice dell’Esecuzione con provvedimento espresso -, in quanto:
a) il beneficio della sospensione incide soltanto sulla concreta esecuzione della sanzione penale e non sull’accertamento giudiziale dell’illiceità del fatto storico commesso dalla ricorrente;
b) l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli ulteriori effetti penali ed extrapenali della condanna, tra cui l’efficacia ostativa, in quanto tale estinzione produce solo l'effetto della non esecuzione delle pene principali ed accessorie e, pertanto, non comporta l’estinzione degli effetti penali – ed anche extrapenali - diversi da quelli ivi espressamente previsti (arg. ex. Cass. Pen., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 6017);
Ritenuto che, in forza delle suddette ragioni, l’impugnativa è manifestamente infondata;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione resistente come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la arte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.