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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2024, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9728/2021
TRA
2 Parte_1 elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via E. De Nittis n. 7, presso lo studio dell'Avv. Donato
Ricco, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Dante De Benedetti, per procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.11.2023, il procuratore della società appellante concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato per la notifica il 6.12.2021 la 2 Parte_1
impugnava la sentenza non definitiva pronunciata dal Giudice di
[...]
Pace di Gallipoli n. 593/2021, con cui erano state rigettate le eccezioni preliminari aventi ad oggetto il difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza per valore del Giudice adito, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio. In particolare, la 2 deduceva Parte_1 che con atto di citazione redatto mediante processo verbale ai sensi dell'art. 316, co 2 c.p.c. la aveva convenuta in giudizio sostenendo di aver ricevuto in comodato Controparte_1 d'uso da una coppia di apparecchi acustici e che, non avendo gli stessi sortito Controparte_2
alcun beneficio, aveva ricevuto un rifiuto rispetto alla richiesta di restituzione e di annullamento del contratto di finanziamento all'uopo stipulato. La società appellante, con il primo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace, non tenendo conto del rapporto di agenzia sussistente tra la 2 e aveva Parte_1 Controparte_2
ritenuto la stessa appellante legittimata passiva rispetto alle domande formulate dal , pur CP_1
essendo la sua attività limitata alla mera promozione della conclusione dei contratti per conto della società proponente. Con il secondo motivo di appello, poi, deduceva che il Giudice di Pace erroneamente aveva rigettato l'eccezione di incompetenza, senza considerare il reale valore della controversia, ben superiore alla soglia di competenza del Giudice di Pace, come desumibile dal contratto prodotto in giudizio. La società appellante, inoltre, eccepiva che in base al valore della controversia, comunque, non si sarebbe potuto difendere Controparte_1 personalmente, ai sensi dell'art. 82 c.p.c., senza il patrocinio di un difensore. Pertanto, la 2
[...]
in riforma della sentenza impugnata, concludeva perché fosse dichiarato il suo difetto Parte_1 di legittimazione passiva;
in subordine, fosse dichiarata l'incompetenza per valore del Giudice di
Pace in favore del Tribunale di Lecce;
in via ulteriormente subordinata, accertato il valore della controversia superiore a € 1.100,00, fosse assunto ogni opportuno provvedimento in ordine agli atti compiuti da senza autorizzazione a stare in giudizio personalmente;
con Controparte_1
vittoria delle spese di appello. rimaneva contumace. Controparte_1
La causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.11.2023 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente occorre rilevare che con riferimento alla difesa svolta personalmente da
[...]
, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità il CP_1
provvedimento col quale il Giudice di Pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona, ex art. 82, co 2 c.p.c., non esige il rigore formale della espressa scrittura, potendo risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice abbia provveduto su di una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente;
la violazione della menzionata disposizione, che si realizza allorché la parte stia in giudizio senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d'ufficio
(Cass. Civ. Sez. II, sentenza 2 marzo 2018, n. 5013). Considerando che, nel caso di specie, il giudice
2 di primo grado non ha sollevato alcun rilievo sulla costituzione in giudizio del CP_1
personalmente, né alcuna contestazione al riguardo è stata mossa dalla controparte, e in sentenza ha dato espressamente atto di detta costituzione, deve ritenersi che l'autorizzazione, resa dal giudice per facta concludentia, abbia garantito la regolarità del contraddittorio.
Per ragioni di ordine logico, poi, appare opportuno rilevare, ancora in via preliminare, come sia infondato il secondo motivo di appello, inerente all'eccezione di incompetenza per valore rigettata dal Giudice di Pace. A tale proposito, infatti, occorre rilevare come correttamente il giudice di prime cure abbia ritenuto che la presente controversia rientri nella sua competenza per valore, prendendo in considerazione il costo complessivo delle protesi di € 2.330,00 indicato nel contratto del 30.9.2019, sulla base della scontistica applicata.
Sotto altro profilo, invece, si deve rilevare come risulti fondato il secondo motivo di appello, relativo alla carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante. Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento al contratto stipulato in data 1.10.2005 tra e la 2 Controparte_2 Parte_1
infatti, emerge in maniera sufficientemente chiara come tra le stesse compagini societarie
[...]
intercorra un rapporto contrattuale di agenzia in forza del quale la principale attività dell'odierna appellante consiste nella promozione stabile e continuativa di contratti aventi ad oggetto prodotti della società preponente (art. 1.1), senza potere di rappresentanza, non potendo impegnarla o vincolarla nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo, né concludere contratti o assumere obbligazioni in nome o per conto della stessa (art. 2). D'altro canto, da un'attenta analisi del contratto del 30.9.2019 oggetto del presente giudizio, emerge come lo stesso rappresenti una proposta contrattuale, sotto forma di richiesta di consegna di protesi in comodato con opzione di acquisto, sottoscritta da e indirizzata alla sebbene la stessa sia stata Controparte_1 Controparte_2 raccolta dall'audioprotesista nell'interesse della preponente Parte_1 Controparte_2
sicché non è possibile riconoscere in capo alla società odierna appellante alcuna legittimazione passiva per contestazioni inerenti all'esecuzione del rapporto contrattuale sorto tra
[...]
e la Difatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di CP_1 Controparte_2
legittimità, nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell'agente è limitata alla ricezione dei soli reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari nell'interesse del preponente;
pertanto, essa non comprende il potere di riconoscimento dei diritti né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, salvo lo specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili, oltre alle norme dell'agenzia, anche quelle del mandato (Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 23 giugno 2021, n.
18001). Ed invero, le agenzie filiali e succursali di una società per azioni sono parti dell'impresa e le
3 obbligazioni da loro assunte sono obbligazioni dell'impresa, con la conseguenza che legittimata a contraddire alle domande relative a tali obbligazioni è la società, in persona del suo legale rappresentante, e non lo sono anche le singole agenzie.
Per completezza di analisi, infine, occorre rilevare come il difetto di legittimazione passiva della
2 sussista anche in relazione alla domanda di annullamento del contratto di Parte_1 finanziamento, all'uopo stipulato dall'appellato con il 30.9.2019, di cui la società Controparte_3
appellante non risulta evidentemente parte.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, va accolto il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della 2 Parte_1
rispetto alle domande formulate nel giudizio di primo grado.
Per quanto concerne le spese di lite, considerando che secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché il provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed è idoneo a passare in giudicato, (Cass. Civ.
Sez. III, ordinanza 3 settembre 2019, n. 21978; Cass. Civ. Sez. Lav., sentenza 29 gennaio 1993,
n. 1105), a fronte dell'accoglimento dell'impugnazione si ritiene che le spese di lite del presente grado di giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di nell'importo liquidato in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla 2
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza non definitiva n. 593/2021 emessa dal Giudice di Pace di Gallipoli, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma del capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva della 2 Parte_1
rispetto alle domande formulate da
[...] Controparte_1
2) rigetta gli ulteriori motivi di appello;
3) condanna al pagamento in favore della 2 Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 154,00 per spese ed € 800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 28 maggio 2024 IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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