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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato DI SALVO ROSARIO Parte_1
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE e DI GLORIA CP_1
MARCO
- Appellato/appellante incidentale - All'udienza del 24/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 28 febbraio 2022 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 notificatole il 14 gennaio 2022 – sulla base del decreto ingiuntivo n. 1051/2020 emesso dal medesimo Tribunale il 13 luglio 2020 e divenuto definitivo per mancata opposizione - con cui l' le aveva intimato di pagare la somma complessiva di € CP_1
500.695,23 a titolo di indebito pensionistico, per ratei maturati sino al 2016; a sostegno dell'opposizione eccepiva l'improcedibilità dell'azione esecutiva in forza di quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, L.F., riproponendo le ragioni di infondatezza della pretesa creditoria già affermate – in un procedimento parallelo, concernente il diritto alla percezione dei ratei di pensione maturati dopo il 2016 - nella sentenza n. 2178/2021 dello stesso Tribunale. Con la sentenza n. 3597/2022 del 9.11.2022 il Tribunale adìto dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione attiva della ricorrente ex
1 art. 43 L. F., essendo la stessa stata dichiarata fallita prima dell'introduzione del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso del Parte_1
3.05.2023. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 24/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione della stessa a proporre opposizione, ex art. 615 c.p.c., al precetto notificatole dall' in forza del decreto ingiuntivo n. CP_1
1051/2020; deduce che la dichiarazione di fallimento non priva in modo assoluto il fallito della capacità processuale, ma lo pone in uno stato di incapacità relativa che gli consente di agire e/o resistere in giudizio sul piano processuale, senza autorizzazione o in sostituzione del curatore, in ordine a tutti i rapporti di carattere personale o laddove l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo (Cass civ sez. I 06.04.2023 n.9510) e che la relativa eccezione, in quanto sottesa ad un interesse della massa fallimentare, potrebbe essere eccepita unicamente dal curatore fallimentare;
soggiunge che, nel caso di specie, la sua legittimazione ad agire scaturirebbe, per un verso, dalla natura strettamente personale dei diritti di cui si controverte (indebito pensionistico) nonché dalla circostanza che l'azione promossa non sarebbe attratta alla procedura fallimentare, trattandosi di controversia inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio della fallita (Cass civ sez. VI del 02.10.2020 n.21009) e, dunque, dalla stessa azionabile;
diversamente opinando, conclude, si sarebbe comunque dovuta rilevare l'improcedibilità ex art. 51 l.f. dell'azione esecutiva minacciata dall' CP_1 con il precetto opposto. Dal canto suo l' evidenziando che il credito intimato consiste nella CP_1 ripetizione di somme indebitamente percepite dall'appellante a titolo di pensione di vecchiaia (in relazione al disconoscimento del rapporto di lavoro che la Pt_1 avrebbe apparentemente intrattenuto con la società Fratelli Ania s.n.c., effettuato con verbale unico di accertamento e notificazione del 31.03.2016), ne eccepisce l'estraneità alla massa fallimentare in quanto debito personale del socio;
in via incidentale, inoltre, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui si era limitata a rilevare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente, mentre avrebbe
2 dovuto rigettare nel merito l'opposizione per infondatezza dei motivi, trattandosi di un credito portato da un decreto ingiuntivo ormai definitivo. Ciò posto, va preliminarmente rilevata l'improcedibilità dell'appello incidentale in quanto non notificato alla controparte. Venendo all'appello principale, lo stesso si rivela infondato. Come noto, la dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 1, ai sensi del quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore". La ragione per la quale il fallito non può domandare in prima persona l'adempimento delle obbligazioni di cui sia creditore, né essere convenuto per l'adempimento di quelle di cui sia debitore, risiede nel fatto che l'esito di questi giudizi incide sul patrimonio del fallito, e quindi influisce sulla formazione dell'attivo e sulla soddisfazione dei creditori ammessi al concorso. A questa regola, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in argomento, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., n. 7448 del 2012, n. 10146 del 1998). Nel caso di specie non ricorre nessuno dei menzionati presupposti. Quanto al primo, non coglie nel segno l'argomento (invero prospettato da ambo le parti) secondo cui il debito nascente dal titolo azionato avrebbe natura strettamente personale, trattandosi di indebito pensionistico;
da ciò deriverebbe, secondo l'appellante, la propria legittimazione a proporre l'opposizione e, secondo l' l'esclusione di siffatta posizione debitoria dalla regola dell'accertamento CP_1 concorsuale, non concorrendo alla formazione della massa passiva. Deve anzitutto rammentarsi che, non ogni trattamento pensionistico può ritenersi escluso dalla massa attiva del fallimento atteso che, ai sensi dell'art. 46 L.F., nel testo ratione temporis applicabile, sono esclusi dal fallimento soltanto gli assegni di pensione in godimento al fallito “entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia”, importo, questo, di volta in volta determinato dal giudice delegato. A tale esclusione sfugge, dunque, il credito qui azionato dall' CP_1 consistente nell'asserito diritto dell' medesimo di ripetere quanto già CP_2 indebitamente erogato alla prima della dichiarazione del suo fallimento, a Pt_1 titolo di pensione;
trattandosi di un credito maturato prima dell'apertura della procedura concorsuale, va soggetto alla regola del concorso, essendo in grado di
3 incidere - nel caso concreto, peraltro, in modo assai rilevante - sulla formazione del passivo fallimentare e, dunque, sui diritti del ceto creditorio. A ciò non osta affatto la circostanza che si tratti di un debito personale del socio;
tale natura, infatti, non esprime, in questo caso, il fatto che esso costituisca espressione di un diritto personalissimo, come tale azionabile sempre direttamente dal fallito, ma, più limitatamente, indica che si tratta di un rapporto patrimoniale non derivante o comunque connesso con l'attività sociale;
caratteristica, questa, che non consente di escludere la legittimazione del curatore a proporre o resistere alle azioni che lo riguardino, né ne esclude la soggezione alla regola del concorso, pur nell'ambito del fallimento personale del socio cui si riferisce (art. 148 comma 4 L. F.). Venendo al secondo profilo, va rammentato che in merito al concetto di inerzia del curatore, la Suprema Corte ha chiarito come occorra che essa “…sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass., Sez. 2^, n. 15369/05); infatti, nel caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, “la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere” (Cass. Sez.2^, n. 4448/12; Cass. Sez.1^, n. 24159/13 Cass.Sez. 6^ - 1^ n. 13814/16, così, Cass. Sez. 1^ n. 2626/18). Orbene, l' non ha dedotto alcunché (come era suo onere, trattandosi di Pt_1 una condizione dell'azione) in ordine alle modalità con cui si sarebbe atteggiata l'inerzia della curatela fallimentare, se dunque la stessa si sia semplicemente disinteressata a resistere alla pretesa creditoria dell' (con conseguente CP_1 possibilità della stessa di attivarsi in via sostitutiva) ovvero abbia negativamente valutato la convenienza della controversia (con effetti preclusivi di una residuale legittimazione della fallita); anzi, la circostanza che, come emerge dagli atti di causa, il decreto ingiuntivo ed il precetto opposto non siano mai stati notificati al curatore e che la non abbia neppure dedotto di averlo informato dell'azione dell' Pt_1 CP_1 inducono a ritenere del tutto neutra e non significativa di un colpevole disinteresse l'inerzia della curatela fallimentare. Ciò posto, va aggiunto che l'esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza
4 dell'amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il quale è rilevabile anche d'ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore (cfr. Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2011, n. 5571). Solo per completezza può ancora aggiungersi che, in difetto di specifica deduzione sul punto da parte dell' non ricorre neppure altra diversa ipotesi di CP_1 ammissibilità della legittimazione residuale del fallito, ipotizzabile ove si tratti di controversia inerente a diritti ed azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela post-fallimentare) (v. in tal senso, da ultimo Cass. n. 2608 del 2014, in motivazione;
Cass. n. 31843/2019). Non è neppure pertinente il richiamo del principio per cui non sono attratte alla procedura fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, siano in relazione di mera occasionalità; ad esse, infatti, la giurisprudenza di legittimità di riferisce quando si tratta “di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, né da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possano essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente” e che, con la sola (eventuale) sostituzione del curatore al precedente legittimato, restano soggette a tutte le regole processuali ad essi applicabili ove fossero state promosse dal fallito: tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione (v. Cass. n. 21009/2020), situazioni, dunque, diametralmente opposte a quella del caso in esame, in cui si controverte, invece, di un credito dell' verso il fallito, venuto ad esistenza CP_1 prima della sua dichiarazione di fallimento che, come tale, non può sfuggire alla regola del concorso, soggiacendo, da un lato, alla vis actractiva del foro del fallimento, dall'altro, al difetto di legittimazione del fallito ex art. 43 L. F.. Conseguentemente la sentenza impugnata va confermata. Le ragioni della decisione (valutate unitamente alla natura concorsuale del credito per cui si procede) suggeriscono l'opportunità di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3597/2022 resa il 9.11.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Compensa tra le parti le spese di lite.
5 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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