Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2026, proposto da
MA LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via L. Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’esecuzione del giudicato
della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 85/2023, depositata e resa pubblica il 12.09.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 312/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 05.08.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 26.01.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. GA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 312/2023, con la quale il Tribunale di Nuoro ha così statuito: “ 1) accogliendo in parte la domanda della ricorrente, dichiara che MA LO ha diritto, in relazione ai periodi e rapporti di lavoro a termine richiamati in atto introduttivo e non oggetto di prescrizione (anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), a percepire un beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2) condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione, a corrisponderle, per i titoli e le causali di cui al capo 1, la somma di euro 2.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo ;” (sent. n. 85/2023, pubblicata il 12 settembre 2023).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 26 gennaio 2026 prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione, fatta eccezione per le spese legali liquidate al difensore con la citata sentenza e allo stesso corrisposte con decreto del 29.11.2023.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 5 agosto 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “ 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
La ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari. Ha chiesto inoltre di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro a titolo di astreinte, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., e, per il caso di persistente inottemperanza, ha domandato a questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti e necessari, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 25 marzo 2026 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 85/2023, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 5 agosto 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Nuoro in data 26 gennaio 2026;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 30 gennaio 2026;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
4.2. La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della parte ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i novanta (90) giorni successivi alla richiesta della parte.
5.1. Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
5.2. Trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
6. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte ) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la stessa va respinta in considerazione innanzitutto dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
6.1. Sul punto, in ogni caso, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, pur constatando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto, al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative» (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
6.2. Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, questo Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso nei propri più recenti arresti ( ex multis , TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 27 del 16.1.2026 e precedenti nella stessa richiamati).
Come già affermato nelle pronunce richiamate, occorre rilevare, in primo luogo, che l’esecuzione delle sentenze di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente implica lo svolgimento di un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti. Tra questi vi sono gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (che non costituiscono oggetto del presente ricorso) nonché le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione e l’attivazione della Carta in forma di applicazione web. L’ultima fase del procedimento – relativa all’attivazione della Carta – è, inoltre, affidata a strutture centralizzate operanti a livello nazionale, con inevitabili riflessi sui tempi tecnici di completamento dell’adempimento.
In tale contesto, risulta dunque ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’esecuzione della sentenza sia riconducibile, principalmente, all’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della Carta elettronica del docente, circostanza più volte valorizzata da questo stesso Collegio nei precedenti sopra indicati.
In secondo luogo, come già chiarito nelle medesime decisioni, il beneficio in esame – per la modestia del suo ammontare e per la finalità di sostegno alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali dei docenti – non si configura quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
6.3. Sì che, alla luce di quanto esposto, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.
7. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente. Tuttavia, avuto riguardo alla natura estremamente seriale del contenzioso in materia, nonché al fatto che alla odierna camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha patrocinato 12 cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da un elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione, si ritiene equo ridurre i compensi a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato. Le spese sono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale (Ufficio scolastico regionale competente), assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 90 giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte ricorrente;
c) respinge la richiesta di condanna del Ministero resistente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF
GA RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RA | Antonio AI |
IL SEGRETARIO