Art. 1. - E' sostituito dal seguente: "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".
Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 2754
- Legge 18 dicembre 1952, n. 2754
Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 2754
Versione
27 gennaio 1953
27 gennaio 1953
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1236
- Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6513
- Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 1313
- TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1094
- Trib. Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 7853
- Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 942
- Trib. Ragusa, sentenza 28/02/2025, n. 307
- Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 242
- Trib. Rovigo, sentenza 06/10/2025, n. 669
- Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2578
- Trib. Isernia, sentenza 16/07/2025, n. 45
- Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1981, n. 570
- Articolo 15 della Legge 14 novembre 2016, n. 220
- Articolo 66 della Legge 22 ottobre 1986, n. 742