Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 2754
Versione
27 gennaio 1953
Art. 1. - E' sostituito dal seguente: "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".

Entrata in vigore il 27 gennaio 1953