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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17334 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Francesco Mangazzo e Anastasia Ausili, presso i quali è elettivamente domiciliato in
Roma, Via Valadier n. 44, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Amedeo De Santis, presso il quale è elettivamente domiciliato in Tivoli, Piazzale
G. Matteotti n. 3, per procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 9350-2021 (n. 23593-2021 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 15.7.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“ci si riporta integralmente a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito nei pregressi scritti difensivi e verbali di causa, e, nel contestare ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, si rappresenta che all'udienza del si ribadisce che il Sig. non ha accettato l'eredità, né comprensiva delle Pt_1 posizioni debitore e deve ritenersi carente di legittimazione passiva.
Si ribadisce che le deduzioni a difesa di parte opponente sono dovute per finalità difensive, al fine di impedire la formazione di natura sostanziale nei suoi confronti.
All'udienza del 25.10.2022, gli scriventi difensori rilevavano l'inefficacia delle notificazioni in quanto l'invio della CAD non risultava perfezionato, carente della firma del ricevente e privo di certificazione attestante la compiuta giacenza. Il Giudice, ritenendo la documentazione carente e incompleta, richiedeva “l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza del plico (data di inizio e fine del periodo) consultati i registri dell'Ufficio”. Parte opposta ha depositato in data 18.01.2023 una documentazione postale non conferente con quanto richiesto dal 2
Giudice e, tra l'altro, oltre la scadenza del termine perentorio per il deposito di documenti nell'opportuna sede istruttoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2, spirato il 27.12.2022.
Nell'avviso di ricevimento è riportato “regolarizzato d'ufficio” denominazione che non può assumere alcun rilievo e forza probatoria. Il decreto è stato notificato in data 4/03/2022, a seguito di formula esecutiva del 15/02/2022, sulla scorta di un non ben identificato “provvedimento di esecutività del G.U. depositato in data 08/11/2021) nei confronti di ”. Pertanto, si Controparte_2 chiede che l'On.le Sig. Giudice disponga lo stralcio di detta documentazione in quanto inammissibile per manifesta tardività.
L'opposizione è stata proposta nei termini, e ciò è dimostrato per tabulas. A riprova, si fa presente, come già rilevato all'udienza del 25.10.2022 che è indispensabile al fine di verificare la tempestività della notificazione, conseguire dall'Ufficio Postale l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza con data di inizio e fine del periodo, consultati i registri, documento non prodotto neppure con deposito non autorizzato di cui si chiede la disposizione di stralcio.
Nel deposito tardivo, si ripete usque ad nauseam, non si rinviene l'attestazione dell'ufficiale postale e in particolare la data di inizio e la data di fine del periodo di compiuta giacenza del plico inviato il
30.06.2022. il doc. 5 allegato non è idoneo a provare alcunché oltre che di dubbia provenienza, privo di attestazione di conformità, del tutto inutilizzabile in giudizio.
Pur apprezzando lo sforzo di controparte, che naufraga alla semplice lettura dei documenti, si deve evidenziare che parte opposta non ha adempiuto a quanto richiesto nel verbale di prima udienza risalente al lontano 2022. Tanto esposto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rese in atti, si chiede che l'On.le Sig. Giudice Voglia si precisano le conclusioni come rassegnate in atti, e si chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. Si confida nell'accoglimento.”
Per SS CP_3
“In via preliminare si richiede al Giudice l'autorizzazione al deposito dei documenti allegati al presente atto:
1) DOC_1841313840.pdf - Ispezione ipotecaria a carico di (cf. Parte_1
) da cui si evince che l'opponente ha: in data 22/12/2023 presentato denuncia C.F._1 di successione a;
in data 07/03/2024 accettato tacitamente l'eredità; nella Controparte_2 medesima data ha venduto a terzi un immobile ereditato;
2) DOC_1841314033.pdf - Nota di trascrizione della denuncia di successione dalla quale si evince che è succeduto a , acquistando iure hereditario gli immobili Parte_1 Controparte_2 indicati nello stesso documento. 3
Inutile sottolineare l'importanza dei due documenti che confermano l'intento defatigatorio perseguito dall'opponente, già evidenziato in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla scrivente difesa.
Tanto premesso, l'Avv. De Santis richiamate tutte le deduzioni ed eccezioni svolte in atti e sulla base dei documenti depositati, evidenziando ancora una volta a) l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio di opposizione poiché la stessa è stata è proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge;
b) l'infondatezza dei motivi di opposizione sia riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'originario debitore;
sia avendo a riguardo le finalità e le modalità di notifica del titolo all'odierno opponente.
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione e/o deduzione, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta da . Parte_1
Con vittoria delle spese ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.4.2022, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 9350-2021, emesso il 18.5.2021 e notificato a mani del medesimo il 2.3.2022,
a seguito della richiesta di notificazione del provvedimento agli “eredi di Controparte_2 impersonalmente e collettivamente domiciliati nell'ultimo domicilio Via Rivoli, 49 00100 Roma –
Italia”; con il decreto ingiuntivo n. 9350-2021 con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato ad di pagare al ricorrente la somma di € 6.434,78, Controparte_2 Controparte_4 oltre interessi legali e spese processuali e il decreto, ritenuto notificato, e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento in data 5.11.2021.
Il ricorrente aveva esposto che, con il contratto di compravendita rogato il 17.7.2008 dal notaio
Dott. (repertorio n. 407.318, raccolta n. 20.885), gli aveva Persona_1 Controparte_2 venduto la proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Rivoli n. 49, censito nel Catasto
Fabbricati di Roma al foglio 106, particella 442, subalterno 504; che all'art. 9 del contratto era stato dichiarato che la costruzione era stata realizzata in assenza di titolo edificatorio ed era stata presentata domanda di concessione in sanatoria al Comune di Roma,
Ripartizione XV, in data 24.3.1986 (“n° 50994 protocollo e n° 0321181307 progressivo”), versata l'intera oblazione, e inoltrata ulteriore domanda in sanatoria all'Ufficio Speciale Condono Edilizio il 27.2.1995 prot. n° 43962, sostituita il successivo giorno 1 con istanza prot. n° 55236; 4
che, all'art. 9, penultimo capoverso, del contratto il venditore si era obbligato a ottenere, a proprie spese, il rilascio della concessione in sanatoria e del permesso di abitabilità, e, stante la sua inerzia,
l'esponente si era attivato, presso il Comune di Roma, aveva conseguito i predetti titoli e sostenuto le spese oggetto della domanda di rimborso.
Con l'atto di citazione, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“In via preliminare di rito:
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
1) accertare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente e, per l'effetto,
2) revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per carenza di legittimazione passiva del sig. , poiché nullo/annullabile e/o inesistente;
Parte_1
In via gradata
3) Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c., da distrarsi in favore dei procuratori per anticipo fattone.”
A sostegno dell'opposizione, esponeva che, in data 23.6.2021, il decreto Parte_1 ingiuntivo era stato consegnato per la notificazione all'ufficio Unep della Corte di Appello di
Roma, il 30.6.2021 l'ufficiale giudiziario aveva attestato l'invio della raccomandata ex art. 140
c.p.c. e il 7.7.2021 l'atto era stato restituito al mittente con la dicitura “atto non ritirato nei 10 giorni”; che il 17.7.2021 l'ufficiale giudiziario aveva redatto l'avviso di ricevimento dell'atto non pervenuto ad , deceduto il 13.7.2021, e l'atto stesso era stato rispedito al mittente il Controparte_2
20.7.2021 (documenti denominati “1646833725666” e “20220309140710_001”) e restituito per compiuta giacenza il 7.8.2021; che il 4.3.2022 il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato all'esponente, quale erede di
, ma egli non ne aveva accettato l'eredità, sicché il provvedimento andava Controparte_2 revocato.
Confermata l'udienza del 25.10.2022 indicata in citazione, si costituiva in Controparte_1 giudizio l'11.10.2022 e, contestata la fondatezza dell'opposizione, chiedeva:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione e/o deduzione, dichiarare
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta da Parte_1
.
[...]
Con vittoria delle spese ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” 5
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta con cui Controparte_1 eccepita l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, esponeva che il decreto ingiuntivo
9350/2021 del 18.5.2021, era stato consegnato il 23.6.2021 all'ufficio Unep della Corte di Appello di Roma per la notificazione all'intimato e il successivo giorno 30 era stata Controparte_2 spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la raccomandata n. 668689403907, sul cui avviso di ricevimento il 17.7.2021 era stata apposta la dicitura “atto non ritirato nei dieci giorni”; richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, deduceva che la notificazione del decreto ingiuntivo doveva intendersi eseguita per il notificante il 10.7.2021, sicché il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo e l'opposizione era tardiva, essendo stata proposta dopo quarantadue giorni dalla ricezione dell'atto, ed era improcedibile, poiché l'esponente non aveva accettato l'eredità; che aveva richiesto la notificazione del decreto ingiuntivo “agli eredi impersonalmente e collettivamente domiciliati nell'ultimo domicilio del de cuius” ai sensi dell'art. 477, comma 2°,
c.p.c.
All'udienza del 25.10.2022, erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e la parte opposta era invitata a conseguire l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza del plico inviato il 30.6.2021 ad . Controparte_2
Depositata unicamente dall'opposto la memoria nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 16.7.2025 la causa passava in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Circa la controversa notificazione del decreto ingiuntivo opposto, si rileva che ha Controparte_1 depositato la busta contenente l'avviso inviato il 30.6.2021 dall'ufficiale giudiziario ad CP_2
ex art. 140 c.p.c. e manca l'attestazione di ricezione del plico da parte del destinatario,
[...] così come la relativa attestazione di compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
Nel corso dell'udienza del 25.10.2022, è stato invitato “a richiedere e Controparte_1 conseguire dall'ufficio postale l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza del plico (data di inizio e fine del periodo), consultati i registri dell'ufficio” e non ha effettuato la produzione richiesta. 6
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 14.1.2010, ha dichiarato che è incostituzionale l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Il perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo non è stato documentato, non essendo sufficiente la documentazione prodotta dall'opposto il 18.1.2023, consistente nella corrispondenza intercorsa con e nel “duplicato 231 rag” dello avviso del plico raccomandato n. Controparte_5
668689403907, attestante la spedizione del plico contenente tale decreto ad in Controparte_2 data 30.6.2021, recante la dicitura manoscritta in carattere stampatello “'Regolarizzato d'ufficio'
19/07/2021” in corrispondenza della parte stampata dedicata alla “Firma per esteso del ricevente” e alla data.
Per conseguenza, si rileva che il decreto ingiuntivo n. 9350-2021 emesso il 18.5.2021 non è stato notificato all'intimato , nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il Controparte_2
13.7.2021, come risulta dal certificato anagrafico depositato il 26.10.2022.
Al riguardo, va considerato il principio secondo cui: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.”
(Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 3783 del 30.3.1995, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 491537-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 67 del 4.1.2022; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 27062 del
6.10.2021).
Passando all'esame del merito della controversia, si osserva che nel giudizio a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. 7
La documentazione prodotta dall'opposto è priva del fascicolo monitorio ed è inidonea a provare la controversa sussistenza ed entità del credito azionato, e va considerato il principio secondo cui: “La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 17603 del 18.7.2013, ivi, Rv. 637318-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8955 del 18.4.2006).
Per quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come in dispositivo a favore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9350-2021 (n. 23593-2021 R.G.) emesso dal Tribunale di
Roma il 18.5.2021; condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
3.050,00 (150 anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.200 fase decisoria), oltre
I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice
NI NO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. NI NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Francesco Mangazzo e Anastasia Ausili, presso i quali è elettivamente domiciliato in
Roma, Via Valadier n. 44, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Amedeo De Santis, presso il quale è elettivamente domiciliato in Tivoli, Piazzale
G. Matteotti n. 3, per procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 9350-2021 (n. 23593-2021 R.G.)
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 15.7.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“ci si riporta integralmente a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito nei pregressi scritti difensivi e verbali di causa, e, nel contestare ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, si rappresenta che all'udienza del si ribadisce che il Sig. non ha accettato l'eredità, né comprensiva delle Pt_1 posizioni debitore e deve ritenersi carente di legittimazione passiva.
Si ribadisce che le deduzioni a difesa di parte opponente sono dovute per finalità difensive, al fine di impedire la formazione di natura sostanziale nei suoi confronti.
All'udienza del 25.10.2022, gli scriventi difensori rilevavano l'inefficacia delle notificazioni in quanto l'invio della CAD non risultava perfezionato, carente della firma del ricevente e privo di certificazione attestante la compiuta giacenza. Il Giudice, ritenendo la documentazione carente e incompleta, richiedeva “l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza del plico (data di inizio e fine del periodo) consultati i registri dell'Ufficio”. Parte opposta ha depositato in data 18.01.2023 una documentazione postale non conferente con quanto richiesto dal 2
Giudice e, tra l'altro, oltre la scadenza del termine perentorio per il deposito di documenti nell'opportuna sede istruttoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. n. 2, spirato il 27.12.2022.
Nell'avviso di ricevimento è riportato “regolarizzato d'ufficio” denominazione che non può assumere alcun rilievo e forza probatoria. Il decreto è stato notificato in data 4/03/2022, a seguito di formula esecutiva del 15/02/2022, sulla scorta di un non ben identificato “provvedimento di esecutività del G.U. depositato in data 08/11/2021) nei confronti di ”. Pertanto, si Controparte_2 chiede che l'On.le Sig. Giudice disponga lo stralcio di detta documentazione in quanto inammissibile per manifesta tardività.
L'opposizione è stata proposta nei termini, e ciò è dimostrato per tabulas. A riprova, si fa presente, come già rilevato all'udienza del 25.10.2022 che è indispensabile al fine di verificare la tempestività della notificazione, conseguire dall'Ufficio Postale l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza con data di inizio e fine del periodo, consultati i registri, documento non prodotto neppure con deposito non autorizzato di cui si chiede la disposizione di stralcio.
Nel deposito tardivo, si ripete usque ad nauseam, non si rinviene l'attestazione dell'ufficiale postale e in particolare la data di inizio e la data di fine del periodo di compiuta giacenza del plico inviato il
30.06.2022. il doc. 5 allegato non è idoneo a provare alcunché oltre che di dubbia provenienza, privo di attestazione di conformità, del tutto inutilizzabile in giudizio.
Pur apprezzando lo sforzo di controparte, che naufraga alla semplice lettura dei documenti, si deve evidenziare che parte opposta non ha adempiuto a quanto richiesto nel verbale di prima udienza risalente al lontano 2022. Tanto esposto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rese in atti, si chiede che l'On.le Sig. Giudice Voglia si precisano le conclusioni come rassegnate in atti, e si chiede che la causa venga introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. Si confida nell'accoglimento.”
Per SS CP_3
“In via preliminare si richiede al Giudice l'autorizzazione al deposito dei documenti allegati al presente atto:
1) DOC_1841313840.pdf - Ispezione ipotecaria a carico di (cf. Parte_1
) da cui si evince che l'opponente ha: in data 22/12/2023 presentato denuncia C.F._1 di successione a;
in data 07/03/2024 accettato tacitamente l'eredità; nella Controparte_2 medesima data ha venduto a terzi un immobile ereditato;
2) DOC_1841314033.pdf - Nota di trascrizione della denuncia di successione dalla quale si evince che è succeduto a , acquistando iure hereditario gli immobili Parte_1 Controparte_2 indicati nello stesso documento. 3
Inutile sottolineare l'importanza dei due documenti che confermano l'intento defatigatorio perseguito dall'opponente, già evidenziato in sede di comparsa di costituzione e risposta dalla scrivente difesa.
Tanto premesso, l'Avv. De Santis richiamate tutte le deduzioni ed eccezioni svolte in atti e sulla base dei documenti depositati, evidenziando ancora una volta a) l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio di opposizione poiché la stessa è stata è proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge;
b) l'infondatezza dei motivi di opposizione sia riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti dell'originario debitore;
sia avendo a riguardo le finalità e le modalità di notifica del titolo all'odierno opponente.
Insiste per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione e/o deduzione, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta da . Parte_1
Con vittoria delle spese ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.4.2022, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 9350-2021, emesso il 18.5.2021 e notificato a mani del medesimo il 2.3.2022,
a seguito della richiesta di notificazione del provvedimento agli “eredi di Controparte_2 impersonalmente e collettivamente domiciliati nell'ultimo domicilio Via Rivoli, 49 00100 Roma –
Italia”; con il decreto ingiuntivo n. 9350-2021 con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato ad di pagare al ricorrente la somma di € 6.434,78, Controparte_2 Controparte_4 oltre interessi legali e spese processuali e il decreto, ritenuto notificato, e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento in data 5.11.2021.
Il ricorrente aveva esposto che, con il contratto di compravendita rogato il 17.7.2008 dal notaio
Dott. (repertorio n. 407.318, raccolta n. 20.885), gli aveva Persona_1 Controparte_2 venduto la proprietà dell'appartamento sito in Roma, Via Rivoli n. 49, censito nel Catasto
Fabbricati di Roma al foglio 106, particella 442, subalterno 504; che all'art. 9 del contratto era stato dichiarato che la costruzione era stata realizzata in assenza di titolo edificatorio ed era stata presentata domanda di concessione in sanatoria al Comune di Roma,
Ripartizione XV, in data 24.3.1986 (“n° 50994 protocollo e n° 0321181307 progressivo”), versata l'intera oblazione, e inoltrata ulteriore domanda in sanatoria all'Ufficio Speciale Condono Edilizio il 27.2.1995 prot. n° 43962, sostituita il successivo giorno 1 con istanza prot. n° 55236; 4
che, all'art. 9, penultimo capoverso, del contratto il venditore si era obbligato a ottenere, a proprie spese, il rilascio della concessione in sanatoria e del permesso di abitabilità, e, stante la sua inerzia,
l'esponente si era attivato, presso il Comune di Roma, aveva conseguito i predetti titoli e sostenuto le spese oggetto della domanda di rimborso.
Con l'atto di citazione, proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“In via preliminare di rito:
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
1) accertare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno ricorrente e, per l'effetto,
2) revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per carenza di legittimazione passiva del sig. , poiché nullo/annullabile e/o inesistente;
Parte_1
In via gradata
3) Sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c., da distrarsi in favore dei procuratori per anticipo fattone.”
A sostegno dell'opposizione, esponeva che, in data 23.6.2021, il decreto Parte_1 ingiuntivo era stato consegnato per la notificazione all'ufficio Unep della Corte di Appello di
Roma, il 30.6.2021 l'ufficiale giudiziario aveva attestato l'invio della raccomandata ex art. 140
c.p.c. e il 7.7.2021 l'atto era stato restituito al mittente con la dicitura “atto non ritirato nei 10 giorni”; che il 17.7.2021 l'ufficiale giudiziario aveva redatto l'avviso di ricevimento dell'atto non pervenuto ad , deceduto il 13.7.2021, e l'atto stesso era stato rispedito al mittente il Controparte_2
20.7.2021 (documenti denominati “1646833725666” e “20220309140710_001”) e restituito per compiuta giacenza il 7.8.2021; che il 4.3.2022 il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato all'esponente, quale erede di
, ma egli non ne aveva accettato l'eredità, sicché il provvedimento andava Controparte_2 revocato.
Confermata l'udienza del 25.10.2022 indicata in citazione, si costituiva in Controparte_1 giudizio l'11.10.2022 e, contestata la fondatezza dell'opposizione, chiedeva:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione e/o deduzione, dichiarare
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta da Parte_1
.
[...]
Con vittoria delle spese ed onorari del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” 5
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta con cui Controparte_1 eccepita l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, esponeva che il decreto ingiuntivo
9350/2021 del 18.5.2021, era stato consegnato il 23.6.2021 all'ufficio Unep della Corte di Appello di Roma per la notificazione all'intimato e il successivo giorno 30 era stata Controparte_2 spedita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. la raccomandata n. 668689403907, sul cui avviso di ricevimento il 17.7.2021 era stata apposta la dicitura “atto non ritirato nei dieci giorni”; richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, deduceva che la notificazione del decreto ingiuntivo doveva intendersi eseguita per il notificante il 10.7.2021, sicché il decreto ingiuntivo era divenuto definitivo e l'opposizione era tardiva, essendo stata proposta dopo quarantadue giorni dalla ricezione dell'atto, ed era improcedibile, poiché l'esponente non aveva accettato l'eredità; che aveva richiesto la notificazione del decreto ingiuntivo “agli eredi impersonalmente e collettivamente domiciliati nell'ultimo domicilio del de cuius” ai sensi dell'art. 477, comma 2°,
c.p.c.
All'udienza del 25.10.2022, erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e la parte opposta era invitata a conseguire l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza del plico inviato il 30.6.2021 ad . Controparte_2
Depositata unicamente dall'opposto la memoria nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza del 16.7.2025 la causa passava in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
La presente decisione è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n.
9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n.
11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
Circa la controversa notificazione del decreto ingiuntivo opposto, si rileva che ha Controparte_1 depositato la busta contenente l'avviso inviato il 30.6.2021 dall'ufficiale giudiziario ad CP_2
ex art. 140 c.p.c. e manca l'attestazione di ricezione del plico da parte del destinatario,
[...] così come la relativa attestazione di compiuta giacenza presso l'ufficio postale.
Nel corso dell'udienza del 25.10.2022, è stato invitato “a richiedere e Controparte_1 conseguire dall'ufficio postale l'attestazione dell'ufficiale postale relativa alla compiuta giacenza del plico (data di inizio e fine del periodo), consultati i registri dell'ufficio” e non ha effettuato la produzione richiesta. 6
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 14.1.2010, ha dichiarato che è incostituzionale l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Il perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo non è stato documentato, non essendo sufficiente la documentazione prodotta dall'opposto il 18.1.2023, consistente nella corrispondenza intercorsa con e nel “duplicato 231 rag” dello avviso del plico raccomandato n. Controparte_5
668689403907, attestante la spedizione del plico contenente tale decreto ad in Controparte_2 data 30.6.2021, recante la dicitura manoscritta in carattere stampatello “'Regolarizzato d'ufficio'
19/07/2021” in corrispondenza della parte stampata dedicata alla “Firma per esteso del ricevente” e alla data.
Per conseguenza, si rileva che il decreto ingiuntivo n. 9350-2021 emesso il 18.5.2021 non è stato notificato all'intimato , nato a [...] il [...] e deceduto a Roma il Controparte_2
13.7.2021, come risulta dal certificato anagrafico depositato il 26.10.2022.
Al riguardo, va considerato il principio secondo cui: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.”
(Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 3783 del 30.3.1995, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 491537-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 67 del 4.1.2022; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 27062 del
6.10.2021).
Passando all'esame del merito della controversia, si osserva che nel giudizio a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. 7
La documentazione prodotta dall'opposto è priva del fascicolo monitorio ed è inidonea a provare la controversa sussistenza ed entità del credito azionato, e va considerato il principio secondo cui: “La documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che, in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 17603 del 18.7.2013, ivi, Rv. 637318-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8955 del 18.4.2006).
Per quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come in dispositivo a favore della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 9350-2021 (n. 23593-2021 R.G.) emesso dal Tribunale di
Roma il 18.5.2021; condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
3.050,00 (150 anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.200 fase decisoria), oltre
I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice
NI NO