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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LI ANGELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzachena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2022 00213741 65 501 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzachena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2022 00151697 86 502 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 565/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 20.06.2025, Ricorrente_1 proponeva impugnazione per l'annullamento delle cartelle di pagamento in epigrafe notificate dall'Agenzia delle Entrate, NE, in qualità di erede del genitore Nominativo_1 deceduto in data 18 ottobre 2020 in Arzachena ove era residente alla Indirizzo_1.
Esponeva la ricorrente che lei non poteva essere soggetto passivo tenuta al pagamento di quanto dovuto da Nominativo_1 avendo rinunciato all'eredità con atto notarile del 15.10.2021 essendo il contribuente deceduto in data 18.10.2020 in assenza di disposizione testamentarie, concludeva per la nullità delle cartelle di pagamento a lei notificate.
Si è costituito in giudizio il comune di Arzachena in data 24.11.2025 per affermare che “ l'ufficio tributi comunale ha effettivamente iscritto nei ruoli tari relativi agli anni d'imposta 2016 e 2017 il sig. Nominativo_1, all'epoca vivente e dimorante presso un'abitazione ubicata nel comune di Arzachena, per il mancato pagamento della Tassa dovuta per l'abitazione ove risiedeva. La signora Ricorrente_1 ricorrente nulla ha mai comunicato all'ufficio tributi comunale, né la cessazione della posizione tari del genitore a seguito del decesso avvenuto nel corso del 2020 né, tanto meno, la propria rinuncia all'eredità” Ritenendo di non essere legittimato passivo nel presente giudizio chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. Si è costituita in giudizio il Concessionario della NE in data 18.08.2025 con proprie deduzioni per affermare che constatata la rinuncia all'eredità procedeva all'annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento di cui al ruolo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate. Chiedeva perciò la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate in data 25.08.2025 evidenziando che è stata annullata la coobbligazione della contribuente per rinuncia all'eredità da parte della ricorrente “essendo il ruolo del tutto legittimo”, atteso il mancato pagamento della tassa auto relativa al veicolo di proprietà del Nominativo_1. Concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Con riguardo alle spese, richiamandosi alla sentenza della Corte di Cassazione n.3556 del 7 febbraio
2024 metteva in evidenza che la compensazione sarebbe giustificata dal fatto che l'annullamento della coobbligazione sarebbe avvenuto in autotutela da parte dell'Agente per la NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di discussione sono presenti le parti: il difensore della ricorrente insiste per la condanna alle spese dell'Ufficio; il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, ente impositore, sostiene che l'iscrizione a ruolo ha comunque riguardato solo il de cuius.
La Corte in composizione monocratica,
ritenuta la sussistenza dei requisiti necessari a definire la pretesa creditoria di natura tributaria atteso che le cartelle di pagamento sono state annullate in autotutela;
che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
che sussistono giustificati motivi di equità per cui appare equo compensare le spese di lite tra le parti costituite in giudizio considerato che l'annullamento in autotutela costituisce comportamento processuale conforme al rispetto del dovere di lealtà degli Uffici interessati secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.3556 del 7 febbraio 2024.
visto l'art.46 D. Lgs. n.546/1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LI ANGELA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 357/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzachena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2022 00213741 65 501 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arzachena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 102 2022 00151697 86 502 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 565/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 20.06.2025, Ricorrente_1 proponeva impugnazione per l'annullamento delle cartelle di pagamento in epigrafe notificate dall'Agenzia delle Entrate, NE, in qualità di erede del genitore Nominativo_1 deceduto in data 18 ottobre 2020 in Arzachena ove era residente alla Indirizzo_1.
Esponeva la ricorrente che lei non poteva essere soggetto passivo tenuta al pagamento di quanto dovuto da Nominativo_1 avendo rinunciato all'eredità con atto notarile del 15.10.2021 essendo il contribuente deceduto in data 18.10.2020 in assenza di disposizione testamentarie, concludeva per la nullità delle cartelle di pagamento a lei notificate.
Si è costituito in giudizio il comune di Arzachena in data 24.11.2025 per affermare che “ l'ufficio tributi comunale ha effettivamente iscritto nei ruoli tari relativi agli anni d'imposta 2016 e 2017 il sig. Nominativo_1, all'epoca vivente e dimorante presso un'abitazione ubicata nel comune di Arzachena, per il mancato pagamento della Tassa dovuta per l'abitazione ove risiedeva. La signora Ricorrente_1 ricorrente nulla ha mai comunicato all'ufficio tributi comunale, né la cessazione della posizione tari del genitore a seguito del decesso avvenuto nel corso del 2020 né, tanto meno, la propria rinuncia all'eredità” Ritenendo di non essere legittimato passivo nel presente giudizio chiedeva di dichiarare la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese. Si è costituita in giudizio il Concessionario della NE in data 18.08.2025 con proprie deduzioni per affermare che constatata la rinuncia all'eredità procedeva all'annullamento in autotutela delle cartelle di pagamento di cui al ruolo trasmesso dall'Agenzia delle Entrate. Chiedeva perciò la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate in data 25.08.2025 evidenziando che è stata annullata la coobbligazione della contribuente per rinuncia all'eredità da parte della ricorrente “essendo il ruolo del tutto legittimo”, atteso il mancato pagamento della tassa auto relativa al veicolo di proprietà del Nominativo_1. Concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Con riguardo alle spese, richiamandosi alla sentenza della Corte di Cassazione n.3556 del 7 febbraio
2024 metteva in evidenza che la compensazione sarebbe giustificata dal fatto che l'annullamento della coobbligazione sarebbe avvenuto in autotutela da parte dell'Agente per la NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di discussione sono presenti le parti: il difensore della ricorrente insiste per la condanna alle spese dell'Ufficio; il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, ente impositore, sostiene che l'iscrizione a ruolo ha comunque riguardato solo il de cuius.
La Corte in composizione monocratica,
ritenuta la sussistenza dei requisiti necessari a definire la pretesa creditoria di natura tributaria atteso che le cartelle di pagamento sono state annullate in autotutela;
che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
che sussistono giustificati motivi di equità per cui appare equo compensare le spese di lite tra le parti costituite in giudizio considerato che l'annullamento in autotutela costituisce comportamento processuale conforme al rispetto del dovere di lealtà degli Uffici interessati secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.3556 del 7 febbraio 2024.
visto l'art.46 D. Lgs. n.546/1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.