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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 403/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. LABRINI ANGELO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. MAMONE DOMENICO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, lamentava il rigetto della domanda CP_1
CP_ amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata all' rigetto basato sul disconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità in misura non inferiore all'80%. CP_ Nella resistenza dell' espletata consulenza medico-legale, con la sentenza oggetto di impugnazione il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando l'istituto a pagare la pensione di vecchiaia a decorrere dal 28 febbraio 2020, data di maturazione dello stato di invalidità nella misura del'80% CP_ L' ha proposto appello con il quale contesta unicamente la decorrenza del beneficio, rilevando che esso, in applicazione del disposto di cui all'art. l'art. 12 comma 1, DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, che ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia, andrebbe fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui si è aperta la finestra.
Nel caso di specie la decorrenza della prestazione oggetto di causa, in conformità della richiamata normativa e della giurisprudenza di legittimità, doveva “essere differita di 12 mesi rispetto
a quella fissata al punto n. 3 del dispositivo della gravata sentenza” CP_ L'appellata, costituendosi, ha aderito all'appello proposto da chiedendo riformarsi la sentenza nei termini in esso formulati, e cioè individuando come data di decorrenza della prestazione l'1.3.2021, anziché il 28 febbraio 2020.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 4 dicembre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa
è stata decisa nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
°°°°°°
L'appello è fondato.
Si riporta, ex art 118 disp att. cpc, la motivazione già resa da questa Sezione in analoghe fattispecie.
E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019, n.24363; Cassazione civile sez. lav.,
13/11/2018, n.29191).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre", previsto dal D.L. n. 78 del
2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass. 32591/2018).
L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il chiaro tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) aveva già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione 5 di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
E' infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del 2019).
Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dal
28 febbraio 2020, in epoca successiva al perfezionamento del requisito dell'età anagrafica, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti rispetto al mese di febbraio 2020 in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
Spese compensate, essendo stata allegata in atti dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. CP_2 CP_1
754/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 19 giugno 2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di febbraio 2020
(precisamente in data 1.3.2021), in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 403/2023 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. LABRINI ANGELO, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. MAMONE DOMENICO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, lamentava il rigetto della domanda CP_1
CP_ amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata all' rigetto basato sul disconoscimento del requisito sanitario dell'invalidità in misura non inferiore all'80%. CP_ Nella resistenza dell' espletata consulenza medico-legale, con la sentenza oggetto di impugnazione il giudice di primo grado ha accolto la domanda, condannando l'istituto a pagare la pensione di vecchiaia a decorrere dal 28 febbraio 2020, data di maturazione dello stato di invalidità nella misura del'80% CP_ L' ha proposto appello con il quale contesta unicamente la decorrenza del beneficio, rilevando che esso, in applicazione del disposto di cui all'art. l'art. 12 comma 1, DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, che ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia, andrebbe fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui si è aperta la finestra.
Nel caso di specie la decorrenza della prestazione oggetto di causa, in conformità della richiamata normativa e della giurisprudenza di legittimità, doveva “essere differita di 12 mesi rispetto
a quella fissata al punto n. 3 del dispositivo della gravata sentenza” CP_ L'appellata, costituendosi, ha aderito all'appello proposto da chiedendo riformarsi la sentenza nei termini in esso formulati, e cioè individuando come data di decorrenza della prestazione l'1.3.2021, anziché il 28 febbraio 2020.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 4 dicembre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa
è stata decisa nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
°°°°°°
L'appello è fondato.
Si riporta, ex art 118 disp att. cpc, la motivazione già resa da questa Sezione in analoghe fattispecie.
E' ormai consolidato il principio di diritto affermato dal giudice di legittimità, secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1 comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal testo della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”. (Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; Cass. civ. sez. VI, 03/02/2020, n.2382; Cass. civ. sez. lav., 30/09/2019, n.24363; Cassazione civile sez. lav.,
13/11/2018, n.29191).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre", previsto dal D.L. n. 78 del
2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), è applicabile anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, considerato che la norma individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso, non solo ai soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti, affermando, altresì, sempre con riferimento all'ambito di applicazione della disciplina delle cd. finestre mobili, successivamente modificata ad opera della cd. Legge Fornero, che "In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, non è applicabile il D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1 gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità." (Cass. 32591/2018).
L'interpretazione dell'istituto come sopra riportata risulta coerente non solo con il chiaro tenore letterale della norma, ma anche con la natura della pensione anticipata in esame, che costituisce un normale trattamento di vecchiaia, peculiarmente connotato da una semplice deroga all'applicazione della norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) aveva già chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione 5 di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (... diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984".
E' infatti, consolidato il principio secondo cui la previsione di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, “non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D. Lgs. n. 503 del 1992, cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia” (cfr. ex multis Cass. n. 11750 del 2015 Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 31001 del 2019).
Così esposti i principi regolatori della materia, poiché lo stato di invalidità è stato riconosciuto dal
28 febbraio 2020, in epoca successiva al perfezionamento del requisito dell'età anagrafica, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata va spostata in avanti rispetto al mese di febbraio 2020 in corrispondenza alla prima finestra mobile disponibile, in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod..
Spese compensate, essendo stata allegata in atti dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. CP_2 CP_1
754/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 19 giugno 2023, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, riconosce alla parte ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia “anticipata” con decorrenza dalla prima finestra mobile disponibile posteriormente al mese di febbraio 2020
(precisamente in data 1.3.2021), in applicazione del differimento scaturente dall'applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, e succ. mod., oltre interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)