CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2023, n. 13279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13279 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato PASCUZZI MICHELA del foro di Roma in sostituzione del difensore PI LA AL in difesa della parte civile N1OMOTAJ BEGUM. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni e nota spese di cui chiede l'accoglimento. L'avvocato PASCUZZI MICHELA è altresì presente per delega orale del difensore AT CA IO nell'interesse della parte civile RA GLISHAN. Il difensore deposita conclusioni e nota spese chiedendone l'accoglimento. E presente l'avvocato GUSSONI GIACOMO del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa dell'imputato DI ST. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13279 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.1.2022, la Corte di appello di Milano - su appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio - in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato AN DI colpevole del reato di omicidio colposo di TA Anisuzzaman, in relazione all'incidente stradale avvenuto il 14.3.2015 in Busto Arsizio: l'imputato, alla guida di un autocarro, svoltando a destra all'altezza di un semaforo aveva investito la vittima che viaggiava sulla sua bicicletta, cagionandone il decesso. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio non aveva ritenuto raggiunta la prova della responsabilità colposa del DI, non essendovi prova della direzione di marcia e della velocità della bicicletta al momento dell'impatto, così come della repentinità o meno della manovra di svolta a destra effettuata dal prevenuto senza l'inserzione della freccia direzionale. La Corte territoriale, invece, ha ritenuto la configurabilità della colpa e del nesso causale, avendo l'imputato effettuato in modo improvviso e inaspettato la manovra di svolta a destra, neanche segnalata, e ritenendo non determinante il fatto che la bicicletta, nell'occorso, fosse o meno avvistabile da parte del camionista. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie. Si deduce che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non esiste nessuna prova che il ciclista procedesse sul lato destro della strada percorsa dall'imputato e che il ciclista sia stato trascinato per qualche metro sul lato destro dell'autocarro, come si evince dalla documentazione dei carabinieri intervenuti e dalla consulenza tecnica del PM, allegata al ricorso, in cui si dà atto che non è stato possibile "accertare quale fosse la direzione del velocipede". I giudici di appello hanno fatto proprie mere ipotesi ricostruttive del fatto esposte dal ct. del PM, in contrasto con gli stessi rilievi del medesimo circa la inesistenza di prova che il ciclista procedesse sulla corsia di destra di Corso Italia. II) Vizio di motivazione, in relazione alla manifesta illogicità dell'argomentazione spesa in sentenza, secondo cui, per escludere la 2 responsabilità del ricorrente, non sarebbe determinante il fatto che la bicicletta fosse o meno avvistabile, trattandosi di manovra comunque pericolosa. Ma se il ciclista non era visibile, come dimostrato dalle immagini delle telecamere, non si vede come possa definirsi "pericolosa" la svolta a destra effettuata lentamente dal DI. III) Violazione di legge, per errata adesione al dubbio del c.t. del PM in ordine all'obbligo del ciclista di viaggiare nei centri abitati durante le ore notturne con l'impianto di segnalazioni visive in funzione, essendo pacifico che - a mente dell'art. 377, comma 4, reg. cod. strada - il ciclista, circolando di notte senza segnalazioni visive, avrebbe dovuto procedere a piedi con la bicicletta in mano, il che avrebbe impedito la verificazione del sinistro mortale. 3. I difensori delle parti civili hanno depositato memorie scritte con le quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I dedotti motivi di censura sono infondati e ai limiti della inammissibilità, in quanto debordano per larga parte nel merito della valutazione delle prove, con particolare riguardo alla consulenza tecnica del PM, che il ricorrente ha allegato solo in parte, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
né ricorre il dedotto vizio di evidente travisamento della prova, avendo il consulente ricostruito la vicenda fattuale sulla base degli elementi processualmente emersi. 2. Preliminarmente va sottolineato che esula dai pot:eri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01). 3. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata si poggia su una non illogica "lettura" del compendio probatorio, 3 facendo corretta applicazione del principio in forza del quale il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia, ha l'obbligo di segnalare con sufficiente anticipo il cambio di direzione, derivante sia dallo spostarsi nell'ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale, che dall'impegnare altri percorsi, assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (cfr. Sez. 4, n. 4825 del 11/12/2002 - dep. 2003, Rv. 224920 - 01). 4. Il primo motivo di ricorso non considera che l'affermazione - contenuta in sentenza - del ciclista che procede sul lato destro (della strada percorsa dal mezzo condotto dall'imputato) è frutto di una logica considerazione di tutti gli elementi disponibili e non, quindi, di un travisamento di prova. La Corte territoriale, in proposito, ha congrua rnente valorizzato l'accertamento svolto dal consulente tecnico del PM, il quale ha determinato la posizione della persona offesa in ragione di dati obbiettivi specificamente emersi, quali l'indiscussa circostanza che l'impatto tra l'autocarro, che si trovava in svolta a destra su viale Stelvio, e la bicicletta condotta dalla persona offesa, era avvenuta sulla parte laterale destra dell'autocarro, all'altezza della cassetta portaattrezzi ovvero a metà dell'asse del mezzo guidato dall'imputato. Gli ulteriori dati oggettivi valorizzati sono costituiti dal fatto che l'autocarro, eseguita la svolta, si trovava perpendicolare a Corso Italia, con il roprio lato destro esposto frontale a Corso Italia e che la bicicletta veniva trascinata per alcuni metri (su viale Stelvio), per come è stato desunto dalle "incisioni sull'asfalto dal velocipede". Se ne è congruamente desunto, fissando le indicazioni sul piano cartesiano dell'incrocio, il posizionamento del velocipede "allineato all'asse longitudinale di Corso Italia", in quanto solo in questo modo la bicicletta aveva potuto scontrarsi sul lato destro dell'autocarro e all'altezza dela mediana del suo asse. La Corte territoriale ha condiviso tutte le osservazioni e misurazioni svolte dal consulente tecnico del PM, rendendo la sua motivazione esente da qualsiasi censura di travisamento delle risultanze probatorie. 5. Il secondo motivo dà per scontato che il ciclista non fosse visibile per il camionista, sulla base delle immagini delle telecamere, ma tale affermazione attiene al merito e non risulta supportata da alcuna allegazione, né si evince dalla lettura della sentenza impugnata. Peraltro, tale aspetto non rileva nell'economia della decisione, atteso che la responsabilità dell'imputato è stata desunta sulla base di un assorbente ragionamento logico-giuridico in cui non è dato rinvenire alcun vizio censurabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte di appello - indipendentemente dalla avvistabilità del ciclista - ha 4 Il Consigl . estensore Il Presidente constatato che la manovra di svolta a destra del camionista, effettuata dopo essersi arrestato al semaforo, occupando prevalentemente la corsia centrale destinata ai veicoli che intendono effettuare la manovra di svolta a sinistra, era stata del tutto inaspettata, e non era stata segnalata con l'apposito indicatore di direzione;
pertanto, è stato legittimamente affermato che tale manovra aveva violato plurime norme cautelari specifiche previste dal codice della strada (sono stati richiamati gli artt. 40, 146 e 154), ponendosi indiscutibilmente in rapporto eziologico con l'evento mortale. 6. Il terzo motivo attiene a questione priva di rilevanza, in quanto non idonea ad incidere sulla decisione impugnata, la cui valutazione - in estrema sintesi - è stata nel senso che se il camionista si fosse comportato diligentemente l'incidente non sarebbe avvenuto, al di là di eventuali corresponsabilità della persona offesa nella causazione dell'evento. In altri termini, i giudici hanno correttamente giudicato la vicenda sulla base di quanto effettivamente avvenuto e non in funzione del comportamento che, in ipotesi, avrebbe dovuto tenere la vittima nell'occorso. 7. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili OT EG in qualità di tutrice di DE AD e AR AN che liquida per ciascuna in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso il 25 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato PASCUZZI MICHELA del foro di Roma in sostituzione del difensore PI LA AL in difesa della parte civile N1OMOTAJ BEGUM. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni e nota spese di cui chiede l'accoglimento. L'avvocato PASCUZZI MICHELA è altresì presente per delega orale del difensore AT CA IO nell'interesse della parte civile RA GLISHAN. Il difensore deposita conclusioni e nota spese chiedendone l'accoglimento. E presente l'avvocato GUSSONI GIACOMO del foro di BUSTO ARSIZIO in difesa dell'imputato DI ST. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13279 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.1.2022, la Corte di appello di Milano - su appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio - in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato AN DI colpevole del reato di omicidio colposo di TA Anisuzzaman, in relazione all'incidente stradale avvenuto il 14.3.2015 in Busto Arsizio: l'imputato, alla guida di un autocarro, svoltando a destra all'altezza di un semaforo aveva investito la vittima che viaggiava sulla sua bicicletta, cagionandone il decesso. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio non aveva ritenuto raggiunta la prova della responsabilità colposa del DI, non essendovi prova della direzione di marcia e della velocità della bicicletta al momento dell'impatto, così come della repentinità o meno della manovra di svolta a destra effettuata dal prevenuto senza l'inserzione della freccia direzionale. La Corte territoriale, invece, ha ritenuto la configurabilità della colpa e del nesso causale, avendo l'imputato effettuato in modo improvviso e inaspettato la manovra di svolta a destra, neanche segnalata, e ritenendo non determinante il fatto che la bicicletta, nell'occorso, fosse o meno avvistabile da parte del camionista. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie. Si deduce che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non esiste nessuna prova che il ciclista procedesse sul lato destro della strada percorsa dall'imputato e che il ciclista sia stato trascinato per qualche metro sul lato destro dell'autocarro, come si evince dalla documentazione dei carabinieri intervenuti e dalla consulenza tecnica del PM, allegata al ricorso, in cui si dà atto che non è stato possibile "accertare quale fosse la direzione del velocipede". I giudici di appello hanno fatto proprie mere ipotesi ricostruttive del fatto esposte dal ct. del PM, in contrasto con gli stessi rilievi del medesimo circa la inesistenza di prova che il ciclista procedesse sulla corsia di destra di Corso Italia. II) Vizio di motivazione, in relazione alla manifesta illogicità dell'argomentazione spesa in sentenza, secondo cui, per escludere la 2 responsabilità del ricorrente, non sarebbe determinante il fatto che la bicicletta fosse o meno avvistabile, trattandosi di manovra comunque pericolosa. Ma se il ciclista non era visibile, come dimostrato dalle immagini delle telecamere, non si vede come possa definirsi "pericolosa" la svolta a destra effettuata lentamente dal DI. III) Violazione di legge, per errata adesione al dubbio del c.t. del PM in ordine all'obbligo del ciclista di viaggiare nei centri abitati durante le ore notturne con l'impianto di segnalazioni visive in funzione, essendo pacifico che - a mente dell'art. 377, comma 4, reg. cod. strada - il ciclista, circolando di notte senza segnalazioni visive, avrebbe dovuto procedere a piedi con la bicicletta in mano, il che avrebbe impedito la verificazione del sinistro mortale. 3. I difensori delle parti civili hanno depositato memorie scritte con le quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I dedotti motivi di censura sono infondati e ai limiti della inammissibilità, in quanto debordano per larga parte nel merito della valutazione delle prove, con particolare riguardo alla consulenza tecnica del PM, che il ricorrente ha allegato solo in parte, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso;
né ricorre il dedotto vizio di evidente travisamento della prova, avendo il consulente ricostruito la vicenda fattuale sulla base degli elementi processualmente emersi. 2. Preliminarmente va sottolineato che esula dai pot:eri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01). 3. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata si poggia su una non illogica "lettura" del compendio probatorio, 3 facendo corretta applicazione del principio in forza del quale il conducente di un veicolo, quando intende cambiare direzione di marcia, ha l'obbligo di segnalare con sufficiente anticipo il cambio di direzione, derivante sia dallo spostarsi nell'ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale, che dall'impegnare altri percorsi, assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (cfr. Sez. 4, n. 4825 del 11/12/2002 - dep. 2003, Rv. 224920 - 01). 4. Il primo motivo di ricorso non considera che l'affermazione - contenuta in sentenza - del ciclista che procede sul lato destro (della strada percorsa dal mezzo condotto dall'imputato) è frutto di una logica considerazione di tutti gli elementi disponibili e non, quindi, di un travisamento di prova. La Corte territoriale, in proposito, ha congrua rnente valorizzato l'accertamento svolto dal consulente tecnico del PM, il quale ha determinato la posizione della persona offesa in ragione di dati obbiettivi specificamente emersi, quali l'indiscussa circostanza che l'impatto tra l'autocarro, che si trovava in svolta a destra su viale Stelvio, e la bicicletta condotta dalla persona offesa, era avvenuta sulla parte laterale destra dell'autocarro, all'altezza della cassetta portaattrezzi ovvero a metà dell'asse del mezzo guidato dall'imputato. Gli ulteriori dati oggettivi valorizzati sono costituiti dal fatto che l'autocarro, eseguita la svolta, si trovava perpendicolare a Corso Italia, con il roprio lato destro esposto frontale a Corso Italia e che la bicicletta veniva trascinata per alcuni metri (su viale Stelvio), per come è stato desunto dalle "incisioni sull'asfalto dal velocipede". Se ne è congruamente desunto, fissando le indicazioni sul piano cartesiano dell'incrocio, il posizionamento del velocipede "allineato all'asse longitudinale di Corso Italia", in quanto solo in questo modo la bicicletta aveva potuto scontrarsi sul lato destro dell'autocarro e all'altezza dela mediana del suo asse. La Corte territoriale ha condiviso tutte le osservazioni e misurazioni svolte dal consulente tecnico del PM, rendendo la sua motivazione esente da qualsiasi censura di travisamento delle risultanze probatorie. 5. Il secondo motivo dà per scontato che il ciclista non fosse visibile per il camionista, sulla base delle immagini delle telecamere, ma tale affermazione attiene al merito e non risulta supportata da alcuna allegazione, né si evince dalla lettura della sentenza impugnata. Peraltro, tale aspetto non rileva nell'economia della decisione, atteso che la responsabilità dell'imputato è stata desunta sulla base di un assorbente ragionamento logico-giuridico in cui non è dato rinvenire alcun vizio censurabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte di appello - indipendentemente dalla avvistabilità del ciclista - ha 4 Il Consigl . estensore Il Presidente constatato che la manovra di svolta a destra del camionista, effettuata dopo essersi arrestato al semaforo, occupando prevalentemente la corsia centrale destinata ai veicoli che intendono effettuare la manovra di svolta a sinistra, era stata del tutto inaspettata, e non era stata segnalata con l'apposito indicatore di direzione;
pertanto, è stato legittimamente affermato che tale manovra aveva violato plurime norme cautelari specifiche previste dal codice della strada (sono stati richiamati gli artt. 40, 146 e 154), ponendosi indiscutibilmente in rapporto eziologico con l'evento mortale. 6. Il terzo motivo attiene a questione priva di rilevanza, in quanto non idonea ad incidere sulla decisione impugnata, la cui valutazione - in estrema sintesi - è stata nel senso che se il camionista si fosse comportato diligentemente l'incidente non sarebbe avvenuto, al di là di eventuali corresponsabilità della persona offesa nella causazione dell'evento. In altri termini, i giudici hanno correttamente giudicato la vicenda sulla base di quanto effettivamente avvenuto e non in funzione del comportamento che, in ipotesi, avrebbe dovuto tenere la vittima nell'occorso. 7. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili OT EG in qualità di tutrice di DE AD e AR AN che liquida per ciascuna in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso il 25 gennaio 2023