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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 178/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 02/01/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 10/12/1974 in BRASILE cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 7, MILANO con l'avv. DE JESUS NADJA MARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 02/08/1972 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 17, CERETE con l'avv. TRONCA FABRIZIO LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Parte convenuta
, nato il [...], e nato il [...], in [...] curatore speciale, avv. CP_2 CP_3
Michela Testai, in proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Parte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.1.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 22.1.2024 con riferimento alla responsabilità genitoriale:
1. Disporre l'affido all'Ente dei minori con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
2. Conferma degli incarichi già delegati ai SS con ordinanza 473 bis. 22 c.p.c.;
3. Delegare ai SS la scansione dei tempi e modi di frequentazioni dei minori con il padre tenuto conto dell'evoluzione dei percorsi attivati, delle relazioni dell'ADM agendo nell'interesse dei minori;
4. Disporre che i ragazzi possano effettuare una chiamata al giorno al genitore con cui non si trovano in orario compreso tra le 20.30 e 20.45 salvo diverse indicazioni dei SS;
5. Verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale del padre con la dott.ssa dando atto che autorizzata il professionista a lavorare in rete con i SS Per_1 Controparte_4 nell'interesse dei figli;
6. Attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
7. Verificare la prosecuzione del percorso privato per i figli fino alla già disposta presa in carico del consultorio con la dott.ssa per ed il dott. di Persona_2 CP_2 Persona_3 CP_3 della cooperativa COESA con autorizzazione dei genitori a lavorare in rete con i SS, dando atto che
i genitori sono in accordo a sostenerne i costi nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 22.1.2024 in punto economico:
Parte attrice chiede l'intero AUU e che venga stabilito a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1.200,00 omnicomprensivi o la somma ritenuta di giustizia;
Parte convenuta è in accordo con l'attribuzione dell'intero AUU alla madre e chiede che venga respinta la richiesta di modifica in aumento del contributo, richiamandosi alle proprie richieste in atti di diminuzione del contributo perequativo;
Chiede, inoltre, la condanna alle spese di lite vista anche la inammissibilità del ricorso evidenziata nella comparsa di costituzione poi rinunciata nell'interesse dei minori.
Il curatore speciale chiede che venga stabilito un contributo a carico del padre di 800,00 euro oltre spese extra assegno al 50%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 16.6.2001 (anno 2001, atto n. 292, parte
2, serie A).
Dalla relazione sono nati , il 7.5.2010, e il 22.11.2013. CP_2 CP_3
I coniugi si sono separati consensualmente in data 13 giugno 2022 e le condizioni sono state omologate con decreto del Tribunale di Milano in data 21 giugno 2022.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 24.12.2023 , a parziale Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, ha chiesto ex art 473 bis. 15 c.p.c. di sospendere, inaudita altera parte, la frequentazione dei figli con il padre e, nel merito, ex art. 473bis.29 c.p.c.:
a) disporre che il padre potrà vedere e tenere i figli con sé un pomeriggio a settimana indicato nella giornata di mercoledì, senza possibilità di pernotto, ed un giorno a fine settimana alternati, sempre senza pernotto, e che tale diritto di visita si svolga in modalità protetta alla presenza di un qualificato soggetto terzo ed in ambiente protetto e ciò sino a quando le condizioni di salute e comportamentali del sig. non consentano una frequentazione maggiore, nell'esclusivo interesse dei figli CP_1 minori;
b) in subordine, che il diritto di visita tra il padre e i figli si svolga secondo le modalità e tempistiche che verranno espressamente indicate dallo specialista nel corso della CTU che verrà disposta.
Con decreto del 4.1.2024 il Giudice delegato, ritenuti non sussistenti i presupposti ex art 473 bis. 15
c.p.c. per sospendere, inaudita altera parte, la frequentazione dei figli con il padre, ha fissato l'udienza del 7.5.2024 e, visto quanto allegato da parte ricorrente nell'atto introduttivo, ha incaricato i Servizi sociali del Comune di inviare una preliminare relazione conoscitiva del nucleo con indicazione degli interventi/presidi di supporto da attivare a tutela dei minori e ha nominato l'avvocato Testai Michela, curatore speciale di e . CP_2 CP_3
Il padre convenuto si è costituito in giudizio in data 14.3.2024 chiedendo:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto e il mancato assolvimento dell'onere probatorio (da risolversi o almeno da rappresentare in maniera congrua con la domanda) da parte della ricorrente quanto alla richiesta di affidamento esclusivo e quanto alla richiesta di esclusione
e/o di svolgimento in modalità protetta del diritto di visita del padre e quindi rigettare integralmente la domanda.
- Dichiarare la natura temeraria, proprio in ragione della natura parziale e deduttiva della allegazione fattuale, nonché della inesistente allegazione probatoria della domanda della ricorrente sul punto e assumere i relativi provvedimenti sanzionatori ex art. 96 cpc.
- In parziale revisione e modifica dei provvedimenti di cui alla separazione legale sub rg. n°
18661/2022 omologata il 21.06.2022 disporre la collocazione paritaria, in via alternata, dei minori
e presso i genitori dalla domenica sera alla domenica mattina CP_3 Persona_4 successiva.
- Per l'effetto della sopra richiesta modifica, accertata la natura equipollente dei redditi dei coniugi
e tenuto in conto le rispettive uscite fisse, estinguere l'obbligazione di mantenimento indiretto a beneficio dei figli oggi in capo al padre e prevedere che entrambi i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei figli in via diretta nei giorni di rispettiva collocazione.
- Confermare gli accordi in punto spese straordinarie e vacanze.
In via subordinata:
- Disporre, ove non accolta l'istanza di collocazione paritaria alternata, un diritto di visita del padre con i figli superiore rispetto a quanto stabilito in sede di separazione legale e almeno nella misura di 10 pernotti/28 giorni e ciò al fine di garantire pienamente la bigenitorialità (vd. all. 1).
- Per l'effetto, modulare l'assegno di mantenimento ordinario indiretto a carico del padre nella misura non superiore ad euro 2.400,00/anno ovvero euro 200.00 per 12 mensilità, considerati i rinnovati termini di permanenza dei figli e sempre i redditi equipollenti tra i genitori o in quella che il Tribunale riterrà aderente gli interessi dei figli, in ogni caso inferiore alla misura attuale.
All'udienza ex art 473 bis 21 del 17.5.2025 sono state ampiamente sentite le parti parte convenuta ha rinunciato alle eccezioni preliminari e il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 6.6.2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Il Giudice Delegato Dott. Chiara Delmonte letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, lette le relazioni dei SS adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti Entrambi i genitori riferiscono situazioni di malessere di entrambi i figli (di , in particolare) CP_2 imputandosene reciprocamente l'origine.
Lo stato di malessere dei ragazzi, da ovunque derivi, non è in dubbio: ha agiti aggressivi CP_2 anche nei confronti del fratello minore, il padre sostiene con l'utilizzo di un coltellino, la madre minimizza l'accaduto ma evidenzia detenzione di materiale pornografico del minore. A ciò si aggiunga che la madre ha riferito essere pendente il procedimento penale n. 44788/2023 RGNR modello 21 presso il Tribunale di Milano a carico del marito per fatti denunciati dal vicino di casa, relativi ad urla all'interno dell'appartamento quando i minori erano con lui.
In questo contesto i ragazzi non vedono il padre da dicembre 2023 e, pur a fronte di una proattiva attivazione dei procuratori, del curatore speciale e dei SS, non è stato possibile organizzare alcun incontro neppure una merenda.
Nel contesto dato, a tutela di e occorre limitare ex art 333 e 5 bis L 183/1984 la CP_2 CP_3 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a residenza e gestione di modalità e tempistiche di frequentazione dei minori con i genitori con correlativa attribuzione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale in parte qua ai SS del Comune di Milano.
I SS del Comune di Milano (madre e minori vivono in Milano, in via Castellanza n. 7; il padre è domiciliato in Milano, Viale Certosa n. 274 ma pare in procinto di trasferirsi in altro Comune) di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale dovranno provvedere a
- Attivare un ADM presso il domicilio materno con il compito di osservare la relazione e di accompagnare i minori alla ripresa di una frequentazione con il padre: dapprima prevedendo momenti di incontri diurno osservati (come richiesto anche dai ragazzi) auspicabilmente alla presenza dello stesso educatore con delega ai SS di gradualmente ampliarli, mantenendo la figura dell'educatore anche per tempi parziali, con le modalità opportune nell'interesse dei minori anche tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati. Dà atto che i genitori hanno concordato avanti ai SS la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse di entrambi i figli un percorso di supporto psicologico individuale dando atto che i genitori hanno concordato in udienza la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse dei genitori un massiccio percorso di supporto alla genitorialità anche con compiti meditativi che dovrà lavorare in rete con gli operatori direttamente coinvolti per i minori
(psicoterapeuti ed educatori);
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 20 dicembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio pervio coordinamento con il curatore speciale;
Si concorda con le parti ed il curatore di verificare l'opportunità di provvedere all'ascolto dei minori all'esito del deposito della relazione dei SS.
Non si ritiene, allo stato, necessario procedere nella richiesta CTU psicodiagnostica.
Il mantenimento dei minori
I coniugi si sono sperati consensualmente in data 13 giugno 2022 e le condizioni sono state omologate il 21 giugno 2022 con decreto del Tribunale di Milano.
Gli accordi delle parti, come omologati dal Tribunale, non possono essere modificati nel senso richiesto dal padre (diminuzione del contributo perequativo stabilito) posto che, come riferito dalla stessa parte convenuta, non vi sono fatti sopravvenuti che, soli, potrebbero determinare la modifica di un provvedimento giudiziale- Cfr. dichiarazioni rese dal all'udienza del 7 maggio CP_1
2024 per cui “Dal 2022 ad oggi non è cambiato nulla: quello che prima pagavo come affitto è diventato mutuo. la separazione per me è un suicidio economico. Io la ho fatta sotto psicofarmaci.
Anche per questo vorrei il collocamento pari tempo”.
A ciò si aggiunga che in senso ostativo rispetto alla diminuzione dell'onere contributivo paterno depone anche il fatto che, ad oggi, gli oneri di mantenimento diretto dei minori a carico del padre sono notevolmente diminuiti rispetto agli accordi separativi posto che le frequentazioni padre/ minori sono sospese da dicembre 2023.
La prosecuzione del procedimento.
Le parti non hanno avanzato istanze istruttorie ulteriori rispetto alla richiesta di CTU.
Il procedimento deve essere rinviato per valutare gli esiti degli interventi disposti ed acquisire relazione di aggiornamento dei SS con assegnazione alle parti di termine fino al 30 dicembre 2024 per l'eventuale deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
Deve, infine, essere richiesto alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Milano di trasmettere pendente il procedimento penale n. 44788/2023 RGNR modello 21 presso il Tribunale di
Milano
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Limita ex art 333 e 5 bis L 183/1984 la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento a residenza e gestione di modalità e tempistiche di frequentazione dei minori con i genitori e, per
l'effetto, attribuisce l'esercizio delle responsabilità genitoriale in parte qua ai SS del Comune di
Milano;
2) Dispone che i SS del Comune di Milano (madre e minori vivono in Milano, in via Castellanza n.
7; il padre è domiciliato in Milano, Viale Certosa n. 274 ma pare in procinto di trasferirsi in altro
Comune) di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale provvedano a:
- Attivare un ADM presso il domicilio materno con il compito di osservare la relazione e di accompagnare i minori alla ripresa di una frequentazione con il padre: dapprima prevedendo momenti di incontri diurno osservati (come richiesto anche dai ragazzi) con delega ai SS di gradualmente ampliarli, mantenendo la figura dell'educatore anche per tempi parziali, con le modalità opportune nell'interesse dei minori anche tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati. Dà atto che i genitori hanno concordato avanti ai SS la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse di entrambi i figli un percorso di supporto psicologico individuale dando atto che i genitori hanno concordato in udienza la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse dei genitori un massiccio percorso di supporto alla genitorialità anche con compiti meditativi che dovrà lavorare in rete con gli operatori direttamente coinvolti per i minori
(psicoterapeuti ed educatori);
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 20 dicembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio pervio coordinamento con il curatore speciale;
3) Riserva al prosieguo del giudizio la valutazione sull'opportunità di provvedere all'ascolto dei minori;
4) Respinge la richiesta di CTU psicodiagnostica;
5) Conferma nel resto le condizioni di separazione del 13 giugno 2022 come omologate il 21 giugno
2022 dal Tribunale di Milano;
6) Assegna alle parti termine fino al 10 gennaio 2025 per l'eventuale deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
7) Rinvia il procedimento per la comparizione personale delle parti e per l'ulteriore corso all'udienza del 22 gennaio 2025 ore 9.30
All'udienza del 22 gennaio 2025, esaminate le relazioni dei Servizi sociali del Comune di Milano depositate il 10.12.2024 e il 18.12.2024 nel contraddittorio delle parti, le stesse hanno esplicitato di voler depositare ricorso per divorzio ed hanno rinunciato alle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. e hanno precisato le conclusioni – come sopra integralmente trascritte. Il Giudice delegato, sulle conclusioni precisate e vista la rinuncia alle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale dei minori, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali da ultimo rassegnate nella relazione depositata in data 10.12.2024, debba essere disposto l'affidamento di e all'Ente CP_2 CP_3
Comune di Milano (luogo dell'attuale residenza dei minori) e, quindi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il rapporto tra i genitori è molto conflittuale e, nonostante gli interventi attivati dai Servizi sociali in favore del nucleo, nel mese di ottobre 2024 sono emerse problematiche inerenti al rapporto genitoriale che hanno inficiato negativamente sulla quotidianità dei figli i che hanno riguardato: l'uscita da scuola autonoma, le attività sportive, la religione, rispetto alle quali i genitori non riescono a trovare degli accordi (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Milano depositata in data 18.12.2024).
Tali contrasti sono stati aggravati dai comportamenti oppositivi del padre che ha inviato alla scuola di una comunicazione, con la quale ha revocato l'autorizzazione alla sua uscita autonoma, CP_3
l'autorizzazione alle uscite didattiche, l'autorizzazione a foto/video del figlio e le deleghe a soggetti terzi al ritiro del figlio e che ha informato la LE NA (dove e praticano CP_2 CP_3 ginnastica acrobatica), la IS AM (dove fa nuoto) e la CH MI CP_3
(dove svolge attività di chierichetto) che, data la mancanza del proprio consenso allo CP_2 svolgimento delle attività per i suoi figli, avrebbe ritenuto le strutture responsabili per qualsiasi danno arrecato ai minori.
A seguito di questi accadimenti il curatore speciale, in data 25.10.2024, ha provveduto a depositare istanza per chiedere la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori anche sulle scelte scolastiche, educative e ricreative dei minori e, successivamente, è stato effettuato un incontro con gli operatori dei Servizi sociali alla presenza di entrambi i genitori in cui sono stati pattuiti degli accordi, rispetto ai quali si dovrà monitorare nel tempo la effettiva adesione da parte dei genitori (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in data 18.12.2024).
Il padre, inoltre, all'udienza del 22.1.2025 ha rappresentato che in un weekend in cui e CP_2
erano da lui non li ha portati a calcio adducendo come motivo che “sono attività che io non CP_3 ho scelto” e, ancora, che un sabato di gennaio in cui i minori erano da lui ha deciso autonomamente di portare ad un open day per valutare il cambio di scuola dello stesso senza darne CP_2 comunicazione alla moglie;
ha, altresì, riferito che ha bloccato quest'ultima sul telefono e che non vuole avere alcun rapporto con lei “se non all'interno di regole che oggi non ho”.
Il comportamento strumentalizzante del padre come sopra riportato va censurato in quanto di serio pregiudizio per il benessere psicofisico dei minori e non coerente con l'obiettivo di un reinserimento graduale e responsabile nella vita dei figli.
Il padre – al pari della madre- non è legittimato, considerata anche la recente ripresa della relazione padre/figli, ad assumere in via autonoma decisioni di rilievo relative alla vita dei figli e lo stesso ha il dovere di evitare qualsiasi condotta che possa esporre i minori a un conflitto di lealtà, rispettando i loro impegni e la loro quotidianità, al fine di non compromettere ulteriormente un equilibrio già fragile. Eventuali condotte oppositive o non collaborative da parte del padre dovranno essere valutate dai Servizi sociali e, di conseguenza, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
Alla luce di quanto sopra, tenuto, altresì, conto che:
- i genitori forniscono prospettazioni opposte riguardo agli accadimenti che attengono ai figli. Da ultimo, alla udienza del 22 gennaio 2025, il padre ha riferito che l'aggressione di è stata rivolta CP_2 ad un ragazzino disabile, mentre la madre ha riferito che è stato sospeso per una rissa con un CP_2 compagno “anche più grosso di lui”, minimizzando l'accaduto; il padre ha riferito che in classe avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa, mentre la mamma ha dichiarato che quanto CP_2 dallo stesso riferito era una menzogna;
- i Servizi sociali incaricati hanno, a più riprese e da ultimo nella relazione depositata in data
19.12.2024, riferito che “dai colloqui svolti fin ora si rileva una dinamica genitoriale rivendicativa che risulta essere ingombrante” e che “il cuore dei colloqui con i signori risulta essere caratterizzata da una reciproca attribuzione di responsabilità sugli esiti attuali del nucleo famigliare”;
- i Servizi sociali del Comune di Milano hanno, altresì, rappresentato che, da un lato il CP_1
“delega totalmente al Servizio la responsabilità di produrre un piano genitoriale calato dall'alto e senza implicazione soggettiva” e, dall'altro, la attribuisce il malessere dei propri figli, di cui è Pt_1 ben consapevole, al solo comportamento del padre, che, con la propria rivendicazione nei suoi confronti avrebbe una influenza negativa sui figli;
- tutti i percorsi sono iniziati da poco tempo e sono in fase di valutazione,
Il Collegio dispone, infine, che i SS dell'Ente affidatario, in collaborazione con i SS del Comune di residenza paterna e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- mantenere i minori collocati presso la mamma in Milano, via Castellanza, n. 7;
- proseguire l'intervento di ADM iniziato a novembre 2024 con il compito di osservare la relazione e anche di accompagnare i minori al consolidamento della relazione con il padre;
- scandire i tempi e modi di frequentazioni dei minori con il padre con le modalità opportune mantenendo, ad oggi, la scansione elaborata dagli operatori in accordo con i genitori e precisamente tutti i mercoledì dalle ore 15.30 con accompagnamento a scuola il giovedì mattina trascorrendo due ore in alla presenza dell'ADM nonché a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 20.00 con possibilità di meglio e diversamente modularle tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati, del benessere dei minori e delle relazioni dell'ADM.
- Verificare il rispetto dell'accordo a che i minori possano effettuare una chiamata al giorno al genitore con cui non si trovano in orario compreso tra le 20.30 e 20.45 con possibilità di intervenire su quanto stabilito se pregiudizievole per i ragazzi;
- - verificare, fino alla già disposta presa in carico del consultorio, la prosecuzione del percorso di supporto psicologico privato per i figli, con la dott.ssa per e con Persona_2 CP_2 il dott. per della cooperativa COESA, che dovranno lavorare in rete Persona_3 CP_3 con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto della autorizzazione dei genitori a lavorare in rete con i SS e che i genitori sono in accordo a sostenerne i costi nella misura del 50% ciascuno;
- attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
- verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale del padre con la dott.ssa che dovrà lavorare in rete con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto che lo stesso Per_1 ha autorizzato il professionista a lavorare in rete con i SS nell'interesse dei figli;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre all'udienza del 7.5.2024 ha dichiarato di continuare a svolgere (come all'epoca della separazione consensuale) attività professionale in qualità di ingegnere dirigente in una società di ascensori con uno stipendio netto mensile pari a euro 3.300,00 e dalla disclosure dalla stessa depositata in data 14.2.2024 risulta che nel 2021 ha prodotto un reddito annuo lordo pari a euro 78.972,84 ; alla udienza del 23.1.2025 parte attrice ha dichiarato di essere stata licenziata;
la signora è, altresì, titolare di un conto Pt_1 corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 36.621,77 e, come anche all'epoca della separazione consensuale, è: - proprietaria, insieme al marito, del 50% della casa coniugale, a lei assegnata in sede di separazione consensuale, per cui continua a pagare il 50% della rata di mutuo pari a euro
575,00 (scadenza mutuo 2036);
- proprietaria esclusiva di un immobile sito in Brasile, a San Paolo.
Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione della sentenza di separazione
(quindi al 2022) si rileva, pertanto, una sostanziale stabilità delle sue condizioni economico/reddituali. Infatti, sebbene parte attrice all'udienza del 22 gennaio 2025 abbia dichiarato di essere stata licenziata, detta circostanza non risulta provata e, in ogni caso, il suo percorso professionale degli ultimi anni testimonia un elevato livello di competenza e professionalità di cui è necessario tenere conto e da cui si desume che la stessa ha una più che buona capacità lavorativa che le consentirebbe di reintrodursi immediatamente sul mercato del lavoro con una qualifica dello stesso livello.
Il padre continua a lavorare (come all'epoca della separazione consensuale) in qualità di ingegnere presso la con uno stipendio netto mensile pari a euro Controparte_5
3.480,00 (cfr. doc. 7 allegato alla memoria difensiva di parte convenuta , cedolino gennaio
2024) e dal PF/2023 depositato in atti risulta che nel 2022 lo stesso ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 66.954,00 (cfr. doc. 10 allegato alla memoria difensiva di parte convenuta) ; da febbraio 2024 parte convenuta svolge anche la professione di operaio con uno stipendio netto mensile a marzo 2024 pari a euro 407,00 (cfr. doc. doc. 20 allegato alla nota di deposito del 26.4.2024 di parte convenuta); il signor è, altresì, titolare di un CP_1 conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 46.753,78 e di un conto BNL il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 741,55 e, come anche all'epoca della separazione consensuale, è:
• proprietario, insieme alla moglie, del 50% della casa coniugale per cui continua a pagare il 50% del mutuo pari a euro 575,00 (scadenza mutuo 2036);
• proprietario esclusivo di una abitazione a Cerete (ceduta dalla signora al signor Pt_1
a titolo gratuito in sede di separazione) per cui continua a sostenere una rata di CP_1 mutuo pari a euro 435,00.
• Da aprile 2024 è proprietario esclusivo di un immobile sito in ER (cfr. doc. 19 allegato alla nota di deposito del 6.4.2024 di parte convenuta), dove attualmente vive, su cui grava un mutuo pari a euro 1.000,00 mensili e, prima di acquistare detto appartamento, invece, viveva in affitto in una abitazione sita in Milano, viale Certosa, con un canone di locazione mensile pari a euro 1.000,00.
Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione della sentenza di separazione
(quindi al 2022), come dallo stesso evidenziato, si rileva, pertanto, una sostanziale stabilità delle sue condizioni economico/reddituali.
Occorre rilevare come la situazione economica delle parti è all'evidenza poco chiara. Parte attrice non ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, parte convenuta ha depositato soltanto il PF 2020, 2021 e 2023, le parti non hanno depositato gli estratti conto dei conti correnti, che risultano solo ed esclusivamente dalle disclosure depositate.
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei figli, tenuto conto della loro età, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Considerato quanto sin qui esposto, tenuto conto delle condizioni economico/reddituali delle parti, che sono sostanzialmente equivalenti e che rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione della sentenza di separazione (quindi al 2022) non sono emerse sostanziali modifiche, tenuto conto della sopravvenuta modifica fattuale (in diminuzione) dei tempi di permanenza dei minori con il padre e dei conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla madre, tenuto conto che, mentre all'epoca della separazione l'AUU era percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno, invece all'udienza del 22.1.2024 le parti hanno concordato che l'AUU venga percepito per intero dalla madre, considerata l'età dei figli e il fisiologico aumento, connesso alla crescita, delle loro esigenze, appare allo stato equo rideterminare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 800,00 (euro 400,00 per figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà, inoltre, contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di
Milano.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla mensilità di deposito della presente sentenza tento conto dell'accordo raggiunto con riferimento all'AUU e la differente regolamentazione delle spese extra assegno , fermo il pregresso.
Con riferimento alle spese di lite.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti con riferimento alla responsabilità genitoriale all'esito del presente giudizio e della reciproca soccombenza delle parti con riferimento alle domande di natura economica, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
Parte convenuta ha domandato la condanna alle spese di lite di parte attrice vista l'inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto -dovuta al fatto che la signora avrebbe dovuto presentare un Pt_1 ricorso ex art. 473bis.41 c.p.c-. e al fatto che comunque parte attrice non avrebbe allegato al ricorso depositato il piano genitoriale e la disclosure.
Tale domanda deve essere respinta posto che la signora ha correttamente domandato la Pt_1 modifica delle condizioni della separazione proponendo un ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. ( di cui l'art 473 bis. 41 c.p.c. costituisce una specifica) essendo l'oggetto delle domande dalla stessa avanzate proprio la revisione di alcune delle condizioni della separazione consensuale e che le censure di inammissibilità presentate– peraltro rinunciate in udienza- sono state superate ex art 473 bis. 2 c.p.c..
Il Collegio, inoltre, ritiene che quanto dovuto a titolo di compenso a favore del Curatore speciale debba essere posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, compenso che si quantifica in euro 1.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 13 giugno 2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 21 giugno 2022, così decide:
1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori (7.5.2010) e CP_2
(22.11.2013) al Servizio sociale del Comune di Milano (luogo di attuale residenza dei CP_3 minori), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, ai tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e alle pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, per la durata di due anni;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso della medesima ai genitori;
2) Dispone che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori e sentiti gli stessi genitori. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre, genitore collocatario dei minori;
4) Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
6) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica
e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
9) Dispone che i SS dell'Ente affidatario, in collaborazione con i SS del Comune di ER ove il padre è in procinto di trasferire la residenza , e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- mantenere i minori collocati presso la mamma in Milano, via Castellanza, n. 7;
- proseguire l'intervento di ADM iniziato a novembre 2024 con il compito di osservare la relazione e anche di accompagnare i minori al consolidamento della relazione con il padre;
- scandire i tempi e modi di frequentazioni dei minori con il padre con le modalità opportune mantenendo, ad oggi, la scansione elaborata dagli operatori in accordo con i genitori e precisamente tutti i mercoledì dalle ore 15.30 con accompagnamento a scuola il giovedì mattina trascorrendo due ore in alla presenza dell'ADM nonché a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 20.00 con possibilità di meglio e diversamente modularle tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati, del benessere dei minori e delle relazioni dell'ADM.
- Verificare il rispetto dell'accordo a che i minori possano effettuare una chiamata al giorno al genitore con cui non si trovano in orario compreso tra le 20.30 e 20.45 con possibilità di intervenire su quanto stabilito se pregiudizievole per i ragazzi;
- verificare, fino alla già disposta presa in carico del consultorio, la prosecuzione del percorso di supporto psicologico privato per i figli, con la dott.ssa per e con Persona_2 CP_2 il dott. per della cooperativa COESA, che dovranno lavorare in rete Persona_3 CP_3 con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto della autorizzazione dei genitori a lavorare in rete con i SS e che i genitori sono in accordo a sostenerne i costi nella misura del 50% ciascuno;
- attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
- verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale del padre con la dott.ssa che dovrà lavorare in rete con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto che lo stesso Per_1 ha autorizzato il professionista a lavorare in rete con i SS nell'interesse dei figli;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
10) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
12) Dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e , CP_2 CP_3 mediante versamento, con decorrenza dal deposito della sentenza, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 800,00 euro (400,00 euro per figlio), oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione gennaio 2025);
13) Dispone l'obbligo a carico di entrambi i genitori di sostenere nella misura del 50% le spese extra assegno per i figli che non necessitano di preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
14) Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre;
15) Conferma, nel resto per quanto di ragione;
16) Compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
17) Condanna i genitori a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, i compensi dovuti per l'attività svolta dal Curatore speciale quantificati in euro 1.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi anche ai Servizi sociali dell'Ente affidatario Comune Milano e ai Servizi sociali del Comune . CP_6
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 02/01/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 10/12/1974 in BRASILE cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 7, MILANO con l'avv. DE JESUS NADJA MARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 02/08/1972 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 17, CERETE con l'avv. TRONCA FABRIZIO LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Parte convenuta
, nato il [...], e nato il [...], in [...] curatore speciale, avv. CP_2 CP_3
Michela Testai, in proprio ex art. 86 c.p.c.
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Parte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.1.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 22.1.2024 con riferimento alla responsabilità genitoriale:
1. Disporre l'affido all'Ente dei minori con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
2. Conferma degli incarichi già delegati ai SS con ordinanza 473 bis. 22 c.p.c.;
3. Delegare ai SS la scansione dei tempi e modi di frequentazioni dei minori con il padre tenuto conto dell'evoluzione dei percorsi attivati, delle relazioni dell'ADM agendo nell'interesse dei minori;
4. Disporre che i ragazzi possano effettuare una chiamata al giorno al genitore con cui non si trovano in orario compreso tra le 20.30 e 20.45 salvo diverse indicazioni dei SS;
5. Verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale del padre con la dott.ssa dando atto che autorizzata il professionista a lavorare in rete con i SS Per_1 Controparte_4 nell'interesse dei figli;
6. Attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
7. Verificare la prosecuzione del percorso privato per i figli fino alla già disposta presa in carico del consultorio con la dott.ssa per ed il dott. di Persona_2 CP_2 Persona_3 CP_3 della cooperativa COESA con autorizzazione dei genitori a lavorare in rete con i SS, dando atto che
i genitori sono in accordo a sostenerne i costi nella misura del 50% ciascuno.
Conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 22.1.2024 in punto economico:
Parte attrice chiede l'intero AUU e che venga stabilito a carico del padre a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1.200,00 omnicomprensivi o la somma ritenuta di giustizia;
Parte convenuta è in accordo con l'attribuzione dell'intero AUU alla madre e chiede che venga respinta la richiesta di modifica in aumento del contributo, richiamandosi alle proprie richieste in atti di diminuzione del contributo perequativo;
Chiede, inoltre, la condanna alle spese di lite vista anche la inammissibilità del ricorso evidenziata nella comparsa di costituzione poi rinunciata nell'interesse dei minori.
Il curatore speciale chiede che venga stabilito un contributo a carico del padre di 800,00 euro oltre spese extra assegno al 50%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 16.6.2001 (anno 2001, atto n. 292, parte
2, serie A).
Dalla relazione sono nati , il 7.5.2010, e il 22.11.2013. CP_2 CP_3
I coniugi si sono separati consensualmente in data 13 giugno 2022 e le condizioni sono state omologate con decreto del Tribunale di Milano in data 21 giugno 2022.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 24.12.2023 , a parziale Parte_1 modifica delle condizioni di separazione, ha chiesto ex art 473 bis. 15 c.p.c. di sospendere, inaudita altera parte, la frequentazione dei figli con il padre e, nel merito, ex art. 473bis.29 c.p.c.:
a) disporre che il padre potrà vedere e tenere i figli con sé un pomeriggio a settimana indicato nella giornata di mercoledì, senza possibilità di pernotto, ed un giorno a fine settimana alternati, sempre senza pernotto, e che tale diritto di visita si svolga in modalità protetta alla presenza di un qualificato soggetto terzo ed in ambiente protetto e ciò sino a quando le condizioni di salute e comportamentali del sig. non consentano una frequentazione maggiore, nell'esclusivo interesse dei figli CP_1 minori;
b) in subordine, che il diritto di visita tra il padre e i figli si svolga secondo le modalità e tempistiche che verranno espressamente indicate dallo specialista nel corso della CTU che verrà disposta.
Con decreto del 4.1.2024 il Giudice delegato, ritenuti non sussistenti i presupposti ex art 473 bis. 15
c.p.c. per sospendere, inaudita altera parte, la frequentazione dei figli con il padre, ha fissato l'udienza del 7.5.2024 e, visto quanto allegato da parte ricorrente nell'atto introduttivo, ha incaricato i Servizi sociali del Comune di inviare una preliminare relazione conoscitiva del nucleo con indicazione degli interventi/presidi di supporto da attivare a tutela dei minori e ha nominato l'avvocato Testai Michela, curatore speciale di e . CP_2 CP_3
Il padre convenuto si è costituito in giudizio in data 14.3.2024 chiedendo:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto e il mancato assolvimento dell'onere probatorio (da risolversi o almeno da rappresentare in maniera congrua con la domanda) da parte della ricorrente quanto alla richiesta di affidamento esclusivo e quanto alla richiesta di esclusione
e/o di svolgimento in modalità protetta del diritto di visita del padre e quindi rigettare integralmente la domanda.
- Dichiarare la natura temeraria, proprio in ragione della natura parziale e deduttiva della allegazione fattuale, nonché della inesistente allegazione probatoria della domanda della ricorrente sul punto e assumere i relativi provvedimenti sanzionatori ex art. 96 cpc.
- In parziale revisione e modifica dei provvedimenti di cui alla separazione legale sub rg. n°
18661/2022 omologata il 21.06.2022 disporre la collocazione paritaria, in via alternata, dei minori
e presso i genitori dalla domenica sera alla domenica mattina CP_3 Persona_4 successiva.
- Per l'effetto della sopra richiesta modifica, accertata la natura equipollente dei redditi dei coniugi
e tenuto in conto le rispettive uscite fisse, estinguere l'obbligazione di mantenimento indiretto a beneficio dei figli oggi in capo al padre e prevedere che entrambi i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei figli in via diretta nei giorni di rispettiva collocazione.
- Confermare gli accordi in punto spese straordinarie e vacanze.
In via subordinata:
- Disporre, ove non accolta l'istanza di collocazione paritaria alternata, un diritto di visita del padre con i figli superiore rispetto a quanto stabilito in sede di separazione legale e almeno nella misura di 10 pernotti/28 giorni e ciò al fine di garantire pienamente la bigenitorialità (vd. all. 1).
- Per l'effetto, modulare l'assegno di mantenimento ordinario indiretto a carico del padre nella misura non superiore ad euro 2.400,00/anno ovvero euro 200.00 per 12 mensilità, considerati i rinnovati termini di permanenza dei figli e sempre i redditi equipollenti tra i genitori o in quella che il Tribunale riterrà aderente gli interessi dei figli, in ogni caso inferiore alla misura attuale.
All'udienza ex art 473 bis 21 del 17.5.2025 sono state ampiamente sentite le parti parte convenuta ha rinunciato alle eccezioni preliminari e il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 6.6.2024 il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
Il Giudice Delegato Dott. Chiara Delmonte letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, lette le relazioni dei SS adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti Entrambi i genitori riferiscono situazioni di malessere di entrambi i figli (di , in particolare) CP_2 imputandosene reciprocamente l'origine.
Lo stato di malessere dei ragazzi, da ovunque derivi, non è in dubbio: ha agiti aggressivi CP_2 anche nei confronti del fratello minore, il padre sostiene con l'utilizzo di un coltellino, la madre minimizza l'accaduto ma evidenzia detenzione di materiale pornografico del minore. A ciò si aggiunga che la madre ha riferito essere pendente il procedimento penale n. 44788/2023 RGNR modello 21 presso il Tribunale di Milano a carico del marito per fatti denunciati dal vicino di casa, relativi ad urla all'interno dell'appartamento quando i minori erano con lui.
In questo contesto i ragazzi non vedono il padre da dicembre 2023 e, pur a fronte di una proattiva attivazione dei procuratori, del curatore speciale e dei SS, non è stato possibile organizzare alcun incontro neppure una merenda.
Nel contesto dato, a tutela di e occorre limitare ex art 333 e 5 bis L 183/1984 la CP_2 CP_3 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a residenza e gestione di modalità e tempistiche di frequentazione dei minori con i genitori con correlativa attribuzione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale in parte qua ai SS del Comune di Milano.
I SS del Comune di Milano (madre e minori vivono in Milano, in via Castellanza n. 7; il padre è domiciliato in Milano, Viale Certosa n. 274 ma pare in procinto di trasferirsi in altro Comune) di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale dovranno provvedere a
- Attivare un ADM presso il domicilio materno con il compito di osservare la relazione e di accompagnare i minori alla ripresa di una frequentazione con il padre: dapprima prevedendo momenti di incontri diurno osservati (come richiesto anche dai ragazzi) auspicabilmente alla presenza dello stesso educatore con delega ai SS di gradualmente ampliarli, mantenendo la figura dell'educatore anche per tempi parziali, con le modalità opportune nell'interesse dei minori anche tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati. Dà atto che i genitori hanno concordato avanti ai SS la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse di entrambi i figli un percorso di supporto psicologico individuale dando atto che i genitori hanno concordato in udienza la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse dei genitori un massiccio percorso di supporto alla genitorialità anche con compiti meditativi che dovrà lavorare in rete con gli operatori direttamente coinvolti per i minori
(psicoterapeuti ed educatori);
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 20 dicembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio pervio coordinamento con il curatore speciale;
Si concorda con le parti ed il curatore di verificare l'opportunità di provvedere all'ascolto dei minori all'esito del deposito della relazione dei SS.
Non si ritiene, allo stato, necessario procedere nella richiesta CTU psicodiagnostica.
Il mantenimento dei minori
I coniugi si sono sperati consensualmente in data 13 giugno 2022 e le condizioni sono state omologate il 21 giugno 2022 con decreto del Tribunale di Milano.
Gli accordi delle parti, come omologati dal Tribunale, non possono essere modificati nel senso richiesto dal padre (diminuzione del contributo perequativo stabilito) posto che, come riferito dalla stessa parte convenuta, non vi sono fatti sopravvenuti che, soli, potrebbero determinare la modifica di un provvedimento giudiziale- Cfr. dichiarazioni rese dal all'udienza del 7 maggio CP_1
2024 per cui “Dal 2022 ad oggi non è cambiato nulla: quello che prima pagavo come affitto è diventato mutuo. la separazione per me è un suicidio economico. Io la ho fatta sotto psicofarmaci.
Anche per questo vorrei il collocamento pari tempo”.
A ciò si aggiunga che in senso ostativo rispetto alla diminuzione dell'onere contributivo paterno depone anche il fatto che, ad oggi, gli oneri di mantenimento diretto dei minori a carico del padre sono notevolmente diminuiti rispetto agli accordi separativi posto che le frequentazioni padre/ minori sono sospese da dicembre 2023.
La prosecuzione del procedimento.
Le parti non hanno avanzato istanze istruttorie ulteriori rispetto alla richiesta di CTU.
Il procedimento deve essere rinviato per valutare gli esiti degli interventi disposti ed acquisire relazione di aggiornamento dei SS con assegnazione alle parti di termine fino al 30 dicembre 2024 per l'eventuale deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
Deve, infine, essere richiesto alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Milano di trasmettere pendente il procedimento penale n. 44788/2023 RGNR modello 21 presso il Tribunale di
Milano
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Limita ex art 333 e 5 bis L 183/1984 la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento a residenza e gestione di modalità e tempistiche di frequentazione dei minori con i genitori e, per
l'effetto, attribuisce l'esercizio delle responsabilità genitoriale in parte qua ai SS del Comune di
Milano;
2) Dispone che i SS del Comune di Milano (madre e minori vivono in Milano, in via Castellanza n.
7; il padre è domiciliato in Milano, Viale Certosa n. 274 ma pare in procinto di trasferirsi in altro
Comune) di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale provvedano a:
- Attivare un ADM presso il domicilio materno con il compito di osservare la relazione e di accompagnare i minori alla ripresa di una frequentazione con il padre: dapprima prevedendo momenti di incontri diurno osservati (come richiesto anche dai ragazzi) con delega ai SS di gradualmente ampliarli, mantenendo la figura dell'educatore anche per tempi parziali, con le modalità opportune nell'interesse dei minori anche tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati. Dà atto che i genitori hanno concordato avanti ai SS la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse di entrambi i figli un percorso di supporto psicologico individuale dando atto che i genitori hanno concordato in udienza la possibilità di attivarlo privatamente con costi ripartiti al 50%;
- Attivare nell'interesse dei genitori un massiccio percorso di supporto alla genitorialità anche con compiti meditativi che dovrà lavorare in rete con gli operatori direttamente coinvolti per i minori
(psicoterapeuti ed educatori);
- Trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 20 dicembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio pervio coordinamento con il curatore speciale;
3) Riserva al prosieguo del giudizio la valutazione sull'opportunità di provvedere all'ascolto dei minori;
4) Respinge la richiesta di CTU psicodiagnostica;
5) Conferma nel resto le condizioni di separazione del 13 giugno 2022 come omologate il 21 giugno
2022 dal Tribunale di Milano;
6) Assegna alle parti termine fino al 10 gennaio 2025 per l'eventuale deposito di memorie ex art 473 bis. 27 c.p.c.
7) Rinvia il procedimento per la comparizione personale delle parti e per l'ulteriore corso all'udienza del 22 gennaio 2025 ore 9.30
All'udienza del 22 gennaio 2025, esaminate le relazioni dei Servizi sociali del Comune di Milano depositate il 10.12.2024 e il 18.12.2024 nel contraddittorio delle parti, le stesse hanno esplicitato di voler depositare ricorso per divorzio ed hanno rinunciato alle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. e hanno precisato le conclusioni – come sopra integralmente trascritte. Il Giudice delegato, sulle conclusioni precisate e vista la rinuncia alle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte dai genitori e dal curatore speciale dei minori, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali da ultimo rassegnate nella relazione depositata in data 10.12.2024, debba essere disposto l'affidamento di e all'Ente CP_2 CP_3
Comune di Milano (luogo dell'attuale residenza dei minori) e, quindi, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il rapporto tra i genitori è molto conflittuale e, nonostante gli interventi attivati dai Servizi sociali in favore del nucleo, nel mese di ottobre 2024 sono emerse problematiche inerenti al rapporto genitoriale che hanno inficiato negativamente sulla quotidianità dei figli i che hanno riguardato: l'uscita da scuola autonoma, le attività sportive, la religione, rispetto alle quali i genitori non riescono a trovare degli accordi (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Milano depositata in data 18.12.2024).
Tali contrasti sono stati aggravati dai comportamenti oppositivi del padre che ha inviato alla scuola di una comunicazione, con la quale ha revocato l'autorizzazione alla sua uscita autonoma, CP_3
l'autorizzazione alle uscite didattiche, l'autorizzazione a foto/video del figlio e le deleghe a soggetti terzi al ritiro del figlio e che ha informato la LE NA (dove e praticano CP_2 CP_3 ginnastica acrobatica), la IS AM (dove fa nuoto) e la CH MI CP_3
(dove svolge attività di chierichetto) che, data la mancanza del proprio consenso allo CP_2 svolgimento delle attività per i suoi figli, avrebbe ritenuto le strutture responsabili per qualsiasi danno arrecato ai minori.
A seguito di questi accadimenti il curatore speciale, in data 25.10.2024, ha provveduto a depositare istanza per chiedere la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori anche sulle scelte scolastiche, educative e ricreative dei minori e, successivamente, è stato effettuato un incontro con gli operatori dei Servizi sociali alla presenza di entrambi i genitori in cui sono stati pattuiti degli accordi, rispetto ai quali si dovrà monitorare nel tempo la effettiva adesione da parte dei genitori (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in data 18.12.2024).
Il padre, inoltre, all'udienza del 22.1.2025 ha rappresentato che in un weekend in cui e CP_2
erano da lui non li ha portati a calcio adducendo come motivo che “sono attività che io non CP_3 ho scelto” e, ancora, che un sabato di gennaio in cui i minori erano da lui ha deciso autonomamente di portare ad un open day per valutare il cambio di scuola dello stesso senza darne CP_2 comunicazione alla moglie;
ha, altresì, riferito che ha bloccato quest'ultima sul telefono e che non vuole avere alcun rapporto con lei “se non all'interno di regole che oggi non ho”.
Il comportamento strumentalizzante del padre come sopra riportato va censurato in quanto di serio pregiudizio per il benessere psicofisico dei minori e non coerente con l'obiettivo di un reinserimento graduale e responsabile nella vita dei figli.
Il padre – al pari della madre- non è legittimato, considerata anche la recente ripresa della relazione padre/figli, ad assumere in via autonoma decisioni di rilievo relative alla vita dei figli e lo stesso ha il dovere di evitare qualsiasi condotta che possa esporre i minori a un conflitto di lealtà, rispettando i loro impegni e la loro quotidianità, al fine di non compromettere ulteriormente un equilibrio già fragile. Eventuali condotte oppositive o non collaborative da parte del padre dovranno essere valutate dai Servizi sociali e, di conseguenza, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
Alla luce di quanto sopra, tenuto, altresì, conto che:
- i genitori forniscono prospettazioni opposte riguardo agli accadimenti che attengono ai figli. Da ultimo, alla udienza del 22 gennaio 2025, il padre ha riferito che l'aggressione di è stata rivolta CP_2 ad un ragazzino disabile, mentre la madre ha riferito che è stato sospeso per una rissa con un CP_2 compagno “anche più grosso di lui”, minimizzando l'accaduto; il padre ha riferito che in classe avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa, mentre la mamma ha dichiarato che quanto CP_2 dallo stesso riferito era una menzogna;
- i Servizi sociali incaricati hanno, a più riprese e da ultimo nella relazione depositata in data
19.12.2024, riferito che “dai colloqui svolti fin ora si rileva una dinamica genitoriale rivendicativa che risulta essere ingombrante” e che “il cuore dei colloqui con i signori risulta essere caratterizzata da una reciproca attribuzione di responsabilità sugli esiti attuali del nucleo famigliare”;
- i Servizi sociali del Comune di Milano hanno, altresì, rappresentato che, da un lato il CP_1
“delega totalmente al Servizio la responsabilità di produrre un piano genitoriale calato dall'alto e senza implicazione soggettiva” e, dall'altro, la attribuisce il malessere dei propri figli, di cui è Pt_1 ben consapevole, al solo comportamento del padre, che, con la propria rivendicazione nei suoi confronti avrebbe una influenza negativa sui figli;
- tutti i percorsi sono iniziati da poco tempo e sono in fase di valutazione,
Il Collegio dispone, infine, che i SS dell'Ente affidatario, in collaborazione con i SS del Comune di residenza paterna e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- mantenere i minori collocati presso la mamma in Milano, via Castellanza, n. 7;
- proseguire l'intervento di ADM iniziato a novembre 2024 con il compito di osservare la relazione e anche di accompagnare i minori al consolidamento della relazione con il padre;
- scandire i tempi e modi di frequentazioni dei minori con il padre con le modalità opportune mantenendo, ad oggi, la scansione elaborata dagli operatori in accordo con i genitori e precisamente tutti i mercoledì dalle ore 15.30 con accompagnamento a scuola il giovedì mattina trascorrendo due ore in alla presenza dell'ADM nonché a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 20.00 con possibilità di meglio e diversamente modularle tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati, del benessere dei minori e delle relazioni dell'ADM.
- Verificare il rispetto dell'accordo a che i minori possano effettuare una chiamata al giorno al genitore con cui non si trovano in orario compreso tra le 20.30 e 20.45 con possibilità di intervenire su quanto stabilito se pregiudizievole per i ragazzi;
- - verificare, fino alla già disposta presa in carico del consultorio, la prosecuzione del percorso di supporto psicologico privato per i figli, con la dott.ssa per e con Persona_2 CP_2 il dott. per della cooperativa COESA, che dovranno lavorare in rete Persona_3 CP_3 con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto della autorizzazione dei genitori a lavorare in rete con i SS e che i genitori sono in accordo a sostenerne i costi nella misura del 50% ciascuno;
- attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
- verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale del padre con la dott.ssa che dovrà lavorare in rete con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto che lo stesso Per_1 ha autorizzato il professionista a lavorare in rete con i SS nell'interesse dei figli;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre all'udienza del 7.5.2024 ha dichiarato di continuare a svolgere (come all'epoca della separazione consensuale) attività professionale in qualità di ingegnere dirigente in una società di ascensori con uno stipendio netto mensile pari a euro 3.300,00 e dalla disclosure dalla stessa depositata in data 14.2.2024 risulta che nel 2021 ha prodotto un reddito annuo lordo pari a euro 78.972,84 ; alla udienza del 23.1.2025 parte attrice ha dichiarato di essere stata licenziata;
la signora è, altresì, titolare di un conto Pt_1 corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 36.621,77 e, come anche all'epoca della separazione consensuale, è: - proprietaria, insieme al marito, del 50% della casa coniugale, a lei assegnata in sede di separazione consensuale, per cui continua a pagare il 50% della rata di mutuo pari a euro
575,00 (scadenza mutuo 2036);
- proprietaria esclusiva di un immobile sito in Brasile, a San Paolo.
Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione della sentenza di separazione
(quindi al 2022) si rileva, pertanto, una sostanziale stabilità delle sue condizioni economico/reddituali. Infatti, sebbene parte attrice all'udienza del 22 gennaio 2025 abbia dichiarato di essere stata licenziata, detta circostanza non risulta provata e, in ogni caso, il suo percorso professionale degli ultimi anni testimonia un elevato livello di competenza e professionalità di cui è necessario tenere conto e da cui si desume che la stessa ha una più che buona capacità lavorativa che le consentirebbe di reintrodursi immediatamente sul mercato del lavoro con una qualifica dello stesso livello.
Il padre continua a lavorare (come all'epoca della separazione consensuale) in qualità di ingegnere presso la con uno stipendio netto mensile pari a euro Controparte_5
3.480,00 (cfr. doc. 7 allegato alla memoria difensiva di parte convenuta , cedolino gennaio
2024) e dal PF/2023 depositato in atti risulta che nel 2022 lo stesso ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 66.954,00 (cfr. doc. 10 allegato alla memoria difensiva di parte convenuta) ; da febbraio 2024 parte convenuta svolge anche la professione di operaio con uno stipendio netto mensile a marzo 2024 pari a euro 407,00 (cfr. doc. doc. 20 allegato alla nota di deposito del 26.4.2024 di parte convenuta); il signor è, altresì, titolare di un CP_1 conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 46.753,78 e di un conto BNL il cui saldo attivo al 31.12.2023 risulta essere pari a euro 741,55 e, come anche all'epoca della separazione consensuale, è:
• proprietario, insieme alla moglie, del 50% della casa coniugale per cui continua a pagare il 50% del mutuo pari a euro 575,00 (scadenza mutuo 2036);
• proprietario esclusivo di una abitazione a Cerete (ceduta dalla signora al signor Pt_1
a titolo gratuito in sede di separazione) per cui continua a sostenere una rata di CP_1 mutuo pari a euro 435,00.
• Da aprile 2024 è proprietario esclusivo di un immobile sito in ER (cfr. doc. 19 allegato alla nota di deposito del 6.4.2024 di parte convenuta), dove attualmente vive, su cui grava un mutuo pari a euro 1.000,00 mensili e, prima di acquistare detto appartamento, invece, viveva in affitto in una abitazione sita in Milano, viale Certosa, con un canone di locazione mensile pari a euro 1.000,00.
Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione della sentenza di separazione
(quindi al 2022), come dallo stesso evidenziato, si rileva, pertanto, una sostanziale stabilità delle sue condizioni economico/reddituali.
Occorre rilevare come la situazione economica delle parti è all'evidenza poco chiara. Parte attrice non ha depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, parte convenuta ha depositato soltanto il PF 2020, 2021 e 2023, le parti non hanno depositato gli estratti conto dei conti correnti, che risultano solo ed esclusivamente dalle disclosure depositate.
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento dei figli, tenuto conto della loro età, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Considerato quanto sin qui esposto, tenuto conto delle condizioni economico/reddituali delle parti, che sono sostanzialmente equivalenti e che rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione della sentenza di separazione (quindi al 2022) non sono emerse sostanziali modifiche, tenuto conto della sopravvenuta modifica fattuale (in diminuzione) dei tempi di permanenza dei minori con il padre e dei conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla madre, tenuto conto che, mentre all'epoca della separazione l'AUU era percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno, invece all'udienza del 22.1.2024 le parti hanno concordato che l'AUU venga percepito per intero dalla madre, considerata l'età dei figli e il fisiologico aumento, connesso alla crescita, delle loro esigenze, appare allo stato equo rideterminare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 800,00 (euro 400,00 per figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà, inoltre, contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di
Milano.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla mensilità di deposito della presente sentenza tento conto dell'accordo raggiunto con riferimento all'AUU e la differente regolamentazione delle spese extra assegno , fermo il pregresso.
Con riferimento alle spese di lite.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti con riferimento alla responsabilità genitoriale all'esito del presente giudizio e della reciproca soccombenza delle parti con riferimento alle domande di natura economica, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
Parte convenuta ha domandato la condanna alle spese di lite di parte attrice vista l'inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto -dovuta al fatto che la signora avrebbe dovuto presentare un Pt_1 ricorso ex art. 473bis.41 c.p.c-. e al fatto che comunque parte attrice non avrebbe allegato al ricorso depositato il piano genitoriale e la disclosure.
Tale domanda deve essere respinta posto che la signora ha correttamente domandato la Pt_1 modifica delle condizioni della separazione proponendo un ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. ( di cui l'art 473 bis. 41 c.p.c. costituisce una specifica) essendo l'oggetto delle domande dalla stessa avanzate proprio la revisione di alcune delle condizioni della separazione consensuale e che le censure di inammissibilità presentate– peraltro rinunciate in udienza- sono state superate ex art 473 bis. 2 c.p.c..
Il Collegio, inoltre, ritiene che quanto dovuto a titolo di compenso a favore del Curatore speciale debba essere posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, compenso che si quantifica in euro 1.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale ex art. 711 c.p.c. del 13 giugno 2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 21 giugno 2022, così decide:
1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori (7.5.2010) e CP_2
(22.11.2013) al Servizio sociale del Comune di Milano (luogo di attuale residenza dei CP_3 minori), con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza, ai tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e alle pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, per la durata di due anni;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso della medesima ai genitori;
2) Dispone che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza ex art. 337ter comma 3 c.c. vengano assunte dall'Ente Affidatario, in caso di disaccordo tra i genitori e sentiti gli stessi genitori. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre, genitore collocatario dei minori;
4) Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
6) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica
e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
9) Dispone che i SS dell'Ente affidatario, in collaborazione con i SS del Comune di ER ove il padre è in procinto di trasferire la residenza , e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- mantenere i minori collocati presso la mamma in Milano, via Castellanza, n. 7;
- proseguire l'intervento di ADM iniziato a novembre 2024 con il compito di osservare la relazione e anche di accompagnare i minori al consolidamento della relazione con il padre;
- scandire i tempi e modi di frequentazioni dei minori con il padre con le modalità opportune mantenendo, ad oggi, la scansione elaborata dagli operatori in accordo con i genitori e precisamente tutti i mercoledì dalle ore 15.30 con accompagnamento a scuola il giovedì mattina trascorrendo due ore in alla presenza dell'ADM nonché a fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 20.00 con possibilità di meglio e diversamente modularle tenuto conto dell'evoluzione degli interventi attivati, del benessere dei minori e delle relazioni dell'ADM.
- Verificare il rispetto dell'accordo a che i minori possano effettuare una chiamata al giorno al genitore con cui non si trovano in orario compreso tra le 20.30 e 20.45 con possibilità di intervenire su quanto stabilito se pregiudizievole per i ragazzi;
- verificare, fino alla già disposta presa in carico del consultorio, la prosecuzione del percorso di supporto psicologico privato per i figli, con la dott.ssa per e con Persona_2 CP_2 il dott. per della cooperativa COESA, che dovranno lavorare in rete Persona_3 CP_3 con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto della autorizzazione dei genitori a lavorare in rete con i SS e che i genitori sono in accordo a sostenerne i costi nella misura del 50% ciascuno;
- attivare un percorso congiunto di supporto alla genitorialità;
- verificare la prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale del padre con la dott.ssa che dovrà lavorare in rete con gli operatori dei Servizi sociali. Si dà atto che lo stesso Per_1 ha autorizzato il professionista a lavorare in rete con i SS nell'interesse dei figli;
- continuare a svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione e la crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di minori, Autorità giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori.
10) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
12) Dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e , CP_2 CP_3 mediante versamento, con decorrenza dal deposito della sentenza, entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 800,00 euro (400,00 euro per figlio), oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione gennaio 2025);
13) Dispone l'obbligo a carico di entrambi i genitori di sostenere nella misura del 50% le spese extra assegno per i figli che non necessitano di preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
14) Dispone, sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre;
15) Conferma, nel resto per quanto di ragione;
16) Compensa tra le parti integralmente le spese di lite;
17) Condanna i genitori a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, i compensi dovuti per l'attività svolta dal Curatore speciale quantificati in euro 1.500,00, oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi anche ai Servizi sociali dell'Ente affidatario Comune Milano e ai Servizi sociali del Comune . CP_6
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato