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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15752 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15349/2025, al quale è riunito il proc. n. 16125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Paola Chiovelli
E
Controparte_1
Avv.ti IV LM e AL AR
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti raggiungevano un accordo nel presente procedimento inerente la modifica del decreto del
22.10.2018 emesso da questo Tribunale circa l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia minore nata dalla loro relazione, come successivamente modificato dal decreto del 14.6.2020 (entrambi in atti), come di seguito riportato:
“La minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della ragazza saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
La minore avrà residenza privilegiata presso il padre, con ampio diritto della madre di Persona_1 vederla e tenerla con sé ogni volta che ne farà richiesta, sempre compatibilmente con le attività Per_1 scolastiche, sportive e ricreative della figlia e previo accordo con il padre e, in ogni caso: • a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19.30. Nel caso in cui non ci sia scuola, dalle ore 9.30 del venerdì sino alla domenica alle ore 19.30;
• per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da definirsi di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno ed in caso di disaccordo, prediligendo innanzitutto la volontà di sulla Per_1 scelta delle vacanze estive o comunque, con alternanza annuale tra i genitori ovvero, la madre potrà trascorre ad anni alterni la prima metà del mese di agosto negli anni pari e la seconda metà in quelli dispari
(rimanendo in vigore il regime ordinario nei mesi di giugno, luglio e settembre).
• durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal
23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno 2025 la madre trascorrerà con la figlia il periodo 23 – 30 dicembre;
per le vacanze pasquali, del pari, i genitori si alterneranno, di anno in anno, rimanendo con il giorno di Pasqua o Pasquetta, ed iniziando per l'anno 2026 con il giorno di Per_1
Pasquetta con la madre e di Pasqua con il padre. Per i giorni del compleanno ed onomastico di , Per_1 entrambi i genitori si impegnano a permettere all'altro genitore di trascorrere almeno qualche ora con la figlia, mentre per il giorno del compleanno ed onomastico, rispettivamente, del papà e della mamma, la ragazza trascorrerà detto giorno con il/la festeggiato/a. Per la Festa della Mamma la minore sarà con la madre e per la Festa del Papà con il padre e questo a prescindere dalla regolamentazione stabilita;
❖ Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di frequentazione con la Per_1 minore. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, come da Protocollo
Spese Straordinarie del 17.12.2014 in uso presso il Tribunale di Roma. In deroga alla regolamentazione sulle spese straordinarie, le parti concordano che le spese straordinarie per le cure dentistiche relative alla minore e quelle per l'attività di equitazione saranno interamente (100%) a carico del Signor Per_1 CP_1
Con riguardo, invece, alla spesa per i libri, la stessa sarà interamente a carico della sig.ra
[...] Pt_1
❖ L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dal sig. presso il quale la minore resta Per_1 collocata e sarà utilizzato per le necessità della figlia minore . Per_1
❖ Le parti si rilasciano reciprocamente, sin da ora, il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto, nonché per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità dei figli minori.
❖ Le spese di entrambi i procedimenti riuniti (R.G. n. 16125/2025 e 15349/2025) sono interamente compensate tra le parti.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica dei decreti citati, valutato quanto dedotto negli scritti difensivi delle parti circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Paola Chiovelli
E
Controparte_1
Avv.ti IV LM e AL AR
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti raggiungevano un accordo nel presente procedimento inerente la modifica del decreto del
22.10.2018 emesso da questo Tribunale circa l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia minore nata dalla loro relazione, come successivamente modificato dal decreto del 14.6.2020 (entrambi in atti), come di seguito riportato:
“La minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della ragazza saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
La minore avrà residenza privilegiata presso il padre, con ampio diritto della madre di Persona_1 vederla e tenerla con sé ogni volta che ne farà richiesta, sempre compatibilmente con le attività Per_1 scolastiche, sportive e ricreative della figlia e previo accordo con il padre e, in ogni caso: • a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 19.30. Nel caso in cui non ci sia scuola, dalle ore 9.30 del venerdì sino alla domenica alle ore 19.30;
• per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da definirsi di comune accordo entro il 31 maggio di ciascun anno ed in caso di disaccordo, prediligendo innanzitutto la volontà di sulla Per_1 scelta delle vacanze estive o comunque, con alternanza annuale tra i genitori ovvero, la madre potrà trascorre ad anni alterni la prima metà del mese di agosto negli anni pari e la seconda metà in quelli dispari
(rimanendo in vigore il regime ordinario nei mesi di giugno, luglio e settembre).
• durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dal
23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per l'anno 2025 la madre trascorrerà con la figlia il periodo 23 – 30 dicembre;
per le vacanze pasquali, del pari, i genitori si alterneranno, di anno in anno, rimanendo con il giorno di Pasqua o Pasquetta, ed iniziando per l'anno 2026 con il giorno di Per_1
Pasquetta con la madre e di Pasqua con il padre. Per i giorni del compleanno ed onomastico di , Per_1 entrambi i genitori si impegnano a permettere all'altro genitore di trascorrere almeno qualche ora con la figlia, mentre per il giorno del compleanno ed onomastico, rispettivamente, del papà e della mamma, la ragazza trascorrerà detto giorno con il/la festeggiato/a. Per la Festa della Mamma la minore sarà con la madre e per la Festa del Papà con il padre e questo a prescindere dalla regolamentazione stabilita;
❖ Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di frequentazione con la Per_1 minore. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, come da Protocollo
Spese Straordinarie del 17.12.2014 in uso presso il Tribunale di Roma. In deroga alla regolamentazione sulle spese straordinarie, le parti concordano che le spese straordinarie per le cure dentistiche relative alla minore e quelle per l'attività di equitazione saranno interamente (100%) a carico del Signor Per_1 CP_1
Con riguardo, invece, alla spesa per i libri, la stessa sarà interamente a carico della sig.ra
[...] Pt_1
❖ L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dal sig. presso il quale la minore resta Per_1 collocata e sarà utilizzato per le necessità della figlia minore . Per_1
❖ Le parti si rilasciano reciprocamente, sin da ora, il consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto, nonché per il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità dei figli minori.
❖ Le spese di entrambi i procedimenti riuniti (R.G. n. 16125/2025 e 15349/2025) sono interamente compensate tra le parti.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica dei decreti citati, valutato quanto dedotto negli scritti difensivi delle parti circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi