Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 1
In tema di affitto agrario il diritto di computare il credito per riparazioni con i canoni può operare in pendenza del rapporto contrattuale, ma non può protrarne la durata al di là del suo termine ordinario rappresentato dalla scadenza del termine di legge. Quando tale scadenza interviene, se permane un residuo credito dell'affittuario, lo stesso può essere fatto valere autonomamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5347 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OC PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO MATTEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI MA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NI GO, NI UC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 520/98 della Corte d'Appello di GENOVA, Sez. Spec. Agraria, emessa il 20/02/98 e depositata il 23/06/98 (R.G. 719/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 2.7.1985 NC RI ER adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Massa Carrara, chiedendo dichiararsi la risoluzione del rapporto di affitto relativo a terreno con annessa casa di abitazione in Comune di Massa condotto da CC IS.
La risoluzione veniva richiesta per grave inadempienza dell'affittuario, nonché si chiedeva determinarsi la data legale di scadenza del rapporto.
Instauratosi il contraddittorio, lo CC contestava la domanda. Proponeva per parte sua domanda riconvenzionale per il pagamento dei lavori eseguiti.
Svolta l'istruttoria del caso, l'adita Sezione con sentenza emessa il 4.6.1996 dichiarava non provata l'inadempienza del conduttore e legittimamente da lui eseguiti i lavori urgenti indicati dal CTU;
dichiarava che il diritto alla relativa indennità era riservato all'esito della conduzione agraria;
accertava alla data dell'11.11.1996 la scadenza legale del contratto.
Gravata la pronuncia dallo CC, la Corte d'appello di Genova - Sezione specializzata agraria con sentenza emessa il 20.2.1998, riscontrata la non corrispondenza tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in sentenza, dichiarava nulle e come non apposte le aggiunte contenute in quest'ultimo (relative all'indicazione del termine legale del contratto all'11.11.1996 e alla precisazione che i lavori in questione erano quelli indicati in motivazione), confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso tale sentenza lo stesso CC IS ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso NC RI ER, mentre gli altri intimati NC NO e NC IA non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando violazione degli artt. 414 n. 5, 420 comma 5, 132 n. 4 e 277 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lo CC deduce che il ricorso della NC doveva essere rigettato per mancanza di prova sul presupposto dalla stessa posto a fondamento della domanda - di essere proprietaria di una porzione di fondo - non potendosi ritenere acquisita legittimamente la prova per mezzo della documentazione successiva alla presentazione del ricorso, trattandosi, come tale, di produzione irrituale.
Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2907, 1^ comma, e 1316 c.c., 100 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., assumendosi che il difetto di titolarità o di legittimazione della NC sussiste sia nel caso di richiesta di risoluzione dell'affitto riguardo soltanto alla parte (di un terzo) del fondo a lei assegnato, sia nel caso di richiesta di risoluzione in ordine all'intero fondo, essendo il contratto relativo ad un'obbligazione indivisibile, implicante il diritto di esso CC al godimento dell'intero fondo ed il correlativo obbligo per i concedenti. È, peraltro, da escludere, secondo il ricorrente, la sussistenza nella specie di un mandato tacito a favore della NC RI ER da parte di NC NO e IA.
I due motivi, da esaminare, per le loro connessioni, in un unico contesto, non sono fondati.
La Corte territoriale, infatti, ricordato che la qualità di locatore non coincide necessariamente con quella di proprietario e che a caratterizzare la prima è sufficiente la disponibilità di fatto del bene, ha osservato che la NC, oltre ad essere comproprietaria del fondo, aveva nella specie sempre tenuto in prima persona i rapporti con l'affittuario.
Tale affermazione non è stata attinta da espressa censura in questa sede, per cui se ne deduce logicamente - com'è supposto dal giudice di merito - che la NC disponesse del bene, adempiendo e svolgendo le funzioni del concedente, a parte l'ulteriore rilievo, evidenziato dal medesimo giudice, che il contraddittorio era stato comunque integrato nei confronti degli altri comproprietari. La Corte ha inoltre ritenuto non rilevare che nelle more del processo il fondo sia stato diviso tra i NC, divenendo così priva di influenza la produzione - censurata - dell'atto di divisione del terreno in parola, da parte della NC RI ER, con successiva memoria.
Col terzo motivo è denunciata violazione dell'art. 46 l. n. 203/1982 e degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dovendosi ritenere mancante - per gli stessi motivi attinenti al denunciato difetto di titolarità o di legittimazione della NC - l'esperimento di un valido tentativo di conciliazione.
Il motivo non è del pari fondato, giacché, una volta individuata nella NC la persona con cui si svolgeva il rapporto, valido (e sufficiente) si palesa il tentativo conciliativo esperito dalla stessa.
Col quarto ed ultimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 l. n. 11/1971 e degli artt. 1372 e 1375 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..
Si deduce motivazione apparente in ordine alla dedotta - da esso CC - protrazione della durata del contratto di affitto agrario fino all'avvenuta compensazione fra i canoni da lui dovuti ed il costo sostenuto per le riparazioni indispensabili, da lui eseguite a norma dell'art. 16 cit..
Il motivo è destituito di fondamento.
Il diritto di scomputare il credito per riparazioni con i canoni vale difatti in pendenza del rapporto contrattuale, ma non ha certo il potere di protrarne la durata al di là del suo termine ordinario rappresentato dalla scadenza di legge. Quando tale scadenza interviene, se permane un residuo credito dell'affittuario, lo stesso può essere fatto valere autonomamente.
A tali criteri si è dunque correttamente attenuta la Corte genovese, allorché, con adeguata motivazione, ha osservato: a) che la sentenza della stessa Corte 18.4 - 13.6.1979 con cui veniva autorizzato lo CC a trattenere l'importo delle spese relative a lavori autorizzati non aveva di certo disposto lo spostamento di scadenza del contratto ad un momento diverso da quello stabilito per legge;
b) che la compensazione, evidentemente, varrebbe finché sussistesse il contratto di affitto, poiché alla scadenza l'eventuale credito residuo non potrebbe che trasformarsi in credito pecuniario, liquido ed esigibile.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Spese del giudizio di legittimità compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2001