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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/05/2024, n. 21562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21562 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AO EL AL nato il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2023 del TRIB. RIESAME di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 21562 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del 23 ottobre 2023 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna aveva applicato nei confronti di El AM El GH in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), commesso "in Bologna struttura presente, operativa e tuttora permanente", la misura della custodia cautelare in carcere poi sostituita con ordinanza del 23 novembre 2023 con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, sequestri di plurimi quantitativi di stupefacente di varia tipologia e arresti in flagranza, che aveva0 fatto emergere un'associazione criminosa composta da cittadini magrebini dediti al commercio illecito di sostanze stupefacenti in grado di movimentare con cadenza settimanale quantitativi pari a svariati chilogrammi di cocaina e hashish. In tale contesto associativo, caratterizzato da struttura piramidale articolata su più livelli con suddivisione di ruoli, operante con diramazioni in diversi quartieri cittadini, era emersa la figura di El AM El GH quale capo e organizzatore, che gestiva in prima persona i canali di approvvigionamento dei vari tipi di sostanze stupefacenti trattate dal sodalizio e che, per il tramite dei coindagati AK DA e UA RI, impartiva diposizioni agli spacciatori al dettaglio. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell' indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo con il ruolo di capo organizzatore. Il difensore lamenta che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame sarebbe stereotipata, tanto che in alcuni punti nella stessa si fa menzione anche dei gravi indizi in ordine ai reati fine, non oggetto di contestazione. Tale rilievo- osserva il difensore- vale anche per motivazione con cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità della ordinanza applicativa della misura per non avere il G.I.P. valutato autonomamente la gravità indiziaria: invero il Tribunale, a riprova dell'utilizzo di formule stereotipate, aveva affermato che il G.I.P. aveva proceduto alla disamina degli elementi indiziari anche dei reati scopo, quando, invece, come detto, al ricorrente era stato contestato solo il reato associativo. Il Tribunale, inoltre, aveva ritenuto che in sede di riesame non fosse stata contestata la 2 sussistenza (lel gravi indizi di colpevolezza del reato associativo per - H quale era stata applicata la misura, ignorando, tuttavia, che la contestazione del difetto di autonomia valutativa da parte del Gip comportava necessariamente anche la contestazione sulla gravità indiziaria in generale. In ogni caso il Tribunale ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. era tenuto ad operare la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi anche in assenza di contestazione. L'apprezzamento delle esigenze cautelari, infine, doveva ritenersi viziato in guanto non sorretto dalla disamina critica della esistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'indagato con memoria del 29 marzo 2024, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale, in replica alla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione, ha osservato che, a prescindere dal difetto di specificità della eccezione difensiva i che non aveva indicato gli aspetti dei quali era stata omessa la valutazione, il G.I.P. aveva dato prova di avere effettuato una autonoma considerazione e valutazione del materiale indiziario in atti. Se era vero, infatti, che, nella trattazione dei reati fine aveva richiamato e riportato quanto esposto dal Pubblico Ministero nella richiesta di misura, è altrettanto vero che di tale operazione lo stesso giudice aveva dato atto, sul presupposto che l'esposizione del Pubblico Ministero fosse esaustiva e completa, e aveva svolto valutazioni conclusive alle pagine 226-228 dell'ordinanza, con cui, a riprova dello svolgimento di un vaglio autonomo e penetrante, aveva anche escluso la gravità indiziaria in relazione ad alcuni specifici episodi. Analoghe considerazioni dovevano essere formulate — secondo il Tribunale- anche con riferimento alfsì passaggio della motivazione relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, posto che anche per tale profilo il Gip ha dapprima richiamato la prospettazione del Pubblico Ministero, per poi svolgere alle pagine 290-292 proprie autonome valutazioni in riferimento sia alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato associativo, sia in riferimento al ruolo rivestito dai singoli indagati, tra cui l'odierno ricorrente. 3 Il Tribunale lio, indi, osservato come, in difetto di espressa contestazione specifica relativa alla sussistenza del reato contestato al ricorrente, e in assenza di elementi di riscontro negativo rispetto alla ricostruzione e valutazione operata dal G.I.P. l'ordinanza dovesse essere confermata. 2.1.L'impostazione del Tribunale e il rigetto della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica appaiono rispettosi del dettato normativo, così come interpretato nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Invero l'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
quel che rileva- è stato detto- è che dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il requisito della autonoma valutazione, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939). Di contro il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 2.2. A fronte del percorso argomentativo indicato, il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non indica quali aspetti non siano stati presi in considerazione e le ragioni per cui la eventble omissione abbia impedito di giungere a conclusio' ni diverse rispetto a quelle adottate. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato. Il richiamo da parte del Tribunale al passaggio dell'ordinanza genetica in cui erano stati analizzati i reati scopo non contestati al ricorrente, lungi dall'essere espressione di una motivazione stereotipata, appare, invece, pertinente e funzionale a dare conto delle ragioni per cui i giudici avevano ritenuto che il G.I.P. avesse assolto 4 rrao -stensore Il Presidente i all'onere di autonoma valutazione di cui all'art.292 comma 2 lett.c) coci pen. con riferimento all'intero compendio indiziario. Infine manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata motivazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati al ricorrente. Da un lato la censura relativa alla gravità indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è ontologicamente ricompresa in quella relativa alla nullità dell'ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione dal parte del G.I.P: la mancanza di autonomo vaglio del materiale indiziario non sottende affatto l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di contestazione. Il Tribunale, in ogni caso, ha adempiuto al dovere di motivazione attraverso il legittimo richiamo per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a fronte dell'assenza di articolate deduzioni difensive idonee a disarticolare il ragionamento probatorio (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez 6, n. 566 del 29/10/2015, del 2016, Nappiello, Rv. 265765). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 17 aprile 2024
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 21562 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 17/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza del 23 ottobre 2023 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna aveva applicato nei confronti di El AM El GH in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), commesso "in Bologna struttura presente, operativa e tuttora permanente", la misura della custodia cautelare in carcere poi sostituita con ordinanza del 23 novembre 2023 con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, sequestri di plurimi quantitativi di stupefacente di varia tipologia e arresti in flagranza, che aveva0 fatto emergere un'associazione criminosa composta da cittadini magrebini dediti al commercio illecito di sostanze stupefacenti in grado di movimentare con cadenza settimanale quantitativi pari a svariati chilogrammi di cocaina e hashish. In tale contesto associativo, caratterizzato da struttura piramidale articolata su più livelli con suddivisione di ruoli, operante con diramazioni in diversi quartieri cittadini, era emersa la figura di El AM El GH quale capo e organizzatore, che gestiva in prima persona i canali di approvvigionamento dei vari tipi di sostanze stupefacenti trattate dal sodalizio e che, per il tramite dei coindagati AK DA e UA RI, impartiva diposizioni agli spacciatori al dettaglio. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell' indagato ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo con il ruolo di capo organizzatore. Il difensore lamenta che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame sarebbe stereotipata, tanto che in alcuni punti nella stessa si fa menzione anche dei gravi indizi in ordine ai reati fine, non oggetto di contestazione. Tale rilievo- osserva il difensore- vale anche per motivazione con cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di nullità della ordinanza applicativa della misura per non avere il G.I.P. valutato autonomamente la gravità indiziaria: invero il Tribunale, a riprova dell'utilizzo di formule stereotipate, aveva affermato che il G.I.P. aveva proceduto alla disamina degli elementi indiziari anche dei reati scopo, quando, invece, come detto, al ricorrente era stato contestato solo il reato associativo. Il Tribunale, inoltre, aveva ritenuto che in sede di riesame non fosse stata contestata la 2 sussistenza (lel gravi indizi di colpevolezza del reato associativo per - H quale era stata applicata la misura, ignorando, tuttavia, che la contestazione del difetto di autonomia valutativa da parte del Gip comportava necessariamente anche la contestazione sulla gravità indiziaria in generale. In ogni caso il Tribunale ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. era tenuto ad operare la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi anche in assenza di contestazione. L'apprezzamento delle esigenze cautelari, infine, doveva ritenersi viziato in guanto non sorretto dalla disamina critica della esistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lucia Odello, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'indagato con memoria del 29 marzo 2024, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale, in replica alla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione, ha osservato che, a prescindere dal difetto di specificità della eccezione difensiva i che non aveva indicato gli aspetti dei quali era stata omessa la valutazione, il G.I.P. aveva dato prova di avere effettuato una autonoma considerazione e valutazione del materiale indiziario in atti. Se era vero, infatti, che, nella trattazione dei reati fine aveva richiamato e riportato quanto esposto dal Pubblico Ministero nella richiesta di misura, è altrettanto vero che di tale operazione lo stesso giudice aveva dato atto, sul presupposto che l'esposizione del Pubblico Ministero fosse esaustiva e completa, e aveva svolto valutazioni conclusive alle pagine 226-228 dell'ordinanza, con cui, a riprova dello svolgimento di un vaglio autonomo e penetrante, aveva anche escluso la gravità indiziaria in relazione ad alcuni specifici episodi. Analoghe considerazioni dovevano essere formulate — secondo il Tribunale- anche con riferimento alfsì passaggio della motivazione relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, posto che anche per tale profilo il Gip ha dapprima richiamato la prospettazione del Pubblico Ministero, per poi svolgere alle pagine 290-292 proprie autonome valutazioni in riferimento sia alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato associativo, sia in riferimento al ruolo rivestito dai singoli indagati, tra cui l'odierno ricorrente. 3 Il Tribunale lio, indi, osservato come, in difetto di espressa contestazione specifica relativa alla sussistenza del reato contestato al ricorrente, e in assenza di elementi di riscontro negativo rispetto alla ricostruzione e valutazione operata dal G.I.P. l'ordinanza dovesse essere confermata. 2.1.L'impostazione del Tribunale e il rigetto della eccezione di nullità dell'ordinanza genetica appaiono rispettosi del dettato normativo, così come interpretato nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Invero l'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto;
quel che rileva- è stato detto- è che dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il requisito della autonoma valutazione, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poiché con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939). Di contro il ricorrente per cassazione, che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 2.2. A fronte del percorso argomentativo indicato, il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente non indica quali aspetti non siano stati presi in considerazione e le ragioni per cui la eventble omissione abbia impedito di giungere a conclusio' ni diverse rispetto a quelle adottate. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato. Il richiamo da parte del Tribunale al passaggio dell'ordinanza genetica in cui erano stati analizzati i reati scopo non contestati al ricorrente, lungi dall'essere espressione di una motivazione stereotipata, appare, invece, pertinente e funzionale a dare conto delle ragioni per cui i giudici avevano ritenuto che il G.I.P. avesse assolto 4 rrao -stensore Il Presidente i all'onere di autonoma valutazione di cui all'art.292 comma 2 lett.c) coci pen. con riferimento all'intero compendio indiziario. Infine manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata motivazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati al ricorrente. Da un lato la censura relativa alla gravità indiziaria, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è ontologicamente ricompresa in quella relativa alla nullità dell'ordinanza genetica per assenza di autonoma valutazione dal parte del G.I.P: la mancanza di autonomo vaglio del materiale indiziario non sottende affatto l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di contestazione. Il Tribunale, in ogni caso, ha adempiuto al dovere di motivazione attraverso il legittimo richiamo per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a fronte dell'assenza di articolate deduzioni difensive idonee a disarticolare il ragionamento probatorio (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez 6, n. 566 del 29/10/2015, del 2016, Nappiello, Rv. 265765). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 17 aprile 2024