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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1372/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT IA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1372/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GULLO CARMELO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MADONNA DEL LUME N.36 98057
MI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 10.126 del 30 novembre 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il maggiore proponeva ricorso al tribunale di Roma affinché il Tribunale Parte_1 dichiarasse che la percentuale di invalidità complessiva riportata in esito al riconoscimento dello status di vittima del dovere doveva commisurarsi al 27% piuttosto che al 20% riconosciuto con la sentenza 5950 /2018 pubblicata il 10 luglio 2018 dalla medesima sezione lavoro del tribunale di
Roma. Evidenziava in particolare che il ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno morale come disposto all'articolo quattro DPR 181 1990 e che tale danno non era stato riconosciuto dal tribunale anche perché nessuna richiesta di danno morale era stata prima avanzata dal ricorrente
Il ministero si costituiva contestando le avverse deduzioni
Il tribunale rigettava il ricorso ritenendo si fosse formato un giudicato sulla questione della liquidazione e attribuzione del beneficio di cui al DPR 243 2006
Avverso detta sentenza proponeva appello il maggiore assumendo che il tribunale di Roma Pt_1 aveva errato nell'applicazione dell'articolo 6 della legge 206 del 2004 ; chiedeva il riconoscimento del danno morale con tutte le conseguenze relative all'aumento della misura dell'invalidità complessiva riconosciuta , in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione degli articoli 3 e 4 del DPR 181 /2009 , con il riconoscimento della invalidità complessiva nella misura del 27% con tutte le conseguenze di legge.
Assumeva il che la sentenza 5950 /2018 non copriva il dedotto e il deducibile poiché si Pt_1 trattava di voci di danno che non erano state prese in considerazione dalla precedente statuizione.
Rappresentava che la sentenza 5950 /2018 teneva conto solamente dell'invalidità permanente , senza in alcun modo valutare il danno morale che doveva invece intendersi come voce autonoma della più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Il ministero , pur ritualmente convenuto, non si costituiva ed era dichiarato contumace.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Nel giudizio definito con la sentenza n. 5950/2018 e nel giudizio in corso sono state introdotte due domande identiche in tutti gli elementi costitutivi (parti, petitum e causa petendi) La domanda di condanna proposta nel giudizio in corso si identificava in tutti i suoi elementi costitutivi con quella formulata nel giudizio precedente, sicchè non poteva considerarsi una domanda proposta per la prima volta : correttamente il tribunale ne ha rilevato l'inammissibilità per bis in idem, essendosi sulla stessa già deciso con efficacia di giudicato nel precedente giudizio.
Nello specifico, in entrambi i giudizi erano parti e il Parte_1 Controparte_1
; in entrambi i giudizi il ricorrente rivendicava i benefici previsti a favore delle vittime del
[...] dovere o dei loro eredi dalla normativa di cui al dpr 243 del 2006 e dalla legge 206 del 2004 , con la condanna dell'amministrazione ai relativi adempimenti , con la sola differenza che nel giudizio conclusosi con la sentenza 5950/18 egli deduceva una invalidità complessiva del 20% , mentre nel presente giudizio argomenta, per gli stessi titoli , ma con il riconoscimento del danno morale, una invalidità complessiva del 27%
Il ricorrente argomenta l'ammissibilità del presente giudizio in ragione del fatto che per la prima volta la parte ha rivendicato nel computo dell'invalidità rilevante ai fini dei benefici , il riconoscimento del danno morale sofferto in conseguenza della lesione subita . Il menziona in effetti Pt_1
l'orientamento , maturato nella giurisprudenza di legittimità , secondo il quale il trattamento di coloro che hanno subito il danno prima dell'entrata in vigore del DPR 181 2009 deve essere identico a quello di chi ha subito il danno e ottenuto la liquidazione successivamente , sicché l'accertamento dell'invalidità deve tener conto , in entrambi i casi, del danno morale e deve avvenire secondo i criteri previsti dagli articoli tre e quattro del DPR numero 181 /2009(Cassazione sezioni unite 6217 al 2022
6216 del 2022 6215 del 2022, 6214 del 2022). Tuttavia il limite alla rideterminazione dell'invalidità rilevante ai fini del riconoscimento dei benefici di cui si controverte , ai sensi del mutato orientamento giurisprudenziale , è rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza 5950 del 2018 , pubblicata il 10 luglio 2018 , che il danno morale non ricomprendeva nella sua statuizione. La circostanza che il danno morale non fosse stato richiesto ai fini della determinazione dell'invalidità complessiva nel giudizio conclusosi con sentenza 5950/18 non esclude che la proposizione di siffatta istanza possa essere comunque preclusa da quel giudicato. Il giudicato , infatti, copre il dedotto e il deducibile , dovendosi intendere preclusa al ricorrente la possibilità di riproporre tutte le questioni, esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio. Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n.
33021). Ma , nel caso di specie , la domanda di cui si controverte è identica per petitum e causa petendi perché attiene alla individuazione della percentuale di invalidità rilevante per il conseguimento dei benefici di legge spettanti alla vittima del dovere : in relazione a tale quantificazione, e alla successiva pronuncia di condanna, il ricorrente intende avvalersi dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto che ha statuito la computabilità del danno morale nella quantificazione del grado di invalidità complessiva. Tale operazione presuppone il superamento del giudicato formatosi sulla sua domanda , e siffatta pretesa non può essere ritenuta legittima. Non
è infatti argomentabile un mero rapporto di connessione tra la domanda presentata col ricorso del
9.6.17 e il ricorso per cui è causa essendovi viceversa identità tra le cause trattate nel giudizio in corso e in quello definito con la sentenza del 2018, sia sotto il profilo dei soggetti, sia sotto il profilo del titolo (status di vittima del dovere ) sia, infine, sotto il profilo dell'oggetto (corrispondente ai benefici correlati allo status di vittima del dovere , sia pure parametrati a diversi gradi di invalidità ma per lo stesso evento dedotto). Correttamente pertanto il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di giudicato : per effetto del giudicato , formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza del 2018, doveva ritenersi preclusa al la possibilità di riproporre, «in ragione del Pt_1
c.d. dedotto e deducibile», tutte le questioni esercitabili in via di azione o di eccezione che egli avrebbe potuto sollevare nel primo giudizio. L'appello deve essere respinto ma la contumacia del rende superflua ogni statuizione sulle spese di lite CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
AR NT IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT IA Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1372/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GULLO CARMELO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MADONNA DEL LUME N.36 98057
MI ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 10.126 del 30 novembre 2021
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Il maggiore proponeva ricorso al tribunale di Roma affinché il Tribunale Parte_1 dichiarasse che la percentuale di invalidità complessiva riportata in esito al riconoscimento dello status di vittima del dovere doveva commisurarsi al 27% piuttosto che al 20% riconosciuto con la sentenza 5950 /2018 pubblicata il 10 luglio 2018 dalla medesima sezione lavoro del tribunale di
Roma. Evidenziava in particolare che il ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno morale come disposto all'articolo quattro DPR 181 1990 e che tale danno non era stato riconosciuto dal tribunale anche perché nessuna richiesta di danno morale era stata prima avanzata dal ricorrente
Il ministero si costituiva contestando le avverse deduzioni
Il tribunale rigettava il ricorso ritenendo si fosse formato un giudicato sulla questione della liquidazione e attribuzione del beneficio di cui al DPR 243 2006
Avverso detta sentenza proponeva appello il maggiore assumendo che il tribunale di Roma Pt_1 aveva errato nell'applicazione dell'articolo 6 della legge 206 del 2004 ; chiedeva il riconoscimento del danno morale con tutte le conseguenze relative all'aumento della misura dell'invalidità complessiva riconosciuta , in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione degli articoli 3 e 4 del DPR 181 /2009 , con il riconoscimento della invalidità complessiva nella misura del 27% con tutte le conseguenze di legge.
Assumeva il che la sentenza 5950 /2018 non copriva il dedotto e il deducibile poiché si Pt_1 trattava di voci di danno che non erano state prese in considerazione dalla precedente statuizione.
Rappresentava che la sentenza 5950 /2018 teneva conto solamente dell'invalidità permanente , senza in alcun modo valutare il danno morale che doveva invece intendersi come voce autonoma della più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Il ministero , pur ritualmente convenuto, non si costituiva ed era dichiarato contumace.
All'udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Nel giudizio definito con la sentenza n. 5950/2018 e nel giudizio in corso sono state introdotte due domande identiche in tutti gli elementi costitutivi (parti, petitum e causa petendi) La domanda di condanna proposta nel giudizio in corso si identificava in tutti i suoi elementi costitutivi con quella formulata nel giudizio precedente, sicchè non poteva considerarsi una domanda proposta per la prima volta : correttamente il tribunale ne ha rilevato l'inammissibilità per bis in idem, essendosi sulla stessa già deciso con efficacia di giudicato nel precedente giudizio.
Nello specifico, in entrambi i giudizi erano parti e il Parte_1 Controparte_1
; in entrambi i giudizi il ricorrente rivendicava i benefici previsti a favore delle vittime del
[...] dovere o dei loro eredi dalla normativa di cui al dpr 243 del 2006 e dalla legge 206 del 2004 , con la condanna dell'amministrazione ai relativi adempimenti , con la sola differenza che nel giudizio conclusosi con la sentenza 5950/18 egli deduceva una invalidità complessiva del 20% , mentre nel presente giudizio argomenta, per gli stessi titoli , ma con il riconoscimento del danno morale, una invalidità complessiva del 27%
Il ricorrente argomenta l'ammissibilità del presente giudizio in ragione del fatto che per la prima volta la parte ha rivendicato nel computo dell'invalidità rilevante ai fini dei benefici , il riconoscimento del danno morale sofferto in conseguenza della lesione subita . Il menziona in effetti Pt_1
l'orientamento , maturato nella giurisprudenza di legittimità , secondo il quale il trattamento di coloro che hanno subito il danno prima dell'entrata in vigore del DPR 181 2009 deve essere identico a quello di chi ha subito il danno e ottenuto la liquidazione successivamente , sicché l'accertamento dell'invalidità deve tener conto , in entrambi i casi, del danno morale e deve avvenire secondo i criteri previsti dagli articoli tre e quattro del DPR numero 181 /2009(Cassazione sezioni unite 6217 al 2022
6216 del 2022 6215 del 2022, 6214 del 2022). Tuttavia il limite alla rideterminazione dell'invalidità rilevante ai fini del riconoscimento dei benefici di cui si controverte , ai sensi del mutato orientamento giurisprudenziale , è rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza 5950 del 2018 , pubblicata il 10 luglio 2018 , che il danno morale non ricomprendeva nella sua statuizione. La circostanza che il danno morale non fosse stato richiesto ai fini della determinazione dell'invalidità complessiva nel giudizio conclusosi con sentenza 5950/18 non esclude che la proposizione di siffatta istanza possa essere comunque preclusa da quel giudicato. Il giudicato , infatti, copre il dedotto e il deducibile , dovendosi intendere preclusa al ricorrente la possibilità di riproporre tutte le questioni, esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio. Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, (ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, (da ultimo, Cass. 9/11/2022, n.
33021). Ma , nel caso di specie , la domanda di cui si controverte è identica per petitum e causa petendi perché attiene alla individuazione della percentuale di invalidità rilevante per il conseguimento dei benefici di legge spettanti alla vittima del dovere : in relazione a tale quantificazione, e alla successiva pronuncia di condanna, il ricorrente intende avvalersi dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto che ha statuito la computabilità del danno morale nella quantificazione del grado di invalidità complessiva. Tale operazione presuppone il superamento del giudicato formatosi sulla sua domanda , e siffatta pretesa non può essere ritenuta legittima. Non
è infatti argomentabile un mero rapporto di connessione tra la domanda presentata col ricorso del
9.6.17 e il ricorso per cui è causa essendovi viceversa identità tra le cause trattate nel giudizio in corso e in quello definito con la sentenza del 2018, sia sotto il profilo dei soggetti, sia sotto il profilo del titolo (status di vittima del dovere ) sia, infine, sotto il profilo dell'oggetto (corrispondente ai benefici correlati allo status di vittima del dovere , sia pure parametrati a diversi gradi di invalidità ma per lo stesso evento dedotto). Correttamente pertanto il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di giudicato : per effetto del giudicato , formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza del 2018, doveva ritenersi preclusa al la possibilità di riproporre, «in ragione del Pt_1
c.d. dedotto e deducibile», tutte le questioni esercitabili in via di azione o di eccezione che egli avrebbe potuto sollevare nel primo giudizio. L'appello deve essere respinto ma la contumacia del rende superflua ogni statuizione sulle spese di lite CP_1
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
AR NT IA