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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4100/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4100/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Morini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 20 marzo 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio integrando le condizioni riportate nel ricorso introduttivo con esclusivo riferimento a reciproci rapporti di natura patrimoniale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 3 giugno 2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 219/2024, pubblicata il 17 settembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 20 marzo 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in pagina 1 di 2 ricorso, integrandone le condizioni concordate con una nuova previsione di natura essenzialmente patrimoniale;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della figlia minorenne (il cui ascolto è manifestamente superfluo); considerato, infine, che debba prendersi atto pure della nuova condizione concordata, in quanto afferente a diritti disponibili di natura patrimoniale;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parma il 21 Parte_1 Parte_2 settembre 2002 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 208, P. 1, anno 2002).
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 31 maggio (depositato e iscritto a ruolo il 3 giugno 2024), come integrate con le memorie autorizzate depositate il 20 marzo 2025.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4100/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Morini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 20 marzo 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio integrando le condizioni riportate nel ricorso introduttivo con esclusivo riferimento a reciproci rapporti di natura patrimoniale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 3 giugno 2024, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 congiuntamente domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 219/2024, pubblicata il 17 settembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 20 marzo 2025, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in pagina 1 di 2 ricorso, integrandone le condizioni concordate con una nuova previsione di natura essenzialmente patrimoniale;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della figlia minorenne (il cui ascolto è manifestamente superfluo); considerato, infine, che debba prendersi atto pure della nuova condizione concordata, in quanto afferente a diritti disponibili di natura patrimoniale;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parma il 21 Parte_1 Parte_2 settembre 2002 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parma al N. 208, P. 1, anno 2002).
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 31 maggio (depositato e iscritto a ruolo il 3 giugno 2024), come integrate con le memorie autorizzate depositate il 20 marzo 2025.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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