Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 7 luglio 2025
Decreto collegiale 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 07/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Catanzaro Ufficio Territoriale del Governo, avente ad oggetto il rigetto delle istanze di rilascio del decreto di approvazione di guardia particolare giurata e di licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Catanzaro Ufficio Territoriale del Governo e con cui sono state rigettate le istanze di rilascio dei titoli di polizia amministrativa, ossia il decreto di approvazione di guardia particolare giurata e di licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta.
2. A sostegno della domanda ha dedotto che era stato nominato guardia particolare giurata con decreto risalente al -OMISSIS-, la cui validità era stata periodicamente rinnovata in data -OMISSIS- ed in data -OMISSIS-; che, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Catanzaro aveva disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e revocato il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta rilasciati a favore del ricorrente, in ragione delle seguenti circostanze: sentenza di condanna emessa dal Tribunale di -OMISSIS- in data -OMISSIS- per la mancata esecuzione -OMISSIS- disposti dall'autorità giudiziaria in favore -OMISSIS- contestazione del reato di -OMISSIS- risalente all'-OMISSIS-; querela per -OMISSIS-; che l’originario quadro dei presupposti era stato modificato da fatti sopravvenuti poiché il ricorrente aveva ottenuto il-OMISSIS-; quanto all’episodio del 2012, in data -OMISSIS-, era sopraggiunta sentenza di non luogo a procedere; in data -OMISSIS- la parte offesa aveva inoltre rimesso la querela per il reato di -OMISSIS-.
3. Nel costituirsi la parte resistente ha chiesto dichiararsi inammissibile l’avversa domanda per mancanza del requisito della idoneità alla detenzione delle armi (come da decreto n. -OMISSIS-, mai impugnato) ossia del presupposto necessario per ottenere i titoli richiesti, nonché in ogni caso rigettarsi il ricorso.
4. Preliminarmente occorre scrutinarsi l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla difesa dell’amministrazione resistente per l’omessa impugnazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
4.1. L’eccezione è fondata.
La domanda proposta dal ricorrente in questa sede è finalizzata ad ottenere il rilascio dei titoli di polizia amministrativa sul presupposto che i fatti sottesi al provvedimento di divieto detenzione armi prot. n. -OMISSIS- sarebbero mutati a causa sopravvenienze ma risulta non contestato, anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., che detto provvedimento, con il quale la Prefettura di Catanzaro aveva disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e revocato il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi per difesa personale a tassa ridotta, non è stato impugnato dal ricorrente ed è pertanto all’attualità pienamente efficace (salva eventuale rivalutazione da parte dell’Amministrazione in seguito alle dette sopravvenienze).
Il gravato provvedimento, che trova fondamento nella omessa impugnazione del provvedimento -OMISSIS-, è quindi immune da censure logiche e di legittimità, ed in ogni caso il consolidamento del provvedimento presupposto rende privo di interesse l’odierno gravame.
5. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.
6. I peculiari profili della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.