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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice Rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.442 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 16.07.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 19.09.1989, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giulia Cafarelli, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(R.C.), Via D. Marvasi n.15, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...] CP_1 C.F._2
Salvo (R.C.) l'01.12.1992, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanna Nadia Nucera, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (RC), Via D. Marvasi, n.15, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 20.02.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis. 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 04.09.2018;
-considerato che con ordinanza del 27.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (R.C.) il 04.09.2018; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 136/2024 pubbl. il
28.11.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 28.11.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato in data
19.03.2024 all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il relativo parere in data
26.03.2024 nonché nuovamente in data 28.11.2024 a seguito della comunicazione dell'ordinanza di rimessione in istruttoria per il prosieguo del giudizio sulla domanda divorzile;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis. 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e scioglimento del matrimonio civile, depositato il
20.02.2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria
(R.C.) il 04.09.2018 tra e il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n. 166, Parte 1, u. 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in via SS 18 II
Tratto n. 113, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra CP_1
2. I coniugi, poiché entrambi economicamente indipendenti, nulla dovranno pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.07.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice Rel. Est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.442 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 16.07.2025, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 19.09.1989, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giulia Cafarelli, presso il cui studio sito in Reggio Calabria
(R.C.), Via D. Marvasi n.15, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...] CP_1 C.F._2
Salvo (R.C.) l'01.12.1992, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giovanna Nadia Nucera, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria (RC), Via D. Marvasi, n.15, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 20.02.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto, ai sensi dell'art.473 bis. 49 c.p.c., la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e di scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria (R.C.) il 04.09.2018;
-considerato che con ordinanza del 27.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 19.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Reggio Calabria (R.C.) il 04.09.2018; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 136/2024 pubbl. il
28.11.2024, regolarmente comunicata al P.M. in data 28.11.2024;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato in data
19.03.2024 all'ufficio del P.M., il quale ha espresso il relativo parere in data
26.03.2024 nonché nuovamente in data 28.11.2024 a seguito della comunicazione dell'ordinanza di rimessione in istruttoria per il prosieguo del giudizio sulla domanda divorzile;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto ai sensi dell'art.473 bis. 49 c.p.c., per la pronuncia cumulativa di separazione personale consensuale e scioglimento del matrimonio civile, depositato il
20.02.2024 da e così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria
(R.C.) il 04.09.2018 tra e il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n. 166, Parte 1, u. 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in via SS 18 II
Tratto n. 113, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra CP_1
2. I coniugi, poiché entrambi economicamente indipendenti, nulla dovranno pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 16.07.2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna