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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1486/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.7.2019, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 cpc diretto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e delle condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
1 3. Espletata CTU medico legale ed acquisita documentazione, a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa viene definita nel modo che segue.
4. La domanda è fondata.
5. Il CTU medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che la Persona_1
parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (psicosi schizzofrenica con frequenti episodi di scompenso in trattamento di antipsicotici
e turbe psicotiche continue, cardiopatia intensiva, scoliosi) che integrano, dal febbraio 2023, il requisito medico per ottenere le prestazione richiesta: invalidità permanente totale e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e con impossibilità di autonoma deambulazione e riconoscimento delle condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo;
6. Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
7. Sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese del giudizio, vista la data di decorrenza della prestazione assistenziale richiesta, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro-
Previdenza del 10.6.2021
8. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' CP_1
2
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
Accoglie il ricorso
Riconosce il diritto di alle prestazioni previste ex art. 1 Parte_1
della legge n. 18/80 e dall'art.3 comma 3 della Legge 104/92 dal febbraio 2023;
Condanna l' a corrispondere la somma di € 1.369,00 - pari a ½ di € 2.738,00 CP_1
dovuti per compensi professionali per questo giudizio, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, - oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al procuratore di parte ricorrente costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lì, 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1486/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.7.2019, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 cpc diretto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento e delle condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
1 3. Espletata CTU medico legale ed acquisita documentazione, a seguito dell'udienza di discussione, sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa viene definita nel modo che segue.
4. La domanda è fondata.
5. Il CTU medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che la Persona_1
parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (psicosi schizzofrenica con frequenti episodi di scompenso in trattamento di antipsicotici
e turbe psicotiche continue, cardiopatia intensiva, scoliosi) che integrano, dal febbraio 2023, il requisito medico per ottenere le prestazione richiesta: invalidità permanente totale e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e con impossibilità di autonoma deambulazione e riconoscimento delle condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo;
6. Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
7. Sussistono gravi motivi per compensare per metà le spese del giudizio, vista la data di decorrenza della prestazione assistenziale richiesta, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro-
Previdenza del 10.6.2021
8. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell' CP_1
2
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
Accoglie il ricorso
Riconosce il diritto di alle prestazioni previste ex art. 1 Parte_1
della legge n. 18/80 e dall'art.3 comma 3 della Legge 104/92 dal febbraio 2023;
Condanna l' a corrispondere la somma di € 1.369,00 - pari a ½ di € 2.738,00 CP_1
dovuti per compensi professionali per questo giudizio, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, - oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, al procuratore di parte ricorrente costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Lì, 09/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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