TRIB
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2024, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 1676/2024, pendente tra rappresentato e difeso dall'avv.to CIANFLONE ALESSANDRA Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roccella Ionica alla via Roma n.8, come da delega allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
l' in persona del in carica, Controparte_3 CP_4
l' irigente in cari sentati e Controparte_5 difesi dall'avv. Francesco Serafino, domiciliati in , Via Soderini, 24 CP_5
convenuti
Oggetto: carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: previa disapplicazione, ove occorra, degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost ed ai principi comunitari sopra delineati:
1- Accertare e dichiarare il diritto del prof alla percezione beneficio Parte_1 economico previsto dalla l. 107/2015 e, per l'effetto condannare il resistent CP_1
a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equip r poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente in virtù dei sopraindicati contratti a tempo determinato, o, in alternativa, condannare il predett al pagamento in favore della ricorrente CP_1 per gli anni scolastici, 2019/20, e ell'importo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.
1 3- Condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_2 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la parte convenuta:
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa. RIGETTARE in ogni caso la richiesta per a.s. 2019/2020 per svolgimento di supplenza per sole due ore settimanali anziché diciotto come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. RIGETTARE il ricorso per omissione dell'onere probatorio relativamente alle spese sostenute. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Svolgimento del processo
Il signor ha convenuto in giudizio le a Parte_2 deducendo: - to servizio alle dipendenze del Controparte_1 quale docente in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019- 2020 e 2022-2023; - di non aver fruito del beneficio della c.d. Carta Docente previsto dalla legge n. 107/2015; - di avere svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo;
- di averne diritto, quale docente precario, sulla base del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si sono costituite le amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è decisa come segue.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
1. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e d lti da enti accreditati presso i , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
2 di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
2. Sulla questione oggetto di causa si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una norma va al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, c l fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Anche io di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha giudicato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a
3 carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.”
Per l'effe nullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre CP_7
2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
3. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
In maniera conforme si è ripetutamente espresso questo Tribunale con numerose sentenze (cfr., ex multis, sentenza n. 3124/2022, dott.ssa Colosimo;
sentenza n. 34/2023, dott. Di Leo;
sentenza 2290/22, dott.ssa sentenza 2376/22, dott.ssa Palmisani;
Per_1 sentenza 2835/22, dott.ssa ; sentenza 2843/22, dott.ssa ). Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 29961/23 emessa nel noto giudizio di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. la Suprema Corte ha, infine, chiarito che:
“1) la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a ” CP_1
e che:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Il ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio quale docente per effetto dei seguenti contratti a tempo determinato:
• Anno scolastico 2019-2020, dal 07/10/2019 al 30/06/2020 presso Sup.
“ (cfr. contratto prot. n. 4496 del 07/10/2019, doc. 1, fascicolo Persona_4 Org_2 ricorrente) per due ore settimanali di lezione.
• Anno scolastico 2022-2023, dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso
[...]
(cfr. contratto prot. 8677 del 12/09/2022, doc. 2, Organizzazione_3 fascicolo ricorrente).
4 • Anno scolastico 2022-2023, dal 17/10/2022 al 30/06/2023 presso Org_4 Org_5
AT (cfr. contratto prot. 6283 del 17/10/2022, doc. 2, fascicolo ricorrente).
[...]
• Anno scolastico 2023-2024, dal 04/09/2023 al 30/06/2024 presso
[...]
(cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente). Parte_3
• Anno scolastico 2023-2024, dal 09/10/2023 al 30/06/2023 presso
[...]
(cfr. contratto prot. 8677 del 12/09/2022, doc. 3, fascicolo ricorrente); Org_6
Il ricorrente ha, quindi, prestato attività di docenza in qualità di supplente con contratti sino al termine delle attività didattiche ed è attualmente in servizio con contratto avente decorrenza dal 09/10/2023 al 30.6.2024.
La domanda deve, tuttavia, essere accolta limitatamente all'a.s. 2022/2023, dovendosi, invece, rigettare con riferimento all'anno scolastico 2019-2020 in accoglimento dell'eccezione formulata dalla parte resistente.
Per tale ultimo anno scolastico il contratto prevede un impegno settimanale di 2 ore.
Il DPCM 28.11.2016 stabilisce, all'art. 1, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato… sia a tempo pieno che a tempo parziale…”.
Il beneficio è erogato ai docenti a tempo parziale nella sua interezza e non secondo il principio del pro rata temporis.
Ai sensi del DPR 89/2009 e dell'art. 28, comma 5, CCNL Scuola, l'attività di insegnamento si svolge, a tempo pieno, in 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 22 ore settimanali per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria.
Ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, CCNL Scuola, i docenti part time di ruolo devono garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra, orario che non può comunque scendere al di sotto del 30% del tempo pieno quando vi siano specifiche ragioni organizzative.
Da tutto quanto sopra esposto, discende che una piena equiparabilità, ai sensi della Clausola 4 dell'accordo, tra docenti di ruolo e docenti precari part time, nell'ottica dell'assegnazione del beneficio per intero, può sussistere solo quando il docente precario presti servizio per un monte ore analogo. Diversamente non può procedersi ad alcuna comparazione rilevante ai sensi della Clausola citata, trattandosi di situazioni del tutto differenti che non trovano termine di paragone nell'ambito dell'insegnamento di ruolo.
Quanto all'a.s. 2022/2023, nel solco della giurisprudenza sopra citata ed in accordo con tale orientamento, si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
4. Deve darsi conto, infine, del fatto che la parte resistente ha eccepito la decadenza della ricorrente dal diritto di chiedere la carta docente per le annualità pregresse, per non aver provveduto, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 28.11.2016, alla registrazione sull'applicazione web dedicata ai beneficiari della carta nel termine del 30 ottobre di ciascun anno.
5 L'amministrazione resistente osserva poi che l'art. 6 del medesimo DPCM prevede che: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, con la conseguenza che non sarebbe nemmeno possibile procedere al cumulo tra le annualità richieste.
Sottolinea, in ogni caso, che la parte ricorrente avrebbe avanzato richiesta di fruire di un beneficio non più esistente al momento della domanda, tenuto anche conto della ratio del beneficio strettamente connesso alla periodicità delle esigenze di aggiornamento.
L'eccezione deve essere rigettata.
Va innanzitutto osservato che il riconoscimento a posteriori del diritto ad ottenere la Carta Docente va configurato come misura necessaria e idonea a rimuovere gli effetti della discriminazione a suo tempo posta in essere.
È poi evidente che la parte ricorrente non avrebbe potuto formulare alcuna richiesta, non essendo stata inclusa per legge tra i beneficiari della Carta Docente. E' altrettanto evidente che non può configurarsi alcuna estinzione del diritto in forza del decorso di un determinato periodo di tempo, se tale diritto era insussistente ab origine per mancato riconoscimento legislativo.
Parimenti non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 6, la cui operatività è chiaramente connessa alla regolare fruizione del beneficio da parte di chi ne abbia – a monte - diritto.
Va, infine, osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, sopra citata, ha precisato sul punto quanto segue:
“…è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo n ero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che i nega l'esistenza CP_1 di un loro diritto in proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
5. Essendovi soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura del 30 per cento.
Per la restante parte, si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per lo scaglione fino ad € 1.100,00, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale,
6 tenuto conto del numero di parti e dell'assenza di questioni di particolare complessità stante l'attuale quadro giurisprudenziale consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente di ottenere la carta docente l'anno scolastico 2022/2023 per l'importo di € 500,00 e per l'effetto: condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30 per cento;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per tale parte, nella somma di € 360,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 5.6.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
7