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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1700 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Virzì e CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come lavapiatti, dal 28.1.2022 al 4.2.2025, data del licenziamento;
- che il recesso datoriale è illegittimo in quanto non è stato comunicato in forma scritta, era caratterizzato da motivo ritorsivo (posto che il licenziamento è avvenuto a seguito vertenza incardinata dal ricorrente al fine di conseguire la retribuzione per il lavoro supplementare e straordinario espletato) e, comunque, era privo di giustificato motivo (non avendo la società soppresso il posto di lavoro ma, anzi, avendo la medesima assunto nuovo personale successivamente al recesso). Chiede pertanto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 2 co. 2 del D.lgs. 23/15 o, in subordine, l'applicazione delle altre tutele stabilite dal decreto legislativo suddetto.
La società resistente è rimasta contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
E' infatti fondata la prima doglianza del ricorrente, concernente l'omessa comunicazione in forma scritta del recesso datoriale.
1 Nel caso di specie, per l'esattezza, la società resistente ha trasmesso al lavoratore, in data 7.2.2025, una raccomandata contenente la mera ricevuta della già avvenuta comunicazione (risalente al 4.2.2025) della cessazione del rapporto Pt_2
(cessazione fatta risalire addirittura al 31.1.2025). Detta comunicazione, oltre a essere successiva tanto alla data di cessazione del rapporto (31.1.2025) quanto alla data di trasmissione ai centri per l'Impiego dell'evento, è comunque sfornita della necessaria esplicitazione delle ragioni del recesso. Giova infatti ricordare che l'art. 2 della L. 604/1966, nella versione in vigore sin dal 2012, stabilisce che “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”. Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente, non si può ritenere che il datore di lavoro abbia assolto all'onere delineato dalla disposizione appena riportata, né la società (rimasta contumace) ha dato prova del contrario. Infatti, non solo la comunicazione è stata successiva alla data di cessazione del rapporto, ma il documento trasmesso il 7.2.2025 non conteneva alcuna
“specificazione” dei motivi del recesso. La dicitura, ivi contenuta, “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” era infatti eccessivamente generica per soddisfare la ratio sottesa all'art. 2 co. 2° della L. 604/66, che è quella di consentire al lavoratore di soppesare le proprie ragioni e di valutare l'opportunità di impugnare il licenziamento, incardinando così un giudizio “al buio”.
Va quindi fatta applicazione dei rimedi di cui all'art. 2 del D.lgs. 23/15, posto che, per espressa disposizione del primo comma, la disciplina in questione si applica “anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”. Per tali ragioni, il ricorrente va reintegrato nel posto di lavoro con le mansioni assegnategli prima del licenziamento. La società datrice di lavoro va poi condannata al pagamento di un'indennità di misura pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso (31.1.2025) sino alla reintegrazione, nonché al pagamento della relativa contribuzione. Ogni altra doglianza del ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
2 Appare opportuna la trasmissione all del presente pronunciamento, al fine di CP_2 agevolare la riscossione della contribuzione suddetta, nonché la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, per assicurare l'adempimento degli oneri fiscali.
PQM
- Dichiara inefficace il licenziamento impugnato in ricorso e condanna la società resistente a reintegrare nel posto di lavoro dallo stesso Parte_1 occupato prima del recesso datoriale;
- Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente una somma CP_3 pari alla retribuzione che lo stesso avrebbe percepito (al netto dei contributi e al lordo delle imposte) fra la data del licenziamento e l'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al pagamento, nonché a procedere al versamento degli oneri contributivi.
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Dispone la trasmissione del presene provvedimento all' e all'Agenzia CP_2 delle Entrate.
Trapani, 24/12/2025 Il giudice
UR TR
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. UR TR in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Grazia Virzì e CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come lavapiatti, dal 28.1.2022 al 4.2.2025, data del licenziamento;
- che il recesso datoriale è illegittimo in quanto non è stato comunicato in forma scritta, era caratterizzato da motivo ritorsivo (posto che il licenziamento è avvenuto a seguito vertenza incardinata dal ricorrente al fine di conseguire la retribuzione per il lavoro supplementare e straordinario espletato) e, comunque, era privo di giustificato motivo (non avendo la società soppresso il posto di lavoro ma, anzi, avendo la medesima assunto nuovo personale successivamente al recesso). Chiede pertanto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna all'erogazione dell'indennità di cui all'art. 2 co. 2 del D.lgs. 23/15 o, in subordine, l'applicazione delle altre tutele stabilite dal decreto legislativo suddetto.
La società resistente è rimasta contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto.
E' infatti fondata la prima doglianza del ricorrente, concernente l'omessa comunicazione in forma scritta del recesso datoriale.
1 Nel caso di specie, per l'esattezza, la società resistente ha trasmesso al lavoratore, in data 7.2.2025, una raccomandata contenente la mera ricevuta della già avvenuta comunicazione (risalente al 4.2.2025) della cessazione del rapporto Pt_2
(cessazione fatta risalire addirittura al 31.1.2025). Detta comunicazione, oltre a essere successiva tanto alla data di cessazione del rapporto (31.1.2025) quanto alla data di trasmissione ai centri per l'Impiego dell'evento, è comunque sfornita della necessaria esplicitazione delle ragioni del recesso. Giova infatti ricordare che l'art. 2 della L. 604/1966, nella versione in vigore sin dal 2012, stabilisce che “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”. Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente, non si può ritenere che il datore di lavoro abbia assolto all'onere delineato dalla disposizione appena riportata, né la società (rimasta contumace) ha dato prova del contrario. Infatti, non solo la comunicazione è stata successiva alla data di cessazione del rapporto, ma il documento trasmesso il 7.2.2025 non conteneva alcuna
“specificazione” dei motivi del recesso. La dicitura, ivi contenuta, “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” era infatti eccessivamente generica per soddisfare la ratio sottesa all'art. 2 co. 2° della L. 604/66, che è quella di consentire al lavoratore di soppesare le proprie ragioni e di valutare l'opportunità di impugnare il licenziamento, incardinando così un giudizio “al buio”.
Va quindi fatta applicazione dei rimedi di cui all'art. 2 del D.lgs. 23/15, posto che, per espressa disposizione del primo comma, la disciplina in questione si applica “anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”. Per tali ragioni, il ricorrente va reintegrato nel posto di lavoro con le mansioni assegnategli prima del licenziamento. La società datrice di lavoro va poi condannata al pagamento di un'indennità di misura pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso (31.1.2025) sino alla reintegrazione, nonché al pagamento della relativa contribuzione. Ogni altra doglianza del ricorrente resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile con basso grado di difficoltà) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
2 Appare opportuna la trasmissione all del presente pronunciamento, al fine di CP_2 agevolare la riscossione della contribuzione suddetta, nonché la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, per assicurare l'adempimento degli oneri fiscali.
PQM
- Dichiara inefficace il licenziamento impugnato in ricorso e condanna la società resistente a reintegrare nel posto di lavoro dallo stesso Parte_1 occupato prima del recesso datoriale;
- Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente una somma CP_3 pari alla retribuzione che lo stesso avrebbe percepito (al netto dei contributi e al lordo delle imposte) fra la data del licenziamento e l'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti fino al pagamento, nonché a procedere al versamento degli oneri contributivi.
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
- Dispone la trasmissione del presene provvedimento all' e all'Agenzia CP_2 delle Entrate.
Trapani, 24/12/2025 Il giudice
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