Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9208 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09208/2025REG.PROV.COLL.
N. 04965/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4965 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. VA CU. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, agente scelto della Polizia di Stato, propone appello avverso sentenza n. -OMISSIS-/2022 del Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, che ha respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso -OMISSIS-volto ad ottenere l’annullamento:
- del decreto n. 333-D/37160 del 18.03.19, notificato in data 16.04.19, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha inflitto all’Agente Scelto della Polizia di Stato -OMISSIS- la sanzione disciplinare di cui all’art. 6 n. 1, in relazione all’art. 4 n. 18, del d.p.r. n. 737/81 (sospensione dal servizio) per la durata di mesi 3;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché ignoto.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- l’agente scelto della Polizia di Stato in forza presso il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, ha impugnato il decreto n.333-D/37160 del 18.03.19, sopra richiamato;
- il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 6 n. 1, in relazione all’art. 4 n. 18, del d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 (grave comportamento, anche fuori dal servizio, non conforme al decoro delle funzioni);
- nella graduazione della sanzione l’Amministrazione ha tenuto conto dei precedenti disciplinari del ricorrente (3 richiami scritti e 4 pene pecuniarie tra il 2015 e il 2018);
- la sanzione comporta la deduzione dal computo dell’anzianità di un pari periodo;
- il procedimento disciplinare è stato avviato sulla base di un esposto di data 28 giugno 2018, presentato dal titolare di un centro di massoterapia e discipline olistiche situato a Brescia;
- in sintesi, nel precedente mese di maggio il ricorrente aveva inutilmente cercato di acquistare su Internet, tramite RO, un pacchetto di 5 sedute di massaggi al prezzo complessivo di €39,90;
- poiché la transazione online non era andata a buon fine, il ricorrente si è recato di persona presso il centro in data 29 maggio 2018, senza però ottenere dal titolare la conferma della suddetta offerta con pagamento in contanti;
- in tale occasione il ricorrente si qualificava come poliziotto, o comunque emergeva questa sua qualifica all’atto della compilazione del modulo di iscrizione fornitogli dal titolare del centro;
- il ricorrente tornava poi il 26 giugno 2018, nuovamente senza aver potuto completare la transazione online, e di fronte all’atteggiamento intransigente del titolare, che non intendeva riconoscere l’offerta di RO con pagamento in contanti, avrebbe pronunciato, secondo l’esposto, una frase del seguente tenore: « lei non è flessibile quanto me, ma sappia che ci sono dei poliziotti che non lo sono. Per controllare i vostri passaporti e i vostri visti in Questura è possibile farlo e rimandarvi a casa »;
- il titolare del centro è nato in [...], e dunque la frase è stata percepita come una minaccia;
- immediatamente, il fratello del titolare, presente al diverbio, chiamava il 112, passando poi la comunicazione al titolare;
- nella trascrizione della telefonata al 112 risulta la seguente frase pronunciata dal titolare del centro: « lui è flessibile e noi non lo siamo come tanti poliziotti che mandano indietro gli indiani, guardano ... il permesso di soggiorno e via dicendo »;
- nel ricorso si affermava, in contrario, che la frase riportata nell’esposto non sarebbe mai stata pronunciata, mentre quella presente nella trascrizione della telefonata al 112 dovrebbe essere interpretata in senso opposto, ossia come una considerazione personale del titolare del centro sul diverso grado di flessibilità applicato dalle autorità che rilasciano e rinnovano i titoli di soggiorno;
- in ogni caso, avendo il titolare del centro la cittadinanza italiana, non sarebbe stato possibile che percepisse come una minaccia un eventuale riferimento alla perdita del titolo di soggiorno.
3. A fondamento del ricorso veniva formulato il seguente motivo di ricorso:
I. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Si sosteneva che:
- non è vero che il ricorrente avesse tenuto un comportamento contrario al decoro della propria funzione;
- si era trattato di un mero diverbio tra privati nel corso del quale il ricorrente, senza abusare della propria funzione e senza assumere atteggiamenti intimidatori, si era limitato a difendere dialetticamente le proprie ragioni a fronte di quello che riteneva un abuso del titolare del centro massaggi;
- anche la frase contestata « Lei non è flessibile quanto me, ma sappia che ci sono dei poliziotti che non lo sono. Per controllare i vostri passaporti e i vostri visti in Questura è possibile farlo e rimandarvi a casa » non aveva avuto alcuna valenza intimidatoria, ma si era trattato di una mera percezione del destinatario;
- peraltro, la frase in questione non era stata pronunciata dal ricorrente, ma dal titolare del centro, a voler indicare che la flessibilità che il ricorrente pretendeva da lui non era quella manifestata di regola dai poliziotti che esaminano le pratiche di permesso di soggiorno;
- in ogni caso, essendo il titolare del centro cittadino italiano (di origine indiana) non avrebbe avuto senso far riferimento alle pratiche di permesso di soggiorno;
- la chiamata al 112 da parte del fratello del titolare del centro era stato un tentativo di “mettere le mani avanti” temendo che il ricorrente potesse agire nei suoi confronti contestandogli una condotta truffaldina;
- il ricorrente non aveva abusato delle proprie funzioni e nemmeno della propria qualifica, tant’è vero che dagli atti del procedimento disciplinare è emerso che è stato il titolare del centro a richiedere al ricorrente quale fosse la propria professione al fine di individuare l’origine dei suoi dolori alla colonna vertebrale;
- il ricorrente non ha nemmeno preteso prestazioni non dovute, ma soltanto chiesto che fossero applicate le condizioni dell’offerta che non aveva potuto acquistare online per il non funzionamento del sistema.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. -OMISSIS-/2022 il Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione:
« I. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione della normativa di settore, in considerazione del comportamento specifico addebitato all’interessato, valutato nella sua gravità anche in relazione ai numerosi precedenti disciplinari riferibili al medesimo e già sanzionati dall’Amministrazione, anche per comportamenti di analogo tenore.
II. La sanzione irrogata, consistente nella sospensione dal servizio per mesi tre, è stata adottata in virtù del combinato disposto degli artt. 6 comma 3 n. 1 e 4, comma 2, n. 18 del d.p.r. 25/10/1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti); in particolare:
- l’art. 6 comma 3 n. 1 sanziona con la sospensione dal servizio per un periodo da uno a sei mesi «le mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali»”
- il precedente articolo 4, sanziona al comma 2 n. 18 «qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
III. I fatti valutati dall’Amministrazione sono riportati in modo analitico nella delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 19 febbraio 2019, richiamata per relationem nella motivazione dell’atto impugnato, oltre che nelle Relazioni prodotte in atti dalla difesa erariale.
IV. La vicenda, come esposto in narrativa, ha tratto origine da un diverbio del ricorrente con il titolare del centro di massoterapia e discipline olistiche, cittadino italiano ma di origine indiane, il quale gli aveva rifiutato l’erogazione di prestazioni massoterapiche a prezzo scontato per non essersi il ricorrente attenuto alle condizioni della specifica offerta della piattaforma di vendita online “RO”, circostanza ammessa dal ricorrente ma addebitata ad un asserito malfunzionamento del sito di acquisti online. Il diverbio, che avrebbe potuto mantenere una dimensione privata con la possibilità per ciascuno dei soggetti coinvolti di manifestare disappunto per la posizione della controparte, ha assunto una dimensione del tutto diversa – e disciplinarmente rilevante – nel momento in cui è venuta in rilievo la qualifica di poliziotto del ricorrente. E sebbene sia pacifico dagli atti del procedimento disciplinare che il ricorrente non ebbe ad abusare della propria qualifica, essendosi limitato a compilare il modulo di iscrizione consegnatogli dal titolare del centro indicando, come richiesto, anche la propria professione (utilizzando peraltro la dicitura in lingua inglese “policemen”, come a voler essere certo che l’interlocutore straniero lo capisse); nondimeno, dopo la comunicazione della propria qualifica, il ricorrente avrebbe dovuto serbare un comportamento particolarmente attento, in quanto nell’esporsi verso altri soggetti per questioni private aveva contemporaneamente l’obbligo di salvaguardare l’immagine e la credibilità dell’istituzione di appartenenza. Gli art. 6 n. 1, e 4 n.18, del d.p.r. 737/1981 perseguono appunto la finalità di tutelare il prestigio dell’istituzione anche attraverso il comportamento tenuto dai dipendenti al difuori del servizio, particolarmente quando l’appartenenza all’istituzione sia nota al pubblico o comunicata alla controparte.
Al contrario, la semplice circostanza di aver perseverato nel diverbio nonostante la consapevolezza nell’interlocutore della sua qualifica di agente di polizia, ha avuto l’inevitabile effetto di indurre uno stato di sudditanza psicologica nell’interlocutore, di cui il ricorrente non poteva non essere consapevole.
L’insistenza a proposito del prezzo dei massaggi era quindi idonea a giustificare i rilievi disciplinari.
Il riferimento alla flessibilità e ai titoli di soggiorno non è stato invece qualificato come una minaccia esplicita nel provvedimento impugnato. In effetti, l’Amministrazione, basandosi sulla trascrizione della telefonata al 112, ha correttamente attenuato questo profilo, sottolineando però che i rapporti di forza erano sbilanciati a favore del ricorrente non solo per la qualifica rivestita ma anche per il ricordo indotto o evocato nella controparte circa la reversibilità del soggiorno in Italia prima della concessione della cittadinanza. Perseguire vantaggi economici approfittando di rapporti di forza sbilanciati è certamente un atteggiamento rilevante sul piano disciplinare.
A ciò si aggiunga che alcuni dei precedenti disciplinari del ricorrente (in particolare, l’episodio di intemperanza nei confronti di un capotreno che contestava la mancanza del biglietto, e le minacce successivamente rivolte al medesimo capotreno) rivelano anche per il passato una scarsa attenzione al decoro del comportamento al di fuori del servizio.
V. Il ricorso va quindi respinto ».
6. Avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2022 il Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, ha proposto appello il signor -OMISSIS-per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il motivo di appello è rubricato: « Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ».
Parte appellante sostiene che
- la sentenza impugnata reputa erroneamente che il signor -OMISSIS-abbia tenuto un grave comportamento scorretto senza considerare che, in realtà, oltre a non aver abusato della sua qualità di appartenente alla Polizia di Stato (come pacificamente escluso all’esito dell’inchiesta disciplinare), non ha tenuto alcuna condotta che di fatto giustificasse la supposta sudditanza psicologica del signor-OMISSIS- nei suoi confronti;
- quella con il titolare del centro olistico fu solo una discussione tra privati in cui le parti difendevano le rispettive posizioni: -OMISSIS-rappresentava che non era corretto pubblicizzare offerte tramite RO (nella specie: 5 sedute di massaggi al prezzo complessivo di € 50) senza dare in concreto la possibilità di accedervi perché sistematicamente il procedimento di pagamento online non faceva concludere la transazione (il che evidentemente induceva il cliente a recarsi di persona presso il centro per acquistare sul posto la promozione, sentendosi invece richiedere il prezzo pieno);-OMISSIS- non intendeva riconoscere la possibilità di usufruire della promozione, cosa che aveva invece fatto nella precedente occasione di maggio 2018, quando aveva praticato un massaggio al costo di € 10, corrispondente appunto al prezzo unitario di ogni prestazione del pacchetto;
- nessuna richiesta estorsiva o comunque minatoria vi fu da parte dell’esponente, che non intendeva ottenere una seduta massoterapica gratuita o altro indebito vantaggio, ma solo poter usufruire dell’offerta, ritenendo (a ben vedere, non rileva neppure se, di fatto, a torto o a ragione) di essere nel suo buon diritto, poiché il sistema non gli aveva consentito l’acquisto del pacchetto, per un evidente malfunzionamento addebitabile all’esercente, come comprovato dagli innumerevoli tentativi di transazione online vanamente effettuati, anche tramite l’account “RO” della propria fidanzata, non andati a buon fine nonostante la capienza della sua carta di credito, e quindi per motivi ignoti non dipendenti da lui;
- nella discussione, l’appellante ha solo cercato di far valere le sue ragioni, difendendo dialetticamente la sua posizione davanti a quello che riteneva un abuso, senza eccedere nei toni o nei modi (non ha insultato né minacciato il suo interlocutore, né è passato a vie di fatto) e senza travalicare i limiti del decoro delle funzioni da lui ricoperte;
- egli, nella circostanza, non spese mai il nome della Polizia di Stato, né fece mai valere la sua qualità di appartenente al Corpo per nessun motivo, meno che mai per intimidire il signor -OMISSIS-o determinare uno “sbilanciamento” dei rapporti di forza in suo favore nella discussione;
- di tale sua qualità-OMISSIS- era a conoscenza solo perché, in occasione del primo massaggio del precedente mese di maggio, aveva fatto compilare all’esponente un modulo informativo/d’iscrizione, come di prassi, dove veniva richiesto di precisare anche la professione, al che -OMISSIS-aveva riportato la generica dicitura in inglese “policeman”, non perché volesse essere certo che l’interlocutore di origine straniera lo capisse, come si legge nella sentenza appellata – circostanza peraltro mai emersa dagli atti ed oggetto evidentemente di una mera supposizione, tanto maliziosa quanto infondata – bensì per usare volutamente un termine vago e anche un po’ ironico; inoltre, durante l’erogazione della prestazione, il signor -OMISSIS-, per meglio individuare la possibile causa dei suoi dolori alla schiena, gli aveva espressamente chiesto quale lavoro svolgesse, domanda a cui egli aveva risposto senza precisare il Corpo di polizia di appartenenza, così come aveva fatto in precedenza nella compilazione del predetto modulo informativo/d’iscrizione;
- -OMISSIS-non ha nemmeno mai pronunciato la frase sulla “flessibilità” dei poliziotti (su cui principalmente si fonda la ritenuta valenza minatoria della sua condotta), che fu invece detta da-OMISSIS- prendendo spunto dal fatto che l’esponente gli chiedeva di essere “flessibile” riguardo alla promozione da applicare, al che -OMISSIS-, riprendendo risentito tale parola, replicò che “però i poliziotti non sono flessibili, controllano i visti ed i passaporti e mandano via gli indiani”, evidentemente memore di quando doveva sbrigare le pratiche inerenti il suo titolo di soggiorno, prima di acquistare la cittadinanza italiana;
- la frase sulla “flessibilità” dei poliziotti viene erroneamente attribuita a -OMISSIS-perché, nel successivo esposto di -OMISSIS-, è indicato che l’esponente gli avrebbe detto: « Lei non è flessibile quanto me, ma sappia che ci sono dei poliziotti che non lo sono. Per controllare i vostri passaporti e i vostri visti in Questura è possibile farlo e rimandarvi a casa »;
- ma tale frase articolata, con l’uso della forma verbale del “lei” e del congiuntivo (usualmente sconosciuti ai cittadini stranieri, non esistendo nelle loro lingue madri) più che riferita in questi termini dal signor -OMISSIS-, in sede di esposto, come uscita dalla bocca di -OMISSIS-, appare “farina del sacco” dell’Ufficiale di P.G. che ha recepito l’esposto stesso, il quale, sicuramente in buona fede, ha così inteso il racconto di -OMISSIS-, nel tentativo di interpretare le sue non chiare capacità di espressione in italiano, riportandole nel verbale redatto in forma riassuntiva semplice;
- difatti, il -OMISSIS-utilizza esclusivamente la forma del “tu” e ha una conoscenza basilare dell’italiano, come risulta dalla registrazione e dalla trascrizione testuale, in atti, della sua conversazione telefonica con l’operatore del 112 n.u.e., intervenuta il giorno stesso del 26.06.2018;
- nella telefonata al 112 n.u.e., peraltro, la frase in questione è diversa; invero, -OMISSIS-, in un italiano appunto basilare e poco chiaro nei contenuti, diceva testualmente: « Lui è flessibile e noi non lo siamo, come tanti poliziotti che mandano indietro gli indiani; guardano i permessi di soggiorno », con ciò riassumendo il contenuto del colloquio avuto con l’Ag. Sc. -OMISSIS-; frase che in realtà -OMISSIS-non ha pronunciato, ma nella quale comunque non è ravvisabile alcuna minaccia, neppure velata, facendosi un mero paragone di “flessibilità”;
- lo stesso Funzionario incaricato dell’inchiesta disciplinare, all’esito dell’istruttoria, ha espressamente riconosciuto che la frase sull’assenza di “flessibilità” dei poliziotti assume senso logico solo se pronunciata dal signor -OMISSIS-, e non il contrario, come a dire che -OMISSIS-pretendeva da lui flessibilità nell’applicazione della promozione, ma i poliziotti, nel controllare i permessi di soggiorno, non sono affatto “flessibili”;
- nel corso della discussione, alla richiesta dell’esponente di poter usufruire dell’offerta pubblicizzata, il signor -OMISSIS-rispondeva dicendo che lui era cittadino italiano e che nel suo negozio faceva quello che voleva; dunque, sapendo della cittadinanza italiana del signor -OMISSIS-, non avrebbero avuto senso supposte “pressioni” su di lui evocando i titoli di soggiorno;
- in ogni caso, fermo restando quanto detto sopra circa il fatto che era stato il signor -OMISSIS-a pronunciare la frase «però i poliziotti non sono flessibili, controllano i visti ed i passaporti e mandano via gli indiani», non possono fondatamente attribuirsi all’esponente responsabilità disciplinari in conseguenza di mere percezioni e/o stati soggettivi altrui a cui non ha dato causa;
- infatti, se anche il signor -OMISSIS-, già a conoscenza della professione dell’Ag. Sc. -OMISSIS-per i suddetti motivi, si sia in qualche modo lasciato condizionare e, nella discussione, abbia provato metus reverentialis di fronte a tale interlocutore, ciò non è certo imputabile all’esponente, che, incolpevolmente, si trova ad essere punito per una mera “percezione” di una persona che peraltro non comprende appieno la lingua italiana, ovvero per ragioni al di fuori della sua sfera di azione, per una sorta di inammissibile responsabilità oggettiva derivante dal suo status giuridico;
- né può fondatamente ritenersi che avrebbe dovuto soprassedere dal difendere dialetticamente le sue ragioni – ripetesi, senza “farsi forza” in alcun modo del suo status di poliziotto – solo perché sapeva che il signor -OMISSIS-era a conoscenza di tale sua qualità: sarebbe come dire che i poliziotti hanno meno diritti degli altri cittadini, dovendo rinunciare a farli valere di fronte a chicchessia, pur ritenendo di stare subendo un torto;
- risulta anche accertato dall’istruttoria disciplinare che furono il signor-OMISSIS- ed il fratello a chiedere a -OMISSIS-, di cui appunto già conoscevano la professione, di vedere il suo tesserino, per sincerarsi che fosse veramente un poliziotto, il che dimostra altresì che gli stessi non erano assolutamente intimoriti dal suo status, poiché, altrimenti, si sarebbero sicuramente astenuti dall’intraprendere la discussione (semmai avrebbero erogato la prestazione, sia pure ob torto collo) e non si sarebbero certamente rivolti al 112 n.u.e., ovvero agli stessi “inflessibili” colleghi di -OMISSIS-;
- l’accaduto va quindi ricondotto nel giusto alveo, ossia quello di un semplice diverbio, non attinente a fatti di servizio né allo status di appartenente alla Polizia di Stato dell’esponente, che non ha tenuto alcun comportamento non conforme al decoro delle sue funzioni, tantomeno particolarmente grave, sì da giustificare l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio (art. 6 n. 1 del d.p.r. n. 737/81) per condotte altrimenti punibili con la pena pecuniaria (art. 4 n. 18).
2. Il motivo è infondato.
2.1 Il giudizio disciplinare nei confronti del personale della Polizia presenta un significativo margine di apprezzamento da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sebbene in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare il giudice amministrativo possa sindacare la valutazione dell’Amministrazione e verificare se contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente.
Ciò posto, ai sensi del d.p.r. 28.10.1985 n. 782 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, dovendosi astenere inoltre da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione; e ciò anche fuori dal servizio dovendo il personale mantenere sempre una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni (vedi, in motivazione, Cons. Stato, sez. VI, 21/05/2009, n. 3125).
La disposizione di cui all'art. 4, punto 18, d.p.r. n. 737 del 1981, considera punibile con la sanzione della pena pecuniaria, qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. IV, 30/05/2005, n. 2771).
Se le mancanze disciplinari sono reiterate e abituali, è legittima la sospensione dal servizio del poliziotto il cui tenore di vita non è compatibile con il decoro richiesto a chi indossa la divisa (Cons. Stato, sez. III, 14/12/2015, n. 5675).
2.2 Parte appellante si sofferma a ricostruire la puntuale dinamica dei fatti invocando il proprio “diritto a litigare” come fanno tutti i cittadini.
Ma il provvedimento disciplinare, e la sentenza del Tar, fanno leva su un aspetto che resta quasi ignorato nell’atto di appello: il comportamento aggressivo tenuto dall’appellante.
Non è in discussione il fatto che il titolare del centro massaggi fosse a conoscenza della qualifica di poliziotto dell’appellante (“policeman”, si era autodefinito l’appellante nel modulo informativo/d’iscrizione proprio per farsi capire dal titolare del centro massaggi di origine straniera).
E non è in discussione il fatto che tra appellante e titolare del centro massaggi sia sorto un alterco così animato da portare alla chiamata del 112.
Ciò che emerge da queste circostanze di fatto, non revocate in dubbio, è che l’appellante non ha tenuto il comportamento che, anche fuori dall’orario di servizio, un poliziotto deve tenere ma si sia lasciato andare ad un comportamento aggressivo come tale idoneo a recare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione di appartenenza.
Come correttamente riportato nella delibera del Consiglio provinciale di disciplina il comportamento tenuto dall’appellante risulta essere contrario ai doveri assunti con il giuramento che si traduce per l'operatore di polizia in una precisa manifestazione di volontà ad avere un comportamento cosciente sempre improntato a non commettere fatti non conformi alla missione della Polizia di Stato. L'appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza deve rispettare norme di condotta che rendono corretto e giustificano l'operato delle Forze dell'Ordine e che assumono rilevanza allorquando chi è chiamato a far applicare la legge mantenga, in ogni occasione della vita, pubblica o privata, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, operando con senso di responsabilità, nella piena conoscenza delle conseguenze del proprio agire. Solo in tal modo si riscuote quella fiducia nei confronti del prossimo che legittima l'operato del poliziotto e che nel caso in esame risulta assente.
Il provvedimento disciplinare è stato correttamente motivato in ragione (i) della condotta tenuta in quanto contraria al decoro [art. 4 n. 18, d.p.r. 737/1981] e (ii) dei numerosi precedenti disciplinari vantati dall’appellante [art. 6 n. 1, d.p.r. 737/1981].
3. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA TT, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
VA CU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CU | HA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.