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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 19 novembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, rappresentati e difesi dall' Avv. P. Parte_1
Guido come da mandato in atti
contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. L. Romano come da mandato in atti nonchè uale mandataria di , in Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G.
Rossetto come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 02.07.2024, i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_1 proposto opposizione ex art. 615, 1 comma c.p.c. avverso atto di precetto notificato in data 20.12.2022, con cui ha intimato il pagamento della somma di € CP_1
37.340,14 in forza di mutuo fondiario per atto del Notaio di Persona_1
Copertino stipulato in data 22/09/2004, rep. 85234, racc. 15139.
Con comparsa di risposta del 12.04.2023 si costituiva in giudizio , in CP_4
persona del suo legale rappresentante pt., per impugnare e contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Con atto del 12.05.2025 spiegava intervento, anche ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e si costituiva , in qualità di mandataria di quale cessionaria, per resistere CP_2 CP_3
Cont alla pretesa attorea e chiedere la estromissione dal presente giudizio di
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente occorre dare atto che in data 12.02.25-21.02.2025 si è costituita, nel presente giudizio, la società “ , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, spiegando atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di mandataria di “ , con contestuale richiesta di Controparte_3
estromissione dal presente giudizio della CP_1
Cio premesso, occorre decidere in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva e carenza di titolarità del credito azionato, sollevata dagli opponenti.
In paricolare, i sigg.ri adducono che parte intervenuta non abbia dato Parte_1
Contr sufficiente prova né della reale ed effettiva esistenza del contratto di cessione tra e né dell 'inclusione del credito vantato nei confronti dei sig.ri e CP_3 Pt_1
Contr nel contratto di cessione intercorso tra e . Pt_1 CP_3
Per principio ricevuto della giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. Civ. Sez V
2 05.11.2020 n. 24798)e dalla piu condivisibile giurisprudenza di merito: spetta a colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco Cass. Sent. 4116/16
In caso di crediti in blocco ex art. 58 TUB, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o di agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione di crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa ( trib. Ferrara
09.04.2019); ciò in quanto una cosa è l'avviso della cessione altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione del suo specifico contenuto ( Cass. Sent.
2780/2019); d'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale ( Cass. Civ. Sez V 05.11.2020 n. 24798)
Sul punto è necessario distinguere il requisito della “ notificazione “ della cessione al debitore ceduto ( avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale; dichiarazione liberatoria della società cedete), necessario ai fini dell'efficacia/ opponibilità della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento del medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e,
3 quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata da debitore ceduto. (Cass. Civ., Sez. I,
29 maggio 2024, n. 15010)
Tanto premesso, la società opposta non ha assolto al proprio onere probatorio essendo limitata a produrre avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione liberatoria della società cedente, ma non anche il contratto di cessione dei crediti concluso da e . CP_1 CP_3
Detta documentazione, infatti, investe il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo, ma non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contrato di cessione e, quindi, del trasferimento della titolarità del credito che risulta contestato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la estromissione dal presente giudizio di , in persona del CP_1
suo legale rappresentante p.t.;
2) Accoglie la opposizione proposta dai sigg.ri e Parte_1 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in
[...]
data 20.12.2022;
3) Condanna, , in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pt., - quale mandataria di in persona Controparte_3
4 del suo legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano in complessive € Parte_1 Parte_1
3.809,00 di cui € 3.809,00 per competenze oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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