Art. 5.
Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.
Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.