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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°8082 2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. NASTRI FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 26.10.2022 recante r.g. n°8082.2022 ed il 28.03.2024 recante r.g. n°
3287.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le malattie professionali “tendinopatia spalle ed ernia discale lombare”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di CP_1 legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza delle proposte domande, chiedendone il rigetto. CP_1
Il procedimento n° 3287/2024 veniva riunito al presente giudizio.
Espletate le prove orali e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernia discale del tratto lombare” e da “limitazione ai gradi estremi dell'articolazione scapolo-omerale dx e sx, sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sx” e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e le infermità lamentate.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricola ed è stata esposta al rischio continuativo di contrarre le patologie lamentate.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale complessiva pari al 8% ( 4% per ernia discale del tratto lombare e 4% per limitazione ai gradi estremi dell'articolazione scapolo-omerale dx e sx, sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sx), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (dicembre 2021).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 8%
a far data dal 15.12.2021, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 10.11.2025
Il Giudice
dott.ssa MA LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°8082 2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. NASTRI FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 26.10.2022 recante r.g. n°8082.2022 ed il 28.03.2024 recante r.g. n°
3287.2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per le malattie professionali “tendinopatia spalle ed ernia discale lombare”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di CP_1 legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza delle proposte domande, chiedendone il rigetto. CP_1
Il procedimento n° 3287/2024 veniva riunito al presente giudizio.
Espletate le prove orali e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernia discale del tratto lombare” e da “limitazione ai gradi estremi dell'articolazione scapolo-omerale dx e sx, sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sx” e che dette patologie siano da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e le infermità lamentate.
La ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricola ed è stata esposta al rischio continuativo di contrarre le patologie lamentate.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale complessiva pari al 8% ( 4% per ernia discale del tratto lombare e 4% per limitazione ai gradi estremi dell'articolazione scapolo-omerale dx e sx, sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla dx e sx), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda (dicembre 2021).
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 8%
a far data dal 15.12.2021, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e CP_1 interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 10.11.2025
Il Giudice
dott.ssa MA LEONE
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