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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1780/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MARINELLI MASSIMILIANO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CICCHIRILLO GIUSEPPE)
- resistente -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 3/7/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.628,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
di deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta Controparte_1 CP_1 causa intimato con lettera del 30 settembre 2024, prot. 773 e chiedendo di :“ritenere e dichiarare il licenziamento intimato da controparte con lettera del 30 settembre 2024 nullo, annullabile, inefficace e comunque illegittimo, per le ragioni esposte nel presente atto;
condannare il , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare nel posto di lavoro l'odierno ricorrente (per insussistenza del fatto contestato, mancanza di un comporta-mento qualificabile come inadempimento contrattuale o violazione degli obbli- ghi di legge, e comunque riconducibilità dello stesso a un'ipotesi punita dal C.c.n.l. con una sanzione conservativa), e a corrispondere allo stesso un'indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento al momento del licenziamento;
in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, e condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria
[...] onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
o in subordine da un minimo di 6 a un mas-simo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare comunque il licenziamento intimato privo di giusta causa e/o giustificato motivo, e condannare controparte a riassumere il ricorrente, o in alternativa a corrispondere allo stesso – oltre all'indennità di mancato preavviso, comunque dovuta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro – un'indennità nella misura di cui all'art. 8 della l. 604 del 1966”, col favore delle spese di lite.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Con nota dell'8 agosto 2024, prot. 624 il Centro convenuto ha contestato al ricorrente che: “Con la presente vengo a contestarle che in data 11/07/2024, la scrivente nella sua qualità di Presidente del CeSvoP, ha ricevuto una mail con la quale il dipendente Responsabile Consulenza ed Assistenza alle Associazioni, Parte_2 ha comunicato di avere appreso che la sua persona avrebbe proceduto su incarico ricevuto dalla sig.ra Persona_1 tesoriere della Associazione Almus, a predisporre modi-fiche dello statuto di tale Associazione. Sostiene la sig.ra , Per_1 con sua mail, di essersi rivolta alla sua persona quale "addetto ai lavori" e che per l'incarico conferito Lei avrebbe chiesto e ricevuto, a titolo di compenso professionale, l'importo di € 150,00, mentre erano stati pattuiti altri € 200,00 per
l'iscrizione al che però non si è perfezionata. La sig.ra ha anche allegato copia del bonifico CP_2 Persona_1 effettuato in suo favore.
La sua persona è stata anche riconosciuta durante un incontro che la sig.ra ha avuto con il dipendente Per_1
presso la sede dell'Ente, per la soluzione delle problematiche sorte in seguito alla modifica dello statuto e Parte_2 per l'iscrizione al CP_2
Mi corre, pertanto, l'obbligo di significare che la condotta sopra descritta non è conforme ai doveri e agli obblighi che gravano, in ragione del rapporto di lavoro, sul dipendente, specie se il soggetto che pone in essere tale comportamento, svolge le mansioni di Coordinatore di una delle quattro aree di organizzazione dell'Ente. Risulta violato il principio di non concorrenza che il dipendente che svolge mansioni apicali, è tenuto, a maggior ragione, ad osservare per il rispetto dell'attività del datore di lavoro, specie se l'attività di consulenza svolta dal dipendente si pone in contrasto ed in concorrenza con i compiti di istituto che il CeSVoP svolge per i propri associati e per i terzi. La violazione del principio di non concorrenza di cui all'art. 2015 del Codice civile, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciale tra la sua persona e il CeSVoP e arreca, per altro verso, un gravissimo nocumento all'immagine dell'Ente” e con nota prot. 773 del 30.9.2024 ha intimato il licenziamento impugnato.
***
Deve innanzitutto rilevarsi in punto di fatto che il ricorrente, vuoi nel corso del procedimento disciplinare, vuoi nel corso del presente giudizio, non ha negato di aver prestato l'attività contestata per conto dell' dello Statuto dell'Associazione Controparte_3 ricevendo un compenso di euro 150 corrisposti mediante bonifico bancario -, né ha dimostrato in giudizio di aver informato della possibilità di avvalersi, peraltro gratuitamente, del Persona_1
CeSVoP per il servizio richiesto dalla medesima. Ed infatti il teste di parte ricorrente, Testimone_1 impiegato amministrativo del convenuto, ha affermato di non aver mai conosciuto l'Associazione
Almus e e quest'ultima, in qualità di testimone, nulla ha riferito in tal senso (cfr. dichiarazioni Per_1 rese all'udienza del 29.5.2025).
Tanto premesso, occorre verificare se la superiore condotta, accertata nella sua materialità, risulti idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento espressamente contemplata dal convenuto nelle superiori note, ossia la violazione dell'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà) “nonché, sotto diverso profilo, il punto “F” dell'art. 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA (atto implicante dolo o colpa grave in danno dell'Istituzione)”, avuto anche riguardo alla posizione apicale rivestita dal ricorrente quale Coordinatore, con inquadramento nel II livello del CCNL UNEBA, con assegnazione all'Area 1 - Animazione di
Prossimità del Centro convenuto.
Giova innanzitutto richiamare il contenuto della superiore disposizione normativa a tenore della quale “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Si tratta di un obbligo generale previsto, unitamente al dovere di diligenza, per qualunque rapporto lavorativo, la cui infrazione viene sanzionata dall'art. 2106 c.c., finalizzato a tutelare l'attività datoriale, astenendosi dall'assumere condotte pregiudizievoli per la medesima: “(non) trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Orbene, la condotta contestata risulta espressamente sanzionata dall'art. 72, lett. F del contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA che costituisce una norma di chiusura finalizzata a sanzionare le condotte intenzionalmente pregiudizievoli poste in essere dai dipendenti ai danni il datore di lavoro;
inoltre deve osservarsi che la giusta causa di licenziamento può essere riscontrata dal Giudice allorquando vengano adottate condotte che, benché non tipizzate nel contratto collettivo, siano comunque idonee a recidere il vicolo fiduciario che deve necessariamente legare le parti contrattuali, facendo temere per la corretta futura esecuzione della prestazione lavorativa;
infine la gravità delle condotte deve essere parametrata alla posizione ricoperta all'interno della compagine organizzativa, senza sottovalutare il rilievo assunto anche dal contegno successivo del dipendente, il quale possa dichiararsi seriamente affranto ed abbia manifestato un sincero ravvedimento.
Il ricorrente ha intenzionalmente adottato una condotta violativa dell'obbligo di fedeltà, non contemplata tra le attività libero professionali che era autorizzato a svolgere e che lo stesso ha richiamato nella lettera del 30.8.2024 (“attività libero professionale nel settore formativo e di consulenza fuori dal servizio al CeSVoP”), percependo un corrispettivo adeguato alla prestazione svolta in favore dell'Associazione Almus, senza mai mostrare il proprio volto alla (“Non ci siamo mai fisicamente Per_1 incontrati, ci siamo sentiti telefonicamente e anche tramite meet, ma lui non mi ha mai mostrato il suo volto, veniva inquadrata una parete con un quadro, poi però ho visto la foto del profilo su whatsapp e su facebook”), senza renderla edotta della possibilità di avvalersi gratuitamente dei servizi del convenuto e senza manifestare CP_1 neanche successivamente alcun ravvedimento, legittimando così il timore datoriale per il corretto svolgimento della prestazione lavorativa futura.
Le superiori considerazioni non vengono scalfite dalla natura giuridica del convenuto e dalle modalità di finanziamento del medesimo, dovendosi considerare che “Dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.”(cfr.Cass.Sez. L, Ordinanza n. 26181 del 07/10/2024, Sez. L, Sentenza n. 144 del 09/01/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento, con condanna del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 3/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1780/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MARINELLI MASSIMILIANO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CICCHIRILLO GIUSEPPE)
- resistente -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 3/7/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.628,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
di deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta Controparte_1 CP_1 causa intimato con lettera del 30 settembre 2024, prot. 773 e chiedendo di :“ritenere e dichiarare il licenziamento intimato da controparte con lettera del 30 settembre 2024 nullo, annullabile, inefficace e comunque illegittimo, per le ragioni esposte nel presente atto;
condannare il , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare nel posto di lavoro l'odierno ricorrente (per insussistenza del fatto contestato, mancanza di un comporta-mento qualificabile come inadempimento contrattuale o violazione degli obbli- ghi di legge, e comunque riconducibilità dello stesso a un'ipotesi punita dal C.c.n.l. con una sanzione conservativa), e a corrispondere allo stesso un'indennità pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento al momento del licenziamento;
in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, e condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria
[...] onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
o in subordine da un minimo di 6 a un mas-simo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare comunque il licenziamento intimato privo di giusta causa e/o giustificato motivo, e condannare controparte a riassumere il ricorrente, o in alternativa a corrispondere allo stesso – oltre all'indennità di mancato preavviso, comunque dovuta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro – un'indennità nella misura di cui all'art. 8 della l. 604 del 1966”, col favore delle spese di lite.
Il convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Con nota dell'8 agosto 2024, prot. 624 il Centro convenuto ha contestato al ricorrente che: “Con la presente vengo a contestarle che in data 11/07/2024, la scrivente nella sua qualità di Presidente del CeSvoP, ha ricevuto una mail con la quale il dipendente Responsabile Consulenza ed Assistenza alle Associazioni, Parte_2 ha comunicato di avere appreso che la sua persona avrebbe proceduto su incarico ricevuto dalla sig.ra Persona_1 tesoriere della Associazione Almus, a predisporre modi-fiche dello statuto di tale Associazione. Sostiene la sig.ra , Per_1 con sua mail, di essersi rivolta alla sua persona quale "addetto ai lavori" e che per l'incarico conferito Lei avrebbe chiesto e ricevuto, a titolo di compenso professionale, l'importo di € 150,00, mentre erano stati pattuiti altri € 200,00 per
l'iscrizione al che però non si è perfezionata. La sig.ra ha anche allegato copia del bonifico CP_2 Persona_1 effettuato in suo favore.
La sua persona è stata anche riconosciuta durante un incontro che la sig.ra ha avuto con il dipendente Per_1
presso la sede dell'Ente, per la soluzione delle problematiche sorte in seguito alla modifica dello statuto e Parte_2 per l'iscrizione al CP_2
Mi corre, pertanto, l'obbligo di significare che la condotta sopra descritta non è conforme ai doveri e agli obblighi che gravano, in ragione del rapporto di lavoro, sul dipendente, specie se il soggetto che pone in essere tale comportamento, svolge le mansioni di Coordinatore di una delle quattro aree di organizzazione dell'Ente. Risulta violato il principio di non concorrenza che il dipendente che svolge mansioni apicali, è tenuto, a maggior ragione, ad osservare per il rispetto dell'attività del datore di lavoro, specie se l'attività di consulenza svolta dal dipendente si pone in contrasto ed in concorrenza con i compiti di istituto che il CeSVoP svolge per i propri associati e per i terzi. La violazione del principio di non concorrenza di cui all'art. 2015 del Codice civile, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciale tra la sua persona e il CeSVoP e arreca, per altro verso, un gravissimo nocumento all'immagine dell'Ente” e con nota prot. 773 del 30.9.2024 ha intimato il licenziamento impugnato.
***
Deve innanzitutto rilevarsi in punto di fatto che il ricorrente, vuoi nel corso del procedimento disciplinare, vuoi nel corso del presente giudizio, non ha negato di aver prestato l'attività contestata per conto dell' dello Statuto dell'Associazione Controparte_3 ricevendo un compenso di euro 150 corrisposti mediante bonifico bancario -, né ha dimostrato in giudizio di aver informato della possibilità di avvalersi, peraltro gratuitamente, del Persona_1
CeSVoP per il servizio richiesto dalla medesima. Ed infatti il teste di parte ricorrente, Testimone_1 impiegato amministrativo del convenuto, ha affermato di non aver mai conosciuto l'Associazione
Almus e e quest'ultima, in qualità di testimone, nulla ha riferito in tal senso (cfr. dichiarazioni Per_1 rese all'udienza del 29.5.2025).
Tanto premesso, occorre verificare se la superiore condotta, accertata nella sua materialità, risulti idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento espressamente contemplata dal convenuto nelle superiori note, ossia la violazione dell'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà) “nonché, sotto diverso profilo, il punto “F” dell'art. 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA (atto implicante dolo o colpa grave in danno dell'Istituzione)”, avuto anche riguardo alla posizione apicale rivestita dal ricorrente quale Coordinatore, con inquadramento nel II livello del CCNL UNEBA, con assegnazione all'Area 1 - Animazione di
Prossimità del Centro convenuto.
Giova innanzitutto richiamare il contenuto della superiore disposizione normativa a tenore della quale “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Si tratta di un obbligo generale previsto, unitamente al dovere di diligenza, per qualunque rapporto lavorativo, la cui infrazione viene sanzionata dall'art. 2106 c.c., finalizzato a tutelare l'attività datoriale, astenendosi dall'assumere condotte pregiudizievoli per la medesima: “(non) trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Orbene, la condotta contestata risulta espressamente sanzionata dall'art. 72, lett. F del contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA che costituisce una norma di chiusura finalizzata a sanzionare le condotte intenzionalmente pregiudizievoli poste in essere dai dipendenti ai danni il datore di lavoro;
inoltre deve osservarsi che la giusta causa di licenziamento può essere riscontrata dal Giudice allorquando vengano adottate condotte che, benché non tipizzate nel contratto collettivo, siano comunque idonee a recidere il vicolo fiduciario che deve necessariamente legare le parti contrattuali, facendo temere per la corretta futura esecuzione della prestazione lavorativa;
infine la gravità delle condotte deve essere parametrata alla posizione ricoperta all'interno della compagine organizzativa, senza sottovalutare il rilievo assunto anche dal contegno successivo del dipendente, il quale possa dichiararsi seriamente affranto ed abbia manifestato un sincero ravvedimento.
Il ricorrente ha intenzionalmente adottato una condotta violativa dell'obbligo di fedeltà, non contemplata tra le attività libero professionali che era autorizzato a svolgere e che lo stesso ha richiamato nella lettera del 30.8.2024 (“attività libero professionale nel settore formativo e di consulenza fuori dal servizio al CeSVoP”), percependo un corrispettivo adeguato alla prestazione svolta in favore dell'Associazione Almus, senza mai mostrare il proprio volto alla (“Non ci siamo mai fisicamente Per_1 incontrati, ci siamo sentiti telefonicamente e anche tramite meet, ma lui non mi ha mai mostrato il suo volto, veniva inquadrata una parete con un quadro, poi però ho visto la foto del profilo su whatsapp e su facebook”), senza renderla edotta della possibilità di avvalersi gratuitamente dei servizi del convenuto e senza manifestare CP_1 neanche successivamente alcun ravvedimento, legittimando così il timore datoriale per il corretto svolgimento della prestazione lavorativa futura.
Le superiori considerazioni non vengono scalfite dalla natura giuridica del convenuto e dalle modalità di finanziamento del medesimo, dovendosi considerare che “Dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.”(cfr.Cass.Sez. L, Ordinanza n. 26181 del 07/10/2024, Sez. L, Sentenza n. 144 del 09/01/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento, con condanna del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile di bassa complessità).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 3/7/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno