Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/03/2023, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 01951/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05350/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5350 del 2022, proposto da
RU TO, FF TO, LE De TR, IA AN De TR, IO De TR, UR De TR, LV De TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Citta' Metropolitana di Napoli, Comune di Mugnano di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento della illegittimità del
del silenzio rifiuto illegittimamente serbato da Città Metropolitana di Napoli sulla istanza del 22.7.2022;
nonché per la declaratoria dell'obbligo della Città Metropolitana di Napoli a provvedere alla definizione del procedimento attivato dal ricorrente con atto espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-gli istanti, quali comproprietari del lotto di terreno sito in Mugnano di Napoli, via Giolitti (località Masseria Monaco), in data 12.2.2020 richiedevano al Comune di Mugnano di Napoli permesso di costruire convenzionato ex artt. 10 e 28 bis DPR 380/01, avente ad oggetto “Realizzazione di edifici residenziali multipiano”, da edificare sul suolo identificato al NCT al foglio 2, particella 1315.
- Con istanza del 10.6.2021, il sig. TO, stante l’inerzia dell’Amministrazione Comunale in ordine al rilascio del PdC, sollecitava detto ente - conformemente alla previsione ex art. 4, co. 1, L.R. Campania n. 19/2001 - a definire il procedimento istruttorio entro i quindici giorni successivi all’inoltro della stessa;
-Con nota prot. 27062 del 05.9.2021, il Responsabile del IV Settore “Area Urbanistica” del Comune comunicava che l’istanza doveva ritenersi sospesa stante la carenza di atti necessari all’istruttoria
-Con successiva istanza del 22.7.2022 i ricorrenti adivano il Presidente della Città Metropolitana di Napoli affinchè, nell’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 4, comma 2, L.R. Campania n. 19/014, provvedesse a “nominare, con proprio decreto, un Commissario ad acta ai fini della delibazione
dell’istanza di P.d.C. Convenzionato trasmessa in data 12.2.2020, acquisita al dal Comune di Mugnano di Napoli con n. 8/20 e con n. di prot. 4335”;
-Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno, da ultimo adito questo Tribunale per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato da Città Metropolitana di Napoli sulla istanza del 22.7.2022 e dichiarare dell'obbligo della Città Metropolitana di Napoli a provvedere alla definizione del procedimento attivato dal ricorrente con atto espresso e motivato.
Rilevato che:
-con memoria depositata il 17 febbraio 2023, il ricorrente TO RU ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in ragione dell’intervenuto riscontro offerto dalla Città Metropolitana di Napoli alla istanza del 22.07.2022 nella pendenza del presente giudizio; ha chiesto, altresì, con condannarsi le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite essendo intervenuto il suddetto riscontro dopo la proposizione del ricorso;
Ritenuto che può effettivamente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di tutti i ricorrenti atteso che, dalla documentazione in atti, è emerso che la Città Metropolitana di Napoli, con comunicazione registro ufficiale. U. 0146720 del 21.11.2022, trasmetteva Decreto Sindacale R. 0000486 del 21.11.2022 con cui disponeva la nomina del Commissario ad Acta, Ing. Giugliano Tobia, per l’emanazione del provvedimento conclusivo in ordine alla domanda di permesso di costruire avente ad oggetto “realizzazione di edifici residenziali multipiano” da edificare sul suolo identificato al NCT al foglio 2 particella.
Ed invero, può dirsi definitivamente cessato il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza che tutti gli odierni ricorrenti avevano presentato in data 22.07.2022;
Ritenuto, infine, doversi porre le spese di lite a carico della Città Metropolitana di Napoli in virtù della c.d. soccombenza virtuale, essendo intervenuta la nomina del Commissario ad acta solo dopo la proposizione del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Città Metropolitana di Napoli alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO