Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3538
CS
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento e diritto di difesa

    Il diritto di accesso alla corrispondenza non è stato esercitato in sede giurisdizionale. La normativa non prevede l'audizione orale, ma un contraddittorio scritto. Il diritto UE non impone l'audizione orale, ma la possibilità di esporre le proprie deduzioni per iscritto.

  • Rigettato
    Superamento del termine per l'esercizio del potere di riesame (autotutela)

    Il provvedimento è qualificato come atto di 'decadenza' e non di 'annullamento d'ufficio', poiché fondato sul presupposto del conseguimento del beneficio sulla base di dichiarazioni o documenti non veri. Pertanto, il potere esercitato non incontra la preclusione temporale di diciotto mesi prevista per l'autotutela.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria e difetto di prova della falsità della documentazione

    L'onere di dimostrare la falsità della documentazione grava sul GE. Tale prova non emerge dall'istruttoria né dagli atti di causa. Il GE non ha accertato la falsità dei documenti specifici, ma si è limitato a presumere la falsità basandosi su altre condotte del tecnico. La falsificazione di documenti in alcuni procedimenti non è sufficiente a dimostrare la medesima condotta in altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3538
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3538
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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