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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2813/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MAMMOLENTI Parte_1
CONCETTA ANTONELLA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GNISCI ALESSANDRO;
Resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1 esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
dal 22.06.2020 al 29.07.2020 senza
[...] regolare assunzione per più di 8 ore al giorno ricevendo per tale periodo solo la somma di € 350,00, di essere stato,dal 29.07.2020, assunto con un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansione di secondo il CCNL di categoria Parte_2
Livello 6 e di aver lavorato fino al 3.10.2022 data in cui veniva licenziato, che era stato assunto per lavorare per n.8 ore giornaliere con una retribuzione di € 1000,00 mensili ma di aver svolto più ore di lavoro rispetto a quelle previste dal contratto di assunzione, senza percepire nulla a titolo di straordinario, di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di tredicesima, ferie/permessi non goduti e TFR, che aveva ricevuto settimanalmente sulla base di un accordo, ma non continuamente, una piccola somma a titolo di retribuzione senza mai raggiungere la cifra intera di stipendio, che non aveva svolto solo ed esclusivamente l'attività di Impiantista, per il quale era stato assunto ma aveva svolto anche il lavoro di manovale e muratore;
di aver utilizzato e prestato alla società alcune proprie attrezzature di lavoro, di elevato valore economico, in quanto uniche per la realizzazione delle piscine e una di queste , un non era stata restituita e risulta CP_3 danneggiata per un valore di € 800,00, che a seguito delle continue richieste del ricorrente, per la regolarizzazione dei pagamenti non percepiti, nel corso di una discussione con il sig. ex Persona_1 titolare della società e coniuge dell'attuale legale rappresentante, questi lo aveva minacciato con una forbice , episodio per il quale aveva sporto denuncia presso i carabinieri, di essere stato illegittimamente licenziato per giusta causa motivato anche per un danno alla piscina di un cliente, danno che tuttavia non era stato da lui cagionato, ma da altri dipendenti, di accreditare “euro 8.100,00 a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 29.07.2020 al 03.10.2022, ad euro 8.100,00 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, ad euro 1.329,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di euro
9.429,00”; di avere diritto al risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità per l'illegittimità del licenziamento per un totale di euro 7.974,00 nonché al risarcimento del danno non patrimoniale,quantificato equitativamente in euro 17.403,00, per le minacce , per le condizioni indigenti economicamente in cui è versato a causa della perdita del lavoro e delle attrezzature di lavoro mai restituite allo stesso e per il danno all'immagine.
Concludeva chiedendo “1) Accertare e Dichiarare che il
Sig. ha intrattenuto ab initio un Parte_1 rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato, cioè sin dal 22.06.2020 con la
[...]
in persona del suo legale rapp.te Controparte_2
p.t., comprendendo il mese di periodo di lavoro “in nero”;
2) per l'effetto, Condannare la società resistente a corrispondere al ricorrente, la somma di euro 8.100,00 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 29.07.2020 al 03.10.2022, oltre alle ferie ed ai giorni di malattia non avuti;
3) Accertare e Dichiarare l'illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno ex art. 8 L. 604/66 da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, di euro 7.974,00, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4) Condannare, altresì, il resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di euro 3.543,99 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
5) Condannare, in ogni caso, il resistente al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso alla somma di euro 1.329,00, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
6) Condannare, ulteriormente, il resistente, al risarcimento del danno non patrimoniale, danno all'immagine e danno morale, da valutarsi in via equitativa,…”
Si costituiva la parte convenuta rappresentando che il ricorrente aveva manifestato, nel corso del colloquio la volontà di non instaurare un rapporto di lavoro subordinato e pertanto era stato concordato di avviare un rapporto collaborativo, in considerazione del quale il lavoratore avrebbe eseguito i lavori di volta in volta richiesti e, previa emissione di fattura, sarebbe stato adeguatamente retribuito;
che detto accordo prevedeva un compenso di otto euro al metro quadro e su sua richiesta gli era stato offerto vitto e alloggio in un locale Bed
& Breakfast e concesso di utilizzare l'automobile aziendale;
che nel mese di luglio 2020, il ricorrente aveva dichiarato di non essere titolare di alcuna partita iva e di aver necessità di convertire il rapporto collaborativo in subordinato;
che pertanto si era provveduto alla sua assunzione nel 27/07/2020; che dopo l'assunzione, il ricorrente aveva tenuto “un comportamento non corretto, chiedendo quotidianamente acconti sullo stipendio, in contanti o a mezzo ricarica postale ovvero ancora a mezzo bonifico istantaneo, con l'espressa minaccia di non recarsi sui cantieri presso cui doveva svolgere i lavori se non avesse percepito quanto chiesto;
al fine di non compromettere i rapporti con la committenza e di non subire ripercussioni contrattuali, la società effettuava i vari pagamenti imputandoli alla busta paga di riferimento;
tale stato di assoggettamento si è protratto sino al 01/08/2022, allorquando, nello svolgimento delle sue mansioni su un cantiere sito in Cassano allo Jonio (CS), Parte_1 ha danneggiato il rivestimento della piscina condominiale, provocando un rilevante danno alla azienda, la quale ha dovuto prendere l'impegno di sostituire il materiale assicurando alla committenza la garanzia prevista dalla legge, e dovrà quindi sostenere un esborso di euro 8.000,00”.
Deduceva inoltre che a seguito di questo episodio il ricorrente non aveva più ripreso l'attività lavorativa e che in considerazione di ciò, veniva licenziato con comunicazione del 3/10/2022, notificata il seguente
6/10/2022 concedendo il preavviso di 15 giorni.
Contestava lo svolgimento del lavoro straordinario e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 8.000,00 per il danno causato sul cantiere sito in Cassano allo
Jonio (CS), nonché della somma di euro 3.260,51 per i danni provocati all'automobile aziendale nel periodo in cui la tratteneva arbitrariamente per un totale è dunque di euro 11.260,51, oltre interessi.
Istruita attraverso l'escussione dei testi, disposta CTU contabile , all'esito del deposito della relazione peritale la causa veniva rinviata per decisioone all'udienza del 28.3.2025 sostituita con il deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
La domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo precedente la regolare assunzione non merita accoglimento.
A fronte della deduzione di parte convenuta sull'esistenza di un accordo tra le parti circa per un contratto di collaborazione parte ricorrente non ha provato la sussistenza di un rapporto di natura subordinata. L'unico teste di parte ricorrente escusso nulla ha riferito sul punto.
Relativamente al periodo di regolare assunzione parte ricorrente rivendica differenze retributive sia per le diverse mansioni svolte e sia per lo svolgimento di lavoro straordinario ma entrambe tali domande sono sfornite di prova.
Il teste di parte ricorrente escusso infatti riferisce
“ Lavoravamo tutta la giornata, per 8 ore, anche il ricorrente, come peraltro io, quando c'era bisogno effettuava lavori di muratura,facevamo piccoli lavori di muratori (ad es. fare un buco per montare una scala sulla piscina),in quel periodo, eravamo in tre, io, lui ed un tale di cui non ricordo il cognome;
quando andavamo Per_2 sui cantieri facevamo i rapporti giornalieri dove indicavamo il luogo di prestazione lavorativa, l'orario di inizio e l'orario di fine,in genere iniziavamo alle
7,00 fino alle 16,00 con un'ora di pausa pranzo,a volte iniziavamo alle 7,30 di mattina e finivamo alle 16,30 di pomeriggio con un'ora di pausa pranzo”
Dalle dichiarazioni del teste emerge da un lato come l'orario di lavoro osservato era quello contrattuale e dall'altro come lo svolgimento di altre mansioni era del tutto occasionale.
Peraltro va evidenziato come lo stesso ricorrente non specifica l'inquadramento che avrebbe dovuto avere né fa una comparazione tra le mansioni svolte e quelle che in base al contratto di assunzione avrebbe dovuto svolgere.
Con riferimento alle differenze retributive per il lavoro ordinario svolto il CTU ha precisato come al ricorrente spetta la somma di € 10348,24 (scomputando le ferie e i permessi per i quali il ricorrente ha avanzato autonoma domanda) ma detta somma è maggiore di quella richiesta nel ricorso avendo la parte ricorrente limitato la domanda al pagamento della somma di € 8100,00,ben determinata senza utilizzo di clausole come “O della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” sicchè non può procedersi alla condanna della convenuta di detta maggiore somma senza incorrere nel vizio di ultra petizione.
Al ricorrente spetta dunque la somma di € 8100,00 maggiorata degli interessi e della rivalutazione.
Non è dovuta l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi;
va osservato,infatti, come per giurisprudenza costante il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.
Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. . Sez. L,
Sentenza n. 22751 del 03/12/2004 .
Nel caso di specie parte ricorrente non ha provato di non aver goduto delle ferie e dei permessi.
Quanto al TFR il CTU lo ha quantificato in € 1636,58.
Non è dovuta l'indennità di preavviso poiché dalla lettera di licenziamento risulta che è stato concesso. Passando ora ad esaminare il licenziamento va osservato come il licenziamento è stato intimato per giusta causa.
Tra i motivi posti a base del recesso vi sono l'impossessamento di un bene di proprietà della società(automobile) e il danneggiamento di materiali necessari per la costruzione di un'opera
Entrambi tali comportamenti sono stati provati.
Quanto all'impossessamento di un'auto aziendale,va rilevato come nel ricorso il ricorrente ammette di non aver consegnato l'auto se non nel mese di dicembre 2022 su invito del Comando dei Carabinieri.
Provato dall'istruttoria svolta è l'altro motivo di licenziamento.
Il teste riferisce” preciso che il danno è stato Tes_1 causato dal ricorrente che ha cominciato a riempire la piscina con l'acqua mettendo direttamente il cloro in pastiglie cosa che non va fatta perché la pastiglia di cloro corrode il telo.
Il cloro va messo in appositi recipienti che non sono a contatto con il telo.
Io non ho visto il ricorrente mettere il cloro, ma quel giorno eravamo solo io e lui al cantiere.
Due giorni dopo l'amministratore di condominio dove avevamo installato la piscina, si è lamentato con il sig.
NI di varie macchie presenti sul telo.
Il sig. NI mi ha chiamato chiedendomi spiegazioni.
Io ho chiamato il ricorrente e mi ha riferito di aver spezzettato le pastiglie di cloro ed averle buttate in piscina.
Io ho riferito questa cosa al sig. NI. “
Il teste , amministratore del Testimone_2 condominio Conca De Oro di Cassano allo Ionio ove si è verificato il danneggiamento riferisce”Ho commissionato nel 2022 alla società convenuta il rifacimento del telo della piscina condominiale ed una verifica all'impianto di filtraggio.
Il giorno 1 agosto 2022 io ero sul cantiere e, avendo il ricorrente messo il telo, abbiamo cominciato a riempire la piscina. Arrivata a metà vasca, ci siamo resi conto che l'acqua era torbida.
Il ricorrente mi ha chiesto se avessi del cloro.
Io gli ho risposto che avevo il cloro a pastiglie ma che non lo avevo mai usato direttamente nella piscina a motore spento. L'avevo sempre buttato negli skinner quando questi sono in funzione.
Lui ha insistito dicendomi che era un'attività che faceva sempre e che si sarebbe assunto la responsabilità di quello che faceva.
Io gli ho dato il cloro a pastiglie, lui lo ha spezzettato e lo ha buttato in acqua.
Dopo 3 giorni, quando ho pulito la piscina, ho visto l'abrasione del cloro sul telo.
Non abbiamo ancora fatto causa alla società ma stiamo valutando come condominio come agire.
Quel giorno c'erano il sig. ed il teste che mi ha Pt_1 preceduto. “
Dette condotte hanno rilevanza disciplinare, sono idonee a ledere il vincolo fiduciario e legittimano il recesso per giusta causa.
La domanda sul punto va rigettata.
Va rigettata altresì la domanda riconvenzionale.
Se è vero che il datore di lavoro ha diritto ad ottenere il risarcimento quando il lavoratore provochi un danno al suo patrimonio, nel caso di specie manca del tutto la prova la condotta posta in essere dal ricorrente abbia causato un danno alla società.
Nulla ha prodotto a supporto parte convenuta e peraltro il teste con riferimento ai danni alla piscina Tes_2 di un condominio ha riferito di non aver fatto causa alla società sicchè manca del tutto la prova che il danneggiamento della piscina abbia determinato un depauperamento del patrimonio della società.
In definitiva al ricorrente spetta la somma di € 8100,00
a titolo di differenze retributive,e la somma di €
1636,58 a titolo di differenza sul TFR per un totale di
€ 9736,58 maggiorata degli interessi e della rivalutazione come per legge.
Il parziale accoglimento delle domande attoree e il rigetto della domanda riconvenzionale legittima la compensazione delle spese di lite restando a carico della parte convenuta le spese di CTU.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9736,58 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Rigetta la domanda riconvenzionale.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico della parte convenuta le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Cosenza,8.4.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino