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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1116/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Fabiana Vigna e Santo Dalmazio Tarantino, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
- Controparte_1 Controparte_2
( ) in persona del legale
[...] Controparte_3 P.IVA_1 rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Dott. dott. e dott.ssa CP_4 Controparte_5
ER LF Consiglia;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/10/2021 , nel contestare Parte_1 al convenuto il mancato pagamento di quanto gli spettava per differenze CP_1
1 retributive, così come accertate in sentenza del Tribunale di Castrovillari ex
Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 83/2018, adiva dapprima al Tribunale di
Salerno, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “accertare e dichiarare che le differenze retributive riconosciute in favore del sig. , Parte_1 giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione
Lavoro n. 83/2018 ammontano ad € 3.021,83 (tremilaventuno/83), ovvero alla maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa;
”; 2) “condannare, quindi, il , in persona del pro-tempore a pagare in Controparte_1 CP_6 favore del sig. , a titolo di differenze retributive vantate in forza Parte_1 della sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione
Lavoro n. 83/2018, la predetta somma di € 3.021,83 (tremilaventuno/83), ovvero la maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il
[...]
, il quale Controparte_7 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Dichiarata dal Tribunale di Salerno la propria incompetenza in data 2022 il ricorrente riassumeva con ricorso del 22/07/2022 il giudizio presso il presente
Tribunale, reiterando le proprie conclusioni.
2.1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Invero, emerge inequivocamete dagli atti di causa che il resistente, CP_1 mediante le sue articolazioni territoriali, ha dato prova di aver già dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione
Lavoro, n. 83/2018; in particolare, ciò è avvenuto con il decreto n. 94 del 17.11.2020 con cui il dirigente Scolastico del di Agropoli ha operato, in favore CP_8 del ricorrente, il calcolo dell'anzianità di servizio secondo quanto espressamente disposto dalla cennata sentenza n. 83/2018 ed ha trasmesso alla CP_9
Pag. 2 di 3 Territoriale dello Stato detto decreto per la liquidazione delle differenze CP_3 stipendiali dovute in ragione dell'indicato ricalcolo dell'anzianità di servizio.
Orbene, ritiene chi scrive che, con detto atto, il convenuto abbia dato CP_1 piena esecuzione, con le sue articolazioni territoriali, per quanto di sua competenza, alla sentenza di cui sopra, non competendo a detto , specificamente, la CP_1 corresponsione e l'accredito delle differenze stipendiali, in quanto operazioni rispondenti alle funzioni specifiche esercitate dalle articolazioni territoriali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In ragione di tanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della sussistenza, in fatto, del diritto vantato dall'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) Spese compensate.
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1116/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Fabiana Vigna e Santo Dalmazio Tarantino, giusta mandato in atti;
ricorrente
E
- Controparte_1 Controparte_2
( ) in persona del legale
[...] Controparte_3 P.IVA_1 rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Dott. dott. e dott.ssa CP_4 Controparte_5
ER LF Consiglia;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 11/10/2021 , nel contestare Parte_1 al convenuto il mancato pagamento di quanto gli spettava per differenze CP_1
1 retributive, così come accertate in sentenza del Tribunale di Castrovillari ex
Tribunale di Rossano - Sezione Lavoro n. 83/2018, adiva dapprima al Tribunale di
Salerno, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “accertare e dichiarare che le differenze retributive riconosciute in favore del sig. , Parte_1 giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione
Lavoro n. 83/2018 ammontano ad € 3.021,83 (tremilaventuno/83), ovvero alla maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa;
”; 2) “condannare, quindi, il , in persona del pro-tempore a pagare in Controparte_1 CP_6 favore del sig. , a titolo di differenze retributive vantate in forza Parte_1 della sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione
Lavoro n. 83/2018, la predetta somma di € 3.021,83 (tremilaventuno/83), ovvero la maggiore o minore somma per come accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il
[...]
, il quale Controparte_7 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Dichiarata dal Tribunale di Salerno la propria incompetenza in data 2022 il ricorrente riassumeva con ricorso del 22/07/2022 il giudizio presso il presente
Tribunale, reiterando le proprie conclusioni.
2.1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Invero, emerge inequivocamete dagli atti di causa che il resistente, CP_1 mediante le sue articolazioni territoriali, ha dato prova di aver già dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano - Sezione
Lavoro, n. 83/2018; in particolare, ciò è avvenuto con il decreto n. 94 del 17.11.2020 con cui il dirigente Scolastico del di Agropoli ha operato, in favore CP_8 del ricorrente, il calcolo dell'anzianità di servizio secondo quanto espressamente disposto dalla cennata sentenza n. 83/2018 ed ha trasmesso alla CP_9
Pag. 2 di 3 Territoriale dello Stato detto decreto per la liquidazione delle differenze CP_3 stipendiali dovute in ragione dell'indicato ricalcolo dell'anzianità di servizio.
Orbene, ritiene chi scrive che, con detto atto, il convenuto abbia dato CP_1 piena esecuzione, con le sue articolazioni territoriali, per quanto di sua competenza, alla sentenza di cui sopra, non competendo a detto , specificamente, la CP_1 corresponsione e l'accredito delle differenze stipendiali, in quanto operazioni rispondenti alle funzioni specifiche esercitate dalle articolazioni territoriali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In ragione di tanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della sussistenza, in fatto, del diritto vantato dall'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) Spese compensate.
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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