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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/07/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
2762 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2762 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 20/08/2016 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. FRAGORZI PAMELA e dall' avv.
MAZZOLI MARIA GIUDITTA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 30/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 12/06/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 20/08/2016 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 107 P. I
Anno 2016; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
30/12/2024, che integralmente si riportano:
1) Per quanto attiene l'affidamento del figlio egli resterà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori – con collocazione prevalente presso la madre
– ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore quanto alla salute, educazione ed istruzione.
Si precisa sin d'ora che stante l'età del minore lo stesso potrà esprimere - e si terrà conto della sua volontà – di dimorare stabilmente con diverso genitore da quello indicato come collocatario nel presente ricorso.
2 2) Per quanto attiene alle modalità di visita del figlio , salvo diverso Per_1
accordo fra i coniugi e tenuto conto delle esigenze di vita del minore e lavorative dei genitori, il padre terrà presso la propria abitazione dal martedì al Per_1
mercoledì (con eventuale pernottamento) fino al giovedì mattina quando farà ingresso a scuola nonché un week end al mese da determinarsi secondo gli orari di lavoro del padre (svolto con turnazione).
Durante le vacanze Natalizie, e salvo preventivo e diverso accordo fra i genitori, il padre avrà facoltà di ospitare il figlio, presso la propria abitazione per una settimana, anche non consecutiva, alternando con la madre il giorno di Capodanno.
Nel giorno di Natale, il figlio pranzerà con la madre e successivamente andrà dal padre, che lo terrà anche il giorno di Santo Stefano.
Durante le vacanze Pasquali, il padre avrà facoltà di ospitare il minore per 3 giorni consecutivi alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Le restanti festività (1 novembre, festa di tutti i Santi, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 febbraio festa della Patrona di Forlì ecc..), saranno alternate di anno in anno tra i due genitori.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere il figlio per due settimane anche non consecutive da concordarsi di anno in anno con la madre entro il mese di maggio.
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, dovrà avere cura che il minore provveda a svolgere i compiti scolastici e dovrà altresì occuparsi di garantire la frequentazione di corsi/attività sportive e/o ricreative, catechismo, scout, eventi di svago, compleanni, ed ogni altra attività eventualmente praticata dal figlio.
Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione, dovranno favorire i contatti telefonici con l'altro genitore, anche mediante almeno una videochiamata al giorno, ed anche qualora il bambino si trovi presso i parenti dell'uno o dell'altro genitore.
3) Per quanto attiene al contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1
verserà la somma mensile di € 400,00 (quattrocento euro/00) rivalutabile Pt_1
3 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, entro il 16 di ogni mese mediante accredito con bonifico sul conto corrente della sig.ra CP_1
salvo diverso accordo fra le parti e ciò sino a quando il figlio non sarà quantomeno maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie come da
Protocollo vigente in materia avanti al Tribunale di Forlì, previo accordo ed esibizione del relativo documento di spesa, mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla madre.
Le parti dichiarano sin d'ora di voler individuare le spese straordinarie di cui in oggetto secondo lo schema di cui all'art.15) del richiamato “Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” (operativo presso il Tribunale di
Forlì e sottoscritto in data 09.06.2017 dal Presidente del Tribunale di Forlì, dal
Consiglio dell'Ordine Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità di Forlì), che fanno proprio e che di seguito si trascrive integralmente il testo: “1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali.
4 3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-
Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e) baby-sitter (se necessaria per la cura delle minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private.
5) Spese ludico/sportive/ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del figlio.”
5 4) L'assegno unico corrisposto da INPS verrà percepito interamente nella misura del 100% dalla sig.ra quale genitore collocatario, impegnandosi lo CP_1
sottoscrivere la rinuncia a tale emolumento in favore della moglie, qualora Pt_1
tale documento venisse richiesto dall'INPS.
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, svolgendo ciascuno una propria attività lavorativa e conseguentemente provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni diritto o pretesa agli alimenti per alcun titolo, ragione e causa;
pertanto, gli stessi dichiarano quindi di nulla aver da che pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi sin da ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore, ed a tale scopo si obbligano a collaborare e ad attivarsi presso le sedi per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti sopra indicati
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 15/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
6
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2762 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 20/08/2016 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. FRAGORZI PAMELA e dall' avv.
MAZZOLI MARIA GIUDITTA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 30/12/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 12/06/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 20/08/2016 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 107 P. I
Anno 2016; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
30/12/2024, che integralmente si riportano:
1) Per quanto attiene l'affidamento del figlio egli resterà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori – con collocazione prevalente presso la madre
– ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore quanto alla salute, educazione ed istruzione.
Si precisa sin d'ora che stante l'età del minore lo stesso potrà esprimere - e si terrà conto della sua volontà – di dimorare stabilmente con diverso genitore da quello indicato come collocatario nel presente ricorso.
2 2) Per quanto attiene alle modalità di visita del figlio , salvo diverso Per_1
accordo fra i coniugi e tenuto conto delle esigenze di vita del minore e lavorative dei genitori, il padre terrà presso la propria abitazione dal martedì al Per_1
mercoledì (con eventuale pernottamento) fino al giovedì mattina quando farà ingresso a scuola nonché un week end al mese da determinarsi secondo gli orari di lavoro del padre (svolto con turnazione).
Durante le vacanze Natalizie, e salvo preventivo e diverso accordo fra i genitori, il padre avrà facoltà di ospitare il figlio, presso la propria abitazione per una settimana, anche non consecutiva, alternando con la madre il giorno di Capodanno.
Nel giorno di Natale, il figlio pranzerà con la madre e successivamente andrà dal padre, che lo terrà anche il giorno di Santo Stefano.
Durante le vacanze Pasquali, il padre avrà facoltà di ospitare il minore per 3 giorni consecutivi alternando con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Le restanti festività (1 novembre, festa di tutti i Santi, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 febbraio festa della Patrona di Forlì ecc..), saranno alternate di anno in anno tra i due genitori.
Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere il figlio per due settimane anche non consecutive da concordarsi di anno in anno con la madre entro il mese di maggio.
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, dovrà avere cura che il minore provveda a svolgere i compiti scolastici e dovrà altresì occuparsi di garantire la frequentazione di corsi/attività sportive e/o ricreative, catechismo, scout, eventi di svago, compleanni, ed ogni altra attività eventualmente praticata dal figlio.
Entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di frequentazione, dovranno favorire i contatti telefonici con l'altro genitore, anche mediante almeno una videochiamata al giorno, ed anche qualora il bambino si trovi presso i parenti dell'uno o dell'altro genitore.
3) Per quanto attiene al contributo al mantenimento del figlio , il sig. Per_1
verserà la somma mensile di € 400,00 (quattrocento euro/00) rivalutabile Pt_1
3 annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, entro il 16 di ogni mese mediante accredito con bonifico sul conto corrente della sig.ra CP_1
salvo diverso accordo fra le parti e ciò sino a quando il figlio non sarà quantomeno maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie come da
Protocollo vigente in materia avanti al Tribunale di Forlì, previo accordo ed esibizione del relativo documento di spesa, mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla madre.
Le parti dichiarano sin d'ora di voler individuare le spese straordinarie di cui in oggetto secondo lo schema di cui all'art.15) del richiamato “Protocollo di intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia” (operativo presso il Tribunale di
Forlì e sottoscritto in data 09.06.2017 dal Presidente del Tribunale di Forlì, dal
Consiglio dell'Ordine Avvocati e dal Comitato Pari Opportunità di Forlì), che fanno proprio e che di seguito si trascrive integralmente il testo: “1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali.
4 3) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di euro 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal del corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-
Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori.
4) Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e) baby-sitter (se necessaria per la cura delle minori); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private.
5) Spese ludico/sportive/ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro €100 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del figlio.”
5 4) L'assegno unico corrisposto da INPS verrà percepito interamente nella misura del 100% dalla sig.ra quale genitore collocatario, impegnandosi lo CP_1
sottoscrivere la rinuncia a tale emolumento in favore della moglie, qualora Pt_1
tale documento venisse richiesto dall'INPS.
5) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, svolgendo ciascuno una propria attività lavorativa e conseguentemente provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni diritto o pretesa agli alimenti per alcun titolo, ragione e causa;
pertanto, gli stessi dichiarano quindi di nulla aver da che pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi sin da ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto o di carta di identità valida per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore, ed a tale scopo si obbligano a collaborare e ad attivarsi presso le sedi per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti sopra indicati
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 15/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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