Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
10 3711/0 3 NOM DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CORTILE CPKUNG Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 7457/0 Dott. Giandonato Consigliere NAPOLETAND Cron. 850l Rep. 1040 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Ud. 11/12/02 Dott. Vincenzo MASZACANE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IP ET, UL CA, elettivamente 19. presso lo domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, difesi dall'avvocato CLAUDIO MALFER, giusta delega in atti;
.. ricorrenti -
contro
HE TA PA, BE LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio t dell'avvocato STEFANO COEN, che li difende unitamente all'avvocato OVIDIO MENEGUS, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti 1631 avversO la sentenza n. 297/99 del Tribunale di -1- ROVERETO, depositata il 28/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica + udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Carlo .- - CIOFFI;
- udito 1'Avvocato COEN Stefano, difensore dei --- resistenti che ha chiesto rigetto;
- -- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - - -- GOLIA che ha concluso perGenerale Dott. Aurelio rigetto del ricorso. ☐ +-- + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1996 Gaeta- no AN e CA CU affermarono che erano comproprietari insieme con LO CH e OL NI, di un cortile, e che questi ultimi avevano impedito ad essi di accedervi, chiudendone l'ingresso con un cancello;
li convennero quindi innanzi al Pretore di Riva del Garda, al quale chiesero di accertare il loro diritto, la reinte- grazione nel possesso del cortile, e il risarcimento dei danni che ave- vano subito. I convenuti si costituirono e risposero che non erano stati essi, ma gli attori, ad ostruire l'accesso al cortile comune;
chiesero quindi il rigetto della domanda, ed in via riconvenzionale la condanna di GA AN e CA CU alla rimozione della ostruzio- ne con cui avevano impedito il loro accesso. || Pretore, istruita la causa, pronunziò sentenza con cui accolse la domanda di GA AN e CA CU e rigettò la riconvenzionale di LO CH e OL NI. Tribunale di Rovereto, con la sentenza indicata in epi- grafe, pronunziando sui contrapposti appelli delle parti, ha deciso in modo uguale e contrario, ossia ha rigettato la domanda di GA AN e CA CU ed ha accolto la riconvenzionale di LO CH e OL NI, condannando i primi a rimuovere gli ostacoli (nel dettaglio precisati) con cui avevano sbarrato l'accesso al cortile. Il Tribunale ha così deciso, avendo rilevato che GA AN e CA CU non avevano in alcun modo specificato quali erano in concreto gli impedimenti con cui era stato ad essi im- pedito l'accesso al cortile;
avendo accertato che il cancello di cui GA AN e CA CU avevano chiesto la rimozione era stato da essi stessi installato;
ed avendo ritenuto che l'accordo verbale stipulato da GA AN e CA CU con i danti causa di LO CH e OL NI (in virtù del quale questi ultimi non si erano opposti alla chiusura del varco con il can- cello detto, previa consegna ad essi delle relative chiavi) non era a questi ultimi opponibile, perché non trascritto. Il Tribunale ha anche preso in esame l'esistenza di una siepe implantata da LO CH e OL NI, e che divide in due parti il cortile, ed ha escluso che essa LO Planche- stainer e OL NI abbiano con essa ostacolato l'accesso al cortile di GA AN e CA CU, che è rimasto sempre possibile dal varco da essi chiuso con cancello che li ha condannati a rimuovere, e dal quale possono raggiungere entrambe le parti del cortile comune. GA AN e CA CU hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. LO EŞ e OL NI hanno resistito con controricorso, ed hanno anche depositato memoria. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso GA AN e CA CU censurano la sentenza del Tribunale di Rovereto per aver affermato che essi non avevano specificato in qual modo LO CH e OL NI avrebbero impedito ad essi l'accesso al cortile comune. Affermano che essi hanno adempiuto tale onere di allegazione, avendo indicato l'impedimento nel frazio- namento del cortile che LO CH e OL NI avrebbero posto in essere a loro insaputa, che ha riscontro nella sie- pe che lo stesso Tribunale ha preso in considerazione, e di cui si è detto in narrativa;
siepe con la quale, sostengono, LO Planche- stainer e OL NI hanno delimitato una parte del cortile co- mune facendone un uso particolare, ed attraendola nella loro sfera di disponibilità esclusiva. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti sostengono di aver adempiuto l'anzidetto onere di allegazione, ma non specificano quando, e con quale atto;
il loro ricorso non è dunque autosufficiente, e non consente a questa Corte di verificare la loro tesi. Quanto poi alla siepe che divide in due parti il cortile co- mune, il giudice del merito ha ben evidenziato che essa non impedi- sce ai ricorrenti di accedere ad entrambe, attraverso il varco che essi stessi hanno chiuso con il cancello di cui si è detto in narrativa. E nel ricorso non è comunque specificato in cosa sia consistito l'uso parti- 3 colare di una parte del cortile da parte di LO CH e OL NI, che impedirebbe ai ricorrenti di utilizzarla. Con il secondo motivo del loro ricorso GA AN e CA CU censurano la sentenza del Tribunale di Rovereto per aver accolto la riconvenzionale di LO CH e OL NI, denunziando contraddittorietà ed illogicità della sua moti- vazione. Rilevano in particolare che la stessa ragione per cui il giudi- ce del merito aveva rigettato la loro domanda (essere ad essi con- sentito l'accesso al cortile, attraverso il varco che avevano chiuso con il cancello che sono stati condannati a rimuovere) avrebbe do- vuto indurlo a rigettare anche la domanda riconvenzionale di LO CH e OL NI, che hanno altro accesso al cortile attraverso un varco prossimo alla siepe di cui si è detto innanzi, chiu- so da un foro “cancelletto privato". La censura è inammissibile, perché con essa viene propo- sta una questione nuova, che non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, essere stata sottoposta all'esame del giudice del meri- to. Si rileva poi che per valutare la tesi difensiva del ricorrenti su cui si basa la censura in esame sarebbe necessario accertare un fatto (l'esistenza del secondo varco da essl allegato) di cui non è traccia nella sentenza impugnata;
e che un tale accertamento non è consentito nel giudizio di legittimità. Con il terzo motivo del loro ricorso GA AN e CA CU affermano che con l'accordo stipulato con i danti causa di LO CH e OL NI, e di cui si è accen- nato in [...], "non ha in alcun modo mutato la destinazione della cosa,. e non ha comportato la costituzione di diritti o la imposizione di oneri reali", ragion per cui non era necessario trascriverlo per ren- derlo opponibile a terzi;
inoltre che con l'istallazione del cancello "il cortile non è stato sottratto alla sua normale funzione", e che rientra- va nei loro poteri di comproprietari quello di installarlo, per impedire a terzi estranei di accedere ad esso. Denunziano pertanto violazione dell'art. 1102 cod. civ., e delle norme della legge tavolare, nonché vi- zi di motivazione. La censura è inammissibile perché per un verso si risolve in considerazioni esatte, ma prive di rilevanza nel caso in esame;
e per altro verso ha ad oggetto alcune affermazioni della sentenza im- pugnata, alle quali viene attribuito un significato diverso da quello che hanno, se si tiene conto del contesto complessivo motivazionale in cui sono inserite. La sentenza impugnata non esclude affatto il diritto del comproprietario di chiudere la proprietà per impedirne l'accesso ai terzi;
ma ha affermato l'illegittimità della chiusura del varco che con- sente l'accesso al cortile perché il cancello con cui tale chiusura è h stata realizzata impedisce non solo ai terzi, ma anche agli altri com- proprietari di entrare nel cortile, dal momento che GA AN e CA CU non hanno consegnato a LO CH e OL NI, come ai loro danti causa, quanto necessario per aprirlo. 5 Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna GA AN e CA CU a rifondere a LO CH e OL A- beni le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 145,00 euro, oltre 1.500,00 euro per onorari. Roma, 11 dicembre 2002 Il presidente (Vincenzo Calfapjetra) хорт L'estensore Carlo Cioffic سها 1. CANCELLIERE 01 LO Talarico Lole حتاج DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 13 MAR. 2003. ILGANGELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 10-6-2003 serie 4 al n.21877versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA. Roberto Ricci 6