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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2129/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT AR ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. POLITO ELISABETTA Controparte_1
giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di sentire accertata la sussistenza di Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato, con svolgimento di mansioni inquadrabili alla categoria B3 del CCNL di settore e con diritto alle differenze retributive ed al trattamento economico, comprensivo di TFR, nonché del diritto alla regolarizzazione previdenziale. Altresì formulava domanda di condanna del al pagamento in CP_1
suo favore delle differenze retributive spettanti e al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari ad almeno 20 mensilità, o quantomeno 15, della retribuzione.
Chiedeva, quindi, “accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili alla categoria B3 del CCNL del settore e, per l'effetto, - condannare il Controparte_1
al pagamento delle differenze stipendiali per Euro 64.749,80 di cui Euro 19.720,47 per integrazione del TFR dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro, tra quanto percepito quale LSU e il trattamento previsto per i dipendenti dei Comune assegnati alle stesse mansioni, comprensivo del TFR, come da conteggi analitici allegati, o alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con conseguente condanna alla regolarizzazione contributiva dovuta per il rapporto di lavoro subordinato svolto di fatto;
condannare, altresì, parte resistente al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari ad almeno 20 mensilità corrispondenti alla qualifica B3 indicata nei conteggi, o quantomeno 15 mensilità, o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.Con vittoria di spese e compensi della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva al riguardo: di essere stata inserita dal 1997 nel progetto LSU della
Regione Lazio ed inizialmente assegnata all'ufficio Entrate Patrimoniali per 18 ore settimanali;
di essere stata assegnata all'Ufficio Segreteria-Protocollo, settore 3, area
5, per 20 ore settimanali con orario di tre giorni a settimana lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e successivamente tutti i giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e il martedì dalle 15:00 alle 18:00; che la mole di lavoro, però, determinava il superamento di tali orari;
da parte della di aver svolto le seguenti mansioni: apertura al pubblico, protocollazione di tutti gli atti di corrispondenza in entrata e in uscita (in un apposito registro cartaceo inizialmente, poi con protocollo telematico), provenienti dalla cittadinanza, dagli altri uffici comunali, dalle altre amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, prefetture, procure, protocollando anche atti riservati e “delicati” (verbali del Tribunale per i minori, udienze fissate che potevano riguardare reati da consegnare alla polizia municipale per la notifica, ecc.), ovvero richieste di atti di nascita, residenze, certificati anagrafici in generale, permessi di costruire, varianti, scie e tutto ciò che riguardava gli atti degli uffici tecnici, occupazioni di suolo pubblico, domande di agevolazioni e contributi, notifiche del messo e polizia locale sia in entrata che in uscita, atti della pubblica istruzione e servizi sociali, personale (ferie, permessi, ecc.) fatture, preventivi, solleciti, petizioni, ricorsi;
di aver collaborato con tutti gli uffici comunali, con le Poste, protocollando la posta in entrata (ordinaria, raccomandate, atti giudiziari) delle amministrazioni, istituzioni pubbliche e cittadini, sottoscrivendo per ricevuta la posta in entrata;
di aver gestito le scadenze di tutti gli atti, comunicandole di volta in volta ai responsabili o all'ufficio competente, al sindaco e al segretario quali anche le richieste di contributi che il poteva ottenere, ad esempio, per il rifacimento delle strade e per qualsiasi altra CP_1
opera pubblica;
di aver utilizzato un'affrancatrice e gestito un conto presso le Poste, ricevendo da quest'ultima un estratto conto da controllare;
qualora vi fossero errori di calcolo, la lavoratrice doveva controllare tutta la corrispondenza in uscita e verificare tutti i conteggi alla ricerca dell'errore di calcolo per poi allineare il tutto con l'estratto conto delle Poste;
di essere stata assunta nel 2012 in virtù di una convenzione con tra la Regione Lazio e il , veniva assunta da quest'ultimo con contratto Controparte_1
a tempo determinato 3 anni + 2 rinnovabili, continuando, di fatto, a svolgere le suddette mansioni sempre all'Ufficio Segreteria-Protocollo per 30 ore settimanali;
che in data
15.10.2019, con delibera di stabilizzazione del 5.9.2019 e contratto avveniva stabilizzazione ma con contratto sempre per 18 ore settimanali a tempo indeterminato, categ. B1 con aumento delle ore a settembre 2023, da 18 a 24 ore settimanali.
Si costituiva il sostenendo lo svolgimento da parte della Controparte_1
ricorrente delle mansioni come previste nel progetto di assunzione LSU e la correttezza della retribuzione nonché contestando la richiesta di differenze retributive per mansioni superiori riconducibili al livello B3 attesa la correttezza dell'inquadramento nel livello
B1.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio venivano escussi testimoni di entrambe le parti.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva decisa previo deposito delle note ex art 127 ter c.p.c.
Ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art.
8 - poi riprodotto dal D.Lgs. n. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Tale disciplina regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto;
soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall' art. 2126 c.c
Detto istituto, che presenta invero peculiarità ben distinte dai tradizionali modelli di tutela sociale della disoccupazione, si colloca a valle dei c.d. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero, collocamento in cassa integrazione, trattamento di disoccupazione) essendo stato concepito dal legislatore come uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto giovanile, sì da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale. (cfr. al riguardo: Cass. 7 luglio 2003 n. 10651).
L'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 d. lgs. n. 469/1997); il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36
Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto, è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in un'indennità oraria (qualificata sussidio ex art. 1, comma 3, d.l. 14 giugno
1995 n. 232, pari a lire 7.500, con un massimale di ottanta ore mensili per non più di dodici mesi;
poi elevate a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili) e di poi in una prestazione mensile (non superiore a lire 800.000 con la possibilità di un importo integrativo di questo trattamento “per le giornate di effettiva esecuzione della prestazione”); il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del Fondo per l'occupazione (art. 8 d. lgs. n. 81/2000), la cui quota viene ripartita tra le Regioni e che in caso di rinnovo di un rapporto, che è a termine, fa carico sullo stesso Fondo nella misura del 50%, restando l'altra metà a carico dei soggetti utilizzatori (art. 4 d. lgs. n. 81/2000).
Correttamente, quindi, giurisprudenza costante ha parlato nel caso in esame di un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38
Cost.; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti (Cass. SSUU
3508/2005).
Occorre verificare in primis, quindi, se si siano realizzati i presupposti di un lavoro subordinato, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c. e se sussista lo svolgimento in concreto di mansioni superiori per tutto il periodo di lavoro ovvero sia in quello contrattualizzato all'esito della stabilizzazione sia nel corso del periodo coperto dal contratto a tempo determinato.
La Suprema Corte, con le sentenze nn. 18708, 15213, 15007, 15008 e 14636 del 2013, e con le sentenze nn. 23318, 23316, 23317, 23061 del 2015, che richiamano
Cass. n. 9811 del 2012 si è espressa sfavorevolmente alla tesi della ricorrente ritenendo non applicabile l'art. 2126 mentre, in altre pronunce, ha fatto proprio l'orientamento favorevole all'applicabilità dell'art. 2126 c.c. ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui l'occupazione in fatto si discosta dal progetto LSU
( cfr. esso risulta espresso, ad esempio, da Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; ancor più recentemente, tale orientamento è stato confermato da Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e
13596 del 2016; è stato ribadito, infine da Cass. n. 17012 del 2017).
Secondo tale indirizzo occorre sempre verificare se di fatto la prestazione lavorativa resa dal lavoratore socialmente utile presentasse una radicale difformità dal progetto e fosse sovrapponibile a quella degli altri dipendenti c circostanza che ove verificatasi avrebbe escluso la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti.
Ha sottolineato la Corte che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c.(cfr. sentenza 29.12.2020 richiamata nella pronuncia n.
2821/22).
Nel caso di specie l'istruttoria espletata ha permesso di evidenziare come l'attività della ricorrente fosse del tutto comparabile e assimilabile a quella dei lavoratori assunti al e esorbitasse da quanto previsto dal progetto originario CP_1
come, perlatro, neppure è contestato dallo stesso convenuto che ha CP_1
sottolineato come “ In conformità al progetto, dunque, veniva assegnata all
[...]
. Successivamente, per esigenze dell'Ente, dall'anno 2004 con Controparte_2
disposizioni di servizio, mai contestate dalla ricorrente, veniva assegnata all'Ufficio
Segreteria -Protocollo. “ ( cfr. pagina 4 della memoria di costituzione).
Esaminando il progetto LSU nessuna delle attività espletate dalla ricorrente può ritenersi rientrante nel medesimo atteso che la stessa, come confermato da tutti i testimoni, ha svolto mansioni senz'altro istituzionali ed essenziali dell'ente ( cfr. dichiarazioni dei testimoni oltre riportate).
Non può di certo ritenersi che dal 1997 la ricorrente e fino al 2012 ( data del primo contatto) abbia svolto soltanto attività relative alla sistemazione degli archivi cartacei e recupero aree di evasione dei tributi ed entrate patrimoniali, con qualifica di dattilografa” come previsto dal progetto e ribadito in memoria dal convenuto. CP_1
Ritenuto che, quindi, di fatto la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili a quella di un dipendente del occorre considerare l'applicabilità dell'invocata CP_1
disciplina al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
Ed infatti, seppure deve escludersi l'applicabilità del D.Lgs. n. 368 del
2001 ciò non impedisce di valutare la correttezza del ricorso ai contratti da LSU, alla luce del diritto unionale per il quale qualsiasi contratto a tempo determinato deve essere necessariamente connotato da temporaneità perché diversamente si ricade nell'ambito dell'abuso.
Deve considerarsi l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, a cui ha dato attuazione il D.Lgs. n. 368 del 2001, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l'abuso costituito dalla successione nel tempo dei contratti a termine.
Uno degli obiettivi perseguiti dall'Accordo quadro è proprio quello di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014,
e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72). Per_1
La clausola 5, punto 1, di tale accordo quadro stabilisce: “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
22. La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (decisioni causa C-177/10, sentenza 7 Persona_2
settembre 2006, in causa C-53/04, e;
causa C-212/04, . Per_3 Per_4 Per_5
Come affermato, tra le altre, nella già richiamata sentenza , dalla Per_1
formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso ampio e la definizione della nozione di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro, enunciata allaPag.12 clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto nel diritto interno (cfr., sentenza CGUE 3 luglio 2014, e a., cause riunite C-362/13, C-363/13 e C- Per_6
407/13).
Pertanto, l'accordo quadro si applica all'insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, e fatta salva soltanto la discrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro per quanto attiene all'applicazione di quest'ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l'esclusione, conformemente al comma 4 del preambolo dell'accordo quadro, dei lavoratori interinali (CGUE, 16 luglio 2020, C-658/18 UX, punto 116).
Come affermato al punto 119 della sentenza C-658/18 UX, la direttiva 1999/70
e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame assume, in particolare, rilievo la decisione della CGUE n. 157 del 15 marzo 2012, in causa C-157/11, , ove si è affermato, Per_7
con riguardo al punto 1 della clausola 2, che: “Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro (...), si deve rilevare che la qualificazione formale, da parte del legislatore nazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l'amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questi lavori non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto”.
La CGUE ha inoltre affermato, nella suddetta sentenza, richiamando il punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro, che “tuttavia anche se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale, il rapporto tra quest'ultimo e l'amministrazione pubblica italiana che lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i “rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato” nonché i “contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici”“.
24. Precisa la CGUE nella medesima decisione IL (par. 56) che l'applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di detto potere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire che un lavoratore impiegato in un programma che non rientri nelle categorie elencate nella clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro sia privato della tutela che quest'ultimo intende garantirgli (cfr., sentenza CGUE 8 settembre 2011, Per_2
C-177/10, par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola 4 dell'accordo
[...]
quadro).
25. La Corte d'appello nel riferire i contratti in esame al D.Lgs. n. 81 del 2000, non solo non ha effettuato un compiuto e approfondito vaglio dei rapporti di lavoro in questione con riguardo alle fonti e alla causale dell'atto negoziale costitutivo, alle reciproche obbligazioni, al concreto conformarsi degli stessi in ragione dell'attività prestata, ma soprattutto non ha verificato la compatibilità del concreto atteggiarsi del rapporto con l'accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine
(Cass., SU, n. 5076-2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione.
26. La affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi, come argomenta la Corte d'appello né dalle generali esigenze di natura politico-sociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità (che la
Corte d'appello assume quale causa dello schema negoziale legale) di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola 2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse.
27. Infine, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5072/2016, nell'escludere la trasformazione (si veda anche, sul punto, la sentenza CGUE 25 ottobre 2018, causa C-332/17, ), hanno stabilito i criteri per la determinazione Per_8
del risarcimento del danno comunitario, e tale statuizione è stata ritenuta conforme al diritto Eurounitario dalla CGUE causa C-494/16, . Per_9
Ebbene, ferma quindi l'astratta applicabilità delle medesime conseguenze che conseguono all'abusiva reiterazione e sviamento dalla ratio della tipologia di contratto a tempo determinato, occorre sottolineare come nel caso di specie il abbia CP_1
proceduto alla stabilizzazione della ricorrente con ciò adottando una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito.
Come sottolineato infatti dalla Suprema Corte “in caso di accertata abusività, considerare gli effetti della eventuale stabilizzazione della ricorrente dedotta in corso di causa (si veda il punto sub 28. che precede), sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, secondo cui: a) “nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente” (vedi, per tutte: Cass. n. 14815/2021, seguita da Cass. n. 15240/2021, e da Cass. n. 35369/2021 e da molte altre conformi);b) detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n.
22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della L. n. 296 del 2006).(cfr. 07/04/2023, (ud.
24/01/2023, dep. 07/04/2023), n.9567).
Non può darsi luogo, quindi, al risarcimento del danno così come richiesto nel ricorso avendo la stabilizzazione già ristorato il danno subito per il periodo antecedente all'assunzione del 2019 atteso che le mansioni LSU erano equiparate a quelle del
Profilo B1 e non essendovi allegazioni sufficienti per ritenere quale fosse la differenza in termini di maturazione del trattamento di fine rapporto e altre spettanze non previste per gli Lsu atteso che i conteggi sono parametrati sul livello B3 emergendone per forza di cose differenze retributive che non sarebbero scaturite ove parametrate al livello
B1.
Quanto al periodo successivo alla stabilizzazione, invece, occorre verificare se vi sia stato uno scorretto inquadramento della ricorrente.
In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, deve essere compiuta un'analisi di entrambi i profili quello rivendicato e quello di inquadramento della ricorrente.
Al riguardo, il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).
Orbene, quanto alle mansioni concretamente svolte dalla parte ricorrente è emerso all'esito delle prove testimoniali che ella svolgeva numerose funzioni certamente riconducibili alla sua qualifica di appartenenza.
Il testimone di parte ricorrente ha riferito “Ho lavorato per il Comune Tes_1
fino a cinque anni fa. Ero responsabile ufficio segreteria, protocollo e altri servizi annessi.Ho lavorato con la ricorrente che stava nel mio stesso ufficio. Io sono stato in quell'ufficio per circa 40 anni.E' arrivata come lavoratore socialmente utile ma non ricordo quando. Inizialmente era al protocollo;
poi ha continuato sempre li al protocollo. Le mansioni erano queste: quando è arrivata non era molto esperta e le abbiamo fatto formazione e poi coadiuvata nel protocollare la posta ecc. Io ho sempre cercato di farla diventare più autosufficiente possibile. Ci sono riuscito abbastanza. Noi abbiamo cambiato sede comunale e abbiamo separato ufficio segretaria e ufficio protocollo nel 2009 mi pare;
l'ufficio segreteria è andato al piano primo e il protocollo al piano terra. La ricorrente è rimasta al protocollo con un'altra persona a volte a seconda di come servivano ed era abbastanza autosufficiente.
Arrivava il postino , lasciava la posta, lei firmava per ricevuta e poi apriva la posta e la protocollava e la smistava ai vari uffici. Se c'erano problemi intervenivo io o altre persone più esperte. C'è stata qualche mansione aggiuntiva minima nell'ultimo periodo in cui ci sono stato io, sempre fino a cinque anni fa, per esempio il cittadino veniva con al raccomandata e chiedeva di ritirare un documento una cartella che lei aveva ricevuto dall'ufficiale giudiziario. Lei faceva firmare la distinta e consegnava il documento. C'era una persona addetta al ricevimento delle persone e la centralinista
e se mancavano la ricorrente poteva svolgere attività di accoglienza. Una stupidaggine che faceva era che avevamo la macchinetta dell'acqua e avevamo delle tessere che venivano date per dieci euro e poi la ricorrente girava al gestore delle macchinette i soldi. Nell'arco della sua vita lavorativa la ricorrente è diventata abbastanza autosufficiente ma se c'erano problematiche intervenivamo sempre o io o una collega . La ricorrente faceva orario normale e se doveva stare di più Persona_10
poi recuperava i giorni successivi. Non mi ricordo se c'erano altre persone insieme a lei o in sua mancanza. Se mancava la ricorrente mandavo la Tasca. La ricorrente non ci occupava di rapporti con ditte esterne lasciavano la documentazione per le gare e la ricorrente doveva prima amano e poi successivamente in via elettronica procedere
a registrarle. Sapeva che oltre la scadenza non potevano essere accettate le domande per i vari appalti e una volta scaduto il termine per il deposito lei faceva una distinta
e la consegnava al RUP. Una volta protocollato quando c'era il registro cartaceo
c'erano delle distinte cartaece una per ogni responsabile dell'ufficio dove si annotavano i protocolli in arrivo e si consegnava la posta: successivamente veniva fatto automaticamente con il computer. La ricorrente registrava i dati e li smistava. Il
Lavoro del protocollo tra il periodo “del cartaceo” e questo periodo si è abbassato perché i cittadini mandavano direttamente la posta ai vari uffici a cui la indirizzavano direttamente. Adr L'affrancatrice è una macchina che c'era stata data per un contratto con le Poste;
io caricavo i soldi su un conto corrente appositamente aperto alle Poste
, facevo una determina dell'impegno spesa e giornalmente a seconda del tipo di posta
c'era una quotazione e la posta passava sotto l'affrancatrice stampava sulla busta il logo della posta e l'importo.Poi questa posta veniva portata all'ufficio Postale dalla ricorrente da me o da altri.Finchè eravamo nello stesso stabile eravamo tutti insieme, mentre nel nuovo stabile stava anche da sola ma era un ufficio con almeno due postazioni una in front office e una dislocata indietro.ADr Le tessere dell'acqua era veramente poco lavoro quasi più una cortesia ai cittadini che venivano a prendersi la tessera. Forse maneggiava 80/100 euro a settimana ma molto limitatamente nel periodo. ADR La verifica della contabilità dell'affrancatrice si faceva giornalmente;
c'erano dei contatori se io avevo caricato 100 e scaricato 40 dovevano rimanere 60 disaldo. Faceva tutto la macchina;
se c'erano delle discrasie bisognava verificare se la macchina aveva affrancato di più o meno e la verifica la faceva o la ricorrente o la
o io. Adr Per accedere la computer quando protocollava la ricorrente aveva Per_10
una password che autorizzava a fare determinati accessi;
non tutti i miei per esempio lei accedeva al protocollo e albo pretorio mi pare”.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato “Ho lavorato Testimone_2
purtroppo per il Comune dal 1982 fino a sette anni/ otto anni fa quando sono andata in pensione. Sono entrata al protocollo in segreteria e poi ho girato tutti gli uffici. Ho conosciuto al ricorrente quando io stavo all'Ufficio Tributi e avevano assunto tutti i socialmente utili. Io l'ho vista alla segreteria e protocollo erano veramente tanti tipo
40 non tutti al protocollo.Poi alla fine sono andati via in parte e sono rimaste poche e si sono specializzate e le più brave. Io quando ho chiesto di fare il messo negli ultimi otto anni di lavoro verso il 2005 o 2006 per andarmene me l'hanno accolta la richiesta e in quell'occasione ho iniziato ad avere più contatti di lavoro con la ricorrente.
Abbiamo collaborato nel senso che io andavo li controllavo e ritiravo la posta. Se c'era una gara e c'era tanta posta da spedire magari gliela portavo io perché lei stava al pubblico. La ricorrente protocollava sia a seguito delle consegne di documenti fisici e poi dopo molto di meno perché era tutto telematico. La ricorrente era quasi sempre da sola a volte c'era qualcuno affiancato. ADR Magari se c'era il pubblico dovevo aspettare;
a volte anzi la aiutavo portando io la posta proprio perché era indaffarata.Se c'era una gara per esempio e dovevano portare le buste entro una certa ora e magari io ero li per una notifica urgente. Oppure se Ufficio tecnico che era dislocato a tre chilometri portavo io. Rispondeva al telefono. Per i primi quattro o cinque anni da messo andavo poco perché andavo solo per la posta ma tornavo all'ufficio dei vigili e solo dopo mi hanno riassegnato all'ufficio segreteria e stavo ad un piano diverso dalla ricorrente”.
La testimone di parte resistente ha riferito “ Lavoro per il Persona_10
Comune dal 1999 e prima come LSU dal 1997.Sto in segreteria e sono istruttore amministrativo. Do istruzioni alle persone nuove, istruisco gli atti determina e delibere;
se mancano delle persone a supporto vado anche al Protocollo che fa parte della stessa Area. Ho lavorato insieme alla ricorrente. Si è sempre occupata del protocollo: prima registrava gli atti manualmente sul registro e poi in via informatica. Lei andava anche alla Posta. Quando ci hanno dislocato su due uffici diversi logisticamente si occupava anche di affrancare la posta e consegnava anche gli atti depositati dall'ufficiale giudiziario o ai cittadini. Alcuni periodi al CP_3
protocollo c'ero anche io;
poi ci hanno dislocate in due piani diversi e lei stava li con altre persone che si alternavano quindi alcune volte era sola. Ero sempre io che andavo in aiuto se c'era bisogno. Per esempio se c'era più gente al protocollo , o per difficoltà ad affrancare o se non tornavano i conti. Non si occupava delle gare, appalti rapporti con le ditte;
protocollava le buste delle offerte dell'appalto e basta ma non faceva altro. L'orario era di solito pieno. Aveva un accesso al computer con propria password;
ognuno di noi lo aveva. ADR Dal 2007 non è stata sola perché c'erano persone a supporto;
alcuni periodi è stata sola anche per un anno e scendevamo noi dalla segreteria per aiutarla. A volte andavo sotto per sistemare per vedere delle cose per aiutarla.ADR Il Protocollo nel 2009 era formato dalla ricorrente
e che si alternava tra Protocollo e segreteria non era fissa al Persona_11
protocollo fino al 2012; poi fino al 2016 è stata sola aiutata da me e un'altra Tes_1
dipendente e dal 2016 ”. Persona_12
Infine, il testimone di parte resistente ha così dicharato. Testimone_3
“Lavoro per il Comune dal 2005 a tempo pieno e prima dal 2001 avevo un incarico due volte a settimana e stavo in ASL.Sono responsabile servizi sociali, pubblica istruzione e cultura e dal 2020 anche delle segreteria e dal 2021 anche del Protocollo ad interim.Dal 2021 febbraio sono la responsabile della ricorrente. Lei sta al protocollo, si occupa di ciò che è necessario per questo ed è anche messo. Protocolla ciò che entra nel Comune o che esce dagli uffici;
protocolla le email;
si occupa di accogliere le cartelle che arrivano dall'Agenzia delle Entrate e da' ai cittadini ciò che viene depositato al Negli anni addietro si occupava della protocollazione e CP_1
fare il passaggio con i rup delle gare;
ciò non accade più dagli ultimi anni, già dal
2021, perché utilizziamo le stazioni appaltanti. Abbiamo convenzioni con di CP_1
Fiano e altri e quindi non arrivano a protocollo. l'affrancatrice che esiste CP_4
ancora che serve per importi ingenti o per posta che deve essere consegnata in tempi brevi;
la carichiamo due o tre volte l'anno e le colleghe del protocollo fanno la rendicontazione. Dal 2021 le dipendenti sono due che la utilizzano oltre alla Tasca che
è di supporto. Il protocollo ha una sua stanza e per alcuni periodi c'era la ricorrente da sola. Fa parte dell'Ufficio segreteria;
se lei si assenta e non c'è la collega Per_11
c'è sempre . Prima del 2021 la stanza c'era; avevo rapporti con il Persona_10
protocollo anche prima del 2021”.
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata si ritiene che la domanda della ricorrente non sia fondata e appaia corretto l'inquadramento nel livello B1 anche successivamente alla stabilizzazione avendo la ricorrente continuato a svolgere sempre le medesime mansioni. IL LIVELLO B comprende “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale2 tra cui “ lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
L'attività della ricorrente, così come descritta dai testimoni escussi, consisteva in modo pieno e prevalente nello svolgimento di tali attività mentre non si rinvengono profili che consentano l'astratto inquadramento nella categoria B3 e, a maggior ragione, nel livello C come evidenziato invece in ricorso.
Da tutte le descrizioni compite dai testimoni, anche ed in particolare da quelli della parte ricorrente, emerge la carenza di quei profili di autonomia, responsabilità descritti compiutamente nel contratto collettivo per la categoria C né soddisfano i requisiti previsti per il riconoscimento dei passaggi economici all'interno della categoria B atteso che l'art 5 prevede espressamente che “per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma
3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: o diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; o grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; o iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”.
Non può quindi ritenersi chela progressione sia automatica e discenda ex se dall'inquadramento nel livello B e non vi sono elementi per sostituirsi nella valutazione discrezionale in tal senso operata della pubblica amministrazione in relazione alla tipologia di affari espletata dalla ricorrente.
Le spese sono compensate stante l'abusivo utilizzo della tipologia contrattuale
LSU anche a fronte della stabilizzazione e dell'assenza di un danno allegato in modo preciso o quantificabile stante la correttezza dell'inquadramento al livello B1.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
RT RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2129/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT AR ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. POLITO ELISABETTA Controparte_1
giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di sentire accertata la sussistenza di Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato, con svolgimento di mansioni inquadrabili alla categoria B3 del CCNL di settore e con diritto alle differenze retributive ed al trattamento economico, comprensivo di TFR, nonché del diritto alla regolarizzazione previdenziale. Altresì formulava domanda di condanna del al pagamento in CP_1
suo favore delle differenze retributive spettanti e al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari ad almeno 20 mensilità, o quantomeno 15, della retribuzione.
Chiedeva, quindi, “accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, con svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili alla categoria B3 del CCNL del settore e, per l'effetto, - condannare il Controparte_1
al pagamento delle differenze stipendiali per Euro 64.749,80 di cui Euro 19.720,47 per integrazione del TFR dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro, tra quanto percepito quale LSU e il trattamento previsto per i dipendenti dei Comune assegnati alle stesse mansioni, comprensivo del TFR, come da conteggi analitici allegati, o alla diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con conseguente condanna alla regolarizzazione contributiva dovuta per il rapporto di lavoro subordinato svolto di fatto;
condannare, altresì, parte resistente al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari ad almeno 20 mensilità corrispondenti alla qualifica B3 indicata nei conteggi, o quantomeno 15 mensilità, o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.Con vittoria di spese e compensi della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva al riguardo: di essere stata inserita dal 1997 nel progetto LSU della
Regione Lazio ed inizialmente assegnata all'ufficio Entrate Patrimoniali per 18 ore settimanali;
di essere stata assegnata all'Ufficio Segreteria-Protocollo, settore 3, area
5, per 20 ore settimanali con orario di tre giorni a settimana lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e successivamente tutti i giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e il martedì dalle 15:00 alle 18:00; che la mole di lavoro, però, determinava il superamento di tali orari;
da parte della di aver svolto le seguenti mansioni: apertura al pubblico, protocollazione di tutti gli atti di corrispondenza in entrata e in uscita (in un apposito registro cartaceo inizialmente, poi con protocollo telematico), provenienti dalla cittadinanza, dagli altri uffici comunali, dalle altre amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, prefetture, procure, protocollando anche atti riservati e “delicati” (verbali del Tribunale per i minori, udienze fissate che potevano riguardare reati da consegnare alla polizia municipale per la notifica, ecc.), ovvero richieste di atti di nascita, residenze, certificati anagrafici in generale, permessi di costruire, varianti, scie e tutto ciò che riguardava gli atti degli uffici tecnici, occupazioni di suolo pubblico, domande di agevolazioni e contributi, notifiche del messo e polizia locale sia in entrata che in uscita, atti della pubblica istruzione e servizi sociali, personale (ferie, permessi, ecc.) fatture, preventivi, solleciti, petizioni, ricorsi;
di aver collaborato con tutti gli uffici comunali, con le Poste, protocollando la posta in entrata (ordinaria, raccomandate, atti giudiziari) delle amministrazioni, istituzioni pubbliche e cittadini, sottoscrivendo per ricevuta la posta in entrata;
di aver gestito le scadenze di tutti gli atti, comunicandole di volta in volta ai responsabili o all'ufficio competente, al sindaco e al segretario quali anche le richieste di contributi che il poteva ottenere, ad esempio, per il rifacimento delle strade e per qualsiasi altra CP_1
opera pubblica;
di aver utilizzato un'affrancatrice e gestito un conto presso le Poste, ricevendo da quest'ultima un estratto conto da controllare;
qualora vi fossero errori di calcolo, la lavoratrice doveva controllare tutta la corrispondenza in uscita e verificare tutti i conteggi alla ricerca dell'errore di calcolo per poi allineare il tutto con l'estratto conto delle Poste;
di essere stata assunta nel 2012 in virtù di una convenzione con tra la Regione Lazio e il , veniva assunta da quest'ultimo con contratto Controparte_1
a tempo determinato 3 anni + 2 rinnovabili, continuando, di fatto, a svolgere le suddette mansioni sempre all'Ufficio Segreteria-Protocollo per 30 ore settimanali;
che in data
15.10.2019, con delibera di stabilizzazione del 5.9.2019 e contratto avveniva stabilizzazione ma con contratto sempre per 18 ore settimanali a tempo indeterminato, categ. B1 con aumento delle ore a settembre 2023, da 18 a 24 ore settimanali.
Si costituiva il sostenendo lo svolgimento da parte della Controparte_1
ricorrente delle mansioni come previste nel progetto di assunzione LSU e la correttezza della retribuzione nonché contestando la richiesta di differenze retributive per mansioni superiori riconducibili al livello B3 attesa la correttezza dell'inquadramento nel livello
B1.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio venivano escussi testimoni di entrambe le parti.
Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva decisa previo deposito delle note ex art 127 ter c.p.c.
Ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art.
8 - poi riprodotto dal D.Lgs. n. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Tale disciplina regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto;
soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall' art. 2126 c.c
Detto istituto, che presenta invero peculiarità ben distinte dai tradizionali modelli di tutela sociale della disoccupazione, si colloca a valle dei c.d. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero, collocamento in cassa integrazione, trattamento di disoccupazione) essendo stato concepito dal legislatore come uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto giovanile, sì da nascere con una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale. (cfr. al riguardo: Cass. 7 luglio 2003 n. 10651).
L'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità (art. 8 d. lgs. n. 469/1997); il trattamento economico consiste in un emolumento che, non commisurato ex art. 36
Cost. alla quantità e qualità del lavoro svolto, è stato predeterminato in maniera fissa, dapprima, in un'indennità oraria (qualificata sussidio ex art. 1, comma 3, d.l. 14 giugno
1995 n. 232, pari a lire 7.500, con un massimale di ottanta ore mensili per non più di dodici mesi;
poi elevate a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili) e di poi in una prestazione mensile (non superiore a lire 800.000 con la possibilità di un importo integrativo di questo trattamento “per le giornate di effettiva esecuzione della prestazione”); il finanziamento dei lavori socialmente utili è stato posto sin dall'inizio a carico del Fondo per l'occupazione (art. 8 d. lgs. n. 81/2000), la cui quota viene ripartita tra le Regioni e che in caso di rinnovo di un rapporto, che è a termine, fa carico sullo stesso Fondo nella misura del 50%, restando l'altra metà a carico dei soggetti utilizzatori (art. 4 d. lgs. n. 81/2000).
Correttamente, quindi, giurisprudenza costante ha parlato nel caso in esame di un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38
Cost.; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato, e dei suoi consequenziali diritti (Cass. SSUU
3508/2005).
Occorre verificare in primis, quindi, se si siano realizzati i presupposti di un lavoro subordinato, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c. e se sussista lo svolgimento in concreto di mansioni superiori per tutto il periodo di lavoro ovvero sia in quello contrattualizzato all'esito della stabilizzazione sia nel corso del periodo coperto dal contratto a tempo determinato.
La Suprema Corte, con le sentenze nn. 18708, 15213, 15007, 15008 e 14636 del 2013, e con le sentenze nn. 23318, 23316, 23317, 23061 del 2015, che richiamano
Cass. n. 9811 del 2012 si è espressa sfavorevolmente alla tesi della ricorrente ritenendo non applicabile l'art. 2126 mentre, in altre pronunce, ha fatto proprio l'orientamento favorevole all'applicabilità dell'art. 2126 c.c. ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi in cui l'occupazione in fatto si discosta dal progetto LSU
( cfr. esso risulta espresso, ad esempio, da Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; ancor più recentemente, tale orientamento è stato confermato da Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e
13596 del 2016; è stato ribadito, infine da Cass. n. 17012 del 2017).
Secondo tale indirizzo occorre sempre verificare se di fatto la prestazione lavorativa resa dal lavoratore socialmente utile presentasse una radicale difformità dal progetto e fosse sovrapponibile a quella degli altri dipendenti c circostanza che ove verificatasi avrebbe escluso la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti.
Ha sottolineato la Corte che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c.(cfr. sentenza 29.12.2020 richiamata nella pronuncia n.
2821/22).
Nel caso di specie l'istruttoria espletata ha permesso di evidenziare come l'attività della ricorrente fosse del tutto comparabile e assimilabile a quella dei lavoratori assunti al e esorbitasse da quanto previsto dal progetto originario CP_1
come, perlatro, neppure è contestato dallo stesso convenuto che ha CP_1
sottolineato come “ In conformità al progetto, dunque, veniva assegnata all
[...]
. Successivamente, per esigenze dell'Ente, dall'anno 2004 con Controparte_2
disposizioni di servizio, mai contestate dalla ricorrente, veniva assegnata all'Ufficio
Segreteria -Protocollo. “ ( cfr. pagina 4 della memoria di costituzione).
Esaminando il progetto LSU nessuna delle attività espletate dalla ricorrente può ritenersi rientrante nel medesimo atteso che la stessa, come confermato da tutti i testimoni, ha svolto mansioni senz'altro istituzionali ed essenziali dell'ente ( cfr. dichiarazioni dei testimoni oltre riportate).
Non può di certo ritenersi che dal 1997 la ricorrente e fino al 2012 ( data del primo contatto) abbia svolto soltanto attività relative alla sistemazione degli archivi cartacei e recupero aree di evasione dei tributi ed entrate patrimoniali, con qualifica di dattilografa” come previsto dal progetto e ribadito in memoria dal convenuto. CP_1
Ritenuto che, quindi, di fatto la ricorrente abbia svolto mansioni riconducibili a quella di un dipendente del occorre considerare l'applicabilità dell'invocata CP_1
disciplina al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.
Ed infatti, seppure deve escludersi l'applicabilità del D.Lgs. n. 368 del
2001 ciò non impedisce di valutare la correttezza del ricorso ai contratti da LSU, alla luce del diritto unionale per il quale qualsiasi contratto a tempo determinato deve essere necessariamente connotato da temporaneità perché diversamente si ricade nell'ambito dell'abuso.
Deve considerarsi l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, a cui ha dato attuazione il D.Lgs. n. 368 del 2001, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali norme idonee a prevenire ed a sanzionare l'abuso costituito dalla successione nel tempo dei contratti a termine.
Uno degli obiettivi perseguiti dall'Accordo quadro è proprio quello di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014,
e a., nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72). Per_1
La clausola 5, punto 1, di tale accordo quadro stabilisce: “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
22. La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (decisioni causa C-177/10, sentenza 7 Persona_2
settembre 2006, in causa C-53/04, e;
causa C-212/04, . Per_3 Per_4 Per_5
Come affermato, tra le altre, nella già richiamata sentenza , dalla Per_1
formulazione stessa della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, risulta che l'ambito di applicazione di quest'ultimo è concepito in senso ampio e la definizione della nozione di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell'accordo quadro, enunciata allaPag.12 clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, include tutti i lavoratori, senza operare distinzioni basate sulla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro e a prescindere dalla qualificazione del loro contratto nel diritto interno (cfr., sentenza CGUE 3 luglio 2014, e a., cause riunite C-362/13, C-363/13 e C- Per_6
407/13).
Pertanto, l'accordo quadro si applica all'insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro, purché questi siano vincolati da un contratto o da un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, e fatta salva soltanto la discrezionalità conferita agli Stati membri dalla clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro per quanto attiene all'applicazione di quest'ultimo a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro nonché l'esclusione, conformemente al comma 4 del preambolo dell'accordo quadro, dei lavoratori interinali (CGUE, 16 luglio 2020, C-658/18 UX, punto 116).
Come affermato al punto 119 della sentenza C-658/18 UX, la direttiva 1999/70
e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame assume, in particolare, rilievo la decisione della CGUE n. 157 del 15 marzo 2012, in causa C-157/11, , ove si è affermato, Per_7
con riguardo al punto 1 della clausola 2, che: “Tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'accordo quadro (...), si deve rilevare che la qualificazione formale, da parte del legislatore nazionale, del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l'amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questi lavori non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto”.
La CGUE ha inoltre affermato, nella suddetta sentenza, richiamando il punto 2 della clausola 2 dell'accordo quadro, che “tuttavia anche se il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che, tenuto conto delle sue caratteristiche e delle circostanze in cui vengono effettuati i lavori socialmente utili da persone quali il ricorrente principale, il rapporto tra quest'ultimo e l'amministrazione pubblica italiana che lo ha assunto costituisce, in realtà, un rapporto di lavoro ai sensi del diritto nazionale, occorre comunque ricordare che la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità riguardo all'applicazione dell'accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, la clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i “rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato” nonché i “contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici”“.
24. Precisa la CGUE nella medesima decisione IL (par. 56) che l'applicazione dei criteri stabiliti sul fondamento di detto potere discrezionale deve essere indubbiamente effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire che un lavoratore impiegato in un programma che non rientri nelle categorie elencate nella clausola 2, punto 2, dell'accordo quadro sia privato della tutela che quest'ultimo intende garantirgli (cfr., sentenza CGUE 8 settembre 2011, Per_2
C-177/10, par. 77, intervenuta con riguardo alla clausola 4 dell'accordo
[...]
quadro).
25. La Corte d'appello nel riferire i contratti in esame al D.Lgs. n. 81 del 2000, non solo non ha effettuato un compiuto e approfondito vaglio dei rapporti di lavoro in questione con riguardo alle fonti e alla causale dell'atto negoziale costitutivo, alle reciproche obbligazioni, al concreto conformarsi degli stessi in ragione dell'attività prestata, ma soprattutto non ha verificato la compatibilità del concreto atteggiarsi del rapporto con l'accordo quadro, dalla cui violazione discende il riconoscimento del cd. danno comunitario, in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine
(Cass., SU, n. 5076-2016), e se non intervenuta stabilizzazione direttamente riferibile alla precarizzazione.
26. La affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi, come argomenta la Corte d'appello né dalle generali esigenze di natura politico-sociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità (che la
Corte d'appello assume quale causa dello schema negoziale legale) di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola 2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse.
27. Infine, si osserva che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5072/2016, nell'escludere la trasformazione (si veda anche, sul punto, la sentenza CGUE 25 ottobre 2018, causa C-332/17, ), hanno stabilito i criteri per la determinazione Per_8
del risarcimento del danno comunitario, e tale statuizione è stata ritenuta conforme al diritto Eurounitario dalla CGUE causa C-494/16, . Per_9
Ebbene, ferma quindi l'astratta applicabilità delle medesime conseguenze che conseguono all'abusiva reiterazione e sviamento dalla ratio della tipologia di contratto a tempo determinato, occorre sottolineare come nel caso di specie il abbia CP_1
proceduto alla stabilizzazione della ricorrente con ciò adottando una misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito.
Come sottolineato infatti dalla Suprema Corte “in caso di accertata abusività, considerare gli effetti della eventuale stabilizzazione della ricorrente dedotta in corso di causa (si veda il punto sub 28. che precede), sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, secondo cui: a) “nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente” (vedi, per tutte: Cass. n. 14815/2021, seguita da Cass. n. 15240/2021, e da Cass. n. 35369/2021 e da molte altre conformi);b) detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell'amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n.
22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della L. n. 296 del 2006).(cfr. 07/04/2023, (ud.
24/01/2023, dep. 07/04/2023), n.9567).
Non può darsi luogo, quindi, al risarcimento del danno così come richiesto nel ricorso avendo la stabilizzazione già ristorato il danno subito per il periodo antecedente all'assunzione del 2019 atteso che le mansioni LSU erano equiparate a quelle del
Profilo B1 e non essendovi allegazioni sufficienti per ritenere quale fosse la differenza in termini di maturazione del trattamento di fine rapporto e altre spettanze non previste per gli Lsu atteso che i conteggi sono parametrati sul livello B3 emergendone per forza di cose differenze retributive che non sarebbero scaturite ove parametrate al livello
B1.
Quanto al periodo successivo alla stabilizzazione, invece, occorre verificare se vi sia stato uno scorretto inquadramento della ricorrente.
In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, deve essere compiuta un'analisi di entrambi i profili quello rivendicato e quello di inquadramento della ricorrente.
Al riguardo, il procedimento logico – giuridico che deve essere seguito per stabilire se sussista lo svolgimento di mansioni superiori e diverse rispetto a quelle contrattualmente previste, consta di tre fasi successive, e cioè, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dalla parte ricorrente, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27 settembre 2010, n. 20272).
Orbene, quanto alle mansioni concretamente svolte dalla parte ricorrente è emerso all'esito delle prove testimoniali che ella svolgeva numerose funzioni certamente riconducibili alla sua qualifica di appartenenza.
Il testimone di parte ricorrente ha riferito “Ho lavorato per il Comune Tes_1
fino a cinque anni fa. Ero responsabile ufficio segreteria, protocollo e altri servizi annessi.Ho lavorato con la ricorrente che stava nel mio stesso ufficio. Io sono stato in quell'ufficio per circa 40 anni.E' arrivata come lavoratore socialmente utile ma non ricordo quando. Inizialmente era al protocollo;
poi ha continuato sempre li al protocollo. Le mansioni erano queste: quando è arrivata non era molto esperta e le abbiamo fatto formazione e poi coadiuvata nel protocollare la posta ecc. Io ho sempre cercato di farla diventare più autosufficiente possibile. Ci sono riuscito abbastanza. Noi abbiamo cambiato sede comunale e abbiamo separato ufficio segretaria e ufficio protocollo nel 2009 mi pare;
l'ufficio segreteria è andato al piano primo e il protocollo al piano terra. La ricorrente è rimasta al protocollo con un'altra persona a volte a seconda di come servivano ed era abbastanza autosufficiente.
Arrivava il postino , lasciava la posta, lei firmava per ricevuta e poi apriva la posta e la protocollava e la smistava ai vari uffici. Se c'erano problemi intervenivo io o altre persone più esperte. C'è stata qualche mansione aggiuntiva minima nell'ultimo periodo in cui ci sono stato io, sempre fino a cinque anni fa, per esempio il cittadino veniva con al raccomandata e chiedeva di ritirare un documento una cartella che lei aveva ricevuto dall'ufficiale giudiziario. Lei faceva firmare la distinta e consegnava il documento. C'era una persona addetta al ricevimento delle persone e la centralinista
e se mancavano la ricorrente poteva svolgere attività di accoglienza. Una stupidaggine che faceva era che avevamo la macchinetta dell'acqua e avevamo delle tessere che venivano date per dieci euro e poi la ricorrente girava al gestore delle macchinette i soldi. Nell'arco della sua vita lavorativa la ricorrente è diventata abbastanza autosufficiente ma se c'erano problematiche intervenivamo sempre o io o una collega . La ricorrente faceva orario normale e se doveva stare di più Persona_10
poi recuperava i giorni successivi. Non mi ricordo se c'erano altre persone insieme a lei o in sua mancanza. Se mancava la ricorrente mandavo la Tasca. La ricorrente non ci occupava di rapporti con ditte esterne lasciavano la documentazione per le gare e la ricorrente doveva prima amano e poi successivamente in via elettronica procedere
a registrarle. Sapeva che oltre la scadenza non potevano essere accettate le domande per i vari appalti e una volta scaduto il termine per il deposito lei faceva una distinta
e la consegnava al RUP. Una volta protocollato quando c'era il registro cartaceo
c'erano delle distinte cartaece una per ogni responsabile dell'ufficio dove si annotavano i protocolli in arrivo e si consegnava la posta: successivamente veniva fatto automaticamente con il computer. La ricorrente registrava i dati e li smistava. Il
Lavoro del protocollo tra il periodo “del cartaceo” e questo periodo si è abbassato perché i cittadini mandavano direttamente la posta ai vari uffici a cui la indirizzavano direttamente. Adr L'affrancatrice è una macchina che c'era stata data per un contratto con le Poste;
io caricavo i soldi su un conto corrente appositamente aperto alle Poste
, facevo una determina dell'impegno spesa e giornalmente a seconda del tipo di posta
c'era una quotazione e la posta passava sotto l'affrancatrice stampava sulla busta il logo della posta e l'importo.Poi questa posta veniva portata all'ufficio Postale dalla ricorrente da me o da altri.Finchè eravamo nello stesso stabile eravamo tutti insieme, mentre nel nuovo stabile stava anche da sola ma era un ufficio con almeno due postazioni una in front office e una dislocata indietro.ADr Le tessere dell'acqua era veramente poco lavoro quasi più una cortesia ai cittadini che venivano a prendersi la tessera. Forse maneggiava 80/100 euro a settimana ma molto limitatamente nel periodo. ADR La verifica della contabilità dell'affrancatrice si faceva giornalmente;
c'erano dei contatori se io avevo caricato 100 e scaricato 40 dovevano rimanere 60 disaldo. Faceva tutto la macchina;
se c'erano delle discrasie bisognava verificare se la macchina aveva affrancato di più o meno e la verifica la faceva o la ricorrente o la
o io. Adr Per accedere la computer quando protocollava la ricorrente aveva Per_10
una password che autorizzava a fare determinati accessi;
non tutti i miei per esempio lei accedeva al protocollo e albo pretorio mi pare”.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato “Ho lavorato Testimone_2
purtroppo per il Comune dal 1982 fino a sette anni/ otto anni fa quando sono andata in pensione. Sono entrata al protocollo in segreteria e poi ho girato tutti gli uffici. Ho conosciuto al ricorrente quando io stavo all'Ufficio Tributi e avevano assunto tutti i socialmente utili. Io l'ho vista alla segreteria e protocollo erano veramente tanti tipo
40 non tutti al protocollo.Poi alla fine sono andati via in parte e sono rimaste poche e si sono specializzate e le più brave. Io quando ho chiesto di fare il messo negli ultimi otto anni di lavoro verso il 2005 o 2006 per andarmene me l'hanno accolta la richiesta e in quell'occasione ho iniziato ad avere più contatti di lavoro con la ricorrente.
Abbiamo collaborato nel senso che io andavo li controllavo e ritiravo la posta. Se c'era una gara e c'era tanta posta da spedire magari gliela portavo io perché lei stava al pubblico. La ricorrente protocollava sia a seguito delle consegne di documenti fisici e poi dopo molto di meno perché era tutto telematico. La ricorrente era quasi sempre da sola a volte c'era qualcuno affiancato. ADR Magari se c'era il pubblico dovevo aspettare;
a volte anzi la aiutavo portando io la posta proprio perché era indaffarata.Se c'era una gara per esempio e dovevano portare le buste entro una certa ora e magari io ero li per una notifica urgente. Oppure se Ufficio tecnico che era dislocato a tre chilometri portavo io. Rispondeva al telefono. Per i primi quattro o cinque anni da messo andavo poco perché andavo solo per la posta ma tornavo all'ufficio dei vigili e solo dopo mi hanno riassegnato all'ufficio segreteria e stavo ad un piano diverso dalla ricorrente”.
La testimone di parte resistente ha riferito “ Lavoro per il Persona_10
Comune dal 1999 e prima come LSU dal 1997.Sto in segreteria e sono istruttore amministrativo. Do istruzioni alle persone nuove, istruisco gli atti determina e delibere;
se mancano delle persone a supporto vado anche al Protocollo che fa parte della stessa Area. Ho lavorato insieme alla ricorrente. Si è sempre occupata del protocollo: prima registrava gli atti manualmente sul registro e poi in via informatica. Lei andava anche alla Posta. Quando ci hanno dislocato su due uffici diversi logisticamente si occupava anche di affrancare la posta e consegnava anche gli atti depositati dall'ufficiale giudiziario o ai cittadini. Alcuni periodi al CP_3
protocollo c'ero anche io;
poi ci hanno dislocate in due piani diversi e lei stava li con altre persone che si alternavano quindi alcune volte era sola. Ero sempre io che andavo in aiuto se c'era bisogno. Per esempio se c'era più gente al protocollo , o per difficoltà ad affrancare o se non tornavano i conti. Non si occupava delle gare, appalti rapporti con le ditte;
protocollava le buste delle offerte dell'appalto e basta ma non faceva altro. L'orario era di solito pieno. Aveva un accesso al computer con propria password;
ognuno di noi lo aveva. ADR Dal 2007 non è stata sola perché c'erano persone a supporto;
alcuni periodi è stata sola anche per un anno e scendevamo noi dalla segreteria per aiutarla. A volte andavo sotto per sistemare per vedere delle cose per aiutarla.ADR Il Protocollo nel 2009 era formato dalla ricorrente
e che si alternava tra Protocollo e segreteria non era fissa al Persona_11
protocollo fino al 2012; poi fino al 2016 è stata sola aiutata da me e un'altra Tes_1
dipendente e dal 2016 ”. Persona_12
Infine, il testimone di parte resistente ha così dicharato. Testimone_3
“Lavoro per il Comune dal 2005 a tempo pieno e prima dal 2001 avevo un incarico due volte a settimana e stavo in ASL.Sono responsabile servizi sociali, pubblica istruzione e cultura e dal 2020 anche delle segreteria e dal 2021 anche del Protocollo ad interim.Dal 2021 febbraio sono la responsabile della ricorrente. Lei sta al protocollo, si occupa di ciò che è necessario per questo ed è anche messo. Protocolla ciò che entra nel Comune o che esce dagli uffici;
protocolla le email;
si occupa di accogliere le cartelle che arrivano dall'Agenzia delle Entrate e da' ai cittadini ciò che viene depositato al Negli anni addietro si occupava della protocollazione e CP_1
fare il passaggio con i rup delle gare;
ciò non accade più dagli ultimi anni, già dal
2021, perché utilizziamo le stazioni appaltanti. Abbiamo convenzioni con di CP_1
Fiano e altri e quindi non arrivano a protocollo. l'affrancatrice che esiste CP_4
ancora che serve per importi ingenti o per posta che deve essere consegnata in tempi brevi;
la carichiamo due o tre volte l'anno e le colleghe del protocollo fanno la rendicontazione. Dal 2021 le dipendenti sono due che la utilizzano oltre alla Tasca che
è di supporto. Il protocollo ha una sua stanza e per alcuni periodi c'era la ricorrente da sola. Fa parte dell'Ufficio segreteria;
se lei si assenta e non c'è la collega Per_11
c'è sempre . Prima del 2021 la stanza c'era; avevo rapporti con il Persona_10
protocollo anche prima del 2021”.
Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata si ritiene che la domanda della ricorrente non sia fondata e appaia corretto l'inquadramento nel livello B1 anche successivamente alla stabilizzazione avendo la ricorrente continuato a svolgere sempre le medesime mansioni. IL LIVELLO B comprende “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : * Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale2 tra cui “ lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”.
L'attività della ricorrente, così come descritta dai testimoni escussi, consisteva in modo pieno e prevalente nello svolgimento di tali attività mentre non si rinvengono profili che consentano l'astratto inquadramento nella categoria B3 e, a maggior ragione, nel livello C come evidenziato invece in ricorso.
Da tutte le descrizioni compite dai testimoni, anche ed in particolare da quelli della parte ricorrente, emerge la carenza di quei profili di autonomia, responsabilità descritti compiutamente nel contratto collettivo per la categoria C né soddisfano i requisiti previsti per il riconoscimento dei passaggi economici all'interno della categoria B atteso che l'art 5 prevede espressamente che “per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma
3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: o diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; o grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; o iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”.
Non può quindi ritenersi chela progressione sia automatica e discenda ex se dall'inquadramento nel livello B e non vi sono elementi per sostituirsi nella valutazione discrezionale in tal senso operata della pubblica amministrazione in relazione alla tipologia di affari espletata dalla ricorrente.
Le spese sono compensate stante l'abusivo utilizzo della tipologia contrattuale
LSU anche a fronte della stabilizzazione e dell'assenza di un danno allegato in modo preciso o quantificabile stante la correttezza dell'inquadramento al livello B1.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Tivoli, il 26.11.2025
Il giudice
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