Articolo 15 della Legge 15 marzo 1951, n. 191
Articolo 14
Versione
18 aprile 1951
Art. 15.
Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potra' essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando cio' sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facolta' che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonche' le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.

Entrata in vigore il 18 aprile 1951