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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2040/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Luongo;
Parte_1
RICORRENTE C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele CP_1
Morreale Agnello;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000832693 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00 quale sanzione amministrativa per la presunta violazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2016. Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di addebito e dell'atto presupposto di accertamento, per violazione del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81, per difetto di motivazione;
eccepiva poi la estinzione della obbligazione avendo aderito a definizione agevolata anche con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2016. Deduceva infine la illegittima quantificazione della sanzione in quanto sproporzionata rispetto alla contribuzione omessa. Adiva pertanto il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per l'annullamento della ordinanza ingiunzione o in subordine per la riduzione della sanzione, vinte le spese di lite da distrarsi. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
In data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta disposte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 21.2.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Oggetto di opposizione è la ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato CP_1 intimato alla ricorrente, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, il pagamento della sanzione amministrativa (pari ad € 10.000,00) per omesso versamento della contribuzione relativa al periodo 2/2016 per un totale di euro 159,92 (v. avviso di accertamento in atti).
Ciò posto, stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs.
n. 8/2016, stabilisce che:
l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032
(fattispecie di reato); l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui.
Tanto premesso, con la ordinanza ingiunzione opposta l ha irrogato la sanzione CP_1 prevista dalla disposizione da ultimo citata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, secondo cui “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.
La disposizione de qua ha subito di recente una sostanziale modifica ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Fatta questa breve premessa e venendo all'esame dei motivi di opposizione proposti in ricorso, si osserva che, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte ricorrente chiede anzitutto l'annullamento della opposta ordinanza ingiunzione sul presupposto di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prodromico (id est: dell'avviso di accertamento), circostanza, questa, che avrebbe inficiato di illegittimità l'intero procedimento di irrogazione della sanzione e, conseguentemente, la stessa ordinanza ingiunzione oggetto di disamina.
Ebbene, la censura è destituita di fondamento.
Ed invero, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, l'emissione della ordinanza ingiunzione de qua è stata preceduta dalla notifica dell'atto prodromico ad essa sotteso circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al CP_ fascicolo telematico dell'
Risulta invero la notifica, in data 14.2.2018, dell'atto di accertamento CP_1
7202.25/01/2018.0016508 richiamato nell'opposta ordinanza ingiunzione (v. doc. . CP_1
Del tutto inconferente è la censura relativa all' asserita omessa notifica dell'avviso di addebito che conterrebbe la intimazione di pagamento dei contributi relativi all'annualità
2006 in quanto, come in precedenza illustrato, nella fattispecie in esame non si discorre di obbligazioni di natura contributiva, bensì di illecito amministrativo derivante dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro. Unico atto prodromico alla ordinanza ingiunzione oggetto di causa è l'atto di accertamento intimante il pagamento delle ritenute previdenziali che nel caso di specie, come visto, è stato regolarmente notificato.
Quanto all'eccepito pagamento dei contributi, occorre osservare che l'art. 2, comma 1- bis del D.L. 463/1983, conv. con L. 638/1983, così come sostituito dall'art. 3 comma 6 del
D. Lgs. n. 8/2016, prevede che “Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
Nella specie la parte ricorrente ha provato di aver aderito alla definizione agevolata (cd.
“rottamazione ter”) con istanza del 26.4.2019 e pertanto ben oltre il termine di tre mesi previsto dalla predetta disposizione normativa, atteso che la notifica dell'atto di accertamento della violazione è avvenuta, come visto, il 14.2.2018.
Destituita di fondamento è anche la doglianza incentrata sull'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta, in conseguenza del mancato rispetto del termine, fissato dall'art. 14 della legge n. 689/1981, entro il quale dev'essere eseguita la contestazione della violazione.
Osserva al riguardo il decidente all'esito di un'attenta e ponderata disamina della normativa di rifermento e dell'interpretazione che di essa è stata sin qui compiuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, che la suddetta disposizione non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse, come nella specie in cui si discorre di contribuzione relativa all'annualità 2011, a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 15.1.2016.
Tale testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata, nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento”
e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto decreto legislativo, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
Delineata, nei termini ora esposti, la voluntas legis sottesa al disposto di cui all'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016, può pertanto affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto, non è stato previsto a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
E' appena il caso di rimarcare, a questo punto, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione, nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie, alle sedi territorialmente competenti) sarebbero stati trasmessi in un breve arco CP_1 temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione, in gran numero, delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, inoltre, che le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività (cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
Lav., 28 ottobre 2021, n. 30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n. 689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del decr. leg.vo n. 8/2016, che dispone: “nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”.
Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte e che sono state imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato d. lgs pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione
(evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
La conclusione testé raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione
l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3812).
Parzialmente fondato è da ritenersi il motivo di opposizione incentrato sull'illegittima e/o erronea determinazione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa originata dalla violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/83.
Osserva in proposito il decidente che l' previdenziale ha irrogato all' opponente la CP_2 sanzione prevista dalla disposizione da ultimo citata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, secondo cui “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Sennonchè, come sopra già rilevato, la disposizione de qua ha subito di recente una sostanziale modifica ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Ritiene il giudicante –condividendo e richiamando ai sensi dell'art. 118 disp att. le argomentazioni contenute nella sentenza resa da questo Ufficio (sent. Presidente Gibboni
R. n. 1810/2023 R.G., n. 2157/2023 R.G.)- che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
“Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo 2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad €
50.000), tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti
è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697)”.
I giudici della nomofilachia, infatti, hanno in più occasioni affermato che la valutazione dello jus superveniens e della sua incidenza sulla controversia è operabile dal giudice d'ufficio, costituendo detta valutazione un suo preciso dovere, ed a prescindere dall'eccezione del convenuto (cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. Trib, 9 luglio 2019, n. 16673, che ha accolto il ricorso avverso una sentenza che aveva escluso la rilevanza dello jus superveniens sull'erroneo presupposto che esso “non avesse trovato specifica cittadinanza nei motivi d'appello”; v., altresì, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 luglio 2007, n.
16673; cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. VI, 4 marzo 2011, n. 5333, che ha precisato che lo jus superveniens, deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni;
v., infine, Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2015, n. 4676, che ha precisato che lo ius superveniens è applicabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, purché non comporti la reformatio in peius della pronuncia impugnata, in quanto, in forza del principio dispositivo - art. 112 cod. proc. civ. - e di quello dell'interesse ad agire - art. 100 cod. proc. civ. -, la decisione non può essere più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata”)”.
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto che lo stesso ha dato Controparte_3 luogo alla rideterminazione della sanzione sulla base dei parametri introdotti dal d.l. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse, verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa (cfr., al riguardo, il “provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione” allegato alla produzione CP_ telematica dell' .
Si impone, pertanto, l'accoglimento, in parte qua, dell'opposizione proposta con conseguente obbligo della parte ricorrente del pagamento della ordinanza ingiunzione nella misura rideterminata secondo legge pari ad € 239,88 (159,92 x 1,5).
La parziale fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione in uno al recente intervento normativo inducono a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott. ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la parte opponente tenuta al pagamento della sanzione amministrativa di cui alla ordinanza ingiunzione OI- 000832693 per come rideterminata nella misura pari ad euro 239,88;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 22.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio