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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2447/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, RE
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10758/2023 depositato il 20/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036500650 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL, rappresentata dal proprio legale rappresentante, ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma 2, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TK3036500650/2023 relativo a IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2017, notificato il 22 giugno
2023.
L'atto in questione riguarda i costi sostenuti da Ricorrente_1 srl per l'acquisto di merci presso i fornitori Società_1
srl e Società_2 srl, i quali avrebbero omesso il versamento delle imposte e l'adempimento degli obblighi fiscali previsti. Di conseguenza, tali costi sono stati considerati indeducibili ai fini IRES e IRAP, e la relativa IVA è stata qualificata come indetraibile.
Dall'avviso di accertamento emerge che la sua emissione è stata preceduta dalla notifica, tramite PEC, di una richiesta di documentazione e di un invito al contraddittorio ex art. 5 ter D.Lgs. n. 218/1997, rimasti senza riscontro.
In proposito, la società ricorrente sostiene di aver incontrato un problema informatico, poiché il sistema utilizzato non era dotato di software idoneo alla conversione necessaria per la visualizzazione dei file criptati contenenti gli atti notificati via PEC dall'Agenzia delle Entrate, circostanza attestata dalla relazione allegata.
Con il primo motivo deduce la nullità per difetto di motivazione.
Nell'ambito della motivazione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma specifica di aver condotto accertamenti su Società_1 srl, fornitore di Ricorrente_1, il quale – secondo quanto riportato nell'avviso di accertamento – non risulta aver presentato alcuna dichiarazione annuale, non ha effettuato il versamento delle imposte, non ha trasmesso lo spesometro e non dispone di utenze intestate. Si evidenzia inoltre che il legale rappresentante e socio riveste analoghi ruoli in diverse altre società e, pur percependo sussidi dall'INPS, non risulta aver presentato alcuna dichiarazione. Problematiche simili sono state riscontrate anche in relazione a un altro fornitore (AEG Service srl), che nello stesso anno ha ricevuto fatture da Società_1 srl.
Premesso quanto sopra, l'avviso di accertamento è motivato nei seguenti termini: “Tenuto conto di quanto specificato, si ritiene che il contribuente, al momento dell'acquisto del bene o servizio, fosse consapevole,
o avrebbe dovuto esserlo attraverso l'uso della normale diligenza, che il cedente formale, mediante l'emissione delle relative fatture, aveva eluso il pagamento dell'imposta o partecipato a una frode (cfr. Corte di giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11 e Ppuh, C-277/14, paragrafo 50). Di conseguenza, in virtù della rilevata rischiosità fiscale della società fornitrice, i costi predetti non sono considerati deducibili ai sensi dell'art. 109 del TUIR 917/86, né la relativa IVA è detraibile ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72”.
Il ricorrente evidenzia che la motivazione addotta non appare valida, poiché i recuperi a tassazione si basano esclusivamente sulle omissioni e violazioni che, secondo l'Ufficio, sarebbero state commesse dai fornitori di Ricorrente_1 srl. In sostanza, dall'asserita mancata osservanza degli obblighi fiscali da parte dei suddetti fornitori l'Ufficio deriva, in capo a Ricorrente_1 srl, l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA riferita alle merci fornite, applicando un automatismo privo di fondamento giuridico e fattuale.
Nell'avviso, inoltre, non vengono in alcun modo precisate le ragioni per cui le condotte delle due società fornitrici dovrebbero comportare effetti negativi per Ricorrente_1 srl, la quale ha regolarmente acquistato le merci e corrisposto l'IVA addebitata in via di rivalsa. Pertanto, si solleva eccezione di nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione.
Il secondo motivo si riferisce alla censura della sentenza per illegittimità e infondatezza della pretesa. La pronuncia, dopo aver riconosciuto l'attività commerciale esercitata, sostiene che dalla presunta — e, si ribadisce, indimostrata — irregolarità fiscale dei fornitori non possa derivare automaticamente un riflesso negativo di natura fiscale nei confronti dei clienti, i quali hanno regolarmente acquistato i beni senza essere a conoscenza di eventuali violazioni commesse dai loro fornitori. Si evidenzia inoltre che, nel caso specifico, dall'avviso di accertamento non emerge che le due società fossero coinvolte in un meccanismo fraudolento, bensì che una di esse (Società_1 srl) non abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali;
la posizione dell'altra società (Società_2 srl) appare incerta, poiché vengono menzionate presunte “criticità” e il fatto che ricevesse fatture da Società_1 srl, motivo per cui sono stati contestati tutti i suoi acquisti. La ricorrente sottolinea che, anche nell'eventualità in cui l'Ufficio dovesse assolvere all'onere della prova, che grava esclusivamente su di esso, non potrebbe comunque essere negata la deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Come già evidenziato, l'effettività di tali operazioni non
è in discussione né è stata contestata dalla controparte;
pertanto, ciò che viene contestato non riguarda l'inesistenza oggettiva degli acquisti, ma esclusivamente la presunta evasione IVA da parte dei fornitori.
Con il terzo motivo si contesta il provvedimento per presunta illegittimità e infondatezza delle sanzioni. In particolare, vengono sollevate obiezioni sulle violazioni ipotizzate e sulle relative sanzioni applicate, sostenendo che l'infondatezza dell'avviso di accertamento e la buona fede della società escludono qualsiasi responsabilità sanzionatoria. Si evidenzia inoltre l'assenza di una motivazione relativa alle sanzioni negli atti impugnati;
tale carenza comporterebbe la nullità per violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 472/97, secondo cui l'irrogazione delle sanzioni deve essere contestuale e motivata a pena di nullità.
Si ribadisce che la legittimità delle operazioni oggetto di contestazione preclude il recupero dei relativi costi ai fini IRES e IRAP, escludendo di conseguenza la commissione di violazioni ai fini di tali tributi e rendendo non applicabile la sanzione prevista dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. n. 471/1997. Con riferimento alle presunte violazioni IVA, si sottolinea che le sanzioni contenute negli avvisi di accertamento risultano in contrasto con i principi di neutralità e proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 26 aprile 2017 (causa C-564/15), ha affermato che, in assenza di armonizzazione delle norme sanzionatorie europee, gli Stati membri possono definire le sanzioni ritenute più opportune, purché nel rispetto del diritto dell'Unione e del principio di proporzionalità. In particolare, le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della violazione e non eccedere quanto necessario per garantire l'esatta riscossione dell'imposta e prevenire la frode.
Nel caso in esame, si evidenzia l'assenza di qualsiasi coinvolgimento di Ricorrente_1 srl nelle condotte contestate alle società fornitrici: la società ha agito in totale buona fede e ha legittimamente detratto l'IVA addebitata in fattura. Inoltre, la negazione stessa della detrazione costituisce una misura sanzionatoria;
pertanto,
l'applicazione di ulteriori fattispecie sanzionatorie risulterebbe ingiustificata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 statuto del contribuente per insufficienza e/o mancanza della motivazione dell'avviso, a riguardo si osserva che l'avviso contiene illustrazione sufficiente delle ragioni della ripresa a tassazione avuto riguardo al fatto che la società che aveva emesso la fattura era soggetto sconosciuto all'erario.
Con riferimento al secondo motivo, con il quale si deduce l'illegittimità della ripresa a tassazione, si osserva che il fatto che l'emittente la fattura era soggetto sconosciuto all'erario costituisce elemento dal quale è possibile trarre la fittizietà della fattura.
Si osserva che l'Agenzia ha dedotto la natura fittizia delle operazioni sottese alla fattura di euro 95.935, 50 per imponibile euro 436.070,47, perché dai dati presenti al SIAT detta società risultava non aver mai presentato dichiarazioni annuali ai fini IRAP IVA e imposte dirette , non versa imposte, non presenta spesometro e non ha utenze intestate.
Il legale rappresentate è risultato essere tal Nominativo_1, rappresentante legale di altre società, ben 11 che evasori totali. Analoghe criticità sono state riscontrate per Società_1 che ha disconosciuto gli acquisiti. Nella motivazione si fa riferimento alla conoscibilità del fatto che il fornitore era un evasore.
Per quanto riguarda l'IVA, grava sul cessionario o committente l'onere di fornire la prova in ordine al proprio
“inconsapevole coinvolgimento” e ciò in quanto “una volta accertata in giudizio l'esistenza dei requisiti legali di detta prova presuntiva sorge l'onere per il contribuente di fornire prova contraria” ( tra le tante Cass. 18 gennaio 2018, n. 1116; 17 gennaio 2018, n. 961; 01 giugno 2012, n. 8829 e 30 novembre 2012, n. 21423).
Più specificamente, il contribuente ha “…l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (v. sentenza
Cassazione 14 dicembre 2012, n. 23078; in termini le sentenze 22 maggio 2013, n. 12503, n. 12504, n.
12505 e n. 12506).
Il Fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell'IVA non è però soltanto la consapevolezza dell'iscrizione dell'operazione, a fondamento del diritto a detrazione, in un'evasione a monte nella catena di prestazioni, ma anche il fatto che l'operatore, sulla base della diligenza esigibile dall'operatore accorto in relazione alle circostanze, avrebbe dovuto sapere dell'esistenza dell'evasione ( in tal senso Cass. sentenza 20 gennaio
2016, n. 973)
Le sanzioni sono state calcolate in ragione dell'accertato utilizzo di fatture fittizie e ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. E' stata fatta corretta applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 con individiazione della violazione più grave e successivi aumenti per le restanti violazioni, come previsto dalla legge
La condanna alle spese segue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8496,00 in favore della parte resistente costituita.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, RE
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10758/2023 depositato il 20/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3036500650 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL, rappresentata dal proprio legale rappresentante, ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma 2, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TK3036500650/2023 relativo a IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2017, notificato il 22 giugno
2023.
L'atto in questione riguarda i costi sostenuti da Ricorrente_1 srl per l'acquisto di merci presso i fornitori Società_1
srl e Società_2 srl, i quali avrebbero omesso il versamento delle imposte e l'adempimento degli obblighi fiscali previsti. Di conseguenza, tali costi sono stati considerati indeducibili ai fini IRES e IRAP, e la relativa IVA è stata qualificata come indetraibile.
Dall'avviso di accertamento emerge che la sua emissione è stata preceduta dalla notifica, tramite PEC, di una richiesta di documentazione e di un invito al contraddittorio ex art. 5 ter D.Lgs. n. 218/1997, rimasti senza riscontro.
In proposito, la società ricorrente sostiene di aver incontrato un problema informatico, poiché il sistema utilizzato non era dotato di software idoneo alla conversione necessaria per la visualizzazione dei file criptati contenenti gli atti notificati via PEC dall'Agenzia delle Entrate, circostanza attestata dalla relazione allegata.
Con il primo motivo deduce la nullità per difetto di motivazione.
Nell'ambito della motivazione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma specifica di aver condotto accertamenti su Società_1 srl, fornitore di Ricorrente_1, il quale – secondo quanto riportato nell'avviso di accertamento – non risulta aver presentato alcuna dichiarazione annuale, non ha effettuato il versamento delle imposte, non ha trasmesso lo spesometro e non dispone di utenze intestate. Si evidenzia inoltre che il legale rappresentante e socio riveste analoghi ruoli in diverse altre società e, pur percependo sussidi dall'INPS, non risulta aver presentato alcuna dichiarazione. Problematiche simili sono state riscontrate anche in relazione a un altro fornitore (AEG Service srl), che nello stesso anno ha ricevuto fatture da Società_1 srl.
Premesso quanto sopra, l'avviso di accertamento è motivato nei seguenti termini: “Tenuto conto di quanto specificato, si ritiene che il contribuente, al momento dell'acquisto del bene o servizio, fosse consapevole,
o avrebbe dovuto esserlo attraverso l'uso della normale diligenza, che il cedente formale, mediante l'emissione delle relative fatture, aveva eluso il pagamento dell'imposta o partecipato a una frode (cfr. Corte di giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11 e Ppuh, C-277/14, paragrafo 50). Di conseguenza, in virtù della rilevata rischiosità fiscale della società fornitrice, i costi predetti non sono considerati deducibili ai sensi dell'art. 109 del TUIR 917/86, né la relativa IVA è detraibile ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72”.
Il ricorrente evidenzia che la motivazione addotta non appare valida, poiché i recuperi a tassazione si basano esclusivamente sulle omissioni e violazioni che, secondo l'Ufficio, sarebbero state commesse dai fornitori di Ricorrente_1 srl. In sostanza, dall'asserita mancata osservanza degli obblighi fiscali da parte dei suddetti fornitori l'Ufficio deriva, in capo a Ricorrente_1 srl, l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA riferita alle merci fornite, applicando un automatismo privo di fondamento giuridico e fattuale.
Nell'avviso, inoltre, non vengono in alcun modo precisate le ragioni per cui le condotte delle due società fornitrici dovrebbero comportare effetti negativi per Ricorrente_1 srl, la quale ha regolarmente acquistato le merci e corrisposto l'IVA addebitata in via di rivalsa. Pertanto, si solleva eccezione di nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione.
Il secondo motivo si riferisce alla censura della sentenza per illegittimità e infondatezza della pretesa. La pronuncia, dopo aver riconosciuto l'attività commerciale esercitata, sostiene che dalla presunta — e, si ribadisce, indimostrata — irregolarità fiscale dei fornitori non possa derivare automaticamente un riflesso negativo di natura fiscale nei confronti dei clienti, i quali hanno regolarmente acquistato i beni senza essere a conoscenza di eventuali violazioni commesse dai loro fornitori. Si evidenzia inoltre che, nel caso specifico, dall'avviso di accertamento non emerge che le due società fossero coinvolte in un meccanismo fraudolento, bensì che una di esse (Società_1 srl) non abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali;
la posizione dell'altra società (Società_2 srl) appare incerta, poiché vengono menzionate presunte “criticità” e il fatto che ricevesse fatture da Società_1 srl, motivo per cui sono stati contestati tutti i suoi acquisti. La ricorrente sottolinea che, anche nell'eventualità in cui l'Ufficio dovesse assolvere all'onere della prova, che grava esclusivamente su di esso, non potrebbe comunque essere negata la deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Come già evidenziato, l'effettività di tali operazioni non
è in discussione né è stata contestata dalla controparte;
pertanto, ciò che viene contestato non riguarda l'inesistenza oggettiva degli acquisti, ma esclusivamente la presunta evasione IVA da parte dei fornitori.
Con il terzo motivo si contesta il provvedimento per presunta illegittimità e infondatezza delle sanzioni. In particolare, vengono sollevate obiezioni sulle violazioni ipotizzate e sulle relative sanzioni applicate, sostenendo che l'infondatezza dell'avviso di accertamento e la buona fede della società escludono qualsiasi responsabilità sanzionatoria. Si evidenzia inoltre l'assenza di una motivazione relativa alle sanzioni negli atti impugnati;
tale carenza comporterebbe la nullità per violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 472/97, secondo cui l'irrogazione delle sanzioni deve essere contestuale e motivata a pena di nullità.
Si ribadisce che la legittimità delle operazioni oggetto di contestazione preclude il recupero dei relativi costi ai fini IRES e IRAP, escludendo di conseguenza la commissione di violazioni ai fini di tali tributi e rendendo non applicabile la sanzione prevista dall'art. 1, comma 3 D.Lgs. n. 471/1997. Con riferimento alle presunte violazioni IVA, si sottolinea che le sanzioni contenute negli avvisi di accertamento risultano in contrasto con i principi di neutralità e proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 26 aprile 2017 (causa C-564/15), ha affermato che, in assenza di armonizzazione delle norme sanzionatorie europee, gli Stati membri possono definire le sanzioni ritenute più opportune, purché nel rispetto del diritto dell'Unione e del principio di proporzionalità. In particolare, le sanzioni devono essere commisurate alla gravità della violazione e non eccedere quanto necessario per garantire l'esatta riscossione dell'imposta e prevenire la frode.
Nel caso in esame, si evidenzia l'assenza di qualsiasi coinvolgimento di Ricorrente_1 srl nelle condotte contestate alle società fornitrici: la società ha agito in totale buona fede e ha legittimamente detratto l'IVA addebitata in fattura. Inoltre, la negazione stessa della detrazione costituisce una misura sanzionatoria;
pertanto,
l'applicazione di ulteriori fattispecie sanzionatorie risulterebbe ingiustificata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate per resistere al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7 statuto del contribuente per insufficienza e/o mancanza della motivazione dell'avviso, a riguardo si osserva che l'avviso contiene illustrazione sufficiente delle ragioni della ripresa a tassazione avuto riguardo al fatto che la società che aveva emesso la fattura era soggetto sconosciuto all'erario.
Con riferimento al secondo motivo, con il quale si deduce l'illegittimità della ripresa a tassazione, si osserva che il fatto che l'emittente la fattura era soggetto sconosciuto all'erario costituisce elemento dal quale è possibile trarre la fittizietà della fattura.
Si osserva che l'Agenzia ha dedotto la natura fittizia delle operazioni sottese alla fattura di euro 95.935, 50 per imponibile euro 436.070,47, perché dai dati presenti al SIAT detta società risultava non aver mai presentato dichiarazioni annuali ai fini IRAP IVA e imposte dirette , non versa imposte, non presenta spesometro e non ha utenze intestate.
Il legale rappresentate è risultato essere tal Nominativo_1, rappresentante legale di altre società, ben 11 che evasori totali. Analoghe criticità sono state riscontrate per Società_1 che ha disconosciuto gli acquisiti. Nella motivazione si fa riferimento alla conoscibilità del fatto che il fornitore era un evasore.
Per quanto riguarda l'IVA, grava sul cessionario o committente l'onere di fornire la prova in ordine al proprio
“inconsapevole coinvolgimento” e ciò in quanto “una volta accertata in giudizio l'esistenza dei requisiti legali di detta prova presuntiva sorge l'onere per il contribuente di fornire prova contraria” ( tra le tante Cass. 18 gennaio 2018, n. 1116; 17 gennaio 2018, n. 961; 01 giugno 2012, n. 8829 e 30 novembre 2012, n. 21423).
Più specificamente, il contribuente ha “…l'onere di fornire la prova piena in ordine all'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione, o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto” (v. sentenza
Cassazione 14 dicembre 2012, n. 23078; in termini le sentenze 22 maggio 2013, n. 12503, n. 12504, n.
12505 e n. 12506).
Il Fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell'IVA non è però soltanto la consapevolezza dell'iscrizione dell'operazione, a fondamento del diritto a detrazione, in un'evasione a monte nella catena di prestazioni, ma anche il fatto che l'operatore, sulla base della diligenza esigibile dall'operatore accorto in relazione alle circostanze, avrebbe dovuto sapere dell'esistenza dell'evasione ( in tal senso Cass. sentenza 20 gennaio
2016, n. 973)
Le sanzioni sono state calcolate in ragione dell'accertato utilizzo di fatture fittizie e ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. E' stata fatta corretta applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 con individiazione della violazione più grave e successivi aumenti per le restanti violazioni, come previsto dalla legge
La condanna alle spese segue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8496,00 in favore della parte resistente costituita.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti