Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
Nel caso di più sentenze esecutive concorrenti, ai fini del rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 cod. pen., per stabilire quale sia la pena più grave tra quelle concorrenti bisogna prescindere, nell'ipotesi di reato continuato, dall'aumento di pena per la continuazione e fare riferimento alla sola pena base.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 9707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9707 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/01/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 9
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 018284/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO CIRO, N. IL 03/04/1968;
avverso ORDINANZA del 15/11/2005 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 15.11.2005 il Tribunale Monocratico di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, respingeva la domanda, presentata da ATTANASIO CIRO, tendente ad ottenere la rideterminazione della pena complessiva da espiare in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 21.1.2005 dalla Procura della Repubblica di Napoli, tenendo conto del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., osservando che nella specie andava invece applicato il cumulo materiale e non quello giuridico, anche perché più favorevole al condannato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione lo Attanasio, lamentando violazione della norma di cui all'art. 78 c.p., in quanto il giudice dell'esecuzione, ai fini della determinazione della pena complessiva da scontare a norma della disposizione sopra citata, aveva erroneamente fatto riferimento, come pena base su cui calcolare il quintuplo, a quella inflitta con la sentenza che aveva comminato la sanzione più grave, mentre invece avrebbe dovuto farsi riferimento alla pena più grave inflitta al singolo reato, dopo avere provveduto allo scorporo.
Il ricorso è fondato.
Ed invero il Tribunale di Napoli, dopo avere dato atto che la tesi sostenuta dal condannato trovava riscontro in alcune pronunce di questa Corte, ha poi finito per discostarsene, recependo pedissequamente il metodo di calcolo seguito dal Procuratore della Repubblica di Napoli, secondo cui si doveva fare riferimento non al cumulo giuridico nei termini prescritti dall'art. 78 c.p., comma 1, bensì al cumulo materiale, sul presupposto che tale ultimo metodo fosse più favorevole al condannato.
Nel procedere al calcolo previsto dal citato art. 78, il giudice a quo ha però erroneamente adottato come pena base non quella inflitta al singolo reato più gravemente sanzionato, bensì la pena (complessiva) più alta irrogata con le sentenze di condanna facenti parte del cumulo. Appare evidente che tale metodologia è contraria alla lettera e allo spirito della legge, come già da tempo incontrovertibilmente affermato da questa Corte con pronunce indubbiamente risalenti nel tempo, ma che non risultano essere state poi in alcun modo confutate da altre pronunce più recenti. E cosi, si è chiarito che "Nel rispetto detta unificazione dei titoli esecutivi e del criterio moderatore della gravità di più pene concorrenti, che pone un limite legale al cumulo materiale delle pene a carico di una medesima persona, la unificazione in sede d'esecuzione di siffatte pene (prescritta dall'art. 582 c.p. con chiaro riferimento alla disciplina data dal codice penale, nell'art. 71 c.p. e segg., ai casi di concorso di più reati commessi dalla stessa persona) non può essere attuata che avendo riguardo a ciascuna delle singole pene della stessa specie che al reo siano state inflitte (per reati commessi antecedentemente all'inizio dell'esecuzione) con le più sentenze di condanna che si trovino attualmente in corso d'esecuzione ininterrotta. Il giudice dell'esecuzione (chiamato dall'art. 582 c.p.p. a determinare, cumulando le più pene omogenee, quella unitaria da espiare dal condannato, e ciò col rispetto dei limiti fissati dall'art. 78 c.p. a mitigazione del rigore del cumulo materiale vero e proprio) sarà tenuto, prima, a sciogliere i cumuli già operati in ogni singola sentenza cumulativa dai giudici di cognizione, e poi ad identificare quale sia, nel caso devoluto al suo esame, la più grave delle pene concorrenti. Per tale devesi intendere quella che sia stata a suo tempo inflitta in concreto dal giudice in relazione a un singolo reato e risultante dalla pena fissata come pena base, aumentata o diminuita per eventuali aggravanti o attenuanti, non tenendosi poi conto, nell'addivenire a questa identificazione, dell'eventuale aumento per la continuazione" v. Cass., Sez. 3, sent. n. 4873 del 6.12.1966, Manicone, RV 103440). Gli stessi principi sono stati poi ribaditi con la sentenza della medesima sezione n. 479 del 1. 2.1968, Massimiliani, RV 107278, con la pronuncia della Sezione 6^ n. 2556 del 23.10.1978, Cacciatori, RV 140695, e con altra ancora più recente, che ha riaffermato che "Per determinare in sede di cumulo la pena applicabile, nel caso di concorso di reati, bisogna prescindere dall'aumento di pena inflitto per la continuazione e far riferimento soltanto alla pena base irrogata per il reato più grave" (v. Cass., Sez. 6, sent. n. 0 9.1.1985, Belotti, RV 167803). A tali principi questo collegio ritiene di aderire, reputandoli pienamente condivisibili. Appare infatti evidente che come pena più grave fra quelle concorrenti ex art. 73 c.p. deve necessariamente intendersi la sanzione più alta fra quelle inflitte ai singoli reati, cosi come avviene nel caso in cui si ravvisi la continuazione. Alla luce delle superiori considerazioni, l'ordinanza impugnata, in conformità alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale presso questa Corte, va quindi annullata, con conseguente rinvio al medesimo giudice che l'ha pronunziata, per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi come sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007