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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
CIRILLO GIOVANNI, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Curatela Del Fallimento Della Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50294 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Per tutti i sopra indicati motivi la Società, come sopra difesa e rappresentata, CHIEDE che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in accoglimento del presente ricorso, voglia:disporre l'annullamento del provvedimento di diniego del rimborso IVA per l'anno 2023, cronologico n. 50294/0, notificato via PEC in data 10 giugno 2025, dalla Direzione Provinciale di Teramo in quanto illegittimo e comunque infondato, e per l'effetto dichiarare il diritto al rimborso IVA richiesto dalla Società istante;
- in ogni caso, con condanna dell'Ufficio alla refusione di spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA.
Resistente: Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del Fallimento Ric1 S.r.l. presentava istanza di rimborso IVA relativa all'anno d'imposta 2023 per l'importo di euro 258.228,00, derivante da eccedenze maturate in annualità pregresse e connesse, secondo la prospettazione della contribuente, ad operazioni non imponibili verso clienti intracomunitari.
Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio richiedeva documentazione integrativa, tra cui campione di fatture di vendita e acquisto, documenti di trasporto e prova della consegna dei beni all'estero.
All'esito dell'attività istruttoria l'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego, ritenendo non dimostrata l'effettiva formazione del credito e rilevando criticità nella documentazione prodotta.
La Curatela impugnava l'atto deducendo la piena spettanza del credito e depositando ulteriore documentazione, comprensiva didichiarazione IVA e quadri riepilogativi del credito (doc.
_7___dichiarazione_IVA_2024);
fatture intracomunitarie con documenti di trasporto e prove dispedizione;
fatture di acquisto e registrazioni contabili;
estratti conto bancari e partitari clienti attestanti l'effettività delle operazioni.
Ha impugnato il provvedimento di diniego adducendo i seguenti motivi:
I. in via preliminare: illegittimità del diniego del rimborso IVA per violazione degli artt.
6-bis e 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, 43, 33 DPR n. 600 del
1973, 24 della L. n. 4 del 1929; 3, 24, 97 Cost. e 41 e 3 44 Carta diritti UE.
Totale assenza di contraddittorio preventivo in merito ai motivi dell'opposto diniego;
II. nel merito: illegittimità del diniego del rimborso IVA fondato su presunte irregolarità formali dell'istanza di rimborso a fronte della certa esistenza del credito riconosciuto dalla stessa Direzione provinciale di Teramo in violazione degli artt. 19 e 30 del DPR n. 633 del 1972 e art. 167 della
Direttiva n. 112/2006/CE.
L'Agenzia delle Entrate, in ordine al primo motivo ha obiettato che in sede di controllo formale non si applicherebbe il principio del contraddittorio come consacrato dall'art. 6 – bis della legge n. 212 del 2000 e, comunque, ci sarebbero state numerose interlocuzioni con la Curatela fallimentare in merito all'insufficienza della documentazione depositata a sostegno dell'esistenza del credito. Nel merito, l'Ufficio resistente ha comunque sostenuto che anche nel giudizio l'onere della prova, che incombe sul contribuente, non sarebbe stato soddisfatto;
in particolare, “Fra le fatture di acquisto esaminate è stata riscontrata l'omessa indicazione della partita I.V.A. del cliente da parte dei fornitori Nominativo_1 (C.F. P.IVA_2) e Nominativo_2 (C.
F. P.IVA_3). Quest'ultimo fornitore risulta essere stato sottoposto a verifica da parte delle GF per emissione di fatture per operazioni inesistenti ed è inadempiente agli obblighi di versamento. Infine, la conservazione della documentazione della ricorrente non è risultata regolare e nel suo complesso il credito, formatosi prevalentemente negli anni 2015 e 2017 proprio a seguito di operazioni non imponibili e per effetto dell'IVA afferentealle forniture da soggetti non in regola fiscalmente, è risultato non dimostrato ed inattendibile”.
Con una memoria illustrativa la Curatela ricorrente ha innanzitutto ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale, anche prima della riforma dello Statuto del contribuente, è stato sempre obbligatorio in materia di tributi armonizzati, come nella specie, non potendosi comunque esaurire nell'interlocuzione menzionata dall'Agenzia. Nel merito, oltre a sottolineare l'inesistenza di un obbligo di monetizzazione del credito e dell'irrilevanza della risalenza nel tempo dello stesso, ha ribadito il deposito di documentazione idonea e completa a dimostrare il credito IVA, come del resto riconosciuto dallo stesso ufficio come da documento n.
6. Infine, anche la mancata stampa e conservazione delle autorizzazioni VIES sarebbe argomento del tutto pretestuoso e comunque detta documentazione non sarebbe stata richiesta in sede procedimentale. Ha quindi concluso come in epigrafe indicato.
All'udienza del 16 febbraio 2026 entrambe le parti presenti hanno ribadito le proprie argomentazioni e la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione preliminare di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000
La ricorrente deduce che il diniego sia stato notificato senza previa instaurazione di un contraddittorio effettivo e senza comunicazione dei motivi ostativi, impedendo alla Curatela di fornire chiarimenti e integrazioni documentali prima dell'adozione dell'atto.
L'Ufficio replica sostenendo che il diniego non avrebbe natura impositiva;
l'art.
6-bis si applicherebbe solo agli atti recanti una pretesa tributaria.
L'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.lgs. 219/2023, ha generalizzato il principio del contraddittorio preventivo, imponendo la comunicazione dello schema d'atto prima dell'adozione di provvedimenti lesivi.
Nel caso di specie:
l'IVA costituisce tributo armonizzato;
il diniego di rimborso incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente e presenta effetti sostanzialmente accertativi, come evidenziato dalla difesa ricorrente
La mera richiesta documentale dell'8 gennaio 2025 non integra contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di attività istruttoria priva di esplicitazione delle ragioni ostative al rimborso
Tuttavia, il Collegio ritiene che l'eccezione, pur fondata sotto il profilo procedimentale, non assuma carattere assorbente nel caso concreto. Infatti, il giudizio tributario ha natura pienamente sostitutiva;
la Curatela ha potuto svolgere integralmente le proprie difese in sede contenziosa, depositando ampia documentazione integrativa.
Secondo consolidato orientamento, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'annullabilità dell'atto solo ove il contribuente dimostri che la mancata interlocuzione abbia inciso concretamente sul contenuto della decisione.
Nel caso di specie, l'accoglimento del ricorso discende dalla fondatezza nel merito delle doglianze, sicché la questione preliminare resta assorbita.
Il merito della controversia concerne la legittimità del diniego di rimborso IVA opposto dall'Amministrazione finanziaria per asserita carenza probatoria in ordine alla formazione del credito esposto dalla contribuente.
Ai sensi degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA richiede la dimostrazione: dell'effettività degli acquisti e dell'imposta assolta a monte;
della sussistenza di operazioni non imponibili o comunque generatrici di eccedenza detraibile.
Nel processo tributario, avente natura di impugnazione-merito, il giudice è tenuto a verificare la fondatezza sostanziale della pretesa, potendo la prova essere integrata anche in sede contenziosa.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la contribuente ha depositato fatture intracomunitarie corredate da:
documenti di trasporto;
etichette di spedizione internazionale;
evidenze di consegna e movimentazione merce.
Ad esempio, la fattura n. 69 del 30.09.2017 riporta l'indicazione di operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331/1993 ed è accompagnata da DDT e prova di spedizione verso cliente francese (doc.
_9.8___Fv_69_del_30_09_2017).
Tali elementi appaiono idonei a dimostrare la reale esistenza delle cessioni intracomunitarie, superando le contestazioni dell'Ufficio circa l'assenza di adeguati riscontri.La Curatela ha altresì prodotto numerose fatture di acquisto e documentazione contabile, meglio indicate nella nota di deposito e non oggetto di contestazione, dalle quali risulta l'assolvimento dell'IVA a monte e la correlazione con l'attività economica esercitata.
Le fatture risultano registrate e supportate da movimentazioni bancarie e partitari clienti, elementi che confermano la sostanza economica delle operazioni.
In difetto di specifiche prove contrarie circa l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, le mere contestazioni dell'Amministrazione non appaiono sufficienti a disconoscere il diritto alla detrazione.
L'Ufficio ha sostenuto l'incompletezza della produzione documentale. Tuttavia, dalla richiesta istruttoria emerge che l'Amministrazione aveva espressamente richiesto la produzione di un campione limitato di fatture
Ne consegue che la contribuente non può essere gravata di un onere probatorio più ampio rispetto a quello richiesto dall'Amministrazione stessa, specie ove il materiale prodotto risulti coerente e idoneo a dimostrare la genesi del credito.
Pertanto, ad avviso del Collegio, la documentazione complessivamente versata in atti — dichiarazione IVA, fatture di vendita intracomunitarie, documenti di trasporto, registrazioni contabili ed evidenze bancarie — consente di ritenere dimostrata, con sufficiente grado di attendibilità, la spettanza del credito IVA oggetto di rimborso.
Il diniego impugnato si fonda su rilievi prevalentemente formali e su una valutazione parziale del materiale probatorio, non più sostenibile alla luce delle integrazioni documentali fornite in giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
In considerazione della complessità della vicenda e della produzione documentale integrata solo in sede contenziosa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del rimborso IVA impugnato;
dichiara il diritto della parte ricorrente al rimborso nei limiti richiesti;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
NA IN
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
CIRILLO GIOVANNI, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 509/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Curatela Del Fallimento Della Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50294 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Per tutti i sopra indicati motivi la Società, come sopra difesa e rappresentata, CHIEDE che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in accoglimento del presente ricorso, voglia:disporre l'annullamento del provvedimento di diniego del rimborso IVA per l'anno 2023, cronologico n. 50294/0, notificato via PEC in data 10 giugno 2025, dalla Direzione Provinciale di Teramo in quanto illegittimo e comunque infondato, e per l'effetto dichiarare il diritto al rimborso IVA richiesto dalla Società istante;
- in ogni caso, con condanna dell'Ufficio alla refusione di spese, onorari e diritti del presente giudizio, nonché delle spese generali, IVA e CPA.
Resistente: Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela del Fallimento Ric1 S.r.l. presentava istanza di rimborso IVA relativa all'anno d'imposta 2023 per l'importo di euro 258.228,00, derivante da eccedenze maturate in annualità pregresse e connesse, secondo la prospettazione della contribuente, ad operazioni non imponibili verso clienti intracomunitari.
Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio richiedeva documentazione integrativa, tra cui campione di fatture di vendita e acquisto, documenti di trasporto e prova della consegna dei beni all'estero.
All'esito dell'attività istruttoria l'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di diniego, ritenendo non dimostrata l'effettiva formazione del credito e rilevando criticità nella documentazione prodotta.
La Curatela impugnava l'atto deducendo la piena spettanza del credito e depositando ulteriore documentazione, comprensiva didichiarazione IVA e quadri riepilogativi del credito (doc.
_7___dichiarazione_IVA_2024);
fatture intracomunitarie con documenti di trasporto e prove dispedizione;
fatture di acquisto e registrazioni contabili;
estratti conto bancari e partitari clienti attestanti l'effettività delle operazioni.
Ha impugnato il provvedimento di diniego adducendo i seguenti motivi:
I. in via preliminare: illegittimità del diniego del rimborso IVA per violazione degli artt.
6-bis e 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, 43, 33 DPR n. 600 del
1973, 24 della L. n. 4 del 1929; 3, 24, 97 Cost. e 41 e 3 44 Carta diritti UE.
Totale assenza di contraddittorio preventivo in merito ai motivi dell'opposto diniego;
II. nel merito: illegittimità del diniego del rimborso IVA fondato su presunte irregolarità formali dell'istanza di rimborso a fronte della certa esistenza del credito riconosciuto dalla stessa Direzione provinciale di Teramo in violazione degli artt. 19 e 30 del DPR n. 633 del 1972 e art. 167 della
Direttiva n. 112/2006/CE.
L'Agenzia delle Entrate, in ordine al primo motivo ha obiettato che in sede di controllo formale non si applicherebbe il principio del contraddittorio come consacrato dall'art. 6 – bis della legge n. 212 del 2000 e, comunque, ci sarebbero state numerose interlocuzioni con la Curatela fallimentare in merito all'insufficienza della documentazione depositata a sostegno dell'esistenza del credito. Nel merito, l'Ufficio resistente ha comunque sostenuto che anche nel giudizio l'onere della prova, che incombe sul contribuente, non sarebbe stato soddisfatto;
in particolare, “Fra le fatture di acquisto esaminate è stata riscontrata l'omessa indicazione della partita I.V.A. del cliente da parte dei fornitori Nominativo_1 (C.F. P.IVA_2) e Nominativo_2 (C.
F. P.IVA_3). Quest'ultimo fornitore risulta essere stato sottoposto a verifica da parte delle GF per emissione di fatture per operazioni inesistenti ed è inadempiente agli obblighi di versamento. Infine, la conservazione della documentazione della ricorrente non è risultata regolare e nel suo complesso il credito, formatosi prevalentemente negli anni 2015 e 2017 proprio a seguito di operazioni non imponibili e per effetto dell'IVA afferentealle forniture da soggetti non in regola fiscalmente, è risultato non dimostrato ed inattendibile”.
Con una memoria illustrativa la Curatela ricorrente ha innanzitutto ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale, anche prima della riforma dello Statuto del contribuente, è stato sempre obbligatorio in materia di tributi armonizzati, come nella specie, non potendosi comunque esaurire nell'interlocuzione menzionata dall'Agenzia. Nel merito, oltre a sottolineare l'inesistenza di un obbligo di monetizzazione del credito e dell'irrilevanza della risalenza nel tempo dello stesso, ha ribadito il deposito di documentazione idonea e completa a dimostrare il credito IVA, come del resto riconosciuto dallo stesso ufficio come da documento n.
6. Infine, anche la mancata stampa e conservazione delle autorizzazioni VIES sarebbe argomento del tutto pretestuoso e comunque detta documentazione non sarebbe stata richiesta in sede procedimentale. Ha quindi concluso come in epigrafe indicato.
All'udienza del 16 febbraio 2026 entrambe le parti presenti hanno ribadito le proprie argomentazioni e la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione preliminare di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000
La ricorrente deduce che il diniego sia stato notificato senza previa instaurazione di un contraddittorio effettivo e senza comunicazione dei motivi ostativi, impedendo alla Curatela di fornire chiarimenti e integrazioni documentali prima dell'adozione dell'atto.
L'Ufficio replica sostenendo che il diniego non avrebbe natura impositiva;
l'art.
6-bis si applicherebbe solo agli atti recanti una pretesa tributaria.
L'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.lgs. 219/2023, ha generalizzato il principio del contraddittorio preventivo, imponendo la comunicazione dello schema d'atto prima dell'adozione di provvedimenti lesivi.
Nel caso di specie:
l'IVA costituisce tributo armonizzato;
il diniego di rimborso incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente e presenta effetti sostanzialmente accertativi, come evidenziato dalla difesa ricorrente
La mera richiesta documentale dell'8 gennaio 2025 non integra contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di attività istruttoria priva di esplicitazione delle ragioni ostative al rimborso
Tuttavia, il Collegio ritiene che l'eccezione, pur fondata sotto il profilo procedimentale, non assuma carattere assorbente nel caso concreto. Infatti, il giudizio tributario ha natura pienamente sostitutiva;
la Curatela ha potuto svolgere integralmente le proprie difese in sede contenziosa, depositando ampia documentazione integrativa.
Secondo consolidato orientamento, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'annullabilità dell'atto solo ove il contribuente dimostri che la mancata interlocuzione abbia inciso concretamente sul contenuto della decisione.
Nel caso di specie, l'accoglimento del ricorso discende dalla fondatezza nel merito delle doglianze, sicché la questione preliminare resta assorbita.
Il merito della controversia concerne la legittimità del diniego di rimborso IVA opposto dall'Amministrazione finanziaria per asserita carenza probatoria in ordine alla formazione del credito esposto dalla contribuente.
Ai sensi degli artt. 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione e al rimborso dell'IVA richiede la dimostrazione: dell'effettività degli acquisti e dell'imposta assolta a monte;
della sussistenza di operazioni non imponibili o comunque generatrici di eccedenza detraibile.
Nel processo tributario, avente natura di impugnazione-merito, il giudice è tenuto a verificare la fondatezza sostanziale della pretesa, potendo la prova essere integrata anche in sede contenziosa.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la contribuente ha depositato fatture intracomunitarie corredate da:
documenti di trasporto;
etichette di spedizione internazionale;
evidenze di consegna e movimentazione merce.
Ad esempio, la fattura n. 69 del 30.09.2017 riporta l'indicazione di operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331/1993 ed è accompagnata da DDT e prova di spedizione verso cliente francese (doc.
_9.8___Fv_69_del_30_09_2017).
Tali elementi appaiono idonei a dimostrare la reale esistenza delle cessioni intracomunitarie, superando le contestazioni dell'Ufficio circa l'assenza di adeguati riscontri.La Curatela ha altresì prodotto numerose fatture di acquisto e documentazione contabile, meglio indicate nella nota di deposito e non oggetto di contestazione, dalle quali risulta l'assolvimento dell'IVA a monte e la correlazione con l'attività economica esercitata.
Le fatture risultano registrate e supportate da movimentazioni bancarie e partitari clienti, elementi che confermano la sostanza economica delle operazioni.
In difetto di specifiche prove contrarie circa l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, le mere contestazioni dell'Amministrazione non appaiono sufficienti a disconoscere il diritto alla detrazione.
L'Ufficio ha sostenuto l'incompletezza della produzione documentale. Tuttavia, dalla richiesta istruttoria emerge che l'Amministrazione aveva espressamente richiesto la produzione di un campione limitato di fatture
Ne consegue che la contribuente non può essere gravata di un onere probatorio più ampio rispetto a quello richiesto dall'Amministrazione stessa, specie ove il materiale prodotto risulti coerente e idoneo a dimostrare la genesi del credito.
Pertanto, ad avviso del Collegio, la documentazione complessivamente versata in atti — dichiarazione IVA, fatture di vendita intracomunitarie, documenti di trasporto, registrazioni contabili ed evidenze bancarie — consente di ritenere dimostrata, con sufficiente grado di attendibilità, la spettanza del credito IVA oggetto di rimborso.
Il diniego impugnato si fonda su rilievi prevalentemente formali e su una valutazione parziale del materiale probatorio, non più sostenibile alla luce delle integrazioni documentali fornite in giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
In considerazione della complessità della vicenda e della produzione documentale integrata solo in sede contenziosa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del rimborso IVA impugnato;
dichiara il diritto della parte ricorrente al rimborso nei limiti richiesti;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
NA IN