Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2002, n. 14626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14626 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
1 4626 /02 IN NIME NEL PO O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE spozabilità dell'appel Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tatore ex act. 1664 c.c. J Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 20765/99 - On. 34068Cron. Consigliere Dott. AN VELLA Rep.3808 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rel. Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Ud. 15/02/02 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 75 SEN TENZA Richiesta SO ON dal Sig. Aff per of 16 OTT, 2002 sul ricorso proposto da: il IMP. ARTURO PAOLONI & IG SNC, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore Comm. PAOLONI Luciano, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, difeso dall'avvocato RENZO BORIONI, giusta delega in atti;
ricorrente мали
contro
RD ON, LI AL, ON OB, RI OR, ER BA, GI IT, ER IL, ON BR, IN IO, MARZIONI 2002 ON, RO AR, IA IO, ORTENZI 238 -1- SERENELLA, TISE' TIZIANA;
intimati avverso la sentenza n. 255/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 03/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato BORIONI Renzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. т и в и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Secondo NI, LD LI, BE IL, ET NI, AL ON, TA UL, IL ER, NO UG, IO NA, AN ZI, CA ET, IO ST, SE EN e NA IS, titolari della proprietà superficiaria di appartamenti siti in Iesi, alla via Turati, con atto di citazione notificato il 27 luglio 1988 convennero innanzi al Tribunale di Ancona la Impresa TU Paoloni e Figli S.n.c., con sede in eseguito in appalto la Ancona, che aveva pavimentazione degli appartamenti, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., al risarcimento dei danni, che assumevano di aver subito per i gravi difetti manifestati dai pavimenti, che presentavano lesioni varie e т distacco di mattonelle interessanti la loro intera и в superficie, sì da comprometterne la funzionalità e и д l'uso. La convenuta, costituitasi in giudizio, resisté alla domanda, eccependo, tra l'altro, la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto fatto valere. L'adito tribunale accolse le domande, condannando la convenuta a risarcire a ciascuno degli attori i danni nella misura determinata dal C.T.U. Propose gravame la soccombente convenuta, ma la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza resa in data 3 luglio 1999, ha confermato la sentenza impugnata, osservando, in ordine all'eccepita decadenza, che la conoscenza dei vizi utili per la denuncia era stata acquisita dagli attori solo in corso di causa, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, poiché solo dalla consulenza essi avevano potuto apprendere dell'attribuibilità dei gravi difetti della pavimentazione al fatto che al di sotto della ceramica l'impresa appaltatrice aveva messo in opera uno strato di lana di vetro, che per la sua t. cedevolezza determinava cedimenti non uniformi a th della pavimentazione e, quindi, l'avvallamento e la e M rottura della stessa. Sicché la precedente manifestazione esteriore dei difetti, peraltro, in taluni casi, ancora appena visibili, non era idonea a far decorrere il termine di un anno per la denuncia. Ciò premesso, risultava evidente, ad avviso della corte di merito, che la notifica dell'atto 4 introduttivo del giudizio aveva evitata la decadenza dall'azione e, conseguentemente, anche la prescrizione del diritto. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Impresa TU Paoloni e figli S.n.c., affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensive. V'è memoria difensiva per la ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 cod. civ. nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la Corte d'Appello ha ritenuto in maniera apodittica ed in palese ет contrasto con le risultanze processuali di far а в и coincidere la conoscenza dei vizi con la data di deposito della relazione sulla consulenza tecnica ч d'ufficio. Rilevano, all'uopo, che, poiché l'impiego della lana di vetro al di sotto dei pavimenti era previsto dal capitolato d'appalto, il quale era a disposizione degli assegnatari, la circostanza 5 doveva esser nota prima dell'intervento del C.T.U. con atto di citazione inE, peraltro, lo stesso primo grado gli attori riconobbero di aver maturata epoca precedente in la conoscenza dei vizi che determinavano la responsabilità dell'appaltatrice, avendo ivi affermato che, a seguito di sopralluoghi ed accertamenti, svoltisi anche in contraddittorio con l'appaltatrice, essi ebbero "un apprezzabile della grado di conoscenza obiettiva e completa natura e gravità dei difetti riscontrati". Osserva la ricorrente che tali affermazioni, aventi natura confessoria poiché l'atto di citazione era sottoscritto dagli attori, non potevano non essere esaminate dal giudice d'appello al fine di stabilire la data in cui la conoscenza dei vizi era maturata negli attori. Ed, a tal fine, non risultava decisivo il contenuto del verbale di т и collaudo, poiché i vizi ben potevano essersi в al collaudo e prima manifestati successivamente и ч delle lettere di denuncia. Il ricorso è fondato. La Corte d'Appello, pur partendo dal condiviso principio di diritto, secondo cui il termine per la denuncia dei gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. decorre dal momento in cui il committente 6 od i suoi aventi causa abbiano acquisito un grado di conoscenza obiettiva e "apprezzabile completa, non solo della gravità dei difetti, ma anche e soprattutto del loro collegamento causale di esecuzione dell'opera espletataall'attività dall'appaltatore" (Cass., n. 1203/1998; Cass., n. 5103/1995), in concreto non ha svolto una indagine sufficiente ad accertare, sulla base delle risultanze processuali disponibili, se quell'"apprezzabile grado di conoscenza" non fosse maturato negli attori in epoca precedente all'instaurazione del giudizio. E' stato, in particolare, omesso l'esame del contenuto dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, nel quale gli attori usano espressioni che echeggiano in maniera sin troppo . trasparente la giurisprudenza citata, riconoscendo т е , che l'esito degli accertamenti compiuti li aveva й е щ messi nella condizione di attribuire all'impresa и appaltatrice la responsabilità dell'evento dannoso. ч Sul valore probatorio di tali affermazioni è mancata ogni valutazione da parte della corte di merito, che ha anche trascurato di considerare la circostanza, pur valutata ad altri fini, della previsione dell'impiego della lana di vetro nel 7 capitolato d'appalto. L'esame complessivo di tutte le risultanze processuali era, in definitiva, indispensabile per verificare l'esatto momento in cui gli attori avevano acquisito un grado di conoscenza dei undifetti idoneo e sufficiente a stabilire rapporto causale tra i difetti e l'opera dell'impresa appaltatrice, senza che fosse anche necessario, al fine dell'utile decorso del termine 0 9 per la denuncia, la conoscenza della specifica LE L manchevolezza tecnica in cui era incorsa l'impresa. E D Il ricorso va, pertanto, accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed 129, 11 Fogi il rinvio della causa, anche per il regolamento 20,66 4567 delle spese del presente giudizio, alla Corte 149,77 d'Appello di Bologna, che giudicherà tenendo conto dei rilievi svolti da questa Corte.
P.Q.M.
accopre La Corte rigetta il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma, addì 15 febbraio 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. se Eridenty це Couigliere est. паровтанк 8 % DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OTT.2002 Roma IL CANCELLER) Telezes IL CANCELLIERE 01 Paolo Talaricô