Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2016, n. 48571
CASS
Sentenza 26 aprile 2016

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Massime1

In tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sottoposizione del dichiarante al cd. test di Rorschach non costituisce prova decisiva la cui mancata assunzione integra vizio della decisione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera d), cod. proc. pen., in quanto il predetto test rappresenta solo uno dei diversi metodi scientifici di indagine psicologica sulla personalità del minore adoperati per stimarne la maturità psichica e la capacità a testimoniare, il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del perito.

Commentario1

  • 1Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniare
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2016, n. 48571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48571
Data del deposito : 26 aprile 2016

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