Art. 8.
Le imprese che hanno piu' magazzini, nei quali si trovino merci soggette a denuncia, debbono tenere un distinto registro di carico e scarico per ciascun magazzino.
Il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio puo' autorizzare la tenuta contemporanea di piu' registri per uno stesso magazzino quando le esigenze delle registrazioni non consentono l'uso di un solo registro. In tal caso l'autorizzazione e' iscritta nel registro previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente ed e' in esso indicato l'uso a cui ciascun registro e' destinato.
Il registro deve essere custodito nei locali del magazzino e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti di cui all'art. 4 del decreto-legge.
Le imprese che hanno piu' magazzini, nei quali si trovino merci soggette a denuncia, debbono tenere un distinto registro di carico e scarico per ciascun magazzino.
Il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio puo' autorizzare la tenuta contemporanea di piu' registri per uno stesso magazzino quando le esigenze delle registrazioni non consentono l'uso di un solo registro. In tal caso l'autorizzazione e' iscritta nel registro previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente ed e' in esso indicato l'uso a cui ciascun registro e' destinato.
Il registro deve essere custodito nei locali del magazzino e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti di cui all'art. 4 del decreto-legge.